Art. 2 
 
          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), dopo la parola: «geotermica,»  sono  inserite
le seguenti: «energia osmotica,»; 
    b) alla lettera d), la parola: «energetico» e'  sostituita  dalla
seguente: «elettrico»,  dopo  la  parola:  «elettrica»  il  segno  di
interpunzione: «,» e' sostituito dalla parola: «e» e le parole: «e di
carburante per il trasporto,» sono soppresse; 
    c) alla lettera f), la parola: «verdi» e' soppressa; 
    d) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: 
      «r) "accordo di acquisto di energia da fonti  rinnovabili":  un
contratto in base al quale una persona fisica o giuridica si  impegna
ad acquistare energia rinnovabile direttamente da un produttore,  che
comprende, ma non si limita a, gli accordi  di  acquisto  di  energia
elettrica  da  fonti  rinnovabili  e  gli  accordi  di  acquisto   di
riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili;»; 
    e) alla lettera dd), dopo le parole:  «prodotti  dalle  biomasse»
sono  inserite  le  seguenti:   «,   compresi   anche   biometano   e
bioidrogeno»; 
    f) la lettera ll) e' sostituita dalla seguente: 
      «ll)  "combustibili  rinnovabili  di  origine  non  biologica":
combustibili liquidi e gassosi, il cui contenuto energetico  proviene
da  fonti  rinnovabili  diverse  dalla  biomassa,  anche   denominati
carburanti rinnovabili di origine non biologica;»; 
    g) alla lettera pp), la parola: «ferroviario»  e'  soppressa,  le
parole:  «tenuto  al   pagamento   dell'accisa   sull'energia»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «responsabile  della  gestione  e   del
funzionamento di un  punto  di  ricarica  di  energia  elettrica  che
fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per
conto di un fornitore di servizi di mobilita', o soggetto equivalente
che fornisce energia» e le parole: «sistema stradale e  ferroviario;»
sono sostituite dalle seguenti: «settore dei trasporti.» e'  aggiunto
infine il seguente periodo: «Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in
materia di accisa;»; 
    h) alla lettera bbb) le parole: «di cui al decreto  del  ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  del  14
novembre  2019  recante  "Istituzione  del   sistema   nazionale   di
certificazione  della  sostenibilita'   dei   biocarburanti   e   dei
bioliquidi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28»  sono
sostituite dalle seguenti:  «istituito  ai  sensi  dell'articolo  42,
comma 16»; 
    i) dopo la lettera hhh) sono aggiunte le seguenti: 
      «hhh-bis) "legname tondo industriale": tronchi da sega, tronchi
da  impiallacciatura,  legname  da  triturazione  (tondelli  o  legno
spaccato)  e  ogni  altro  tipo  di  legname  tondo  idoneo  a   fini
industriali, escluso il legname tondo le  cui  caratteristiche  quali
specie, dimensioni, linearita' e densita' dei nodi,  lo  rendono  non
idoneo all'uso industriale; 
      hhh-ter)    "apparecchiatura     per     l'energia     solare":
apparecchiatura che converte l'energia solare in  energia  termica  o
elettrica,  in   particolare   apparecchiatura   solare   termica   e
fotovoltaica;»; 
      hhh-quater)  "zona  di  offerta":  la  zona  di  offerta  quale
definita all'articolo 2, punto 65), del regolamento (UE) 2019/943 del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
      hhh-quinquies)    "tecnologia    innovativa    per    l'energia
rinnovabile":  una  tecnologia  per   la   generazione   di   energia
rinnovabile  che  migliora,  almeno  in  un  modo,   una   tecnologia
rinnovabile  di  punta  comparabile  o  che  rende  sfruttabile   una
tecnologia  per  l'energia  rinnovabile  che   non   sia   pienamente
commercializzata o che comporta un chiaro livello di rischio; 
      hhh-sexies) "sistema di misurazione intelligente":  un  sistema
di misurazione intelligente quale definito all'articolo 2, punto 23),
della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 giugno 2019; 
      hhh-septies) "punto di ricarica": un punto  di  ricarica  quale
definito all'articolo 2, punto 48), del  regolamento  (UE)  2023/1804
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023; 
      hhh-octies)  "mercati  dell'energia   elettrica":   i   mercati
dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 9), della
direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
giugno 2019; 
      hhh-novies)  "batteria  per   uso   domestico":   la   batteria
