Art. 17 
 
          Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'articolo 40, comma 1, del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 3 e»  sono  inserite
le  seguenti:  «degli  obblighi»  e  le  parole:  «,  comma  1»  sono
soppresse; 
    b)  alla  lettera  a),  le  parole:  «nei  settori   stradali   e
ferroviario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  settore   dei
trasporti» e dopo le parole: «nel 2020» sono  aggiunte  le  seguenti:
«che, ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3, e'  pari  al  3,6
per cento e, ai fini degli obblighi di cui all'articolo 39,  e'  pari
al 2,3 per cento»; 
    c) alla lettera b), le parole da: «. Con decreto» fino a:  «2030»
sono sostituite dalle seguenti: «, che ai fini dell'obiettivo di  cui
all'articolo 3 e' pari all'1,4 per cento e che ai  fini  dell'obbligo
di cui all'articolo 39 e' pari allo 0,6 per cento.  Tale  livello  di
consumo: 
      1)  nell'anno  2025,  e'  pari  all'1,4  per  cento   ai   fini
dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,5  per  cento  ai  fini
dell'obbligo di cui all'articolo 39; 
      2)  nell'anno  2026,  e'  pari  all'1,1  per  cento   ai   fini
dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,4  per  cento  ai  fini
dell'obbligo di cui all'articolo 39; 
      3)  nell'anno  2027,  e'  pari  allo  0,8  per  cento  ai  fini
dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,3  per  cento  ai  fini
dell'obbligo di cui all'articolo 39; 
      4)  nell'anno  2028,  e'  pari  allo  0,6  per  cento  ai  fini
dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,2  per  cento  ai  fini
dell'obbligo di cui all'articolo 39; 
      5)  nell'anno  2029,  e'  pari  allo  0,3  per  cento  ai  fini
dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,1  per  cento  ai  fini
dell'obbligo di cui all'articolo 39; 
      6)  nell'anno  2030,  e'  pari  allo  0  per  cento   ai   fini
dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e ai fini  dell'obbligo  di  cui
all'articolo 39.»; 
    e) alla  lettera  c),  le  parole:  «a  partire  dal  terzo  mese
successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a  basso
rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni  e
comunque non oltre il 1° gennaio 2025» e le parole: «fasci di  frutti
di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal  trattamento  dei
frutti di palma da olio (PFAD),» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  40  del  citato
          decreto legislativo n. 199 del 2021,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 40 (Norme specifiche  per  i  biocarburanti,  i
          bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture
          alimentari e foraggere). - 1. Ai  fini  del  raggiungimento
          dell'obiettivo di  cui  all'articolo  3  e  degli  obblighi
          dell'articolo 39: 
                  a)  la  quota  di   biocarburanti,   bioliquidi   e
          combustibili da biomassa consumati  nei  trasporti,  quando
          prodotti a partire da colture alimentari o  foraggere,  non
          deve superare piu' di un punto percentuale la quota di tali
          carburanti nel consumo finale di energia  nel  settore  dei
          trasporti nel 2020  che,  ai  fini  dell'obiettivo  di  cui
          all'articolo 3, e' pari al 3,6 per cento e, ai  fini  degli
          obblighi di cui all'articolo 39, e' pari al 2,3 per cento; 
                  b) fermo restando quanto previsto alla lettera  c),
          la quota dei biocarburanti, bioliquidi  e  combustibili  da
          biomassa, tutti prodotti a partire da colture alimentari  o
          foraggere,  che  sono  qualificati  a  elevato  rischio  di
          cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei  terreni
          con atto delegato della Commissione europea, e per i  quali
          si osserva  una  considerevole  espansione  della  zona  di
          produzione verso terreni che presentano elevate  scorte  di
          carbonio, non deve superare il livello di consumo  di  tali
          carburanti registrato nel 2019, che ai fini  dell'obiettivo
          di cui all'articolo 3 e' pari all'1,4 per cento  e  che  ai
          fini dell'obbligo di cui all'articolo 39 e' pari  allo  0,6
          per cento. Tale livello di consumo: 
                    1) nell'anno 2025, e' pari all'1,4 per  cento  ai
          fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e  allo  0,5  per
          cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39; 
                    2) nell'anno 2026, e' pari all'1,1 per  cento  ai
          fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e  allo  0,4  per
          cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39; 
                    3) nell'anno 2027, e' pari allo 0,8 per cento  ai
          fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e  allo  0,3  per
          cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39; 
                    4) nell'anno 2028, e' pari allo 0,6 per cento  ai
          fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e  allo  0,2  per
          cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39; 
                    5) nell'anno 2029, e' pari allo 0,3 per cento  ai
          fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e  allo  0,1  per
          cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39; 
                    6) nell'anno 2030, e' pari allo 0  per  cento  ai
          fini  dell'obiettivo  di  cui  all'articolo  3  e  ai  fini
          dell'obbligo di cui all'articolo 39. 
                  Il  limite  non  si  applica  con  riferimento   ai
          biocarburanti,  bioliquidi  e  combustibili   da   biomassa
          certificati a basso rischio di cambiamento indiretto  della
          destinazione d'uso dei terreni in conformita'  al  relativo
          atto delegato della Commissione europea; 
                  c) non e' conteggiata la quota di  biocarburanti  e
          bioliquidi, nonche' di combustibili da biomassa, prodotti a
          partire da olio  di  palma,  salvo  che  gli  stessi  siano
          certificati come biocarburanti, bioliquidi  o  combustibili
          da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto  della
          destinazione d'uso dei terreni, nel  rispetto  dei  criteri
          dettati  dall'articolo  4  del  Regolamento  delegato  (UE)
          2019/807 della Commissione europea. 
                2. Tutti i combustibili di cui alla  lettera  c)  del
          comma  1  non  possono  beneficiare  di  alcuna  misura  di
          sostegno, fatta eccezione per i combustibili certificati ai
          sensi del medesimo comma 1, lettera c).»