Art. 16 
 
                        Bollettino ufficiale 
 
  1. I risultati delle estrazioni sono evidenziati in  un  Bollettino
ufficiale,  emanato  entro  il  giorno  successivo   a   quello   del
completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione  dei  dati
da inserire e pubblicato sul sito del concessionario. 
  2. Fatto salvo quanto previsto per  le  singole  formule  di  gioco
dalle determinazioni  di  indizione,  il  Bollettino  ufficiale  deve
riportare quantomeno i numeri estratti, il concorso o l'estrazione di
riferimento, anche  attraverso  un  Notiziario  delle  estrazioni,  e
l'indicazione delle giocate vincenti.