Art. 16 
 
        Modifiche alla rubrica del titolo V e all'articolo 39 
           del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. La rubrica del titolo V del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199,  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Energia  rinnovabile  nei
trasporti e criteri di sostenibilita' e di riduzione delle  emissioni
per biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, combustibili
rinnovabili  di  origine  non  biologica  e  carburanti  da  carbonio
riciclato». 
  2. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Al fine di promuovere la produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili nel settore dei trasporti, i  fornitori  di  combustibili
destinati al settore medesimo, ivi inclusa l'energia elettrica,  sono
obbligati a conseguire, entro il 2030, una quota almeno  pari  al  29
per cento di fonti rinnovabili sul  consumo  finale  di  energia  nel
settore dei trasporti, calcolata sulla base del contenuto energetico.
La predetta quota e'  calcolata  come  rapporto  percentuale  fra  le
seguenti grandezze: 
        a) al  denominatore:  il  contenuto  energetico  di  benzina,
gasolio stradale  e  marittimo,  GPL,  olio  combustibile  marittimo,
metano,  biocarburanti,  biometano  e  biogas  per  trasporti,  anche
qualora immessi nelle reti nazionali di trasporto e distribuzione del
gas e combustibili rinnovabili di origine non  biologica,  carburanti
da carbonio riciclato immessi in consumo nel settore  dei  trasporti,
compresi i bunkeraggi marittimi internazionali, nonche' il contributo
dell'energia elettrica immessa in consumo nel settore  dei  trasporti
tenuto conto, per il trasporto  ferroviario  di  quanto  previsto  al
comma 7-bis lettera d) e per quello stradale, di quanto  previsto  al
comma 12-quater; 
        b) al numeratore: il contenuto energetico  di  biocarburanti,
biometano e biogas per i trasporti, anche qualora immessi nelle  reti
nazionali  di  trasporto  e  distribuzione  del   gas,   combustibili
rinnovabili  di  origine  non  biologica  e  carburanti  da  carbonio
riciclato immessi  in  consumo  nel  settore  trasporti,  compresi  i
bunkeraggi   marittimi   internazionali,   nonche'   il    contributo
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili immessa  in  consumo  nel
settore dei trasporti, tenuto conto, per il trasporto ferroviario  di
quanto previsto al comma 7-bis lettera d) e per quello  stradale,  di
quanto previsto  al  comma  12-quater.  I  biocarburanti  immessi  in
consumo ai sensi  del  presente  comma  operano  in  continuita'  con
l'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge  10  gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81.»; 
    b) al comma 1-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«I biocarburanti liquidi e  gassosi  utilizzati  in  purezza  possono
essere impiegati anche nel settore agricolo.»; 
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera  b),  il  contributo
dei combustibili rinnovabili di origine non  biologica  e'  preso  in
considerazione, alle condizioni di cui al comma  7,  anche  quando  i
medesimi sono utilizzati come prodotti intermedi  per  la  produzione
di: 
        a) carburanti per trasporti convenzionali; 
        b)  biocarburanti,  a  condizione  che  la  riduzione   delle
emissioni di  gas  a  effetto  serra  realizzata  grazie  all'uso  di
combustibili rinnovabili di origine non biologica non sia conteggiata
nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas  a  effetto  serra
derivante dall'uso dei biocarburanti.»; 
    d) al comma 3: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) la quota di biocarburanti avanzati,  biometano  avanzato,
biogas  avanzati  e  da  combustibili  rinnovabili  di  origine   non
biologica, impiegati  nel  settore  dei  trasporti,  e'  pari  almeno
all'otto per cento nel 2030, comprendente una quota pari all'uno  per
cento di combustibili rinnovabili di origine non biologica;»; 
      2) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: 
        «a-bis) la percentuale minima dell'1 per cento  di  cui  alla
lettera a) comprende una quota pari ad almeno lo  0,5  per  cento  di
combustibili rinnovabili di origine non biologica utilizzati in  modo
diretto; 
        a-ter) al raggiungimento degli obblighi percentuali di cui al
comma 1 puo' concorrere una quota dell'1 per  cento  di  combustibili
rinnovabili di origine non biologica, di bioidrogeno o di  carburanti
da carbonio riciclato, utilizzati nel settore dei trasporti  in  modo
diretto;»; 
      3)  alla  lettera   b),   le   parole:   «il   contributo   dei
biocarburanti» sono sostituite dalle seguenti:  «previa  approvazione
della Commissione europea, il  contributo  dei  biocarburanti»  e  le
parole: «la quota del 2,5 per cento» sono sostituite dalle  seguenti:
«la quota del 5 per cento»; 
    e) al comma 3-bis, dopo  le  parole:  «di  cui  al  comma  1  del
presente articolo» sono  inserite  le  seguenti:  «e  dei  carburanti
sostenibili per l'aviazione (SAF)»; 
    f) al comma 4: 
      1)  al  primo  periodo,  le   parole:   «Fatto   salvo   quanto
disciplinato dal decreto del Ministero dello sviluppo  economico  del
30  dicembre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale,   Serie
generale, del 5 gennaio 2021, n. 3, e dall'articolo 21, comma 2,  del
decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  gli  obiettivi»  sono
sostituite dalle seguenti: «Gli obblighi» e le  parole:  «con  uno  o
piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, il  primo  dei
quali da emanare entro il 31 dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e  della
sicurezza energetica»; 
      2) dopo il primo  periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:  «Fino
all'adozione del decreto di cui  al  primo  periodo,  si  applica  il
decreto del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  16
marzo  2023,  il  cui  avviso  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 96 del 24 marzo  2023,  come  modificato
dal decreto del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica
20 ottobre 2023, il cui avviso e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 268 del 16 novembre 2023.  Gli  obblighi
di cui ai commi 1, 1-bis, e 3, lettera a): 
        1) per il GPL, si  applicano  a  partire  dall'anno  2027  in
misura pari al 50 per cento e a partire dall'anno 2028 in misura pari
al 100 per cento; 
        2)  per  il  gas  naturale  e  il  biometano,  impiegati  nel
trasporto  stradale,  a   partire   dall'anno   2026   si   intendono
automaticamente assolti in considerazione del fatto che la  quota  di
biometano  incentivato  dal  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico 2 marzo 2018, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie
generale n. 65 del 19 marzo 2018, e dal decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica 15 settembre 2022,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 251 del 26 ottobre  2022,  destinato  al
settore dei trasporti, supera la percentuale di obbligo minimo di cui
al comma 1.»; 
      3) al secondo periodo, le parole: «Con i  medesimi  decreti  si
provvede all'eventuale aggiornamento degli obiettivi di cui ai  commi
1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con i medesimi decreti di cui
al  primo  periodo  si  provvede  all'eventuale  aggiornamento  degli
obblighi di cui ai commi 1, 1-bis, e 3, anche con distinzione tra  il
trasporto marittimo e gli altri settori»; 
      4) al terzo periodo, la parola: «secondo» e'  sostituita  dalla
seguente: «primo»; 
    g) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      «4-bis.  Al  fine  del  contrasto  alle  frodi   nel   rispetto
dell'obbligo di cui al comma 1, i decreti di cui al comma  4  possono
prevedere la facolta' del GSE di richiedere ai soggetti obbligati una
garanzia, sotto  forma  di  fideiussione  bancaria  o  attraverso  la
costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, a copertura  del
rispetto del medesimo obbligo.»; 
    h) al comma 5: 
      1) alla lettera b), la parola: «che» e' soppressa e le  parole:
da: «atto delegato» fino a: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento  delegato  (UE)  2023/1185  della  Commissione,  del  10
febbraio 2023»; 
      2) alla lettera c),  le  parole:  da:  «alla  soglia»  fino  a:
«conteggiati» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al  70  per  cento,
calcolata con la metodologia stabilita dal regolamento delegato  (UE)
2023/1185 della Commissione, del 10 febbraio 2023»; 
    i) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
      «6. Se l'energia elettrica e' utilizzata per la  produzione  di
combustibili rinnovabili di origine non biologica, direttamente o per
la produzione di prodotti intermedi,  per  determinare  la  quota  di
energia rinnovabile e' utilizzata la quota media di energia elettrica
da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima
dell'anno di riferimento. L'energia elettrica  ottenuta  mediante  un
collegamento  diretto  a  un  impianto  di  generazione  di   energia
elettrica da fonti rinnovabili puo'  essere  interamente  conteggiata
come rinnovabile se utilizzata  per  la  produzione  di  combustibili
rinnovabili di origine non biologica, a condizione  che  il  medesimo
impianto: 
        a) non entri in esercizio  prima  dell'entrata  in  esercizio
dell'impianto che produce i combustibili rinnovabili di  origine  non
biologica; 
        b) non sia collegato alla rete. 
