Art. 9
Orari di raccolta delle giocate
1. La raccolta delle giocate e' consentita nell'arco temporale di
riferimento del concorso, variabile per ogni singola formula di
gioco.
2. L'apertura di un concorso per ogni singola formula di gioco
avviene nel periodo utile per consentire le varie tipologie di
giocate di cui all'articolo 7.
3. La chiusura del concorso deve avvenire prima dell'inizio del
periodo necessario a consentire le operazioni preordinate alle
estrazioni che non puo' essere inferiore a:
a) 30 minuti prima dell'orario fissato per le estrazioni
effettuate tramite urne elettroniche;
b) 15 secondi prima dell'orario fissato per le estrazioni
effettuate tramite generatori di numeri casuali.
4. Le giocate di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c),
possono essere raccolte attraverso i terminali dei punti di raccolta
fisici o attraverso i siti dei rivenditori a distanza a partire
dall'apertura del concorso di riferimento e fino all'orario di
chiusura del medesimo.
5. Le giocate di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d), e) e f)
possono essere raccolte attraverso i terminali dei punti di raccolta
fisici o attraverso i siti dei rivenditori a distanza a partire da un
termine iniziale prestabilito e fino all'orario di chiusura del primo
concorso di riferimento.