Art. 19
Custodia delle ricevute di gioco
1. Le ricevute di gioco vincenti, derivanti da raccolta fisica,
sono conservate dai punti di raccolta fisici presso i quali sono
state presentate per la riscossione, per un periodo di sei mesi a far
data dalla presentazione delle medesime.
2. Nei casi di contenzioso instauratosi prima del termine di cui al
comma 1, le ricevute sono acquisite e conservate dal concessionario
per il tempo necessario alla definizione del giudizio.
3. Le ricevute di gioco derivanti da raccolta fisica annullate o
rimborsate sono conservate dai punti di raccolta fisici presso i
quali sono state presentate, per un periodo di tre mesi a far data
dalla presentazione delle medesime.
4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo', con proprie
determinazioni, definire regole di conservazione, in attuazione del
principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi.