Art. 5
Posta di gioco
1. Il valore minimo e massimo della posta di gioco e' definito da
una soglia minima di euro 0,10 a una soglia massima di euro 200,00,
con intervalli minimi di euro 0,10.
2. La posta di gioco complessiva non puo' essere superiore a euro
1.000,00, con esclusione delle giocate sistemistiche e a caratura di
cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c).