Art. 16
Modifiche alla rubrica del titolo V e all'articolo 39
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
1. La rubrica del titolo V del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, e' sostituita dalla seguente: «Energia rinnovabile nei
trasporti e criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni
per biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, combustibili
rinnovabili di origine non biologica e carburanti da carbonio
riciclato».
2. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti
rinnovabili nel settore dei trasporti, i fornitori di combustibili
destinati al settore medesimo, ivi inclusa l'energia elettrica, sono
obbligati a conseguire, entro il 2030, una quota almeno pari al 29
per cento di fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel
settore dei trasporti, calcolata sulla base del contenuto energetico.
La predetta quota e' calcolata come rapporto percentuale fra le
seguenti grandezze:
a) al denominatore: il contenuto energetico di benzina,
gasolio stradale e marittimo, GPL, olio combustibile marittimo,
metano, biocarburanti, biometano e biogas per trasporti, anche
qualora immessi nelle reti nazionali di trasporto e distribuzione del
gas e combustibili rinnovabili di origine non biologica, carburanti
da carbonio riciclato immessi in consumo nel settore dei trasporti,
compresi i bunkeraggi marittimi internazionali, nonche' il contributo
dell'energia elettrica immessa in consumo nel settore dei trasporti
tenuto conto, per il trasporto ferroviario di quanto previsto al
comma 7-bis lettera d) e per quello stradale, di quanto previsto al
comma 12-quater;
b) al numeratore: il contenuto energetico di biocarburanti,
biometano e biogas per i trasporti, anche qualora immessi nelle reti
nazionali di trasporto e distribuzione del gas, combustibili
rinnovabili di origine non biologica e carburanti da carbonio
riciclato immessi in consumo nel settore trasporti, compresi i
bunkeraggi marittimi internazionali, nonche' il contributo
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili immessa in consumo nel
settore dei trasporti, tenuto conto, per il trasporto ferroviario di
quanto previsto al comma 7-bis lettera d) e per quello stradale, di
quanto previsto al comma 12-quater. I biocarburanti immessi in
consumo ai sensi del presente comma operano in continuita' con
l'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81.»;
b) al comma 1-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«I biocarburanti liquidi e gassosi utilizzati in purezza possono
essere impiegati anche nel settore agricolo.»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), il contributo
dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e' preso in
considerazione, alle condizioni di cui al comma 7, anche quando i
medesimi sono utilizzati come prodotti intermedi per la produzione
di:
a) carburanti per trasporti convenzionali;
b) biocarburanti, a condizione che la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra realizzata grazie all'uso di
combustibili rinnovabili di origine non biologica non sia conteggiata
nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
derivante dall'uso dei biocarburanti.»;
d) al comma 3:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) la quota di biocarburanti avanzati, biometano avanzato,
biogas avanzati e da combustibili rinnovabili di origine non
biologica, impiegati nel settore dei trasporti, e' pari almeno
all'otto per cento nel 2030, comprendente una quota pari all'uno per
cento di combustibili rinnovabili di origine non biologica;»;
2) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) la percentuale minima dell'1 per cento di cui alla
lettera a) comprende una quota pari ad almeno lo 0,5 per cento di
combustibili rinnovabili di origine non biologica utilizzati in modo
diretto;
a-ter) al raggiungimento degli obblighi percentuali di cui al
comma 1 puo' concorrere una quota dell'1 per cento di combustibili
rinnovabili di origine non biologica, di bioidrogeno o di carburanti
da carbonio riciclato, utilizzati nel settore dei trasporti in modo
diretto;»;
3) alla lettera b), le parole: «il contributo dei
biocarburanti» sono sostituite dalle seguenti: «previa approvazione
della Commissione europea, il contributo dei biocarburanti» e le
parole: «la quota del 2,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«la quota del 5 per cento»;
e) al comma 3-bis, dopo le parole: «di cui al comma 1 del
presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dei carburanti
sostenibili per l'aviazione (SAF)»;
f) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «Fatto salvo quanto
disciplinato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del
30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, del 5 gennaio 2021, n. 3, e dall'articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli obiettivi» sono
sostituite dalle seguenti: «Gli obblighi» e le parole: «con uno o
piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, il primo dei
quali da emanare entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica»;
2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Fino
