Art. 21 
 
                           Sperimentazione 
 
  1. Le determinazioni di indizione delle singole  formule  di  gioco
prevedono ordinariamente un periodo di sperimentazione non  inferiore
ad un anno. 
  2. Allo scadere del periodo di sperimentazione previsto,  l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli  provvede,  sulla  base  dei  dati  della
raccolta del gioco e di altri dati ritenuti rilevanti, secondo quanto
previsto dalle determinazioni di  indizione,  all'introduzione  della
formula di gioco in via definitiva. 
  3. La medesima disciplina di cui ai commi precedenti si applica nei
casi di modifiche o  adeguamenti  sostanziali  di  formule  di  gioco
esistenti.