Art. 11
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, la parola: «incentivata» e' sostituita dalla
seguente: «contabilizzata» e dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Le importazioni non beneficiano di incentivi economici,
salvo che sia espressamente previsto in accordi intergovernativi.»;
b) alla lettera a), dopo la parola: «sostegno» sono inserite le
seguenti: «laddove previsto,».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 199 del 2021, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 17 (Progetti comuni con Paesi terzi). - 1. Ai
fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia
di energie rinnovabili di cui all'articolo 3, e'
contabilizzata l'importazione di elettricita' da fonti
rinnovabili proveniente da Stati non appartenenti
all'Unione europea, sulla base di accordi internazionali
all'uopo stipulati con lo Stato da cui l'elettricita' da
fonti rinnovabili e' importata. Le importazioni non
beneficiano di incentivi economici, salvo che sia
espressamente previsto in accordi intergovernativi. Tali
accordi si conformano ai seguenti criteri:
a) il sostegno laddove previsto, e' effettuato
mediante il riconoscimento, sull'energia immessa nel
sistema elettrico nazionale, di un incentivo che, rispetto
a quello riconosciuto in Italia alle fonti e alle tipologie
impiantistiche da cui l'elettricita' e' prodotta nel Paese
terzo, e' di pari durata e di entita' inferiore, in misura
fissata negli accordi di cui al presente articolo, tenendo
conto della maggiore producibilita' ed efficienza degli
impianti nei Paesi terzi e del valore medio
dell'incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia;
b) la quantita' di energia elettrica prodotta ed
importata non ha beneficiato di regimi di sostegno del
Paese Terzo dal quale proviene, diversi da aiuti agli
investimenti concessi per la realizzazione degli impianti;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti col fine di
assicurare che l'energia prodotta e importata contribuisca
al raggiungimento della quota complessiva di energia da
fonti rinnovabili da conseguire al 2030 rispettando in
particolare le seguenti condizioni:
1) una quantita' di energia elettrica equivalente
all'energia elettrica contabilizzata e' stata
definitivamente attribuita alla capacita' di
interconnessione assegnata da parte di tutti i gestori del
sistema di trasmissione responsabile nel paese d'origine,
nel paese di destinazione e, se del caso, in ciascun paese
terzo di transito;
2) una quantita' di energia elettrica equivalente
all'energia elettrica contabilizzata e' stata
definitivamente registrata nella tabella di programmazione
da parte del gestore del sistema di trasmissione
responsabile nella parte dell'Unione di un interconnettore;
3) la capacita' nominata e la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili da parte
dell'impianto di cui al punto 4) si riferiscono allo stesso
periodo;
4) l'energia elettrica e' prodotta in impianti
entrati in esercizio dopo il 25 giugno 2009 o da impianti
che sono stati ristrutturati, accrescendone la capacita',
dopo tale data.
d) sono stabilite le misure necessarie ad
assicurare il monitoraggio dell'energia da fonti
rinnovabili importata;
e) l'energia elettrica da fonti rinnovabili in un
Paese terzo e' presa in considerazione se e' stata prodotta
nel pieno rispetto del diritto internazionale in un paese
terzo che risulta parte della convenzione del Consiglio
d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali o di altri trattati o convenzioni
internazionali sui diritti umani;
f) la quota o la quantita' di energia elettrica
prodotta da qualsiasi impianto nel territorio di un Paese
terzo, computata ai fini della quota di energia rinnovabile
di uno o piu' Stati membri nell'ambito della direttiva (UE)
2018/2001, e' notificata alla Commissione Europea. La quota
o la quantita' non e' superiore alla quota o alla quantita'
effettivamente esportata nell'Unione e ivi consumata,
corrisponde alla quantita' di cui al comma 1, lettera c),
punti 1) e 2), ed e' conforme alle condizioni di cui al
comma 1, lettera c).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della transizione
ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale puo' essere stabilito,
salvaguardando gli accordi gia' stipulati, un valore
dell'incentivo diverso da quello di cui alla lettera a) del
comma 1, contemperando gli oneri economici conseguenti al
riconoscimento dell'incentivo stesso e gli effetti
economici del mancato raggiungimento degli obiettivi.
3. La notifica di cui al comma 1, lettera f), e'
trasmessa al Paese terzo a favore del quale e' effettuata
la notifica e alla Commissione europea.
4. Gli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 28
del 2011 sono abrogati.»