all'adozione del decreto di cui al primo periodo, si applica il
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16
marzo 2023, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 96 del 24 marzo 2023, come modificato
dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
20 ottobre 2023, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 268 del 16 novembre 2023. Gli obblighi
di cui ai commi 1, 1-bis, e 3, lettera a):
1) per il GPL, si applicano a partire dall'anno 2027 in
misura pari al 50 per cento e a partire dall'anno 2028 in misura pari
al 100 per cento;
2) per il gas naturale e il biometano, impiegati nel
trasporto stradale, a partire dall'anno 2026 si intendono
automaticamente assolti in considerazione del fatto che la quota di
biometano incentivato dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale n. 65 del 19 marzo 2018, e dal decreto del Ministro della
transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 251 del 26 ottobre 2022, destinato al
settore dei trasporti, supera la percentuale di obbligo minimo di cui
al comma 1.»;
3) al secondo periodo, le parole: «Con i medesimi decreti si
provvede all'eventuale aggiornamento degli obiettivi di cui ai commi
1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con i medesimi decreti di cui
al primo periodo si provvede all'eventuale aggiornamento degli
obblighi di cui ai commi 1, 1-bis, e 3, anche con distinzione tra il
trasporto marittimo e gli altri settori»;
4) al terzo periodo, la parola: «secondo» e' sostituita dalla
seguente: «primo»;
g) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine del contrasto alle frodi nel rispetto
dell'obbligo di cui al comma 1, i decreti di cui al comma 4 possono
prevedere la facolta' del GSE di richiedere ai soggetti obbligati una
garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o attraverso la
costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, a copertura del
rispetto del medesimo obbligo.»;
h) al comma 5:
1) alla lettera b), la parola: «che» e' soppressa e le parole:
da: «atto delegato» fino a: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione, del 10
febbraio 2023»;
2) alla lettera c), le parole: da: «alla soglia» fino a:
«conteggiati» sono sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento,
calcolata con la metodologia stabilita dal regolamento delegato (UE)
2023/1185 della Commissione, del 10 febbraio 2023»;
i) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
«6. Se l'energia elettrica e' utilizzata per la produzione di
combustibili rinnovabili di origine non biologica, direttamente o per
la produzione di prodotti intermedi, per determinare la quota di
energia rinnovabile e' utilizzata la quota media di energia elettrica
da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima
dell'anno di riferimento. L'energia elettrica ottenuta mediante un
collegamento diretto a un impianto di generazione di energia
elettrica da fonti rinnovabili puo' essere interamente conteggiata
come rinnovabile se utilizzata per la produzione di combustibili
rinnovabili di origine non biologica, a condizione che il medesimo
impianto:
a) non entri in esercizio prima dell'entrata in esercizio
dell'impianto che produce i combustibili rinnovabili di origine non
biologica;
b) non sia collegato alla rete.
6-bis. In deroga al comma 6, lettera b), l'energia elettrica
utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine
non biologica puo' essere interamente conteggiata come rinnovabile
anche nel caso in cui l'impianto di generazione sia collegato alla
rete, a condizione, alternativamente, che:
a) si dimostri che l'energia medesima e' stata fornita senza
alcun prelievo dalla rete;
b) l'energia medesima ove prelevata dalla rete, sia prodotta
esclusivamente da fonti rinnovabili e che le proprieta' rinnovabili e
altri criteri adeguati siano dimostrati, garantendo che le proprieta'
rinnovabili di tale energia elettrica siano contate una sola volta e
in un solo settore di utilizzo finale.»;
l) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Ai fini di cui al comma 1, si applicano i seguenti fattori
moltiplicativi:
a) il contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero del
biogas per il trasporto, prodotti dalle materie prime elencate
nell'allegato VIII, e' pari al doppio del loro contenuto energetico;
il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica
impiegati nel settore dei trasporti e' pari al doppio del loro
contenuto energetico solo quando utilizzati per uso diretto, mentre
nei casi di cui al comma 2-bis. il contributo energetico e' pari a
1,6 volte il loro contenuto energetico;
b) limitatamente al settore dell'aviazione e del trasporto
marittimo, nel caso dei biocarburanti, del biometano e del biogas per
il trasporto, prodotti dalle materie prime elencate nell'allegato
VIII, parte A, il contributo e' pari a 1,2 volte il loro contenuto
energetico, mentre nel caso di combustibili di origine non biologica
impiegati nel settore dei trasporti e' pari a 1,5 volte il loro
contenuto energetico;
c) il contributo dell'energia elettrica da fonte rinnovabile