      6-bis. In deroga al comma 6, lettera  b),  l'energia  elettrica
utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili  di  origine
non biologica puo' essere interamente  conteggiata  come  rinnovabile
anche nel caso in cui l'impianto di generazione  sia  collegato  alla
rete, a condizione, alternativamente, che: 
        a) si dimostri che l'energia medesima e' stata fornita  senza
alcun prelievo dalla rete; 
        b) l'energia medesima ove prelevata dalla rete, sia  prodotta
esclusivamente da fonti rinnovabili e che le proprieta' rinnovabili e
altri criteri adeguati siano dimostrati, garantendo che le proprieta'
rinnovabili di tale energia elettrica siano contate una sola volta  e
in un solo settore di utilizzo finale.»; 
    l) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Ai fini di cui al comma 1, si applicano i seguenti  fattori
moltiplicativi: 
        a) il contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero del
biogas per  il  trasporto,  prodotti  dalle  materie  prime  elencate
nell'allegato VIII, e' pari al doppio del loro contenuto  energetico;
il contributo dei combustibili rinnovabili di origine  non  biologica
impiegati nel settore dei  trasporti  e'  pari  al  doppio  del  loro
contenuto energetico solo quando utilizzati per uso  diretto,  mentre
nei casi di cui al comma 2-bis. il contributo energetico  e'  pari  a
1,6 volte il loro contenuto energetico; 
        b) limitatamente al settore dell'aviazione  e  del  trasporto
marittimo, nel caso dei biocarburanti, del biometano e del biogas per
il trasporto, prodotti dalle  materie  prime  elencate  nell'allegato
VIII, parte A, il contributo e' pari a 1,2 volte  il  loro  contenuto
energetico, mentre nel caso di combustibili di origine non  biologica
impiegati nel settore dei trasporti e'  pari  a  1,5  volte  il  loro
contenuto energetico; 
        c) il contributo dell'energia elettrica da fonte  rinnovabile
rispetto all'energia elettrica complessiva e' pari a 4 volte  il  suo
contenuto energetico se fornita a veicoli stradali e 1,5 volte il suo
contenuto energetico se fornita al trasporto ferroviario; 
        d) per i soli impianti non  incentivati,  il  contributo  dei
biocarburanti e del biometano ovvero del  biogas  per  il  trasporto,
prodotti  dalle  materie  prime  elencate  nell'allegato  VIII,   che
dimostrino, con modalita' disciplinate dai decreti di cui al comma 4,
di aver conseguito una riduzione di  emissioni  gas  serra  lungo  il
ciclo di vita superiore al 120 per cento, e' pari a 1,2 volte il  suo
contenuto energetico in aggiunta alle altre previsioni  del  presente
decreto.»; 
    m) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: 
      «7-bis.  Per  il  conteggio  dell'energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili fornita al settore dei trasporti ai fini dell'obbligo  di
cui al comma 1: 
        a) la quantita' di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili
fornita al settore dei  trasporti  e'  determinata  moltiplicando  la
quantita' stessa per la quota media di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili fornita nel territorio nazionale nei due anni precedenti; 
        b) la quantita' di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili
fornita al settore dei  trasporti  e'  conteggiata  interamente  come
energia rinnovabile nel caso in cui l'energia elettrica sia  ottenuta
mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia
elettrica da fonti rinnovabili; 
        c) l'energia  elettrica  prodotta  da  un  veicolo  elettrico
solare e utilizzata per il consumo del  veicolo  stesso  puo'  essere
conteggiata come pienamente rinnovabile; 
        d) nel caso del trasporto ferroviario, si tiene  conto  della
sola energia elettrica ottenuta mediante collegamento  diretto  a  un
impianto di generazione da fonti rinnovabili. 
      7-ter. Fino al 31 dicembre 2030, ai fini dei calcoli di cui  al
comma 1, lettera a), la quantita' di energia fornita al  settore  del
trasporto marittimo e' considerata in misura non superiore al 13  per
cento del consumo finale lordo di energia sul territorio nazionale.»; 
    n) i commi 8, 9 e 10 sono abrogati; 
    o) al comma 11,  la  parola:  «carburanti»  e'  sostituita  dalla
seguente: «combustibili» e dopo  le  parole:  «non  biologica,»  sono
inserite le seguenti: «nonche' carburanti da carbonio riciclato,»; 
    p) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
      «12-bis. Ai fini dell'obbligo di  cui  al  comma  1,  non  sono
conteggiati al denominatore  di  cui  alla  lettera  a)  del  secondo
periodo del medesimo comma i consumi di carburanti per aviazione. Nel
caso dei carburanti per aviazione, si  applica  il  regolamento  (UE)
2023/2405 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  18  ottobre
2023.  I  soggetti   che   forniscono   in   consumo   esclusivamente
combustibili  rinnovabili  di  origine  non  biologica   ovvero   che
immettono energia elettrica  nell'ambito  del  trasporto  ferroviario
sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1. 
      12-ter.  I  soggetti  che  forniscono  esclusivamente   energia
elettrica sono esonerati dall'obbligo della  quota  minima  stabilita
alla lettera a) del comma 3. 
      12-quater. Ai fini dell'obbligo di cui al comma 1, i  fornitori
di energia elettrica conteggiano anche i  quantitativi  dai  medesimi
forniti ai punti di ricarica  privati  a  uso  delle  proprie  flotte
aziendali, anche di trasporto pubblico, con  una  potenza  di  uscita
cumulativa nello stesso punto di connessione  di  almeno  50kW  ed  a
condizione  che  tali  quantitativi  possano   essere   quantificati,
verificati e certificati dal GSE,  che  a  tal  fine  emana  apposito
regolamento applicativo. 
