Art. 22 
 
                          Digitalizzazione 
 
  1. Le determinazioni di indizione delle singole  formule  di  gioco
possono prevedere la possibilita' di meccanismi  di  digitalizzazione
ai fini della raccolta dei giochi o dell'attribuzione di vincite. 
  2. Con  specifici  provvedimenti,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli  puo'  altresi'  prevedere  modalita'  di   digitalizzazione
valevoli per piu' formule di gioco.