Art. 13 
 
          Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole:  «degli  edifici  esistenti»  sono
inserite le seguenti: «e gli interventi  di  ristrutturazione  di  un
impianto termico, ove tecnicamente, economicamente  e  funzionalmente
fattibili»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere  conseguito  da
terzi  anche  mediante  l'installazione  negli  edifici  pubblici  di
impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e
di elettricita', secondo i principi minimi  di  integrazione  di  cui
all'allegato  III.  Gli  enti   locali   disciplinano   con   proprio
provvedimento,  anche  in   gestione   associata   o   tramite   ente
sovraordinato  o  delegato,  le  modalita'  attuative  del   presente
comma.»; 
    c) al comma  9,  dopo  la  parola:  «tecnica»  sono  inserite  le
seguenti: «o economica». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  26  del  citato
          decreto legislativo n. 199 del 2021,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.   26   (Obbligo   di   utilizzo    dell'energia
          rinnovabile  per   il   miglioramento   della   prestazione
          energetica degli edifici). - 1. I progetti  di  edifici  di
          nuova  costruzione  ed  i  progetti   di   ristrutturazioni
          rilevanti degli  edifici  esistenti  e  gli  interventi  di
          ristrutturazione di un impianto termico, ove  tecnicamente,
          economicamente e funzionalmente fattibili, per i  quali  la
          richiesta  del  titolo  edilizio  e'   presentata   decorsi
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili
          per la copertura dei consumi di calore, di  elettricita'  e
          per  il  raffrescamento  secondo  i  principi   minimi   di
          integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto. 
                2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di
          assenso, comunque denominati, le  disposizioni  di  cui  al
          comma 1, si  applicano  agli  edifici  di  cui  alla  Parte
          seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e  c),  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e  a  quelli
          specificamente  individuati  come  tali   negli   strumenti
          urbanistici, solo ove  non  incompatibili  con  i  suddetti
          vincoli. Qualora, a seguito  dell'acquisizione  del  parere
          dell'autorita'  competente   sui   predetti   vincoli,   il
          progettista evidenzi che  il  rispetto  delle  prescrizioni
          implica un'alterazione incompatibile con il loro  carattere
          o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici
          e artistici e paesaggistici, si applicano  le  disposizioni
          previste al comma 9. 
                2-bis. L'obbligo  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          conseguito da terzi anche  mediante  l'installazione  negli
          edifici pubblici di impianti a  fonti  rinnovabili  per  la
          copertura dei consumi di calore e di elettricita',  secondo
          i principi minimi di integrazione di cui all'allegato  III.
          Gli enti locali  disciplinano  con  proprio  provvedimento,
          anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato  o
          delegato, le modalita' attuative del presente comma. 
                3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  non  si
          applicano agli  edifici  destinati  a  soddisfare  esigenze
          meramente temporanee, e  comunque  da  rimuovere  entro  il
          termine  di  24  mesi  dalla  data  della  fine  lavori  di
          costruzione. A tal  fine,  l'indicazione  di  temporaneita'
          dell'edificio e i termini per la  rimozione  devono  essere
          espressamente contenuti nel pertinente  titolo  abilitativo
          alla costruzione. 
                4. L'inosservanza dell'obbligo di  cui  al  comma  1,
          comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 
                5. Il progettista inserisce i calcoli e le  verifiche
          previste  dall'Allegato  III   nella   relazione   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo  4  agosto
          2005, n. 192, o  provvedimento  equivalente  di  Regione  o
          Provincia autonoma. Una copia della relazione  suddetta  e'
          trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento
          degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di  energia
          e  al  fine  di  alimentare  il  Portale  per  l'efficienza
          energetica degli edifici di cui all'articolo  4-quater  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 
                6.  Gli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili
          realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di  cui
          al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio  di
          edifici  di  nuova  costruzione,  accedono  agli  incentivi
          statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili,
          ivi inclusi fondi di garanzia  e  fondi  di  rotazione  per
          l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo  restando
          il rispetto dei criteri e delle  condizioni  di  accesso  e
          cumulabilita' stabilite da ciascun meccanismo. 
                7.  Le  Regioni  e  le  Province   autonome   possono
          stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato  III  e
          prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al  comma  1,
          debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad
          impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla  combustione
          delle  biomasse,  qualora  cio'  risulti   necessario   per
          assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei
          valori di qualita' dell'aria. 
                8. Gli obblighi previsti da atti normativi  regionali
          o comunali in materia  di  obbligo  di  integrazione  delle
          fonti  rinnovabili  negli  edifici   sono   adeguati   alle
          disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          Decorso inutilmente il predetto termine,  si  applicano  le
          disposizioni di cui al presente articolo. 
                9.   L'impossibilita'   tecnica   o   economica    di
          ottemperare,  in  tutto  o  in  parte,  agli  obblighi   di
          integrazione  di  cui  al  comma  1,  e'  evidenziata   dal
          progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1,
          del  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.   192,   e
          dettagliata esaminando la  non  fattibilita'  di  tutte  le
          diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali  casi  il
          valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio e'
          ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo
          4. 
                10. Gli obblighi di cui  al  comma  1,  del  presente
          articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella
          disponibilita'  di  corpi   armati,   nel   caso   in   cui
          l'adempimento degli stessi  risulti  incompatibile  con  la
          loro natura e  con  la  loro  destinazione  ovvero  qualora
          vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente  a  fini
          militari. 
                11. Decorsi centottanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11
          e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.»