ricaricabile a se' stante di capacita' nominale superiore  a  2  kwh,
che puo' essere installata e usata in un ambiente domestico; 
      hhh-decies) "batteria per veicoli elettrici": una batteria  per
veicoli elettrici quale definita all'articolo 3, paragrafo  1,  punto
14), del regolamento (UE) 2023/1542  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 luglio 2023; 
      hhh-undecies) "batteria industriale": una batteria  industriale
quale  definita  all'articolo  3,  paragrafo  1,   punto   13),   del
regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 12 luglio 2023; 
      hhh-duodecies) "stato di salute":  lo  stato  di  salute  quale
definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE)
2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023; 
      hhh-terdecies) "stato di carica":  lo  stato  di  carica  quale
definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE)
2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023; 
      hhh-quaterdecies)  "setpoint  di  potenza":   le   informazioni
dinamiche conservate nel  sistema  di  gestione  della  batteria  che
prescrivono le  impostazioni  di  potenza  elettrica  alle  quali  la
batteria dovrebbe funzionare in modo ottimale durante  le  operazioni
di ricarica o di scaricamento, in modo da ottimizzarne  lo  stato  di
salute e l'uso operativo; 
      hhh-quindecies)  "ricarica   intelligente":   l'operazione   di
ricarica in cui  l'intensita'  dell'energia  elettrica  fornita  alla
batteria e' adeguata in modo dinamico, sulla base delle  informazioni
ricevute mediante comunicazione elettronica; 
      hhh-sexiesdecies)   "ricarica   bidirezionale":   la   ricarica
bidirezionale  quale  definita  all'articolo  2,   punto   11),   del
regolamento (EU) 2023/1804 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 13 settembre 2023; 
      hhh-septiesdecies) "punto di ricarica di potenza standard":  un
punto di ricarica di potenza standard quale definito all'articolo  2,
punto 37), del regolamento (UE) 2023/1804 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 13 settembre 2023; 
      hhh-duodevicies) "industria":  le  imprese  e  i  prodotti  che
rientrano nelle sezioni B, C e F e nella  sezione  J,  divisione  63,
della classificazione statistica  delle  attivita'  economiche  (NACE
REV.2),  come  stabilito  dal  regolamento  (CE)  n.  1893/2006   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006; 
      hhh-undevicies) "scopo non energetico": l'uso  di  combustibili
come materie prime in un processo industriale, anziche' per  produrre
energia; 
      hhh-vicies)    "combustibili    rinnovabili":    biocarburanti,
bioliquidi, combustibili da biomassa e  combustibili  rinnovabili  di
origine non biologica; 
      hhh-vicies semel) "efficienza energetica al  primo  posto":  il
principio dell'efficienza energetica al primo  posto  quale  definito
all'articolo  2,  punto  18),  del  regolamento  (UE)  2018/1999  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018; 
      hhh-vicies  bis)  "piantagione  forestale":   una   piantagione
forestale quale definita all'articolo 2, punto 11),  del  regolamento
(UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1°  maggio
2023; 
      hhh-vicies ter)  "energia  osmotica":  energia  generata  dalla
differenza nella concentrazione salina tra  due  fluidi,  come  acqua
dolce e salata; 
      hhh-vicies quater)  "efficienza  del  sistema":  la  scelta  di
soluzioni efficienti dal punto di  vista  energetico  che  consentano
anche un percorso di  decarbonizzazione  economicamente  vantaggioso,
una maggiore flessibilita' e un uso efficiente delle risorse; 
      hhh-vicies quinquies) "stoccaggio dell'energia co-ubicato":  un
impianto di stoccaggio dell'energia combinato con un impianto per  la
produzione di energia rinnovabile e collegato allo  stesso  punto  di
accesso alla rete; 
      hhh-vicies sexies) "veicolo elettrico  solare":  un  veicolo  a
motore dotato di un  gruppo  propulsore  comprendente  solo  macchine
elettriche non periferiche  come  convertitore  di  energia,  con  un
sistema  di  accumulo  di  energia  ricaricabile  che   puo'   essere
ricaricato esternamente e  con  pannelli  fotovoltaici  integrati  al
veicolo.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto legislativo n. 199, del 2021, come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si applicano  le  definizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto  legislativo
