Art. 14
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) di attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo
traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi generali di cui
all'articolo 3, comma 2, che rispettino una graduale applicazione,
valutando modalita' differenziate in base alla tipologia di impianto,
al fine di garantire una transizione equilibrata verso gli obiettivi
di decarbonizzazione, tutelando gli investimenti in corso e
assicurando adeguata certezza operativa agli operatori economici;»;
b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) di ripartizione a carico dei soggetti obbligati dei
costi delle attivita' di gestione, verifica e controllo dell'obbligo
di cui al comma 1 secondo criteri di proporzionalita' rispetto
all'entita' dell'obbligo medesimo;
e-ter) di esclusione dall'applicazione dell'obbligo dei
contratti di servizio energia, o analoghi, gia' in essere alla data
della sua entrata in vigore, in coerenza con il principio di certezza
giuridica.»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il calore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h),
include il calore eccedente la quota parte rinnovabile, proveniente
dalle operazioni di recupero di cui al punto R1 dell'allegato C alla
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 27 (Obbligo di incremento dell'energia
rinnovabile termica nelle forniture di energia). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2026, le societa' che effettuano
vendita di energia termica sotto forma di calore per il
riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per
quantita' superiori a 500 TEP annui provvedono affinche'
una quota dell'energia venduta sia rinnovabile.
2. Con decreto del Ministro della transizione
ecologica da adottarsi entro il 31 dicembre 2022 sono
definite le modalita':
a) di attuazione dell'obbligo di cui al comma 1,
secondo traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi
generali di cui all'articolo 3, comma 2, che rispettino una
graduale applicazione, valutando modalita' differenziate in
base alla tipologia di impianto, al fine di garantire una
transizione equilibrata verso gli obiettivi di
decarbonizzazione, tutelando gli investimenti in corso e
assicurando adeguata certezza operativa agli operatori
economici;
b) di verifica del rispetto dell'obbligo di cui al
comma 1;
c) con cui puo' essere ridotta la soglia di cui al
comma 1, tenendo conto dell'evoluzione del grado di
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, e
della sostenibilita' economica degli investimenti;
d) con cui i soggetti obbligati che non rispettano
l'obbligo di cui al comma 1 provvedono al versamento di un
contributo compensativo in un fondo appositamente
costituito presso la Cassa per i servizi energetici e
ambientali finalizzato alla realizzazione di interventi con
effetto equivalente ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 3;
e) per l'utilizzo delle risorse confluite nel fondo
di cui alla lettera d), secondo criteri di massima
efficienza e riduzione dei costi nell'individuazione dei
contributi compensativi per i soggetti obbligati al
versamento.
e-bis) di ripartizione a carico dei soggetti
obbligati dei costi delle attivita' di gestione, verifica e
controllo dell'obbligo di cui al comma 1 secondo criteri di
proporzionalita' rispetto all'entita' dell'obbligo
medesimo;
e-ter) di esclusione dall'applicazione dell'obbligo
dei contratti di servizio energia, o analoghi, gia' in
essere alla data della sua entrata in vigore, in coerenza
con il principio di certezza giuridica.
2-bis. Il calore di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera h), include il calore eccedente la quota parte
rinnovabile, proveniente dalle operazioni di recupero di
cui al punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»