rispetto all'energia elettrica complessiva e' pari a 4 volte il suo
contenuto energetico se fornita a veicoli stradali e 1,5 volte il suo
contenuto energetico se fornita al trasporto ferroviario;
d) per i soli impianti non incentivati, il contributo dei
biocarburanti e del biometano ovvero del biogas per il trasporto,
prodotti dalle materie prime elencate nell'allegato VIII, che
dimostrino, con modalita' disciplinate dai decreti di cui al comma 4,
di aver conseguito una riduzione di emissioni gas serra lungo il
ciclo di vita superiore al 120 per cento, e' pari a 1,2 volte il suo
contenuto energetico in aggiunta alle altre previsioni del presente
decreto.»;
m) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Per il conteggio dell'energia elettrica da fonti
rinnovabili fornita al settore dei trasporti ai fini dell'obbligo di
cui al comma 1:
a) la quantita' di energia elettrica da fonti rinnovabili
fornita al settore dei trasporti e' determinata moltiplicando la
quantita' stessa per la quota media di energia elettrica da fonti
rinnovabili fornita nel territorio nazionale nei due anni precedenti;
b) la quantita' di energia elettrica da fonti rinnovabili
fornita al settore dei trasporti e' conteggiata interamente come
energia rinnovabile nel caso in cui l'energia elettrica sia ottenuta
mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia
elettrica da fonti rinnovabili;
c) l'energia elettrica prodotta da un veicolo elettrico
solare e utilizzata per il consumo del veicolo stesso puo' essere
conteggiata come pienamente rinnovabile;
d) nel caso del trasporto ferroviario, si tiene conto della
sola energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a un
impianto di generazione da fonti rinnovabili.
7-ter. Fino al 31 dicembre 2030, ai fini dei calcoli di cui al
comma 1, lettera a), la quantita' di energia fornita al settore del
trasporto marittimo e' considerata in misura non superiore al 13 per
cento del consumo finale lordo di energia sul territorio nazionale.»;
n) i commi 8, 9 e 10 sono abrogati;
o) al comma 11, la parola: «carburanti» e' sostituita dalla
seguente: «combustibili» e dopo le parole: «non biologica,» sono
inserite le seguenti: «nonche' carburanti da carbonio riciclato,»;
p) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Ai fini dell'obbligo di cui al comma 1, non sono
conteggiati al denominatore di cui alla lettera a) del secondo
periodo del medesimo comma i consumi di carburanti per aviazione. Nel
caso dei carburanti per aviazione, si applica il regolamento (UE)
2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre
2023. I soggetti che forniscono in consumo esclusivamente
combustibili rinnovabili di origine non biologica ovvero che
immettono energia elettrica nell'ambito del trasporto ferroviario
sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1.
12-ter. I soggetti che forniscono esclusivamente energia
elettrica sono esonerati dall'obbligo della quota minima stabilita
alla lettera a) del comma 3.
12-quater. Ai fini dell'obbligo di cui al comma 1, i fornitori
di energia elettrica conteggiano anche i quantitativi dai medesimi
forniti ai punti di ricarica privati a uso delle proprie flotte
aziendali, anche di trasporto pubblico, con una potenza di uscita
cumulativa nello stesso punto di connessione di almeno 50kW ed a
condizione che tali quantitativi possano essere quantificati,
verificati e certificati dal GSE, che a tal fine emana apposito
regolamento applicativo.
12-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, anche su indicazione del Comitato di cui al comma 11 del
presente articolo, segnala alle autorita' competenti di altri Stati
membri, nonche' alla Commissione europea, eventuali comportamenti
fraudolenti con riferimento al rispetto degli obblighi di cui al
presente articolo e dei criteri di cui all'articolo 42.
12-sexies. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il GSE trasmette
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione
sull'assolvimento degli obblighi di immissione in consumo definiti ai
sensi del comma 4. In caso di violazione degli obblighi di immissione
in consumo definiti ai sensi del comma 4, si applicano le seguenti
sanzioni:
a) in caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1,
1-bis e 3, lettera a) relativi all'immissione in consumo di
biocarburanti avanzati liquidi e gassosi e lettera d) si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di quattromila euro per ogni
certificato di immissione in consumo mancante nell'anno di
riferimento. La sanzione di cui al secondo periodo comminata per un
anno non estingue l'obbligo di immissione in consumo che l'ha
generata e l'obbligo inevaso e' riportato in capo allo stesso
soggetto obbligato per l'anno successivo in aggiunta a quello
derivante dall'obbligo relativo allo stesso anno;
b) in caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 3,
lettere a) e a-bis) relativi esclusivamente all'immissione in consumo
di combustibili rinnovabili di origine non biologica si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di quattromila euro per ogni
certificato di immissione in consumo mancante nell'anno di
riferimento.