      12-quinquies. Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, anche su indicazione del Comitato di cui al comma 11  del
presente articolo, segnala alle autorita' competenti di  altri  Stati
membri, nonche' alla  Commissione  europea,  eventuali  comportamenti
fraudolenti con riferimento al rispetto  degli  obblighi  di  cui  al
presente articolo e dei criteri di cui all'articolo 42. 
      12-sexies. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il GSE trasmette
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione
sull'assolvimento degli obblighi di immissione in consumo definiti ai
sensi del comma 4. In caso di violazione degli obblighi di immissione
in consumo definiti ai sensi del comma 4, si  applicano  le  seguenti
sanzioni: 
        a) in caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1,
1-bis  e  3,  lettera  a)  relativi  all'immissione  in  consumo   di
biocarburanti avanzati liquidi e gassosi e lettera d) si  applica  la
sanzione amministrativa  pecuniaria  di  quattromila  euro  per  ogni
certificato  di  immissione  in   consumo   mancante   nell'anno   di
riferimento. La sanzione di cui al secondo periodo comminata  per  un
anno non  estingue  l'obbligo  di  immissione  in  consumo  che  l'ha
generata e  l'obbligo  inevaso  e'  riportato  in  capo  allo  stesso
soggetto  obbligato  per  l'anno  successivo  in  aggiunta  a  quello
derivante dall'obbligo relativo allo stesso anno; 
        b) in caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 3,
lettere a) e a-bis) relativi esclusivamente all'immissione in consumo
di combustibili rinnovabili di origine non biologica  si  applica  la
sanzione amministrativa  pecuniaria  di  quattromila  euro  per  ogni
certificato  di  immissione  in   consumo   mancante   nell'anno   di
riferimento. 
      12-septies.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica  notifica  gli  estremi  della  violazione   ai   soggetti
obbligati inadempienti ai  sensi  dell'articolo  16  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. Qualora non sia stato effettuato il  pagamento
in misura ridotta, e' trasmesso un documentato rapporto  al  prefetto
del luogo in cui si trova la sede legale del soggetto che ha commesso
la violazione, ai sensi  degli  articoli  17  e  18  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, ai fini dell'adozione, da parte del  medesimo,
della relativa ordinanza d'ingiunzione.». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  39  del  citato
          decreto legislativo n. 199 del 2021,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 39 (Utilizzo dell'energia da fonti  rinnovabili
          nel settore dei trasporti). - 1. Al fine di  promuovere  la
          produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore  dei
          trasporti, i fornitori di combustibili destinati al settore
          medesimo,  ivi  inclusa  l'energia   elettrica,   sono   15
          obbligati a conseguire, entro il  2030,  una  quota  almeno
          pari al 29 per  cento  di  fonti  rinnovabili  sul  consumo
          finale di energia  nel  settore  dei  trasporti,  calcolata
          sulla base del contenuto energetico. La predetta  quota  e'
          calcolata  come  rapporto  percentuale  fra   le   seguenti
          grandezze: 
                  a) al  denominatore:  il  contenuto  energetico  di
          benzina,  gasolio   stradale   e   marittimo,   GPL,   olio
          combustibile marittimo, metano, biocarburanti, biometano  e
          biogas per trasporti,  anche  qualora  immessi  nelle  reti
          nazionali  di  trasporto  e   distribuzione   del   gas   e
          combustibili  rinnovabili   di   origine   non   biologica,
          carburanti da carbonio riciclato  immessi  in  consumo  nel
          settore dei  trasporti,  compresi  i  bunkeraggi  marittimi
          internazionali,   nonche'   il   contributo    dell'energia
          elettrica immessa in  consumo  nel  settore  dei  trasporti
          tenuto  conto,  per  il  trasporto  ferroviario  di  quanto
          previsto al comma 7-bis lettera d) e per  quello  stradale,
          di quanto previsto al comma 12-quater; 
                  b)  al  numeratore:  il  contenuto  energetico   di
          biocarburanti, biometano e biogas per  i  trasporti,  anche
          qualora  immessi  nelle  reti  nazionali  di  trasporto   e
          distribuzione del gas, combustibili rinnovabili di  origine
          non biologica e carburanti da carbonio riciclato immessi in
          consumo  nel  settore  trasporti,  compresi  i   bunkeraggi
          marittimi    internazionali,    nonche'    il    contributo
          dell'energia elettrica  da  fonti  rinnovabili  immessa  in
          consumo nel settore dei trasporti,  tenuto  conto,  per  il
          trasporto ferroviario di quanto  previsto  al  comma  7-bis
          lettera d) e per quello stradale,  di  quanto  previsto  al
          comma 12-quater. I  biocarburanti  immessi  in  consumo  ai
          sensi  del  presente  comma  operano  in  continuita'   con
          l'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10
          gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 marzo 2006, n. 81. 