          4 luglio 2014, n. 102, nonche' al  decreto  legislativo  di
          recepimento della direttiva  (UE)  2019/944.  Si  applicano
          inoltre le seguenti definizioni: 
                  a) "energia da fonti rinnovabili"  oppure  "energia
          rinnovabile": energia proveniente da fonti rinnovabili  non
          fossili, vale a dire  energia  eolica,  solare,  termico  e
          fotovoltaico,  e  geotermica,  energia  osmotica,   energia
          dell'ambiente, energia  mareomotrice,  del  moto  ondoso  e
          altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa,
          gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione
          e biogas; 
                  b)   "energia   dell'ambiente":   energia   termica
          naturalmente disponibile ed energia accumulata in  ambienti
          confinati,  che   puo'   essere   immagazzinata   nell'aria
          dell'ambiente,  esclusa  l'aria  esausta,  o  nelle   acque
          superficiali o reflue; 
                  c)  "energia  geotermica":  energia   immagazzinata
          sotto forma di calore sotto la crosta terrestre; 
                  d) "consumo finale lordo di  energia":  i  prodotti
          energetici forniti a  scopi  energetici  all'industria,  ai
          trasporti, alle famiglie, ai servizi,  compresi  i  servizi
          pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla  pesca,
          il consumo di energia elettrica e  di  calore  del  settore
          elettrico o per la produzione di  energia  elettrica  e  di
          calore per il trasporto, e le perdite di energia  elettrica
          e di calore con la distribuzione e la trasmissione; 
                  e)  "regime  di  sostegno":  strumento,  regime   o
          meccanismo, applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati
          membri, inteso a  promuovere  l'uso  di  energia  da  fonti
          rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a  cui
          puo' essere venduta o aumentando, per mezzo di obblighi  in
          materia di energie rinnovabili o  altri  mezzi,  il  volume
          acquistato   di   tale   energia,   includendo   a   titolo
          esemplificativo,  ma  non   esaustivo,   gli   aiuti   agli
          investimenti,  le  esenzioni  o  gli  sgravi  fiscali,   le
          restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno nella forma di
          obblighi in materia di energie rinnovabili, inclusi  quelli
          che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto
          sui prezzi, ivi comprese le tariffe  onnicomprensive  e  le
          tariffe premio fisse o variabili; 
                  f) "obbligo in  materia  di  energie  rinnovabili":
          regime di sostegno che obbliga i produttori  di  energia  a
          includere nella loro produzione una  determinata  quota  di
          energia da fonti rinnovabili,  i  fornitori  di  energia  a
          includere  una  determinata  quota  di  energia  da   fonti
          rinnovabili nella loro offerta o i consumatori di energia a
          includere  una  determinata  quota  di  energia  da   fonti
          rinnovabili nei loro consumi, compresi i regimi  nei  quali
          tali obblighi possono essere soddisfatti mediante l'uso  di
          certificati; 
                  g) "PMI": microimprese,  piccole  imprese  o  medie
          imprese quali definite all'articolo 2  dell'Allegato  della
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea; 
                  h) "calore e freddo di  scarto":  calore  o  freddo
          inevitabilmente ottenuti come sottoprodotti negli  impianti
          industriali o di  produzione  di  energia,  o  nel  settore
          terziario, che si disperderebbero  nell'aria  o  nell'acqua
          rimanendo inutilizzati e senza  accesso  a  un  sistema  di
          teleriscaldamento o teleraffrescamento, nel caso in cui  la
          cogenerazione sia  stata  o  sara'  utilizzata  o  non  sia
          praticabile; 
                  i)   "revisione   della   potenza   dell'impianto",
          "ripotenziamento"  o   "repowering":   rinnovamento   delle
          centrali  elettriche  che  producono  energia  rinnovabile,
          compresa la sostituzione integrale o parziale di impianti o
          apparecchiature e sistemi operativi al fine  di  sostituire
