Art. 18
Modalita' di riscossione
1. La riscossione delle vincite derivate da giocate mediante
raccolta fisica avviene, a seconda dell'importo corrispondente, al
netto della ritenuta di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, secondo una delle seguenti modalita' di
richiesta, allegando la ricevuta di gioco integra e in originale:
a) presso un qualunque punto di raccolta fisico;
b) presso specifici punti di raccolta fisici;
c) presso un punto di raccolta fisico mediante prenotazione e
previa identificazione del vincitore;
d) presso l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto
dal medesimo designato.
2. I limiti degli importi per i quali si applicano le modalita' di
cui al comma 1 sono definiti dalle determinazioni di indizione delle
singole formule di gioco, fermo restando il limite, previsto dalla
normativa vigente al momento della richiesta, per il pagamento in
contanti.
3. La riscossione delle vincite derivate da giocate mediante
raccolta a distanza avviene:
a) qualora di importo non superiore a euro 50.000,00, con
accredito diretto sul conto di gioco dal quale e' stata emessa la
giocata;
b) qualora di importo superiore a euro 50.000,00, con richiesta
da far pervenire al concessionario, allegando il promemoria della
giocata e un documento di identificazione.
Note all'art. 18:
- Si riporta il comma 734 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022››, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n. 45:
«734. A decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla
parte della vincita eccedente i 500 euro previsto
dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10,
comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e'
fissato al 20 per cento. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' modificata la
percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi
SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per
integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e
quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12
ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265
del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove
aliquote del prelievo sulle vincite».