                1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di  cui  al
          comma 1, a decorrere dal 2023  la  quota  di  biocarburanti
          liquidi  sostenibili  utilizzati  in  purezza  immessa   in
          consumo dai soggetti obbligati e' gradualmente aumentata ed
          e' equivalente ad almeno 300.000 tonnellate  per  il  2023,
          con incremento di 100.000 tonnellate  all'anno  fino  ad  1
          milione di tonnellate nel 2030 e negli anni  successivi.  I
          biocarburanti  liquidi  e  gassosi  utilizzati  in  purezza
          possono essere impiegati anche nel settore agricolo. 
                2. Per il calcolo del numeratore e  del  denominatore
          sono utilizzati i valori relativi al  contenuto  energetico
          dei carburanti per il trasporto di cui all'Allegato  V  del
          presente decreto. Per i  carburanti  non  inclusi  in  tale
          Allegato  V  si  applicano  le  pertinenti  norme  ESO  per
          calcolare il potere calorifico dei  carburanti  o,  laddove
          non siano state adottate pertinenti  norme  ESO,  le  norme
          ISO. 
                2-bis. Ai fini di cui al  comma  1,  lettera  b),  il
          contributo dei  combustibili  rinnovabili  di  origine  non
          biologica e' preso in considerazione,  alle  condizioni  di
          cui al comma 7, anche quando  i  medesimi  sono  utilizzati
          come prodotti intermedi per la produzione di: 
                  a) carburanti per trasporti convenzionali; 
                  b) biocarburanti, a  condizione  che  la  riduzione
          delle emissioni di gas a effetto  serra  realizzata  grazie
          all'uso  di  combustibili  rinnovabili   di   origine   non
          biologica non sia conteggiata nel calcolo  della  riduzione
          delle emissioni di gas a effetto serra  derivante  dall'uso
          dei biocarburanti. 
                3. La quota di  cui  al  comma  1  e'  raggiunta  nel
          rispetto dei seguenti vincoli: 
                  a) la quota di  biocarburanti  avanzati,  biometano
          avanzato, biogas avanzati e da combustibili rinnovabili  di
          origine non biologica, impiegati nel settore dei trasporti,
          e' pari almeno all'otto per cento  nel  2030,  comprendente
          una  quota  pari  all'uno   per   cento   di   combustibili
          rinnovabili di origine non biologica; 
                  a-bis) la percentuale minima dell'1  per  cento  di
          cui alla lettera a) comprende una quota pari ad  almeno  lo
          0,5 per cento di combustibili rinnovabili  di  origine  non
          biologica utilizzati in modo diretto; 
                  a-ter) al raggiungimento degli obblighi percentuali
          di cui al comma 1 puo'  concorrere  una  quota  dell'1  per
          cento di combustibili rinnovabili di origine non biologica,
          di bioidrogeno  o  di  carburanti  da  carbonio  riciclato,
          utilizzati nel settore dei trasporti in modo diretto; 
                  b) previa approvazione della  Commissione  europea,
          il contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero  del
          biogas  prodotti  a  partire  da  materie  prime   elencate
          nell'Allegato VIII, parte B, non puo' superare la quota del
          5 per cento del contenuto energetico dei carburanti per  il
          trasporto senza tener conto del fattore  moltiplicativo  di
          cui al comma 6, lettera a); 
                  c) e' rispettato quanto previsto all'articolo 40; 
                  d) a partire dal 2023, la  quota  di  biocarburanti
          miscelati alla benzina e' almeno pari allo 0,5 per cento  e
          a partire dal 2025 e' almeno pari al 3 per cento sul totale
          della benzina immessa in consumo. 
                3-bis.  Al  fine  di  promuovere  la  produzione   di
          biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza,
          aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma
          1 del presente articolo e dei  carburanti  sostenibili  per
          l'aviazione (SAF), la riconversione totale o parziale delle
          raffinerie tradizionali esistenti e'  incentivata  mediante
          l'erogazione di un contributo in conto  capitale  assegnato
          secondo modalita' e criteri definiti con i decreti  di  cui
          al comma 3-ter e comunque nei limiti  delle  disponibilita'
          finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter. 
                3-ter. Per le finalita' di cui  al  comma  3-bis,  e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per  la
          decarbonizzazione  e  per  la  riconversione  verde   delle
          raffinerie esistenti, con una dotazione  pari  a  euro  205
          milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno  2023
          e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti
          del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalita'  e
          criteri  per  la  partecipazione  alla  ripartizione  delle
          risorse, in attuazione del comma 3-bis. Ai  relativi  oneri
          si provvede: 
                  a) quanto ad euro  150  milioni  per  l'anno  2022,
          mediante  utilizzo  delle  risorse  disponibili,  in  conto
          residui, sui pertinenti capitoli dello stato di  previsione
          del Ministero  della  transizione  ecologica,  iscritte  ai
          sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del  decreto-legge  14
          ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro,  e
          dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111
          del  2019,  per  20  milioni  di  euro,  che  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per restare  acquisite
          all'erario; 
                  b) quanto ad euro 55 milioni per  l'anno  2022,  ad
          euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro  10  milioni  per
          l'anno    2024,    mediante    corrispondente     riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2,  comma
          1, del decreto-legge  n.  111  del  2019,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019. 
