Art. 11 
 
          Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'articolo 17, comma 1, del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea,  la  parola:  «incentivata»  e'  sostituita  dalla
seguente: «contabilizzata» e dopo il primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «Le importazioni non beneficiano  di  incentivi  economici,
salvo che sia espressamente previsto in accordi intergovernativi.»; 
    b) alla lettera a), dopo la parola: «sostegno» sono  inserite  le
seguenti: «laddove previsto,». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  citato
          decreto legislativo n. 199 del 2021, cosi' come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 17 (Progetti comuni con Paesi terzi). -  1.  Ai
          fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia
          di  energie  rinnovabili  di   cui   all'articolo   3,   e'
          contabilizzata  l'importazione  di  elettricita'  da  fonti
          rinnovabili   proveniente   da   Stati   non   appartenenti
          all'Unione europea, sulla base  di  accordi  internazionali
          all'uopo stipulati con lo Stato da  cui  l'elettricita'  da
          fonti  rinnovabili  e'  importata.  Le   importazioni   non
          beneficiano  di  incentivi   economici,   salvo   che   sia
          espressamente previsto in  accordi  intergovernativi.  Tali
          accordi si conformano ai seguenti criteri: 
                  a) il  sostegno  laddove  previsto,  e'  effettuato
          mediante  il  riconoscimento,  sull'energia   immessa   nel
          sistema elettrico nazionale, di un incentivo che,  rispetto
          a quello riconosciuto in Italia alle fonti e alle tipologie
          impiantistiche da cui l'elettricita' e' prodotta nel  Paese
          terzo, e' di pari durata e di entita' inferiore, in  misura
          fissata negli accordi di cui al presente articolo,  tenendo
          conto della maggiore  producibilita'  ed  efficienza  degli
          impianti   nei   Paesi   terzi   e   del    valore    medio
          dell'incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia; 
                  b) la quantita' di energia  elettrica  prodotta  ed
          importata non ha beneficiato  di  regimi  di  sostegno  del
          Paese Terzo dal  quale  proviene,  diversi  da  aiuti  agli
          investimenti concessi per la realizzazione degli impianti; 
                  c) gli accordi sono stipulati e gestiti col fine di
          assicurare che l'energia prodotta e importata  contribuisca
          al raggiungimento della quota  complessiva  di  energia  da
          fonti rinnovabili da  conseguire  al  2030  rispettando  in
          particolare le seguenti condizioni: 
                    1) una quantita' di energia elettrica equivalente
          all'energia    elettrica    contabilizzata     e'     stata
          definitivamente    attribuita     alla     capacita'     di
          interconnessione assegnata da parte di tutti i gestori  del
          sistema di trasmissione responsabile nel  paese  d'origine,
          nel paese di destinazione e, se del caso, in ciascun  paese
          terzo di transito; 
                    2) una quantita' di energia elettrica equivalente
          all'energia    elettrica    contabilizzata     e'     stata
          definitivamente registrata nella tabella di  programmazione
          da  parte  del  gestore   del   sistema   di   trasmissione
          responsabile nella parte dell'Unione di un interconnettore; 
                    3) la  capacita'  nominata  e  la  produzione  di
          energia   elettrica   da   fonti   rinnovabili   da   parte
          dell'impianto di cui al punto 4) si riferiscono allo stesso
          periodo; 
                    4) l'energia elettrica e'  prodotta  in  impianti
          entrati in esercizio dopo il 25 giugno 2009 o  da  impianti
          che sono stati ristrutturati, accrescendone  la  capacita',
          dopo tale data. 
                  d)  sono  stabilite   le   misure   necessarie   ad
          assicurare   il   monitoraggio   dell'energia   da    fonti
          rinnovabili importata; 
                  e) l'energia elettrica da fonti rinnovabili  in  un
          Paese terzo e' presa in considerazione se e' stata prodotta
          nel pieno rispetto del diritto internazionale in  un  paese
          terzo che risulta parte  della  convenzione  del  Consiglio
          d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e  delle
          liberta' fondamentali o di  altri  trattati  o  convenzioni
          internazionali sui diritti umani; 
                  f) la quota o la  quantita'  di  energia  elettrica
          prodotta da qualsiasi impianto nel territorio di  un  Paese
          terzo, computata ai fini della quota di energia rinnovabile
          di uno o piu' Stati membri nell'ambito della direttiva (UE)
          2018/2001, e' notificata alla Commissione Europea. La quota
          o la quantita' non e' superiore alla quota o alla quantita'
          effettivamente  esportata  nell'Unione  e  ivi   consumata,
          corrisponde alla quantita' di cui al comma 1,  lettera  c),
          punti 1) e 2), ed e' conforme alle  condizioni  di  cui  al
          comma 1, lettera c). 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  della   transizione
          ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
          della cooperazione internazionale  puo'  essere  stabilito,
          salvaguardando  gli  accordi  gia'  stipulati,  un   valore
          dell'incentivo diverso da quello di cui alla lettera a) del
          comma 1, contemperando gli oneri economici  conseguenti  al
          riconoscimento  dell'incentivo   stesso   e   gli   effetti
          economici del mancato raggiungimento degli obiettivi. 
                3. La notifica di cui al  comma  1,  lettera  f),  e'
          trasmessa al Paese terzo a favore del quale  e'  effettuata
          la notifica e alla Commissione europea. 
                4. Gli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 28
          del 2011 sono abrogati.»