Art. 18 
 
                      Modalita' di riscossione 
 
  1. La  riscossione  delle  vincite  derivate  da  giocate  mediante
raccolta fisica avviene, a seconda  dell'importo  corrispondente,  al
netto della ritenuta di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27
dicembre 2019, n.  160,  secondo  una  delle  seguenti  modalita'  di
richiesta, allegando la ricevuta di gioco integra e in originale: 
    a) presso un qualunque punto di raccolta fisico; 
    b) presso specifici punti di raccolta fisici; 
    c) presso un punto di raccolta  fisico  mediante  prenotazione  e
previa identificazione del vincitore; 
    d) presso l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto
dal medesimo designato. 
  2. I limiti degli importi per i quali si applicano le modalita'  di
cui al comma 1 sono definiti dalle determinazioni di indizione  delle
singole formule di gioco, fermo restando il  limite,  previsto  dalla
normativa vigente al momento della richiesta,  per  il  pagamento  in
contanti. 
  3. La  riscossione  delle  vincite  derivate  da  giocate  mediante
raccolta a distanza avviene: 
    a) qualora  di  importo  non  superiore  a  euro  50.000,00,  con
accredito diretto sul conto di gioco dal quale  e'  stata  emessa  la
giocata; 
    b) qualora di importo superiore a euro 50.000,00,  con  richiesta
da far pervenire al concessionario,  allegando  il  promemoria  della
giocata e un documento di identificazione. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il comma 734 dell'art. 1  della  legge  27
          dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022››,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n. 45: 
                «734. A decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla
          parte  della  vincita  eccedente  i   500   euro   previsto
          dall'articolo  6,  comma  1,  del  decreto  del   direttore
          generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato  nell'articolo  10,
          comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.  44,  e'
          fissato al 20 per cento. Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'  modificata  la
          percentuale  del  prelievo   sulla   vincita   dei   giochi
          SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per
          integrare il montepremi relativo alle vincite di  quarta  e
          quinta categoria  dell'Enalotto,  di  cui  all'articolo  6,
          comma   2,   del    decreto    del    direttore    generale
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  12
          ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  265
          del 14 novembre 2011,  al  fine  di  adeguarla  alle  nuove
          aliquote del prelievo sulle vincite».