Art. 12
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
«6-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica sono stabilite le prescrizioni per la posa
in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa
geotermica, ivi incluse le opere per la realizzazione del geoscambio,
sia a circuito chiuso che aperto, destinati al riscaldamento e alla
climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 25 (Semplificazioni per l'installazione di
impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici). - 1.
2.
3. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) con il modello unico semplificato di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio
2015, recante "Approvazione del modello unico per la
realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli
impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio
2015, e' possibile richiedere anche il ritiro dell'energia
elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato
di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387;
b) il campo di applicazione del decreto di cui alla
lettera a), e' esteso agli impianti fotovoltaici di potenza
fino a 50kW.
4. Con il modello unico semplificato di cui al comma
3, lettera a), e' possibile richiedere al GSE l'accesso ai
meccanismi di cui all'articolo 8 e all'articolo 7, comma 1,
lettera a), decorsi sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore dei rispettivi decreti attuativi.
5. Le istanze presentate mediante il modello unico
semplificato di cui al comma 3, lettera a), sono trasferite
dai gestori di rete alla piattaforma digitale di cui
all'articolo 19, ovvero alle piattaforme di cui
all'articolo 19, comma 2, con modalita' esclusivamente
informatizzate.
6.
6-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono
stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli
impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ivi
incluse le opere per la realizzazione del geoscambio, sia a
circuito chiuso che aperto, destinati al riscaldamento e
alla climatizzazione di edifici e alla produzione di
energia elettrica.
6-ter.
6-quater. Sono fatte salve le modalita' operative
individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato
l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o
immissione di fluidi nel sottosuolo.»