          capacita'  o  di  aumentare  l'efficienza  o  la  capacita'
          dell'impianto; 
                  l) "garanzia di origine": documento elettronico che
          serve esclusivamente a provare a un cliente finale che  una
          determinata quota o quantita' di energia e' stata  prodotta
          da fonti rinnovabili; 
                  m) "mix energetico residuale":  il  mix  energetico
          totale annuo di uno Stato  membro,  al  netto  della  quota
          rappresentata dalle garanzie di origine annullate; 
                  n)  "autoconsumatore   di   energia   rinnovabile":
          cliente finale che produce  energia  elettrica  rinnovabile
          per il proprio  consumo  e  puo'  immagazzinare  o  vendere
          energia elettrica rinnovabile autoprodotta alle  condizioni
          e secondo le modalita' di cui all'articolo 30 del  presente
          decreto; 
                  o)  "autoconsumatori  di  energia  rinnovabile  che
          agiscono   collettivamente":   gruppo   di    almeno    due
          autoconsumatori  di  energia   rinnovabile   che   agiscono
          collettivamente alle condizioni e secondo le  modalita'  di
          cui all'articolo 30 del presente decreto; 
                  p) "comunita' di energia rinnovabile" o  "comunita'
          energetica rinnovabile": soggetto giuridico che  opera  nel
          rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31 del  presente
          decreto; 
                  q) "energia condivisa": in una comunita' di energia
          rinnovabile o in un gruppo di  autoconsumatori  di  energia
          rinnovabile  che  agiscono  collettivamente,  e'  pari   al
          minimo, in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora,
          tra l'energia elettrica prodotta e immessa  in  rete  dagli
          impianti  a  fonti  rinnovabili   e   l'energia   elettrica
          prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati
          nella stessa zona di mercato; 
                  r)  "accordo  di  acquisto  di  energia  da   fonti
          rinnovabili": un contratto in base  al  quale  una  persona
          fisica  o  giuridica  si  impegna  ad  acquistare   energia
          rinnovabile direttamente da un produttore,  che  comprende,
          ma non si limita a, gli  accordi  di  acquisto  di  energia
          elettrica da fonti rinnovabili e gli accordi di acquisto di
          riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili; 
                  s)  "scambi  tra  pari  di  energia   rinnovabile":
          vendita  di  energia  rinnovabile  tra  i  partecipanti  al
          mercato  in  virtu'  di   un   contratto   con   condizioni
          prestabilite che disciplina l'esecuzione e  il  regolamento
          automatizzati   dell'operazione,   direttamente    tra    i
          partecipanti al mercato o indirettamente tramite  un  terzo
          certificato partecipante al mercato,  come  ad  esempio  un
          aggregatore. Il diritto di condurre  scambi  tra  pari  non
          pregiudica i diritti o gli obblighi delle  parti  coinvolte
          in qualita' di consumatori finali, produttori, fornitori  o
          aggregatori; 
                  t) "zona di  approvvigionamento":  area  geografica
          definita da cui provengono le  materie  prime  di  biomassa
          forestale, di cui sono disponibili informazioni  affidabili
          e indipendenti e dove le condizioni  sono  sufficientemente
          omogenee  per  valutare   il   rischio   presentato   dalle
          caratteristiche  di  sostenibilita'   e   legalita'   della
          biomassa forestale; 
                  u) "rigenerazione  forestale":  ricostituzione  con
          mezzi naturali o artificiali di un'area boschiva a  seguito
          della rimozione della precedente popolazione forestale  per
          abbattimento o per cause naturali, compresi gli  incendi  o
          le tempeste; 
                  v)  "biocarburanti":  carburanti  liquidi  per   il
          trasporto ricavati dalla biomassa; 
                  z) "biocarburanti avanzati": biocarburanti prodotti
          a partire dalle materie prime elencate nell'Allegato  VIII,
          parte A del presente decreto; 
                  aa)  "biometano":   combustibile   ottenuto   dalla
          purificazione del biogas in modo da  risultare  idoneo  per
          l'immissione in rete gas; 
