Art. 17
Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 3 e» sono inserite
le seguenti: «degli obblighi» e le parole: «, comma 1» sono
soppresse;
b) alla lettera a), le parole: «nei settori stradali e
ferroviario» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore dei
trasporti» e dopo le parole: «nel 2020» sono aggiunte le seguenti:
«che, ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3, e' pari al 3,6
per cento e, ai fini degli obblighi di cui all'articolo 39, e' pari
al 2,3 per cento»;
c) alla lettera b), le parole da: «. Con decreto» fino a: «2030»
sono sostituite dalle seguenti: «, che ai fini dell'obiettivo di cui
all'articolo 3 e' pari all'1,4 per cento e che ai fini dell'obbligo
di cui all'articolo 39 e' pari allo 0,6 per cento. Tale livello di
consumo:
1) nell'anno 2025, e' pari all'1,4 per cento ai fini
dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,5 per cento ai fini
dell'obbligo di cui all'articolo 39;
2) nell'anno 2026, e' pari all'1,1 per cento ai fini
dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,4 per cento ai fini
dell'obbligo di cui all'articolo 39;
3) nell'anno 2027, e' pari allo 0,8 per cento ai fini
dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,3 per cento ai fini
dell'obbligo di cui all'articolo 39;
4) nell'anno 2028, e' pari allo 0,6 per cento ai fini
dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,2 per cento ai fini
dell'obbligo di cui all'articolo 39;
5) nell'anno 2029, e' pari allo 0,3 per cento ai fini
dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,1 per cento ai fini
dell'obbligo di cui all'articolo 39;
6) nell'anno 2030, e' pari allo 0 per cento ai fini
dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e ai fini dell'obbligo di cui
all'articolo 39.»;
e) alla lettera c), le parole: «a partire dal terzo mese
successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso
rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e
comunque non oltre il 1° gennaio 2025» e le parole: «fasci di frutti
di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei
frutti di palma da olio (PFAD),» sono soppresse.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato
decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 40 (Norme specifiche per i biocarburanti, i
bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture
alimentari e foraggere). - 1. Ai fini del raggiungimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e degli obblighi
dell'articolo 39:
a) la quota di biocarburanti, bioliquidi e
combustibili da biomassa consumati nei trasporti, quando
prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non
deve superare piu' di un punto percentuale la quota di tali
carburanti nel consumo finale di energia nel settore dei
trasporti nel 2020 che, ai fini dell'obiettivo di cui
all'articolo 3, e' pari al 3,6 per cento e, ai fini degli
obblighi di cui all'articolo 39, e' pari al 2,3 per cento;
b) fermo restando quanto previsto alla lettera c),
la quota dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da
biomassa, tutti prodotti a partire da colture alimentari o
foraggere, che sono qualificati a elevato rischio di
cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni
con atto delegato della Commissione europea, e per i quali
si osserva una considerevole espansione della zona di
produzione verso terreni che presentano elevate scorte di
carbonio, non deve superare il livello di consumo di tali
carburanti registrato nel 2019, che ai fini dell'obiettivo
di cui all'articolo 3 e' pari all'1,4 per cento e che ai
fini dell'obbligo di cui all'articolo 39 e' pari allo 0,6
per cento. Tale livello di consumo:
1) nell'anno 2025, e' pari all'1,4 per cento ai
fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,5 per
cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
2) nell'anno 2026, e' pari all'1,1 per cento ai
fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,4 per
cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
3) nell'anno 2027, e' pari allo 0,8 per cento ai
fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,3 per
cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
4) nell'anno 2028, e' pari allo 0,6 per cento ai
fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,2 per
cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
5) nell'anno 2029, e' pari allo 0,3 per cento ai
fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,1 per
cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
6) nell'anno 2030, e' pari allo 0 per cento ai
fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e ai fini
dell'obbligo di cui all'articolo 39.
Il limite non si applica con riferimento ai
biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa
certificati a basso rischio di cambiamento indiretto della
destinazione d'uso dei terreni in conformita' al relativo
atto delegato della Commissione europea;
c) non e' conteggiata la quota di biocarburanti e
bioliquidi, nonche' di combustibili da biomassa, prodotti a
partire da olio di palma, salvo che gli stessi siano
certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili
da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della
destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri
dettati dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE)
2019/807 della Commissione europea.
2. Tutti i combustibili di cui alla lettera c) del
comma 1 non possono beneficiare di alcuna misura di
sostegno, fatta eccezione per i combustibili certificati ai
sensi del medesimo comma 1, lettera c).»