Art. 12 
 
          Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: 
    «6-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica sono stabilite le prescrizioni per la posa
in  opera  degli  impianti  di  produzione  di  calore   da   risorsa
geotermica, ivi incluse le opere per la realizzazione del geoscambio,
sia a circuito chiuso che aperto, destinati al riscaldamento  e  alla
climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  25  del  citato
          decreto legislativo n. 199 del 2021,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  25  (Semplificazioni  per  l'installazione  di
          impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici). - 1. 
                2. 
                3. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto: 
                  a) con il modello  unico  semplificato  di  cui  al
          decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  19  maggio
          2015,  recante  "Approvazione  del  modello  unico  per  la
          realizzazione, la  connessione  e  l'esercizio  di  piccoli
          impianti fotovoltaici integrati sui tetti  degli  edifici",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121  del  27  maggio
          2015, e' possibile richiedere anche il ritiro  dell'energia
          elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro  dedicato
          di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
          dicembre 2003, n. 387; 
                  b) il campo di applicazione del decreto di cui alla
          lettera a), e' esteso agli impianti fotovoltaici di potenza
          fino a 50kW. 
                4. Con il modello unico semplificato di cui al  comma
          3, lettera a), e' possibile richiedere al GSE l'accesso  ai
          meccanismi di cui all'articolo 8 e all'articolo 7, comma 1,
          lettera a), decorsi sessanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore dei rispettivi decreti attuativi. 
                5. Le istanze presentate mediante  il  modello  unico
          semplificato di cui al comma 3, lettera a), sono trasferite
          dai gestori  di  rete  alla  piattaforma  digitale  di  cui
          all'articolo   19,   ovvero   alle   piattaforme   di   cui
          all'articolo 19,  comma  2,  con  modalita'  esclusivamente
          informatizzate. 
                6. 
                6-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della  presente  disposizione,  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  sono
          stabilite le  prescrizioni  per  la  posa  in  opera  degli
          impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ivi
          incluse le opere per la realizzazione del geoscambio, sia a
          circuito chiuso che aperto, destinati  al  riscaldamento  e
          alla  climatizzazione  di  edifici  e  alla  produzione  di
          energia elettrica. 
                6-ter. 
                6-quater. Sono fatte  salve  le  modalita'  operative
          individuate  dalle  regioni   che   abbiano   liberalizzato
          l'installazione  di  sonde  geotermiche  senza  prelievo  o
          immissione di fluidi nel sottosuolo.»