Art. 13
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «degli edifici esistenti» sono
inserite le seguenti: «e gli interventi di ristrutturazione di un
impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente
fattibili»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere conseguito da
terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di
impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e
di elettricita', secondo i principi minimi di integrazione di cui
all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio
provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente
sovraordinato o delegato, le modalita' attuative del presente
comma.»;
c) al comma 9, dopo la parola: «tecnica» sono inserite le
seguenti: «o economica».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 26 (Obbligo di utilizzo dell'energia
rinnovabile per il miglioramento della prestazione
energetica degli edifici). - 1. I progetti di edifici di
nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni
rilevanti degli edifici esistenti e gli interventi di
ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente,
economicamente e funzionalmente fattibili, per i quali la
richiesta del titolo edilizio e' presentata decorsi
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili
per la copertura dei consumi di calore, di elettricita' e
per il raffrescamento secondo i principi minimi di
integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto.
2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di
assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al
comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte
seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli
specificamente individuati come tali negli strumenti
urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti
vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere
dell'autorita' competente sui predetti vincoli, il
progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni
implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere
o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici
e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni
previste al comma 9.
2-bis. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere
conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli
edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la
copertura dei consumi di calore e di elettricita', secondo
i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III.
Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento,
anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o
delegato, le modalita' attuative del presente comma.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si
applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze
meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il
termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di
costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneita'
dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere
espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo
alla costruzione.
4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1,
comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche
previste dall'Allegato III nella relazione di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto
2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o
Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta e'
trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento
degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia
e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza
energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui
al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di
edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi
statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili,
ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per
l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando
il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e
cumulabilita' stabilite da ciascun meccanismo.
7. Le Regioni e le Province autonome possono
stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e
prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1,
debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad
impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione
delle biomasse, qualora cio' risulti necessario per
assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei
valori di qualita' dell'aria.
8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali
o comunali in materia di obbligo di integrazione delle
fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle
disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo.
9. L'impossibilita' tecnica o economica di
ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di
integrazione di cui al comma 1, e' evidenziata dal
progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1,
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
dettagliata esaminando la non fattibilita' di tutte le
diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il
valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio e'
ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo
4.
10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente
articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella
disponibilita' di corpi armati, nel caso in cui
l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la
loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora
vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini
militari.
11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11
e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.»