Art. 9 
 
                   Orari di raccolta delle giocate 
 
  1. La raccolta delle giocate e' consentita nell'arco  temporale  di
riferimento del concorso,  variabile  per  ogni  singola  formula  di
gioco. 
  2. L'apertura di un concorso per  ogni  singola  formula  di  gioco
avviene nel periodo  utile  per  consentire  le  varie  tipologie  di
giocate di cui all'articolo 7. 
  3. La chiusura del concorso deve  avvenire  prima  dell'inizio  del
periodo  necessario  a  consentire  le  operazioni  preordinate  alle
estrazioni che non puo' essere inferiore a: 
    a)  30  minuti  prima  dell'orario  fissato  per  le   estrazioni
effettuate tramite urne elettroniche; 
    b)  15  secondi  prima  dell'orario  fissato  per  le  estrazioni
effettuate tramite generatori di numeri casuali. 
  4. Le giocate di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e  c),
possono essere raccolte attraverso i terminali dei punti di  raccolta
fisici o attraverso i siti  dei  rivenditori  a  distanza  a  partire
dall'apertura del  concorso  di  riferimento  e  fino  all'orario  di
chiusura del medesimo. 
  5. Le giocate di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d), e)  e  f)
possono essere raccolte attraverso i terminali dei punti di  raccolta
fisici o attraverso i siti dei rivenditori a distanza a partire da un
termine iniziale prestabilito e fino all'orario di chiusura del primo
concorso di riferimento.