                  bb) "biometano avanzato": biometano prodotto  dalle
          materie prime di cui all'Allegato VIII parte A del presente
          decreto; 
                  cc) "biocarburanti, bioliquidi  e  combustibili  da
          biomassa a basso rischio  di  cambiamento  indiretto  della
          destinazione d'uso dei terreni": biocarburanti,  bioliquidi
          e combustibili da biomassa le cui materie prime sono  state
          prodotte nell'ambito di sistemi che evitano gli effetti  di
          spostamento  dei  biocarburanti,  dei  bioliquidi   e   dei
          combustibili da biomassa ottenuti da colture  alimentari  e
          foraggere mediante il miglioramento delle pratiche agricole
          e  mediante  la  coltivazione  in  aree   che   non   erano
          precedentemente utilizzate a tal fine,  e  che  sono  stati
          prodotti conformemente ai criteri di sostenibilita'  per  i
          biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa di
          cui all'articolo 42 del presente decreto; 
                  dd) "biogas":  combustibili  e  carburanti  gassosi
          prodotti  dalle  biomasse,  compresi  anche   biometano   e
          bioidrogeno; 
                  ee) "bioliquidi": combustibili  liquidi  per  scopi
          energetici  diversi  dal  trasporto,   compresi   l'energia
          elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento, prodotti a
          partire dalla biomassa; 
                  ff)   "biomassa":   frazione   biodegradabile   dei
          prodotti,  rifiuti,  sottoprodotti  e  residui  di  origine
          biologica   provenienti   dall'agricoltura,    comprendente
          sostanze vegetali e animali,  dalla  silvicoltura  e  dalle
          industrie connesse, comprese  la  pesca  e  l'acquacoltura,
          nonche' la parte biodegradabile  dei  rifiuti,  compresi  i
          rifiuti industriali e urbani di origine biologica; 
                  gg)  "biomassa   agricola":   biomassa   risultante
          dall'agricoltura; 
                  hh) "biomassa forestale": biomassa risultante dalla
          silvicoltura; 
                  ii)    "carburanti    da    carbonio    riciclato":
          combustibili  e  carburanti  liquidi  e  gassosi  che  sono
          prodotti da una delle seguenti due categorie: 
                    1) flussi di rifiuti liquidi o solidi di  origine
          non rinnovabile che non sono idonei al recupero di  materia
          ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152; 
                    2) gas derivante dal trattamento  dei  rifiuti  e
          dal gas di scarico di  origine  non  rinnovabile  che  sono
          prodotti come conseguenza inevitabile  e  non  intenzionale
          del processo di produzione negli impianti industriali; 
                  ll)  "combustibili  rinnovabili  di   origine   non
          biologica":  combustibili  liquidi  e   gassosi,   il   cui
          contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili  diverse
          dalla biomassa, anche denominati carburanti rinnovabili  di
          origine non biologica; 
                  mm)  "colture  alimentari  e  foraggere":   colture
          amidacee,  zuccherine  o  oleaginose  prodotte  su  terreni
          agricoli come coltura principale, esclusi residui,  rifiuti
          o materie ligno-cellulosiche e le colture intermedie,  come
          le  colture  intercalari  e  le  colture  di  copertura,  a
          condizione che l'uso di tali colture intermedie non  generi
          una domanda di terreni supplementari; 
                  nn)  "colture   amidacee":   colture   comprendenti
          principalmente cereali,  indipendentemente  dal  fatto  che
          siano  utilizzati  solo  i  grani  ovvero  sia   utilizzata
          l'intera pianta, come nel caso del  mais  verde;  tuberi  e
          radici, come patate, topinambur, patate  dolci,  manioca  e
          ignami; e colture di bulbo-tuberi, quali la colocasia e  la
          xantosoma; 
                  oo) "combustibili da biomassa": combustibili solidi
          e gassosi prodotti dalle biomasse; 
                  a) pp) "fornitore di combustibile": soggetto tenuto
          al  pagamento  dell'accisa  sui  prodotti  energetici   che
          immette in consumo per  l'azionamento  dei  veicoli  e  dei
          mezzi di trasporto nonche' il soggetto  responsabile  della
