Art. 6 
 
                     Modalita' di partecipazione 
 
  1. La giocata si  realizza  attraverso  la  raccolta  fisica  o  la
raccolta a distanza. 
  2. La raccolta  fisica  si  realizza  attraverso  la  richiesta  di
effettuare un pronostico presso  un  punto  di  raccolta  fisico  che
provvede,  attraverso  i   terminali   messi   a   disposizione   dal
concessionario, a registrare la giocata, a fronte del pagamento della
posta di gioco complessiva, sul relativo sistema di elaborazione. 
  3. Le combinazioni  costituenti  la  giocata  presso  un  punto  di
raccolta  fisico  possono  essere  affidate  alla   scelta   casuale,
attraverso il software del terminale di gioco, oppure possono  essere
determinate dal  giocatore;  in  tal  caso,  la  scelta  puo'  essere
effettuata a voce oppure attraverso la compilazione di  una  schedina
in formato cartaceo, messa a disposizione dal  concessionario  presso
il punto di raccolta fisico, dotata delle necessarie  caratteristiche
per essere letta dal terminale, o in formato digitale,  attraverso  i
canali autorizzati dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli;  la
schedina, sia in formato cartaceo  che  digitale,  puo'  avere  anche
forma precompilata. 
  4. A seguito della  richiesta  di  una  giocata  mediante  raccolta
fisica, il terminale emette una  ricevuta  di  gioco,  riportante  le
combinazioni  di  gioco  del  pronostico  e   attestante   l'avvenuta
transazione, da consegnare al giocatore. 
  5. I  modelli  delle  schedine  di  partecipazione  e  le  relative
ricevute  di  gioco  devono  riportare   le   informazioni   previste
dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 ottobre 2012, n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 
  6.  La  raccolta  a  distanza  avviene  attraverso  l'accesso   del
giocatore  sul  sito  ovvero  sulla  App  del  concessionario  o  del
rivenditore  a  distanza  autorizzato,  al  fine  di  effettuare   il
pronostico  attraverso  l'utilizzo  del  proprio  conto  di  gioco  e
addebitando sul medesimo, previa verifica della capienza del relativo
saldo  disponibile,  la  posta  di  gioco   complessiva,   necessaria
all'effettuazione della transazione. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il riferimento all'articolo 7  del  decreto-legge
          13 ottobre 2012, n.  158,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,  si  veda  nelle  note
          alle premesse.