Art. 6
Modalita' di partecipazione
1. La giocata si realizza attraverso la raccolta fisica o la
raccolta a distanza.
2. La raccolta fisica si realizza attraverso la richiesta di
effettuare un pronostico presso un punto di raccolta fisico che
provvede, attraverso i terminali messi a disposizione dal
concessionario, a registrare la giocata, a fronte del pagamento della
posta di gioco complessiva, sul relativo sistema di elaborazione.
3. Le combinazioni costituenti la giocata presso un punto di
raccolta fisico possono essere affidate alla scelta casuale,
attraverso il software del terminale di gioco, oppure possono essere
determinate dal giocatore; in tal caso, la scelta puo' essere
effettuata a voce oppure attraverso la compilazione di una schedina
in formato cartaceo, messa a disposizione dal concessionario presso
il punto di raccolta fisico, dotata delle necessarie caratteristiche
per essere letta dal terminale, o in formato digitale, attraverso i
canali autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la
schedina, sia in formato cartaceo che digitale, puo' avere anche
forma precompilata.
4. A seguito della richiesta di una giocata mediante raccolta
fisica, il terminale emette una ricevuta di gioco, riportante le
combinazioni di gioco del pronostico e attestante l'avvenuta
transazione, da consegnare al giocatore.
5. I modelli delle schedine di partecipazione e le relative
ricevute di gioco devono riportare le informazioni previste
dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 ottobre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
6. La raccolta a distanza avviene attraverso l'accesso del
giocatore sul sito ovvero sulla App del concessionario o del
rivenditore a distanza autorizzato, al fine di effettuare il
pronostico attraverso l'utilizzo del proprio conto di gioco e
addebitando sul medesimo, previa verifica della capienza del relativo
saldo disponibile, la posta di gioco complessiva, necessaria
all'effettuazione della transazione.
Note all'art. 6:
- Per il riferimento all'articolo 7 del decreto-legge
13 ottobre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si veda nelle note
alle premesse.