12-septies. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica notifica gli estremi della violazione ai soggetti
obbligati inadempienti ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689. Qualora non sia stato effettuato il pagamento
in misura ridotta, e' trasmesso un documentato rapporto al prefetto
del luogo in cui si trova la sede legale del soggetto che ha commesso
la violazione, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ai fini dell'adozione, da parte del medesimo,
della relativa ordinanza d'ingiunzione.».
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato
decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 39 (Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili
nel settore dei trasporti). - 1. Al fine di promuovere la
produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei
trasporti, i fornitori di combustibili destinati al settore
medesimo, ivi inclusa l'energia elettrica, sono 15
obbligati a conseguire, entro il 2030, una quota almeno
pari al 29 per cento di fonti rinnovabili sul consumo
finale di energia nel settore dei trasporti, calcolata
sulla base del contenuto energetico. La predetta quota e'
calcolata come rapporto percentuale fra le seguenti
grandezze:
a) al denominatore: il contenuto energetico di
benzina, gasolio stradale e marittimo, GPL, olio
combustibile marittimo, metano, biocarburanti, biometano e
biogas per trasporti, anche qualora immessi nelle reti
nazionali di trasporto e distribuzione del gas e
combustibili rinnovabili di origine non biologica,
carburanti da carbonio riciclato immessi in consumo nel
settore dei trasporti, compresi i bunkeraggi marittimi
internazionali, nonche' il contributo dell'energia
elettrica immessa in consumo nel settore dei trasporti
tenuto conto, per il trasporto ferroviario di quanto
previsto al comma 7-bis lettera d) e per quello stradale,
di quanto previsto al comma 12-quater;
b) al numeratore: il contenuto energetico di
biocarburanti, biometano e biogas per i trasporti, anche
qualora immessi nelle reti nazionali di trasporto e
distribuzione del gas, combustibili rinnovabili di origine
non biologica e carburanti da carbonio riciclato immessi in
consumo nel settore trasporti, compresi i bunkeraggi
marittimi internazionali, nonche' il contributo
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili immessa in
consumo nel settore dei trasporti, tenuto conto, per il
trasporto ferroviario di quanto previsto al comma 7-bis
lettera d) e per quello stradale, di quanto previsto al
comma 12-quater. I biocarburanti immessi in consumo ai
sensi del presente comma operano in continuita' con
l'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81.
1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al
comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti
liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in
consumo dai soggetti obbligati e' gradualmente aumentata ed
e' equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023,
con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1
milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. I
biocarburanti liquidi e gassosi utilizzati in purezza
possono essere impiegati anche nel settore agricolo.
2. Per il calcolo del numeratore e del denominatore
sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico
dei carburanti per il trasporto di cui all'Allegato V del
presente decreto. Per i carburanti non inclusi in tale
Allegato V si applicano le pertinenti norme ESO per
calcolare il potere calorifico dei carburanti o, laddove
non siano state adottate pertinenti norme ESO, le norme
ISO.
2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), il
contributo dei combustibili rinnovabili di origine non
biologica e' preso in considerazione, alle condizioni di
cui al comma 7, anche quando i medesimi sono utilizzati
come prodotti intermedi per la produzione di:
a) carburanti per trasporti convenzionali;
b) biocarburanti, a condizione che la riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra realizzata grazie
all'uso di combustibili rinnovabili di origine non
biologica non sia conteggiata nel calcolo della riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso
dei biocarburanti.
