Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Agenzia delle dogane e dei monopoli: l'ente regolatore del
gioco pubblico in Italia;
b) concessionario: la persona giuridica di diritto privato che
esercita attivita' di gestione, esercizio e raccolta di gioco
pubblico, attraverso un titolo concessorio acquisito a seguito di
gara pubblica per il segmento dei giochi numerici a quota fissa o per
quello dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
c) concorso: insieme delle attivita' necessarie allo svolgimento
del gioco e alla definizione delle combinazioni vincenti, in
relazione alle giocate che concorrono a una specifica estrazione;
d) combinazione: l'insieme dei numeri pronosticati dal giocatore
con riferimento alla formula di gioco prescelta e alle regole che la
governano;
e) combinazione vincente: i numeri interi estratti casualmente in
occasione di uno specifico concorso attraverso il sistema
estrazionale;
f) formula di gioco: le specifiche modalita' attraverso le quali
si realizzano i giochi numerici a quota fissa o i giochi numerici a
totalizzatore nazionale;
g) giocata: la registrazione sul sistema del concessionario della
combinazione ovvero delle combinazioni di gioco pronosticate e
riportate nella ricevuta di gioco;
h) jackpot: la somma, da destinare a uno specifico premio,
secondo le regole previste per un determinato gioco, derivante da una
quota di montepremi, dall'accumulo di importi, anche parziali, di
analoghi premi non vinti a partire dall'ultimo jackpot erogato e
dall'assegnazione di fondi per consentire l'ammontare per la
ripartenza;
i) payout: la percentuale di restituzione della raccolta in
vincite per ogni formula di gioco;
j) posizione: il posizionamento di uno dei numeri pronosticati
all'interno della combinazione e dei numeri estratti all'interno
della combinazione vincente;
k) posta di gioco: l'importo in denaro che il giocatore impiega
come corrispettivo per ogni combinazione;
l) posta di gioco complessiva: l'importo in denaro dell'insieme
delle combinazioni del pronostico per ogni singola giocata;
m) pronostico: la puntata, effettuata dal giocatore, su una
ovvero piu' combinazioni di gioco con riferimento alla formula di
gioco prescelta e alle regole che la governano e riferito a un'unica
giocata;
n) punti di raccolta: l'insieme dei punti di raccolta fisici e
dei punti di raccolta a distanza;
o) punto di raccolta a distanza: il soggetto titolare di
concessione per l'esercizio della raccolta del gioco a distanza di
uno o piu' giochi pubblici, autorizzato dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli alla commercializzazione dei giochi numerici a quota
fissa o dei giochi numerici a totalizzatore nazionale ovvero
entrambi;
p) punto di raccolta fisico: le ricevitorie del Lotto affidate in
concessione ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n.
528 per la raccolta del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici
a quota fissa, nonche' i punti di vendita dei giochi numerici a
totalizzatore nazionale;
q) raccolta: l'ammontare complessivo degli importi delle giocate
in un determinato concorso;
r) raccolta a distanza: la modalita' di raccolta di gioco con
partecipazione a distanza effettuata attraverso gli strumenti messi a
disposizione da un concessionario del gioco a distanza;
s) raccolta fisica: la modalita' di raccolta di gioco effettuata
attraverso i punti di raccolta fisici;
t) sistema del concessionario: il sistema informatico del
concessionario, composto da hardware e software, che gestisce e
garantisce il funzionamento del gioco, ivi compresa la casualita'
delle estrazioni;
u) terminale: l'apparecchiatura elettronica che consente
l'accettazione del gioco presso il punto di raccolta fisico, la
stampa delle ricevute di gioco nonche' la convalida e il pagamento
delle vincite per gli importi pagabili presso i punti di raccolta
fisici;
v) vincita: l'importo totale cui il giocatore ha diritto a
seguito della verifica della corrispondenza totale o parziale, con
una stessa giocata, o della non corrispondenza, anche dal punto di
vista della posizione dei numeri, tra la combinazione e la
combinazione vincente.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge 2
agosto 1982, n. 528:
«Art. 12. - 1. I punti di raccolta del gioco del
lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di
generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che
alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono
attivita' di raccolta con il sistema manuale ai sensi
dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.
2. Allo scopo di estendere progressivamente alle
rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del
lotto, in rapporto alla accertata produttivita' del sistema
automatizzato ed all'incremento del relativo gettito
erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
provvedera' entro due, cinque e sette anni dalla
realizzazione del sistema di automazione alla
determinazione del numero dei punti di raccolta,
rispettivamente nel numero di diecimila,
dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla
stessa data la concessione sara' rilasciata ad ogni
rivendita richiedente, purche' venga assicurato un incasso
medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei
rispettivi settori maggiormente rappresentative su base
nazionale.
3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al
comma 2 possono essere abbreviati in considerazione
dell'andamento del gioco.
4. In relazione alla progressiva estensione dei punti
di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro
delle finanze, previa intesa con le organizzazioni
sindacali dei rispettivi settori maggiormente
rappresentative su base nazionale, potra' essere
rideterminata in piu' o in meno la distanza tra le
ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio
e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto.
5. Per l'installazione di ciascun terminale per la
raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni
raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato un contributo una tantum, stabilito in
ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il
contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori,
per ciascun terminale gia' funzionante alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno
2001. Per quelli installati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione il contributo
viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data
del 30 giugno 2001. All'atto del ricevimento della
richiesta, il ricevitore ha facolta' di rinunciare ai
terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non
sara' dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il
mancato versamento del contributo una tantum nei termini
predetti comportera' il ritiro del terminale e l'addebito
delle spese sostenute per il ritiro.
6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle
giocate ciascun raccoglitore e' tenuto a corrispondere la
tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue».