Art. 14 
 
          Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'articolo 27, comma 2, del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) di attuazione dell'obbligo  di  cui  al  comma  1,  secondo
traiettorie annuali  coerenti  con  gli  obiettivi  generali  di  cui
all'articolo 3, comma 2, che rispettino  una  graduale  applicazione,
valutando modalita' differenziate in base alla tipologia di impianto,
al fine di garantire una transizione equilibrata verso gli  obiettivi
di  decarbonizzazione,  tutelando  gli  investimenti   in   corso   e
assicurando adeguata certezza operativa agli operatori economici;»; 
    b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: 
      «e-bis) di ripartizione a carico  dei  soggetti  obbligati  dei
costi delle attivita' di gestione, verifica e controllo  dell'obbligo
di cui al  comma  1  secondo  criteri  di  proporzionalita'  rispetto
all'entita' dell'obbligo medesimo; 
      e-ter)  di  esclusione   dall'applicazione   dell'obbligo   dei
contratti di servizio energia, o analoghi, gia' in essere  alla  data
della sua entrata in vigore, in coerenza con il principio di certezza
giuridica.»; 
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Il calore di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  h),
include il calore eccedente la quota parte  rinnovabile,  proveniente
dalle operazioni di recupero di cui al punto R1 dell'allegato C  alla
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  27  del  citato
          decreto legislativo n. 199 del 2021,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  27   (Obbligo   di   incremento   dell'energia
          rinnovabile termica nelle forniture di  energia).  -  1.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2026, le societa'  che  effettuano
          vendita di energia termica sotto forma  di  calore  per  il
          riscaldamento e il  raffrescamento  a  soggetti  terzi  per
          quantita' superiori a 500 TEP  annui  provvedono  affinche'
          una quota dell'energia venduta sia rinnovabile. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro   della   transizione
          ecologica da adottarsi  entro  il  31  dicembre  2022  sono
          definite le modalita': 
                  a) di attuazione dell'obbligo di cui  al  comma  1,
          secondo traiettorie  annuali  coerenti  con  gli  obiettivi
          generali di cui all'articolo 3, comma 2, che rispettino una
          graduale applicazione, valutando modalita' differenziate in
          base alla tipologia di impianto, al fine di  garantire  una
          transizione   equilibrata   verso    gli    obiettivi    di
          decarbonizzazione, tutelando gli investimenti  in  corso  e
          assicurando  adeguata  certezza  operativa  agli  operatori
          economici; 
                  b) di verifica del rispetto dell'obbligo di cui  al
          comma 1; 
                  c) con cui puo' essere ridotta la soglia di cui  al
          comma  1,  tenendo  conto  dell'evoluzione  del  grado   di
          raggiungimento degli obiettivi di  cui  all'articolo  3,  e
          della sostenibilita' economica degli investimenti; 
                  d) con cui i soggetti obbligati che non  rispettano
          l'obbligo di cui al comma 1 provvedono al versamento di  un
          contributo   compensativo   in   un   fondo   appositamente
          costituito presso la  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
          ambientali finalizzato alla realizzazione di interventi con
          effetto  equivalente  ai  fini  del  raggiungimento   degli
          obiettivi di cui all'articolo 3; 
                  e) per l'utilizzo delle risorse confluite nel fondo
          di  cui  alla  lettera  d),  secondo  criteri  di   massima
          efficienza e riduzione dei  costi  nell'individuazione  dei
          contributi  compensativi  per  i  soggetti   obbligati   al
          versamento. 
                  e-bis)  di  ripartizione  a  carico  dei   soggetti
          obbligati dei costi delle attivita' di gestione, verifica e
          controllo dell'obbligo di cui al comma 1 secondo criteri di
          proporzionalita'    rispetto    all'entita'    dell'obbligo
          medesimo; 
                  e-ter) di esclusione dall'applicazione dell'obbligo
          dei contratti di servizio  energia,  o  analoghi,  gia'  in
          essere alla data della sua entrata in vigore,  in  coerenza
          con il principio di certezza giuridica. 
              2-bis. Il  calore  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera h), include il  calore  eccedente  la  quota  parte
          rinnovabile, proveniente dalle operazioni  di  recupero  di
          cui al punto R1  dell'allegato  C  alla  parte  quarta  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»