3. La quota di cui al comma 1 e' raggiunta nel
rispetto dei seguenti vincoli:
a) la quota di biocarburanti avanzati, biometano
avanzato, biogas avanzati e da combustibili rinnovabili di
origine non biologica, impiegati nel settore dei trasporti,
e' pari almeno all'otto per cento nel 2030, comprendente
una quota pari all'uno per cento di combustibili
rinnovabili di origine non biologica;
a-bis) la percentuale minima dell'1 per cento di
cui alla lettera a) comprende una quota pari ad almeno lo
0,5 per cento di combustibili rinnovabili di origine non
biologica utilizzati in modo diretto;
a-ter) al raggiungimento degli obblighi percentuali
di cui al comma 1 puo' concorrere una quota dell'1 per
cento di combustibili rinnovabili di origine non biologica,
di bioidrogeno o di carburanti da carbonio riciclato,
utilizzati nel settore dei trasporti in modo diretto;
b) previa approvazione della Commissione europea,
il contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero del
biogas prodotti a partire da materie prime elencate
nell'Allegato VIII, parte B, non puo' superare la quota del
5 per cento del contenuto energetico dei carburanti per il
trasporto senza tener conto del fattore moltiplicativo di
cui al comma 6, lettera a);
c) e' rispettato quanto previsto all'articolo 40;
d) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti
miscelati alla benzina e' almeno pari allo 0,5 per cento e
a partire dal 2025 e' almeno pari al 3 per cento sul totale
della benzina immessa in consumo.
3-bis. Al fine di promuovere la produzione di
biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza,
aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma
1 del presente articolo e dei carburanti sostenibili per
l'aviazione (SAF), la riconversione totale o parziale delle
raffinerie tradizionali esistenti e' incentivata mediante
l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato
secondo modalita' e criteri definiti con i decreti di cui
al comma 3-ter e comunque nei limiti delle disponibilita'
finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la
decarbonizzazione e per la riconversione verde delle
raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205
milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023
e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalita' e
criteri per la partecipazione alla ripartizione delle
risorse, in attuazione del comma 3-bis. Ai relativi oneri
si provvede:
a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022,
mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto
residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e
dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111
del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite
all'erario;
b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad
euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per
l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 1-bis e 3 sono
raggiunti, tramite il ricorso a un sistema di certificati
di immissione in consumo, nel rispetto di obblighi annuali,
nonche' secondo le condizioni, i criteri e le modalita' di
attuazione disciplinati con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Fino
all'adozione del decreto di cui al primo periodo, si
applica il decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica 16 marzo 2023, il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 96
del 24 marzo 2023, come modificato dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 ottobre 2023,
il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale n. 268 del 16 novembre 2023. Gli obblighi di
cui ai commi 1, 1-bis, e 3, lettera a):
1) per il GPL, si applicano a partire dall'anno
2027 in misura pari al 50 per cento e a partire dall'anno
2028 in misura pari al 100 per cento;
2) per il gas naturale e il biometano, impiegati
nel trasporto stradale, a partire dall'anno 2026 si
intendono automaticamente assolti in considerazione del
fatto che la quota di biometano incentivato dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 65 del 19 marzo
2018, e dal decreto del Ministro della transizione
ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 251 del 26 ottobre 2022,
destinato al settore dei trasporti, supera la percentuale
di obbligo minimo di cui al comma 1. Con i medesimi decreti
di cui al primo periodo si provvede all'eventuale
aggiornamento degli obblighi di cui ai commi 1, 1-bis, e 3,
anche con distinzione tra il trasporto marittimo e gli
altri settori, nonche' all'eventuale integrazione degli
elenchi di cui al comma 1 lettere a) e b), tenuto conto di
quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, e in attuazione
dell'articolo 14, comma 1, lettera b). I decreti di cui al
primo periodo recano, altresi', indicazioni operative per
le modalita' di attuazione del rispetto degli obblighi
previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2405 in
relazione alle quote di carburante sostenibile per
l'aviazione disponibile negli aeroporti dell'Unione.
4-bis. Al fine del contrasto alle frodi nel rispetto
dell'obbligo di cui al comma 1, i decreti di cui al comma 4
possono prevedere la facolta' del GSE di richiedere ai
soggetti obbligati una garanzia, sotto forma di
fideiussione bancaria o attraverso la costituzione di un
deposito cauzionale infruttifero, a copertura del rispetto
del medesimo obbligo.
5. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati nel
numeratore di cui al comma 1, lettera b), soltanto i
carburanti o i biocarburanti che rispettano le seguenti
condizioni:
a) i biocarburanti e il biometano ovvero il biogas
per il trasporto ottemperano ai criteri di cui all'articolo
42;
b) i carburanti liquidi e gassosi da fonti
rinnovabili di origine non biologica per il trasporto
presentano una riduzione di emissioni gas serra lungo il
ciclo di vita pari almeno al 70 per cento, calcolata con la
metodologia stabilita con regolamento delegato (UE)
2023/1185 della Commissione, del 10 febbraio 2023;
c) i carburanti derivanti da carbonio riciclato
presentano una riduzione di emissioni gas serra lungo il
ciclo di vita pari almeno al 70 per cento, calcolata con la
metodologia stabilita dal regolamento delegato (UE)
2023/1185 della Commissione, del 10 febbraio 2023.
6. Se l'energia elettrica e' utilizzata per la
produzione di combustibili rinnovabili di origine non
biologica, direttamente o per la produzione di prodotti
intermedi, per determinare la quota di energia rinnovabile
e' utilizzata la quota media di energia elettrica da fonti
rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni
prima dell'anno di riferimento. L'energia elettrica
ottenuta mediante un collegamento diretto a un impianto di
generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili puo'
essere interamente conteggiata come rinnovabile se
utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di
origine non biologica, a condizione che il medesimo
impianto:
a) non entri in esercizio prima dell'entrata in
esercizio dell'impianto che produce i combustibili
rinnovabili di origine non biologica;
b) non sia collegato alla rete.
6-bis. In deroga al comma 6, lettera b), l'energia
elettrica utilizzata per la produzione di combustibili
rinnovabili di origine non biologica puo' essere
interamente conteggiata come rinnovabile anche nel caso in
cui l'impianto di generazione sia collegato alla rete, a
condizione, alternativamente, che:
a) si dimostri che l'energia medesima e' stata
fornita senza alcun prelievo dalla rete;
b) l'energia medesima ove prelevata dalla rete, sia
prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e che le
proprieta' rinnovabili e altri criteri adeguati siano
dimostrati, garantendo che le proprieta' rinnovabili di
tale energia elettrica siano contate una sola volta e in un
solo settore di utilizzo finale.
7. Ai fini di cui al comma 1, si applicano i seguenti
fattori moltiplicativi:
a) il contributo dei biocarburanti e del biometano
ovvero del biogas per il trasporto, prodotti dalle materie
prime elencate nell'allegato VIII, e' pari al doppio del
loro contenuto energetico; il contributo dei combustibili
rinnovabili di origine non biologica impiegati nel settore
dei trasporti e' pari al doppio del loro contenuto
energetico solo quando utilizzati per uso diretto, mentre
nei casi di cui al comma 2-bis. il contributo energetico e'
pari a 1,6 volte il loro contenuto energetico;
b) limitatamente al settore dell'aviazione e del
trasporto marittimo, nel caso dei biocarburanti, del
biometano e del biogas per il trasporto, prodotti dalle
materie prime elencate nell' allegato VIII, parte A, il
contributo e' pari a 1,2 volte il loro contenuto
energetico, mentre nel caso di combustibili di origine non
biologica impiegati nel settore dei trasporti e' pari a 1,5
volte il loro contenuto energetico;
c) il contributo dell'energia elettrica da fonte
rinnovabile rispetto all'energia elettrica complessiva e'
pari a 4 volte il suo contenuto energetico se fornita a
veicoli stradali e 1,5 volte il suo contenuto energetico se
fornita al trasporto ferroviario;
d) per i soli impianti non incentivati, il
contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero del
biogas per il trasporto, prodotti dalle materie prime
elencate nell'allegato VIII, che dimostrino, con modalita'
disciplinate dai decreti di cui al comma 4, di aver
conseguito una riduzione di emissioni gas serra lungo il
ciclo di vita superiore al 120 per cento, e' pari a 1,2
volte il suo contenuto energetico in aggiunta alle altre
previsioni del presente decreto.
7-bis. Per il conteggio dell'energia elettrica da
fonti rinnovabili fornita al settore dei trasporti ai fini
dell'obbligo di cui al comma 1:
a) la quantita' di energia elettrica da fonti
rinnovabili fornita al settore dei trasporti e' determinata
moltiplicando la quantita' stessa per la quota media di
energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel
territorio nazionale nei due anni precedenti;
b) la quantita' di energia elettrica da fonti
rinnovabili fornita al settore dei trasporti e' conteggiata
interamente come energia rinnovabile nel caso in cui
l'energia elettrica sia ottenuta mediante collegamento
diretto a un impianto di generazione di energia elettrica
da fonti rinnovabili;
c) l'energia elettrica prodotta da un veicolo
elettrico solare e utilizzata per il consumo del veicolo
stesso puo' essere conteggiata come pienamente rinnovabile;
d) nel caso del trasporto ferroviario, si tiene
conto della sola energia elettrica ottenuta mediante
collegamento diretto a un impianto di generazione da fonti
rinnovabili.
