Art. 21
Sperimentazione
1. Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco
prevedono ordinariamente un periodo di sperimentazione non inferiore
ad un anno.
2. Allo scadere del periodo di sperimentazione previsto, l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli provvede, sulla base dei dati della
raccolta del gioco e di altri dati ritenuti rilevanti, secondo quanto
previsto dalle determinazioni di indizione, all'introduzione della
formula di gioco in via definitiva.
3. La medesima disciplina di cui ai commi precedenti si applica nei
casi di modifiche o adeguamenti sostanziali di formule di gioco
esistenti.