Art. 15 
 
       Inserimento dell'articolo 29-bis al decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.
199, e' inserito il seguente: 
    «Art. 29-bis (Accesso alle informazioni e ai dati delle  batterie
ad uso industriale, domestico  e  dei  veicoli).  -  1.  Al  fine  di
promuovere servizi e pratiche di ricarica  efficienti  e  contribuire
allo sviluppo di servizi di flessibilita' e bilanciamento: 
      a) le batterie industriali e  per  uso  domestico,  immesse  in
consumo, consentono ai proprietari  e  agli  utenti  delle  batterie,
nonche' a soggetti  terzi  che  agiscono  per  loro  conto  e  previo
consenso esplicito, di accedere a titolo gratuito, in tempo reale,  a
condizioni non discriminatorie e nel rispetto delle norme in  materia
di protezione dei dati, alle informazioni  di  base  del  sistema  di
gestione della batteria, quali la capacita', lo stato di  salute,  lo
stato di carica e il setpoint di potenza della batteria; 
      b) i veicoli elettrici prodotti a partire dal  dodicesimo  mese
successivo alla data di adozione  del  decreto  di  cui  al  comma  2
consentono ai proprietari e agli utenti di detti veicoli, nonche'  ai
soggetti terzi che  agiscono  per  loro  conto,  in  tempo  reale,  a
condizioni non discriminatorie e a titolo gratuito,  di  accedere  ai
dati di bordo dei veicoli relativi allo stato di salute,  allo  stato
di carica, al setpoint di potenza e  alla  capacita'  della  batteria
nonche', ove opportuno, alla posizione  dei  veicoli  elettrici,  nel
rispetto delle norme in materia di protezione dei dati,  in  aggiunta
ai requisiti relativi all'omologazione e alla vigilanza  del  mercato
di cui al regolamento (UE) 2018/858  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018. 
    2. Entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica sono disciplinati i criteri e  le  modalita'  di
attuazione  del  comma  1,  tenendo  conto  del  diverso   grado   di
contribuzione   agli   obiettivi   di   sviluppo   dei   servizi   di
flessibilita', bilanciamento  e  mobilita'  elettrica  di  specifiche
tipologie di veicoli.».