Art. 8
Ricevute di gioco
1. Nel caso di raccolta fisica, il titolo comprovante l'avvenuta
giocata e legittimante il reclamo dell'eventuale vincita e' la
ricevuta di gioco, in originale, rilasciata dal terminale, secondo la
disciplina di riferimento di ogni singolo gioco.
2. La ricevuta di gioco mediante raccolta fisica deve contenere
necessariamente i seguenti dati:
a) il numero del concorso e/o la data di estrazione del concorso;
b) il codice identificativo del punto di raccolta fisico;
c) il codice identificativo del terminale;
d) il codice univoco o il numero progressivo attribuito alla
giocata direttamente dal sistema del concessionario;
e) la data e l'ora di accettazione della giocata;
f) il pronostico effettuato e la posta di gioco complessiva;
g) le combinazioni e, ove possibile nel caso di giocata
sistemistica, lo sviluppo di tutte le combinazioni con indicazione
del relativo importo della posta di gioco;
h) i codici di controllo;
i) il logo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativo al
gioco legale e responsabile;
j) la denominazione e/o il logo del gioco;
k) in caso di giocata a caratura, oltre ai dati di cui alle
lettere da a) a j), anche il numero totale delle cedole di caratura
di cui si compone la giocata, l'importo complessivo della giocata,
nonche', per le singole cedole, il numero identificativo e l'importo
della singola cedola a caratura.
3. Qualora la ricevuta di gioco sia rilasciata a seguito di giocata
in abbonamento e il sistema non consenta il rilascio di singole
ricevute di gioco, la medesima deve contenere, oltre ai dati di cui
al comma 2, anche i seguenti dati:
a) l'importo complessivo della giocata;
b) il riferimento al primo e all'ultimo numero dei concorsi in
abbonamento.
4. Qualora la ricevuta di gioco sia rilasciata a seguito di giocata
su prenotazione e il sistema non consenta il rilascio di singole
ricevute di gioco, la medesima deve contenere, oltre ai dati di cui
al comma 2, anche i seguenti dati:
a) l'importo complessivo della giocata;
b) il riferimento al numero di tutti i concorsi in prenotazione.
5. Nel caso di raccolta a distanza, la giocata si considera
avvenuta al momento della registrazione della medesima sul sistema
del concessionario, il quale provvede a inviare, in via telematica
attraverso il punto di raccolta a distanza, la conferma della giocata
e gli elementi di cui al comma 2, lettere a), d), e), f), g), i), j)
e k).