Art. 8 
 
                          Ricevute di gioco 
 
  1. Nel caso di raccolta fisica, il  titolo  comprovante  l'avvenuta
giocata e  legittimante  il  reclamo  dell'eventuale  vincita  e'  la
ricevuta di gioco, in originale, rilasciata dal terminale, secondo la
disciplina di riferimento di ogni singolo gioco. 
  2. La ricevuta di gioco mediante  raccolta  fisica  deve  contenere
necessariamente i seguenti dati: 
    a) il numero del concorso e/o la data di estrazione del concorso; 
    b) il codice identificativo del punto di raccolta fisico; 
    c) il codice identificativo del terminale; 
    d) il codice univoco o  il  numero  progressivo  attribuito  alla
giocata direttamente dal sistema del concessionario; 
    e) la data e l'ora di accettazione della giocata; 
    f) il pronostico effettuato e la posta di gioco complessiva; 
    g)  le  combinazioni  e,  ove  possibile  nel  caso  di   giocata
sistemistica, lo sviluppo di tutte le  combinazioni  con  indicazione
del relativo importo della posta di gioco; 
    h) i codici di controllo; 
    i) il logo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativo  al
gioco legale e responsabile; 
    j) la denominazione e/o il logo del gioco; 
    k) in caso di giocata a caratura,  oltre  ai  dati  di  cui  alle
lettere da a) a j), anche il numero totale delle cedole  di  caratura
di cui si compone la giocata, l'importo  complessivo  della  giocata,
nonche', per le singole cedole, il numero identificativo e  l'importo
della singola cedola a caratura. 
  3. Qualora la ricevuta di gioco sia rilasciata a seguito di giocata
in abbonamento e il sistema  non  consenta  il  rilascio  di  singole
ricevute di gioco, la medesima deve contenere, oltre ai dati  di  cui
al comma 2, anche i seguenti dati: 
    a) l'importo complessivo della giocata; 
    b) il riferimento al primo e all'ultimo numero  dei  concorsi  in
abbonamento. 
  4. Qualora la ricevuta di gioco sia rilasciata a seguito di giocata
su prenotazione e il sistema non  consenta  il  rilascio  di  singole
ricevute di gioco, la medesima deve contenere, oltre ai dati  di  cui
al comma 2, anche i seguenti dati: 
    a) l'importo complessivo della giocata; 
    b) il riferimento al numero di tutti i concorsi in prenotazione. 
  5. Nel caso  di  raccolta  a  distanza,  la  giocata  si  considera
avvenuta al momento della registrazione della  medesima  sul  sistema
del concessionario, il quale provvede a inviare,  in  via  telematica
attraverso il punto di raccolta a distanza, la conferma della giocata
e gli elementi di cui al comma 2, lettere a), d), e), f), g), i),  j)
e k).