                3-quater. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
                4. Gli obblighi di cui ai commi 1,  1-bis  e  3  sono
          raggiunti, tramite il ricorso a un sistema  di  certificati
          di immissione in consumo, nel rispetto di obblighi annuali,
          nonche' secondo le condizioni, i criteri e le modalita'  di
          attuazione disciplinati con uno o piu' decreti del Ministro
          dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica.    Fino
          all'adozione del  decreto  di  cui  al  primo  periodo,  si
          applica il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica 16 marzo 2023, il cui avviso e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale  n.  96
          del 24 marzo 2023, come modificato dal decreto del Ministro
          dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 ottobre 2023,
          il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
          Serie generale n. 268 del 16 novembre 2023. Gli obblighi di
          cui ai commi 1, 1-bis, e 3, lettera a): 
                  1) per il GPL, si  applicano  a  partire  dall'anno
          2027 in misura pari al 50 per cento e a  partire  dall'anno
          2028 in misura pari al 100 per cento; 
                  2) per il gas naturale e  il  biometano,  impiegati
          nel  trasporto  stradale,  a  partire  dall'anno  2026   si
          intendono automaticamente  assolti  in  considerazione  del
          fatto che la quota di biometano incentivato dal decreto del
          Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 65 del 19 marzo
          2018,  e  dal  decreto  del  Ministro   della   transizione
          ecologica 15  settembre  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, Serie generale  n.  251  del  26  ottobre  2022,
          destinato al settore dei trasporti, supera  la  percentuale
          di obbligo minimo di cui al comma 1. Con i medesimi decreti
          di  cui  al  primo  periodo   si   provvede   all'eventuale
          aggiornamento degli obblighi di cui ai commi 1, 1-bis, e 3,
          anche con distinzione tra  il  trasporto  marittimo  e  gli
          altri settori,  nonche'  all'eventuale  integrazione  degli
          elenchi di cui al comma 1 lettere a) e b), tenuto conto  di
          quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, e in  attuazione
          dell'articolo 14, comma 1, lettera b). I decreti di cui  al
          primo periodo recano, altresi', indicazioni  operative  per
          le modalita' di  attuazione  del  rispetto  degli  obblighi
          previsti all'articolo 4 del regolamento (UE)  2023/2405  in
          relazione  alle  quote  di   carburante   sostenibile   per
          l'aviazione disponibile negli aeroporti dell'Unione. 
                4-bis. Al fine del contrasto alle frodi nel  rispetto
          dell'obbligo di cui al comma 1, i decreti di cui al comma 4
          possono prevedere la facolta'  del  GSE  di  richiedere  ai
          soggetti   obbligati   una   garanzia,   sotto   forma   di
          fideiussione bancaria o attraverso la  costituzione  di  un
          deposito cauzionale infruttifero, a copertura del  rispetto
          del medesimo obbligo. 
                5. Ai fini di cui al comma 1,  sono  considerati  nel
          numeratore di cui  al  comma  1,  lettera  b),  soltanto  i
          carburanti o i biocarburanti  che  rispettano  le  seguenti
          condizioni: 
                  a) i biocarburanti e il biometano ovvero il  biogas
          per il trasporto ottemperano ai criteri di cui all'articolo
          42; 
                  b)  i  carburanti  liquidi  e  gassosi   da   fonti
          rinnovabili di  origine  non  biologica  per  il  trasporto
          presentano una riduzione di emissioni gas  serra  lungo  il
          ciclo di vita pari almeno al 70 per cento, calcolata con la
          metodologia  stabilita  con   regolamento   delegato   (UE)
          2023/1185 della Commissione, del 10 febbraio 2023; 
                  c) i carburanti  derivanti  da  carbonio  riciclato
          presentano una riduzione di emissioni gas  serra  lungo  il
          ciclo di vita pari almeno al 70 per cento, calcolata con la
          metodologia  stabilita  dal   regolamento   delegato   (UE)
          2023/1185 della Commissione, del 10 febbraio 2023. 
