Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) Agenzia delle dogane e dei  monopoli:  l'ente  regolatore  del
gioco pubblico in Italia; 
    b) concessionario: la persona giuridica di  diritto  privato  che
esercita  attivita'  di  gestione,  esercizio  e  raccolta  di  gioco
pubblico, attraverso un titolo concessorio  acquisito  a  seguito  di
gara pubblica per il segmento dei giochi numerici a quota fissa o per
quello dei giochi numerici a totalizzatore nazionale; 
    c) concorso: insieme delle attivita' necessarie allo  svolgimento
del  gioco  e  alla  definizione  delle  combinazioni  vincenti,   in
relazione alle giocate che concorrono a una specifica estrazione; 
    d) combinazione: l'insieme dei numeri pronosticati dal  giocatore
con riferimento alla formula di gioco prescelta e alle regole che  la
governano; 
    e) combinazione vincente: i numeri interi estratti casualmente in
occasione  di  uno   specifico   concorso   attraverso   il   sistema
estrazionale; 
    f) formula di gioco: le specifiche modalita' attraverso le  quali
si realizzano i giochi numerici a quota fissa o i giochi  numerici  a
totalizzatore nazionale; 
    g) giocata: la registrazione sul sistema del concessionario della
combinazione  ovvero  delle  combinazioni  di  gioco  pronosticate  e
riportate nella ricevuta di gioco; 
    h) jackpot: la  somma,  da  destinare  a  uno  specifico  premio,
secondo le regole previste per un determinato gioco, derivante da una
quota di montepremi, dall'accumulo di  importi,  anche  parziali,  di
analoghi premi non vinti a  partire  dall'ultimo  jackpot  erogato  e
dall'assegnazione  di  fondi  per  consentire  l'ammontare   per   la
ripartenza; 
    i) payout: la  percentuale  di  restituzione  della  raccolta  in
vincite per ogni formula di gioco; 
    j) posizione: il posizionamento di uno  dei  numeri  pronosticati
all'interno della combinazione  e  dei  numeri  estratti  all'interno
della combinazione vincente; 
    k) posta di gioco: l'importo in denaro che il  giocatore  impiega
come corrispettivo per ogni combinazione; 
    l) posta di gioco complessiva: l'importo in  denaro  dell'insieme
delle combinazioni del pronostico per ogni singola giocata; 
    m) pronostico: la  puntata,  effettuata  dal  giocatore,  su  una
ovvero piu' combinazioni di gioco con  riferimento  alla  formula  di
gioco prescelta e alle regole che la governano e riferito a  un'unica
giocata; 
    n) punti di raccolta: l'insieme dei punti di  raccolta  fisici  e
dei punti di raccolta a distanza; 
    o)  punto  di  raccolta  a  distanza:  il  soggetto  titolare  di
concessione per l'esercizio della raccolta del gioco  a  distanza  di
uno o piu' giochi pubblici, autorizzato dall'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli alla commercializzazione dei  giochi  numerici  a  quota
fissa  o  dei  giochi  numerici  a  totalizzatore  nazionale   ovvero
entrambi; 
    p) punto di raccolta fisico: le ricevitorie del Lotto affidate in
concessione ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 agosto  1982,  n.
528 per la raccolta del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici
a quota fissa, nonche' i punti  di  vendita  dei  giochi  numerici  a
totalizzatore nazionale; 
    q) raccolta: l'ammontare complessivo degli importi delle  giocate
in un determinato concorso; 
    r) raccolta a distanza: la modalita' di  raccolta  di  gioco  con
partecipazione a distanza effettuata attraverso gli strumenti messi a
disposizione da un concessionario del gioco a distanza; 
    s) raccolta fisica: la modalita' di raccolta di gioco  effettuata
attraverso i punti di raccolta fisici; 
    t)  sistema  del  concessionario:  il  sistema  informatico   del
concessionario, composto da  hardware  e  software,  che  gestisce  e
garantisce il funzionamento del gioco,  ivi  compresa  la  casualita'
delle estrazioni; 
    u)  terminale:   l'apparecchiatura   elettronica   che   consente
l'accettazione del gioco presso  il  punto  di  raccolta  fisico,  la
stampa delle ricevute di gioco nonche' la convalida  e  il  pagamento
delle vincite per gli importi pagabili presso  i  punti  di  raccolta
fisici; 
    v) vincita: l'importo  totale  cui  il  giocatore  ha  diritto  a
seguito della verifica della corrispondenza totale  o  parziale,  con
una stessa giocata, o della non corrispondenza, anche  dal  punto  di
vista  della  posizione  dei  numeri,  tra  la  combinazione   e   la
combinazione vincente. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge 2
          agosto 1982, n. 528: 
                «Art. 12. - 1. I punti  di  raccolta  del  gioco  del
          lotto automatizzato sono collocati presso le  rivendite  di
          generi di monopolio e presso le ricevitorie del  lotto  che
          alla data di entrata in funzione dell'automazione  svolgono
          attivita' di raccolta  con  il  sistema  manuale  ai  sensi
          dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123. 
                2. Allo  scopo  di  estendere  progressivamente  alle
          rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco  del
          lotto, in rapporto alla accertata produttivita' del sistema
          automatizzato  ed  all'incremento  del   relativo   gettito
          erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato
          provvedera'  entro  due,  cinque   e   sette   anni   dalla
          realizzazione   del    sistema    di    automazione    alla
          determinazione  del   numero   dei   punti   di   raccolta,
          rispettivamente     nel      numero      di      diecimila,
          dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla
          stessa  data  la  concessione  sara'  rilasciata  ad   ogni
          rivendita richiedente, purche' venga assicurato un  incasso
          medio annuo da stabilire con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze previa intesa con le organizzazioni  sindacali  dei
          rispettivi settori  maggiormente  rappresentative  su  base
          nazionale. 
                3. Trascorso il primo triennio, i termini di  cui  al
          comma  2  possono  essere  abbreviati   in   considerazione
          dell'andamento del gioco. 
                4. In relazione alla progressiva estensione dei punti
          di raccolta di cui al comma 2,  con  decreto  del  Ministro
          delle  finanze,  previa  intesa   con   le   organizzazioni
          sindacali    dei    rispettivi     settori     maggiormente
          rappresentative   su   base   nazionale,   potra'    essere
          rideterminata  in  piu'  o  in  meno  la  distanza  tra  le
          ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di  monopolio
          e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto. 
                5. Per l'installazione di ciascun  terminale  per  la
          raccolta   del   gioco   del   lotto   automatizzato   ogni
          raccoglitore   versa   all'Amministrazione   autonoma   dei
          Monopoli di Stato un contributo una  tantum,  stabilito  in
          ragione  di  due  milioni  e   cinquecentomila   lire.   Il
          contributo deve essere versato da parte  dei  raccoglitori,
          per ciascun terminale gia' funzionante alla data di entrata
          in vigore della presente disposizione, entro il  30  giugno
          2001. Per quelli installati successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione il contributo
          viene versato entro 60 giorni  dalla  data  di  ricevimento
          della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma  dei
          Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta  data
          del  30  giugno  2001.  All'atto  del   ricevimento   della
          richiesta, il  ricevitore  ha  facolta'  di  rinunciare  ai
          terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui  quali  non
          sara' dovuto il pagamento del  contributo  una  tantum.  Il
          mancato versamento del contributo una  tantum  nei  termini
          predetti comportera' il ritiro del terminale  e  l'addebito
          delle spese sostenute per il ritiro. 
                6. Per  il  diritto  esclusivo  alla  raccolta  delle
          giocate ciascun raccoglitore e' tenuto a  corrispondere  la
          tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue».