Art. 20 
 
                               Reclami 
 
  1.  Il  giocatore,  entro  sessanta  giorni  decorrenti  da  quello
successivo  alla  pubblicazione  del   Bollettino   ufficiale,   puo'
presentare reclamo all'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  qualora
quanto contenuto nel Bollettino ufficiale non consenta di ottenere il
riconoscimento delle vincite alle quali lo stesso  ritiene  di  avere
diritto. 
  2. Al reclamo e' allegata copia della ricevuta di gioco o la stampa
del promemoria della giocata a distanza. 
  3. L'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  entro  il  trentesimo
giorno dalla ricezione del reclamo, comunica alle parti  l'esito  del
reclamo, prevedendo, se del caso,  la  pubblicazione  del  Bollettino
ufficiale modificato.