                6.  Se  l'energia  elettrica  e'  utilizzata  per  la
          produzione  di  combustibili  rinnovabili  di  origine  non
          biologica, direttamente o per  la  produzione  di  prodotti
          intermedi, per determinare la quota di energia  rinnovabile
          e' utilizzata la quota media di energia elettrica da  fonti
          rinnovabili nel paese  di  produzione,  misurata  due  anni
          prima  dell'anno  di   riferimento.   L'energia   elettrica
          ottenuta mediante un collegamento diretto a un impianto  di
          generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili  puo'
          essere  interamente   conteggiata   come   rinnovabile   se
          utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di
          origine  non  biologica,  a  condizione  che  il   medesimo
          impianto: 
                  a) non entri in  esercizio  prima  dell'entrata  in
          esercizio  dell'impianto   che   produce   i   combustibili
          rinnovabili di origine non biologica; 
                  b) non sia collegato alla rete. 
                6-bis. In deroga al comma 6,  lettera  b),  l'energia
          elettrica utilizzata  per  la  produzione  di  combustibili
          rinnovabili  di   origine   non   biologica   puo'   essere
          interamente conteggiata come rinnovabile anche nel caso  in
          cui l'impianto di generazione sia collegato  alla  rete,  a
          condizione, alternativamente, che: 
                  a) si dimostri  che  l'energia  medesima  e'  stata
          fornita senza alcun prelievo dalla rete; 
                  b) l'energia medesima ove prelevata dalla rete, sia
          prodotta esclusivamente  da  fonti  rinnovabili  e  che  le
          proprieta'  rinnovabili  e  altri  criteri  adeguati  siano
          dimostrati, garantendo che  le  proprieta'  rinnovabili  di
          tale energia elettrica siano contate una sola volta e in un
          solo settore di utilizzo finale. 
                7. Ai fini di cui al comma 1, si applicano i seguenti
          fattori moltiplicativi: 
                  a) il contributo dei biocarburanti e del  biometano
          ovvero del biogas per il trasporto, prodotti dalle  materie
          prime elencate nell'allegato VIII, e' pari  al  doppio  del
          loro contenuto energetico; il contributo  dei  combustibili
          rinnovabili di origine non biologica impiegati nel  settore
          dei  trasporti  e'  pari  al  doppio  del  loro   contenuto
          energetico solo quando utilizzati per uso  diretto,  mentre
          nei casi di cui al comma 2-bis. il contributo energetico e'
          pari a 1,6 volte il loro contenuto energetico; 
                  b) limitatamente al settore  dell'aviazione  e  del
          trasporto  marittimo,  nel  caso  dei  biocarburanti,   del
          biometano e del biogas per  il  trasporto,  prodotti  dalle
          materie prime elencate nell' allegato  VIII,  parte  A,  il
          contributo  e'  pari  a  1,2  volte   il   loro   contenuto
          energetico, mentre nel caso di combustibili di origine  non
          biologica impiegati nel settore dei trasporti e' pari a 1,5
          volte il loro contenuto energetico; 
                  c) il contributo dell'energia  elettrica  da  fonte
          rinnovabile rispetto all'energia elettrica  complessiva  e'
          pari a 4 volte il suo contenuto  energetico  se  fornita  a
          veicoli stradali e 1,5 volte il suo contenuto energetico se
          fornita al trasporto ferroviario; 
                  d)  per  i  soli  impianti  non   incentivati,   il
          contributo dei biocarburanti e  del  biometano  ovvero  del
          biogas per  il  trasporto,  prodotti  dalle  materie  prime
          elencate nell'allegato VIII, che dimostrino, con  modalita'
          disciplinate dai  decreti  di  cui  al  comma  4,  di  aver
          conseguito una riduzione di emissioni gas  serra  lungo  il
          ciclo di vita superiore al 120 per cento,  e'  pari  a  1,2
          volte il suo contenuto energetico in  aggiunta  alle  altre
          previsioni del presente decreto. 
                7-bis. Per il  conteggio  dell'energia  elettrica  da
          fonti rinnovabili fornita al settore dei trasporti ai  fini
          dell'obbligo di cui al comma 1: 
                  a) la  quantita'  di  energia  elettrica  da  fonti
          rinnovabili fornita al settore dei trasporti e' determinata
          moltiplicando la quantita' stessa per  la  quota  media  di
          energia  elettrica  da  fonti   rinnovabili   fornita   nel
          territorio nazionale nei due anni precedenti; 
                  b) la  quantita'  di  energia  elettrica  da  fonti
          rinnovabili fornita al settore dei trasporti e' conteggiata
          interamente  come  energia  rinnovabile  nel  caso  in  cui
          l'energia  elettrica  sia  ottenuta  mediante  collegamento
          diretto a un impianto di generazione di  energia  elettrica
          da fonti rinnovabili; 
                  c)  l'energia  elettrica  prodotta  da  un  veicolo
          elettrico solare e utilizzata per il  consumo  del  veicolo
          stesso puo' essere conteggiata come pienamente rinnovabile; 
                  d) nel caso del  trasporto  ferroviario,  si  tiene
          conto  della  sola  energia  elettrica  ottenuta   mediante
          collegamento diretto a un impianto di generazione da  fonti
          rinnovabili. 
