Art. 22
Digitalizzazione
1. Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco
possono prevedere la possibilita' di meccanismi di digitalizzazione
ai fini della raccolta dei giochi o dell'attribuzione di vincite.
2. Con specifici provvedimenti, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli puo' altresi' prevedere modalita' di digitalizzazione
valevoli per piu' formule di gioco.