Art. 16
Bollettino ufficiale
1. I risultati delle estrazioni sono evidenziati in un Bollettino
ufficiale, emanato entro il giorno successivo a quello del
completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione dei dati
da inserire e pubblicato sul sito del concessionario.
2. Fatto salvo quanto previsto per le singole formule di gioco
dalle determinazioni di indizione, il Bollettino ufficiale deve
riportare quantomeno i numeri estratti, il concorso o l'estrazione di
riferimento, anche attraverso un Notiziario delle estrazioni, e
l'indicazione delle giocate vincenti.