7-ter. Fino al 31 dicembre 2030, ai fini dei calcoli
di cui al comma 1, lettera a), la quantita' di energia
fornita al settore del trasporto marittimo e' considerata
in misura non superiore al 13 per cento del consumo finale
lordo di energia sul territorio nazionale.
8. (abrogato)
9. (abrogato)
10. (abrogato)
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Comitato tecnico consultivo di cui
all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, opera presso il Ministero della
transizione ecologica nella composizione e con le
competenze di cui al medesimo comma 5-sexies, ivi incluse
quelle in materia di combustibili e combustibili da
biomassa, bioliquidi e carburanti rinnovabili liquidi e
gassosi di origine non biologica, nonche' carburanti da
carbonio riciclato, come definiti dall'articolo 2. I
componenti del comitato di cui al primo periodo sono
nominati dal Ministro della transizione ecologica.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'articolo 33 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, ad eccezione del comma 5-sexies, e'
abrogato.
12-bis. Ai fini dell'obbligo di cui al comma 1, non
sono conteggiati al denominatore di cui alla lettera a) del
secondo periodo del medesimo comma i consumi di carburanti
per aviazione. Nel caso dei carburanti per aviazione, si
applica il regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023. I soggetti
che forniscono in consumo esclusivamente combustibili
rinnovabili di origine non biologica ovvero che immettono
energia elettrica nell'ambito del trasporto ferroviario
sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1.
12-ter. I soggetti che forniscono esclusivamente
energia elettrica sono esonerati dall'obbligo della quota
minima stabilita alla lettera a) del comma 3.
12-quater. Ai fini dell'obbligo di cui al comma 1, i
fornitori di energia elettrica conteggiano anche i
quantitativi dai medesimi forniti ai punti di ricarica
privati a uso delle proprie flotte aziendali, anche di
trasporto pubblico, con una potenza di uscita cumulativa
nello stesso punto di connessione di almeno 50kW ed a
condizione che tali quantitativi possano essere
quantificati, verificati e certificati dal GSE, che a tal
fine emana apposito regolamento applicativo.
12-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, anche su indicazione del Comitato di
cui al comma 11 del presente articolo, segnala alle
autorita' competenti di altri Stati membri, nonche' alla
Commissione europea, eventuali comportamenti fraudolenti
con riferimento al rispetto degli obblighi di cui al
presente articolo e dei criteri di cui all'articolo 42.
12-sexies. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il GSE
trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica una relazione sull'assolvimento degli obblighi
di immissione in consumo definiti ai sensi del comma 4. In
caso di violazione degli obblighi di immissione in consumo
definiti ai sensi del comma 4, si applicano le seguenti
sanzioni:
a) in caso di violazione degli obblighi previsti
dai commi 1, 1-bis e 3, lettera a) relativi all'immissione
in consumo di biocarburanti avanzati liquidi e gassosi e
lettera d) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
di quattromila euro per ogni certificato di immissione in
consumo mancante nell'anno di riferimento. La sanzione di
cui al secondo periodo comminata per un anno non estingue
l'obbligo di immissione in consumo che l'ha generata e
l'obbligo inevaso e' riportato in capo allo stesso soggetto
obbligato per l'anno successivo in aggiunta a quello
derivante dall'obbligo relativo allo stesso anno.
b) in caso di violazione degli obblighi previsti
dal comma 3, lettere a) e a-bis) relativi esclusivamente
all'immissione in consumo di combustibili rinnovabili di
origine non biologica si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di quattromila euro per ogni certificato di
immissione in consumo mancante nell'anno di riferimento.
12-septies. Il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica notifica gli estremi della violazione
ai soggetti obbligati inadempienti ai sensi dell'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, e'
trasmesso un documentato rapporto al prefetto del luogo in
cui si trova la sede legale del soggetto che ha commesso la
violazione, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ai fini dell'adozione, da parte del
medesimo, della relativa ordinanza d'ingiunzione.»