Art. 19 
 
                  Custodia delle ricevute di gioco 
 
  1. Le ricevute di gioco vincenti,  derivanti  da  raccolta  fisica,
sono conservate dai punti di raccolta  fisici  presso  i  quali  sono
state presentate per la riscossione, per un periodo di sei mesi a far
data dalla presentazione delle medesime. 
  2. Nei casi di contenzioso instauratosi prima del termine di cui al
comma 1, le ricevute sono acquisite e conservate  dal  concessionario
per il tempo necessario alla definizione del giudizio. 
  3. Le ricevute di gioco derivanti da raccolta  fisica  annullate  o
rimborsate sono conservate dai punti  di  raccolta  fisici  presso  i
quali sono state presentate, per un periodo di tre mesi  a  far  data
dalla presentazione delle medesime. 
  4.  L'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  puo',  con  proprie
determinazioni, definire regole di conservazione, in  attuazione  del
principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi.