Art. 10
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'articolo 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con le procedure di cui al comma 1 e
tenendo conto anche degli accordi non vincolanti stipulati ai sensi
dell'articolo 14, del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 e' concordata
l'istituzione con uno o piu' stati membri di un quadro di
cooperazione sui progetti comuni di cui al comma 1, al fine di
individuare, entro il 31 dicembre 2030, almeno due progetti ed, entro
il 31 dicembre 2033, un terzo progetto, sulla base di un'apposita
analisi costi-benefici. In ogni caso, la partecipazione con risorse
nazionali al meccanismo unionale di finanziamento delle energie
rinnovabili, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294
della Commissione, del 15 settembre 2020, equivale alla realizzazione
dei progetti di cui al primo periodo.
1-ter. Nell'ambito del quadro di cooperazione di cui al comma
1-bis, i progetti comuni off-shore sono identificati tenendo conto
dei Piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore
integrata per ciascun bacino marittimo e del Piano di sviluppo della
rete a livello dell'Unione elaborati da European Network of
Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), nonche'
degli esiti delle consultazioni pubbliche. Gli stessi progetti sono
inclusi nei piani di gestione dello spazio marittimo, tenendo conto
delle attivita' gia' in corso nelle zone interessate.
1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
notifica alla Commissione europea gli accordi di cooperazione
stipulati, inclusa la data di operativita' dei relativi progetti
comuni.».
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 16 (Progetti comuni e trasferimenti statistici
con altri Stati membri). - 1. Sulla base di accordi
internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti
con gli Stati membri progetti comuni e trasferimenti
statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili,
relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei
criteri di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del
presente articolo.
1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con le procedure di cui
al comma 1 e tenendo conto anche degli accordi non
vincolanti stipulati ai sensi dell'articolo 14, del
regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2022 e' concordata l'istituzione
con uno o piu' stati membri di un quadro di cooperazione
sui progetti comuni di cui al comma 1, al fine di
individuare, entro il 31 dicembre 2030, almeno due progetti
ed, entro il 31 dicembre 2033, un terzo progetto, sulla
base di un'apposita analisi costi-benefici. In ogni caso,
la partecipazione con risorse nazionali al meccanismo
unionale di finanziamento delle energie rinnovabili,
istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294
della Commissione, del 15 settembre 2020, equivale alla
realizzazione dei progetti di cui al primo periodo.
1-ter. Nell'ambito del quadro di cooperazione di cui
al comma 1-bis, i progetti comuni offshore sono
identificati tenendo conto dei Piani strategici di alto
livello di sviluppo della rete offshore integrata per
ciascun bacino marittimo e del Piano di sviluppo della rete
a livello dell'Unione elaborati da European Network of
Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E),
nonche' degli esiti delle consultazioni pubbliche. Gli
stessi progetti sono inclusi nei piani di gestione dello
spazio marittimo, tenendo conto delle attivita' gia' in
corso nelle zone interessate.
1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica notifica alla Commissione europea gli
accordi di cooperazione stipulati, inclusa la data di
operativita' dei relativi progetti comuni.
2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri
Stati membri verso l'Italia:
a) gli accordi sono promossi se, sulla base dei
dati statistici di produzione e delle previsioni di entrata
in esercizio di nuovi impianti, si prospetta il mancato
raggiungimento da parte dell'Italia degli obiettivi 2020 e
2030;
b) l'onere specifico per il trasferimento
statistico e per i progetti comuni non e' superiore al
valore medio ponderato dell'incentivazione, in Italia,
della produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili
entrati in esercizio nell'anno precedente a quello di
stipula dell'accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con
modalita' che assicurano che l'energia oggetto del
trasferimento statistico, ovvero la quota di energia
proveniente dal progetto comune, contribuisca al
raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti
rinnovabili.
3. La copertura dei costi per i trasferimenti
statistici e i progetti comuni di cui al comma 1, e'
assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas
naturale, con modalita' fissate dall'ARERA successivamente
alla stipula di ciascun accordo.
4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia
verso altri Stati membri o regioni dell'Unione europea:
a) l'energia oggetto del trasferimento statistico,
ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune,
e' determinata in modo da assicurare comunque il
raggiungimento degli obiettivi italiani;
b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta
dello Stato o degli Stati membri verso cui ha effetto il
trasferimento statistico avviene, a cura del Ministero
della transizione ecologica, mediante valutazione delle
manifestazioni di interesse, considerando anche il criterio
del migliore vantaggio economico conseguibile;
c) i proventi derivanti dal trasferimento
statistico sono attributi direttamente alla Cassa per i
servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) e sono
destinati, secondo modalita' stabilite dall'ARERA sulla
base di indirizzi adottati dal Ministro della transizione
ecologica, alla riduzione degli oneri generali di sistema
relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla
ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalita'
connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030;
d) gli accordi sono notificati alla Commissione
entro dodici mesi dalla fine di ciascun anno in cui hanno
efficacia, indicando anche la quantita' e il prezzo
dell'energia in questione, ovvero sono perfezionati sulla
piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili
("Union renewable development platform" - URDP) sviluppata
dalla Commissione europea.
5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono
in ogni caso stabilite le misure necessarie ad assicurare
il monitoraggio dell'energia trasferita.
6. La cooperazione per progetti comuni con altri
Stati membri puo' comprendere operatori privati.
7. Il Ministero della transizione ecologica notifica
alla Commissione la quota o la quantita' di energia
elettrica, calore e freddo da fonti rinnovabili prodotte
nell'ambito di progetti comuni realizzati sul proprio
territorio che siano stati messi in servizio dopo il 25
giugno 2009 o grazie all'incremento di capacita' di un
impianto ristrutturato dopo tale data, da computare ai fini
della quota di energia da fonti rinnovabili di un altro
Stato membro.
8. La notifica di cui al comma 7:
a) fornisce la descrizione dell'impianto proposto o
l'indicazione dell'impianto ristrutturato;
b) specifica la quota o la quantita' di energia
elettrica, calore o freddo prodotte dall'impianto che sono
computate ai fini della quota di energia da fonti
rinnovabili dell'altro Stato membro;
c) indica lo Stato membro in favore del quale e'
effettuata la notifica;
d) precisa il periodo, in anni civili interi,
durante il quale l'energia elettrica o il calore o freddo
prodotti dall'impianto a partire da fonti rinnovabili sono
computati ai fini della quota di energia da fonti
rinnovabili dell'altro Stato membro.
9. Entro tre mesi dalla fine di ciascun anno che
ricade nel periodo di cui al comma 8, lettera d), il
Ministero della transizione ecologica emette una lettera di
notifica alla Commissione europea e allo Stato membro
interessato, in cui dichiara:
a) la quantita' totale di energia elettrica o di
calore o freddo prodotta durante quell'anno da fonti
rinnovabili dall'impianto oggetto della notifica di cui al
comma 7;
b) la quantita' di energia elettrica o di calore o
freddo prodotta durante quell'anno da fonti rinnovabili da
tale impianto che e' computata ai fini della quota di
energia da fonti rinnovabili di un altro Stato membro
conformemente a quanto indicato nella notifica.
10. La notifica di cui al comma 9, e' trasmessa allo
Stato membro a favore del quale e' effettuata la notifica e
alla Commissione.
11. L'articolo 35 del decreto legislativo n. 28 del
2011, e' abrogato.»