Art. 10 
 
          Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'articolo 16, del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.
199, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, con le procedure di cui  al  comma  1  e
tenendo conto anche degli accordi non vincolanti stipulati  ai  sensi
dell'articolo  14,  del  regolamento  (UE)  2022/869  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  30  maggio   2022   e'   concordata
l'istituzione  con  uno  o  piu'  stati  membri  di  un   quadro   di
cooperazione sui progetti comuni di  cui  al  comma  1,  al  fine  di
individuare, entro il 31 dicembre 2030, almeno due progetti ed, entro
il 31 dicembre 2033, un terzo progetto,  sulla  base  di  un'apposita
analisi costi-benefici. In ogni caso, la partecipazione  con  risorse
nazionali al  meccanismo  unionale  di  finanziamento  delle  energie
rinnovabili, istituito dal regolamento di esecuzione  (UE)  2020/1294
della Commissione, del 15 settembre 2020, equivale alla realizzazione
dei progetti di cui al primo periodo. 
    1-ter. Nell'ambito del quadro di cooperazione  di  cui  al  comma
1-bis, i progetti comuni off-shore sono  identificati  tenendo  conto
dei Piani strategici di alto livello di sviluppo della rete  offshore
integrata per ciascun bacino marittimo e del Piano di sviluppo  della
rete  a  livello  dell'Unione  elaborati  da  European   Network   of
Transmission System  Operators  for  Electricity  (ENTSO-E),  nonche'
degli esiti delle consultazioni pubbliche. Gli stessi  progetti  sono
inclusi nei piani di gestione dello spazio marittimo,  tenendo  conto
delle attivita' gia' in corso nelle zone interessate. 
    1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
notifica  alla  Commissione  europea  gli  accordi  di   cooperazione
stipulati, inclusa la data  di  operativita'  dei  relativi  progetti
comuni.». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto legislativo n. 199 del 2021,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 16 (Progetti comuni e trasferimenti  statistici
          con altri  Stati  membri).  -  1.  Sulla  base  di  accordi
          internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e  gestiti
          con  gli  Stati  membri  progetti  comuni  e  trasferimenti
          statistici di produzioni di energia da  fonti  rinnovabili,
          relativi agli obiettivi  2020  e  2030,  nel  rispetto  dei
          criteri di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9  e  10  del
          presente articolo. 
                1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente disposizione, con le procedure di cui
          al  comma  1  e  tenendo  conto  anche  degli  accordi  non
          vincolanti  stipulati  ai  sensi  dell'articolo   14,   del
          regolamento (UE) 2022/869  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 30 maggio 2022 e'  concordata  l'istituzione
          con uno o piu' stati membri di un  quadro  di  cooperazione
          sui  progetti  comuni  di  cui  al  comma  1,  al  fine  di
          individuare, entro il 31 dicembre 2030, almeno due progetti
          ed, entro il 31 dicembre 2033,  un  terzo  progetto,  sulla
          base di un'apposita analisi costi-benefici. In  ogni  caso,
          la  partecipazione  con  risorse  nazionali  al  meccanismo
          unionale  di  finanziamento  delle   energie   rinnovabili,
          istituito dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2020/1294
          della Commissione, del 15  settembre  2020,  equivale  alla
          realizzazione dei progetti di cui al primo periodo. 
                1-ter. Nell'ambito del quadro di cooperazione di  cui
          al  comma  1-bis,   i   progetti   comuni   offshore   sono
          identificati tenendo conto dei  Piani  strategici  di  alto
          livello di  sviluppo  della  rete  offshore  integrata  per
          ciascun bacino marittimo e del Piano di sviluppo della rete
          a livello dell'Unione  elaborati  da  European  Network  of
          Transmission System Operators  for  Electricity  (ENTSO-E),
          nonche' degli  esiti  delle  consultazioni  pubbliche.  Gli
          stessi progetti sono inclusi nei piani  di  gestione  dello
          spazio marittimo, tenendo conto  delle  attivita'  gia'  in
          corso nelle zone interessate. 
                1-quater.  Il   Ministero   dell'ambiente   e   della
          sicurezza energetica notifica alla Commissione europea  gli
          accordi di  cooperazione  stipulati,  inclusa  la  data  di
          operativita' dei relativi progetti comuni. 
                2. Nel caso  di  trasferimenti  statistici  da  altri
          Stati membri verso l'Italia: 
                  a) gli accordi sono promossi  se,  sulla  base  dei
          dati statistici di produzione e delle previsioni di entrata
          in esercizio di nuovi impianti,  si  prospetta  il  mancato
          raggiungimento da parte dell'Italia degli obiettivi 2020  e
          2030; 
                  b)   l'onere   specifico   per   il   trasferimento
          statistico e per i progetti  comuni  non  e'  superiore  al
          valore  medio  ponderato  dell'incentivazione,  in  Italia,
          della produzione elettrica da impianti a fonti  rinnovabili
          entrati in  esercizio  nell'anno  precedente  a  quello  di
          stipula dell'accordo; 
                  c)  gli  accordi  sono  stipulati  e  gestiti   con
          modalita'  che  assicurano  che   l'energia   oggetto   del
          trasferimento  statistico,  ovvero  la  quota  di   energia
          proveniente   dal   progetto   comune,   contribuisca    al
          raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti
          rinnovabili. 