                7-ter. Fino al 31 dicembre 2030, ai fini dei  calcoli
          di cui al comma 1, lettera  a),  la  quantita'  di  energia
          fornita al settore del trasporto marittimo  e'  considerata
          in misura non superiore al 13 per cento del consumo  finale
          lordo di energia sul territorio nazionale. 
                8. (abrogato) 
                9. (abrogato) 
                10. (abrogato) 
                11. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, il Comitato  tecnico  consultivo  di  cui
          all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto  legislativo  3
          marzo  2011,  n.  28,  opera  presso  il  Ministero   della
          transizione  ecologica  nella   composizione   e   con   le
          competenze di cui al medesimo comma 5-sexies,  ivi  incluse
          quelle  in  materia  di  combustibili  e  combustibili   da
          biomassa, bioliquidi e  carburanti  rinnovabili  liquidi  e
          gassosi di origine non  biologica,  nonche'  carburanti  da
          carbonio  riciclato,  come  definiti  dall'articolo  2.   I
          componenti del  comitato  di  cui  al  primo  periodo  sono
          nominati dal Ministro della transizione ecologica. 
                12. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, l'articolo 33 del decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28, ad  eccezione  del  comma  5-sexies,  e'
          abrogato. 
                12-bis. Ai fini dell'obbligo di cui al comma  1,  non
          sono conteggiati al denominatore di cui alla lettera a) del
          secondo periodo del medesimo comma i consumi di  carburanti
          per aviazione. Nel caso dei carburanti  per  aviazione,  si
          applica  il  regolamento  (UE)  2023/2405  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 18 ottobre  2023.  I  soggetti
          che  forniscono  in  consumo  esclusivamente   combustibili
          rinnovabili di origine non biologica ovvero  che  immettono
          energia elettrica  nell'ambito  del  trasporto  ferroviario
          sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1. 
                12-ter.  I  soggetti  che  forniscono  esclusivamente
          energia elettrica sono esonerati dall'obbligo  della  quota
          minima stabilita alla lettera a) del comma 3. 
                12-quater. Ai fini dell'obbligo di cui al comma 1,  i
          fornitori  di  energia  elettrica   conteggiano   anche   i
          quantitativi dai medesimi  forniti  ai  punti  di  ricarica
          privati a uso delle  proprie  flotte  aziendali,  anche  di
          trasporto pubblico, con una potenza  di  uscita  cumulativa
          nello stesso punto di  connessione  di  almeno  50kW  ed  a
          condizione   che   tali   quantitativi    possano    essere
          quantificati, verificati e certificati dal GSE, che  a  tal
          fine emana apposito regolamento applicativo. 
                12-quinquies.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica, anche su indicazione del Comitato  di
          cui  al  comma  11  del  presente  articolo,  segnala  alle
          autorita' competenti di altri Stati  membri,  nonche'  alla
          Commissione europea,  eventuali  comportamenti  fraudolenti
          con riferimento  al  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al
          presente articolo e dei criteri di cui all'articolo 42. 
                12-sexies. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il GSE
          trasmette al  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica una relazione sull'assolvimento  degli  obblighi
          di immissione in consumo definiti ai sensi del comma 4.  In
          caso di violazione degli obblighi di immissione in  consumo
          definiti ai sensi del comma 4,  si  applicano  le  seguenti
          sanzioni: 
                  a) in caso di violazione  degli  obblighi  previsti
          dai commi 1, 1-bis e 3, lettera a) relativi  all'immissione
          in consumo di biocarburanti avanzati liquidi  e  gassosi  e
          lettera d) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          di quattromila euro per ogni certificato di  immissione  in
          consumo mancante nell'anno di riferimento. La  sanzione  di
          cui al secondo periodo comminata per un anno  non  estingue
          l'obbligo di immissione in  consumo  che  l'ha  generata  e
          l'obbligo inevaso e' riportato in capo allo stesso soggetto
          obbligato  per  l'anno  successivo  in  aggiunta  a  quello
          derivante dall'obbligo relativo allo stesso anno. 
                  b) in caso di violazione  degli  obblighi  previsti
          dal comma 3, lettere a) e  a-bis)  relativi  esclusivamente
          all'immissione in consumo di  combustibili  rinnovabili  di
          origine non biologica si applica la sanzione amministrativa
          pecuniaria di quattromila  euro  per  ogni  certificato  di
          immissione in consumo mancante nell'anno di riferimento. 
              12-septies.  Il   Ministero   dell'ambiente   e   della
          sicurezza energetica notifica gli estremi della  violazione
          ai soggetti obbligati inadempienti ai  sensi  dell'articolo
          16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   e'
          trasmesso un documentato rapporto al prefetto del luogo  in
          cui si trova la sede legale del soggetto che ha commesso la
          violazione, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge  24
          novembre 1981, n. 689, ai fini dell'adozione, da parte  del
          medesimo, della relativa ordinanza d'ingiunzione.»