          gestione e del funzionamento di un  punto  di  ricarica  di
          energia elettrica che fornisce un servizio  di  ricarica  a
          utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di
          servizi di mobilita', o soggetto equivalente  che  fornisce
          energia elettrica destinata  al  consumo  nel  settore  dei
          trasporti. Sono fatte salve le disposizioni in  materia  di
          accisa; 
                  qq)   "materie   cellulosiche   di   origine    non
          alimentare":  materie  prime  composte  principalmente   da
          cellulosa ed emicellulosa e aventi  un  tenore  di  lignina
          inferiore  a  quello  delle   materie   ligno-cellulosiche,
          compresi i residui di colture alimentari e foraggere, quali
          paglia, steli  di  granturco,  pule  e  gusci,  le  colture
          energetiche erbacee a basso tenore di amido, quali  loglio,
          panico verga,  miscanthus,  canna  comune,  le  colture  di
          copertura  precedenti  le  colture  principali  e  ad  esse
          successive, le colture miste di leguminose e graminacee,  i
          residui industriali, anche residui di colture alimentari  e
          foraggere dopo che sono stati estratti gli  olii  vegetali,
          gli zuccheri,  gli  amidi  e  le  proteine,  e  le  materie
          derivate dai rifiuti organici, intendendo per colture miste
          di leguminose e graminacee e colture di  copertura  pascoli
          temporanei   costituiti   da   un'associazione   mista   di
          graminacee e leguminose a basso tenore di  amido  che  sono
          coltivati a  turno  breve  per  produrre  foraggio  per  il
          bestiame e migliorare la fertilita' del suolo  al  fine  di
          ottenere rese superiori dalle colture arabili principali; 
                  rr) "materie ligno-cellulosiche": materie  composte
          da lignina, cellulosa ed  emicellulosa  quali  la  biomassa
          proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e  i
          residui e rifiuti della filiera forestale; 
                  ss)  "PNIEC":   Piano   Nazionale   Integrato   per
          l'Energia  e  il  Clima  predisposto  in   attuazione   del
          Regolamento (UE) 2018/1999 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio dell'11 dicembre 2018; 
                  tt) "residuo": sostanza diversa dal prodotto o  dai
          prodotti  finali  cui  mira  direttamente  il  processo  di
          produzione;  non  costituisce  l'obiettivo   primario   del
          processo  di  produzione  e  il  processo  non   e'   stato
          deliberatamente modificato per ottenerlo; 
                  uu) "residui  dell'agricoltura,  dell'acquacoltura,
          della  pesca  e  della  silvicoltura":   residui   generati
          direttamente  dall'agricoltura,  dall'acquacoltura,   dalla
          pesca e dalla silvicoltura  e  non  comprendono  i  residui
          delle industrie connesse o della lavorazione; 
                  vv) "rifiuti": rifiuto quale definito  all'articolo
          183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152  escluse  le   sostanze   che   sono   state
          deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare  la
          presente definizione; 
                  zz)  "rifiuti  organici":  rifiuti  organici  quali
          definiti all'articolo 183, comma 1, lettera d) del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  aaa)  "centrali  ibride":  centrali  che  producono
          energia elettrica utilizzando sia  fonti  non  rinnovabili,
          sia  fonti  rinnovabili,  ivi  inclusi  gli   impianti   di
          co-combustione, vale a  dire  gli  impianti  che  producono
          energia  elettrica  mediante  combustione  di   fonti   non
          rinnovabili e di fonti rinnovabili; 
                  bbb) "sistema nazionale di certificazione": sistema
          nazionale di certificazione di sostenibilita' istituito  ai
          sensi dell'articolo 42, comma 16; 
                  ccc)  "sistema   volontario   di   certificazione":
          sistema per la certificazione di sostenibilita' oggetto  di
          una decisione della Commissione europea adottata  ai  sensi
          dell'articolo  30,  paragrafo  4   della   direttiva   (UE)
          2018/2001; 
                  ddd) "valore reale": riduzione delle  emissioni  di
          gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi  di  uno
          specifico  processo   di   produzione   di   biocarburanti,
          bioliquidi o combustibile da biomassa calcolata secondo  la
          metodologia  definita  nell'Allegato   VI,   parte   C,   o
          nell'Allegato VII, parte B del presente decreto; 
                  eee) "valore tipico": stima delle emissioni di  gas
          a effetto serra e della riduzione delle emissioni di gas  a
          effetto serra per una particolare filiera di produzione del
          biocarburante,  del  bioliquido  o  del   combustibile   da
          biomassa, rappresentativa del consumo dell'Unione; 
                  fff) "valore standard": valore stabilito a  partire
          da un valore tipico  applicando  fattori  predeterminati  e
          che, in circostanze definite ai sensi del presente decreto,
          puo' essere utilizzato al posto di un valore reale; 
                  ggg) "area idonea": area con un elevato  potenziale
          atto a ospitare l'installazione di impianti  di  produzione
          elettrica  da  fonte   rinnovabile,   anche   all'eventuale
          ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative; 
                  hhh)   "ristrutturazione   importante   di    primo
          livello": la ristrutturazione importante di  primo  livello
          come definita in attuazione dell'articolo 4, comma  1,  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in  materia  di
          applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
          energetiche  e  definizione  delle   prescrizioni   e   dei
          requisiti minimi degli edifici.; 
                  hhh-bis) "legname tondo  industriale":  tronchi  da
          sega, tronchi da impiallacciatura, legname da  triturazione
          (tondelli o legno spaccato) e ogni altro  tipo  di  legname
          tondo idoneo a fini industriali, escluso il  legname  tondo
          le cui caratteristiche quali specie, dimensioni, linearita'
          e  densita'  dei  nodi,  lo  rendono  non  idoneo   all'uso
          industriale; 
                  hhh-ter) "apparecchiatura  per  l'energia  solare":
          apparecchiatura che converte l'energia  solare  in  energia
          termica o elettrica, in particolare apparecchiatura  solare
          termica e fotovoltaica;"; 
                  hhh-quater) "zona di offerta": la zona  di  offerta
          quale definita all'articolo 2, punto 65),  del  regolamento
          (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
                  hhh-quinquies) "tecnologia innovativa per l'energia
          rinnovabile": una tecnologia per la generazione di  energia
          rinnovabile che migliora, almeno in un modo, una tecnologia
          rinnovabile di punta comparabile o  che  rende  sfruttabile
          una  tecnologia  per  l'energia  rinnovabile  che  non  sia
          pienamente  commercializzata  o  che  comporta  un   chiaro
          livello di rischio; 
                  hhh-sexsies) "sistema di misurazione intelligente":
          un  sistema  di  misurazione  intelligente  quale  definito
          all'articolo 2, punto 23), della  direttiva  (UE)  2019/944
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019; 
                  hhh-septies)  "punto  di  ricarica":  un  punto  di
          ricarica quale definito  all'articolo  2,  punto  48),  del
          regolamento (UE) 2023/1804 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 13 settembre 2023; 
                  hhh-octies)  "mercati  dell'energia  elettrica":  i
          mercati dell'energia elettrica quali definiti  all'articolo
          2, punto 9), della direttiva (UE) 2019/944  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019; 
                  hhh-novies)  "batteria  per  uso   domestico":   la
          batteria ricaricabile a se' stante  di  capacita'  nominale
          superiore a 2 kwh, che puo' essere installata e usata in un
          ambiente domestico; 
                  hhh-decies) "batteria per veicoli  elettrici":  una
          batteria per veicoli elettrici quale definita  all'articolo
          3, paragrafo 1, punto 14), del regolamento  (UE)  2023/1542
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023; 
                  hhh-undecies) "batteria industriale": una  batteria
          industriale quale definita  all'articolo  3,  paragrafo  1,
