Art. 20
Reclami
1. Il giocatore, entro sessanta giorni decorrenti da quello
successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale, puo'
presentare reclamo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, qualora
quanto contenuto nel Bollettino ufficiale non consenta di ottenere il
riconoscimento delle vincite alle quali lo stesso ritiene di avere
diritto.
2. Al reclamo e' allegata copia della ricevuta di gioco o la stampa
del promemoria della giocata a distanza.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il trentesimo
giorno dalla ricezione del reclamo, comunica alle parti l'esito del
reclamo, prevedendo, se del caso, la pubblicazione del Bollettino
ufficiale modificato.