Art. 5 
 
                           Posta di gioco 
 
  1. Il valore minimo e massimo della posta di gioco e'  definito  da
una soglia minima di euro 0,10 a una soglia massima di  euro  200,00,
con intervalli minimi di euro 0,10. 
  2. La posta di gioco complessiva non puo' essere superiore  a  euro
1.000,00, con esclusione delle giocate sistemistiche e a caratura  di
cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c).