          punto 13), del regolamento (UE)  2023/1542  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023; 
                  hhh-duodecies)  "stato  di  salute":  lo  stato  di
          salute quale definito all'articolo 3,  paragrafo  1,  punto
          28), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 12 luglio 2023; 
                  hhh-terdecies)  "stato  di  carica":  lo  stato  di
          carica quale definito all'articolo 3,  paragrafo  1,  punto
          27), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 12 luglio 2023; 
                  hhh-quaterdecies)   "setpoint   di   potenza":   le
          informazioni dinamiche conservate nel sistema  di  gestione
          della batteria che prescrivono le impostazioni  di  potenza
          elettrica alle quali la  batteria  dovrebbe  funzionare  in
          modo ottimale  durante  le  operazioni  di  ricarica  o  di
          scaricamento, in modo da ottimizzarne lo stato di salute  e
          l'uso operativo; 
                  hhh-quindecies)      "ricarica       intelligente":
          l'operazione di ricarica in cui  l'intensita'  dell'energia
          elettrica  fornita  alla  batteria  e'  adeguata  in   modo
          dinamico, sulla base delle informazioni  ricevute  mediante
          comunicazione elettronica; 
                  hhh-sexiesdecies)  "ricarica   bidirezionale":   la
          ricarica bidirezionale quale definita all'articolo 2, punto
          11), del regolamento (EU) 2023/1804 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 13 settembre 2023; 
                  hhh-septiesdecies) "punto di  ricarica  di  potenza
          standard": un punto di ricarica di potenza  standard  quale
          definito all'articolo 2, punto 37),  del  regolamento  (UE)
          2023/1804 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13
          settembre 2023; 
                  hhh-duodevicies)  "industria":  le  imprese   e   i
          prodotti che rientrano nelle sezioni  B,  C  e  F  e  nella
          sezione J, divisione 63, della  classificazione  statistica
          delle attivita' economiche (NACE REV.2), come stabilito dal
          regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 20 dicembre 2006; 
                  hhh-undevicies) "scopo non  energetico":  l'uso  di
          combustibili come materie prime in un processo industriale,
          anziche' per produrre energia; 
                  hhh-vicies)       "combustibili       rinnovabili":
          biocarburanti,  bioliquidi,  combustibili  da  biomassa   e
          combustibili rinnovabili di origine non biologica; 
                  hhh-vicies semel) "efficienza energetica  al  primo
          posto": il principio dell'efficienza  energetica  al  primo
          posto  quale  definito  all'articolo  2,  punto  18),   del
          regolamento (UE) 2018/1999 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018; 
                  hhh-vicies  bis)   "piantagione   forestale":   una
          piantagione forestale quale definita all'articolo 2,  punto
          11), del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 1° maggio 2023; 
                  hhh-vicies   ter)   "energia   osmotica":   energia
          generata dalla differenza nella concentrazione  salina  tra
          due fluidi, come acqua dolce e salata; 
                  hhh-vicies quater)  "efficienza  del  sistema":  la
          scelta  di  soluzioni  efficienti  dal   punto   di   vista
          energetico   che   consentano   anche   un   percorso    di
          decarbonizzazione economicamente vantaggioso, una  maggiore
          flessibilita' e un uso efficiente delle risorse; 
                  hhh-vicies  quinquies)   "stoccaggio   dell'energia
          co-ubicato":  un  impianto   di   stoccaggio   dell'energia
          combinato con un impianto  per  la  produzione  di  energia
          rinnovabile e collegato allo stesso punto di  accesso  alla
          rete; 
              hhh-vicies  sexies)  "veicolo  elettrico  solare":   un
          veicolo  a  motore   dotato   di   un   gruppo   propulsore
          comprendente solo macchine elettriche non periferiche  come
          convertitore di energia, con  un  sistema  di  accumulo  di
          energia   ricaricabile   che   puo'    essere    ricaricato
          esternamente  e  con  pannelli  fotovoltaici  integrati  al
          veicolo.».