                3.  La  copertura  dei  costi  per  i   trasferimenti
          statistici e i progetti  comuni  di  cui  al  comma  1,  e'
          assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e  del  gas
          naturale, con modalita' fissate dall'ARERA  successivamente
          alla stipula di ciascun accordo. 
                4. Nel caso di trasferimenti  statistici  dall'Italia
          verso altri Stati membri o regioni dell'Unione europea: 
                  a) l'energia oggetto del trasferimento  statistico,
          ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune,
          e'  determinata  in  modo   da   assicurare   comunque   il
          raggiungimento degli obiettivi italiani; 
                  b) in caso di trasferimenti statistici,  la  scelta
          dello Stato o degli Stati membri verso cui  ha  effetto  il
          trasferimento statistico  avviene,  a  cura  del  Ministero
          della transizione  ecologica,  mediante  valutazione  delle
          manifestazioni di interesse, considerando anche il criterio
          del migliore vantaggio economico conseguibile; 
                  c)   i   proventi   derivanti   dal   trasferimento
          statistico sono attributi direttamente  alla  Cassa  per  i
          servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA)  e  sono
          destinati, secondo  modalita'  stabilite  dall'ARERA  sulla
          base di indirizzi adottati dal Ministro  della  transizione
          ecologica, alla riduzione degli oneri generali  di  sistema
          relativi  al  sostegno  delle  fonti  rinnovabili  ed  alla
          ricerca di sistema elettrico,  ovvero  ad  altre  finalita'
          connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030; 
                  d) gli accordi  sono  notificati  alla  Commissione
          entro dodici mesi dalla fine di ciascun anno in  cui  hanno
          efficacia,  indicando  anche  la  quantita'  e  il   prezzo
          dell'energia in questione, ovvero sono  perfezionati  sulla
          piattaforma dell'Unione per lo sviluppo  delle  rinnovabili
          ("Union renewable development platform" - URDP)  sviluppata
          dalla Commissione europea. 
                5. Per gli accordi di cui al presente  articolo  sono
          in ogni caso stabilite le misure necessarie  ad  assicurare
          il monitoraggio dell'energia trasferita. 
                6. La cooperazione  per  progetti  comuni  con  altri
          Stati membri puo' comprendere operatori privati. 
                7. Il Ministero della transizione ecologica  notifica
          alla  Commissione  la  quota  o  la  quantita'  di  energia
          elettrica, calore e freddo da  fonti  rinnovabili  prodotte
          nell'ambito  di  progetti  comuni  realizzati  sul  proprio
          territorio che siano stati messi in  servizio  dopo  il  25
          giugno 2009 o grazie  all'incremento  di  capacita'  di  un
          impianto ristrutturato dopo tale data, da computare ai fini
          della quota di energia da fonti  rinnovabili  di  un  altro
          Stato membro. 
                8. La notifica di cui al comma 7: 
                  a) fornisce la descrizione dell'impianto proposto o
          l'indicazione dell'impianto ristrutturato; 
                  b) specifica la quota o  la  quantita'  di  energia
          elettrica, calore o freddo prodotte dall'impianto che  sono
          computate  ai  fini  della  quota  di  energia   da   fonti
          rinnovabili dell'altro Stato membro; 
                  c) indica lo Stato membro in favore  del  quale  e'
          effettuata la notifica; 
                  d) precisa  il  periodo,  in  anni  civili  interi,
          durante il quale l'energia elettrica o il calore  o  freddo
          prodotti dall'impianto a partire da fonti rinnovabili  sono
          computati  ai  fini  della  quota  di  energia   da   fonti
          rinnovabili dell'altro Stato membro. 
                9. Entro tre mesi dalla  fine  di  ciascun  anno  che
          ricade nel periodo di  cui  al  comma  8,  lettera  d),  il
          Ministero della transizione ecologica emette una lettera di
          notifica alla  Commissione  europea  e  allo  Stato  membro
          interessato, in cui dichiara: 
                  a) la quantita' totale di energia  elettrica  o  di
          calore  o  freddo  prodotta  durante  quell'anno  da  fonti
          rinnovabili dall'impianto oggetto della notifica di cui  al
          comma 7; 
                  b) la quantita' di energia elettrica o di calore  o
          freddo prodotta durante quell'anno da fonti rinnovabili  da
          tale impianto che e'  computata  ai  fini  della  quota  di
          energia da fonti  rinnovabili  di  un  altro  Stato  membro
          conformemente a quanto indicato nella notifica. 
                10. La notifica di cui al comma 9, e' trasmessa  allo
          Stato membro a favore del quale e' effettuata la notifica e
          alla Commissione. 
                11. L'articolo 35 del decreto legislativo n.  28  del
          2011, e' abrogato.»