Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: «geotermica,» sono inserite
le seguenti: «energia osmotica,»;
b) alla lettera d), la parola: «energetico» e' sostituita dalla
seguente: «elettrico», dopo la parola: «elettrica» il segno di
interpunzione: «,» e' sostituito dalla parola: «e» e le parole: «e di
carburante per il trasporto,» sono soppresse;
c) alla lettera f), la parola: «verdi» e' soppressa;
d) la lettera r) e' sostituita dalla seguente:
«r) "accordo di acquisto di energia da fonti rinnovabili": un
contratto in base al quale una persona fisica o giuridica si impegna
ad acquistare energia rinnovabile direttamente da un produttore, che
comprende, ma non si limita a, gli accordi di acquisto di energia
elettrica da fonti rinnovabili e gli accordi di acquisto di
riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili;»;
e) alla lettera dd), dopo le parole: «prodotti dalle biomasse»
sono inserite le seguenti: «, compresi anche biometano e
bioidrogeno»;
f) la lettera ll) e' sostituita dalla seguente:
«ll) "combustibili rinnovabili di origine non biologica":
combustibili liquidi e gassosi, il cui contenuto energetico proviene
da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa, anche denominati
carburanti rinnovabili di origine non biologica;»;
g) alla lettera pp), la parola: «ferroviario» e' soppressa, le
parole: «tenuto al pagamento dell'accisa sull'energia» sono
sostituite dalle seguenti: «responsabile della gestione e del
funzionamento di un punto di ricarica di energia elettrica che
fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per
conto di un fornitore di servizi di mobilita', o soggetto equivalente
che fornisce energia» e le parole: «sistema stradale e ferroviario;»
sono sostituite dalle seguenti: «settore dei trasporti.» e' aggiunto
infine il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni in
materia di accisa;»;
h) alla lettera bbb) le parole: «di cui al decreto del ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14
novembre 2019 recante "Istituzione del sistema nazionale di
certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti e dei
bioliquidi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28» sono
sostituite dalle seguenti: «istituito ai sensi dell'articolo 42,
comma 16»;
i) dopo la lettera hhh) sono aggiunte le seguenti:
«hhh-bis) "legname tondo industriale": tronchi da sega, tronchi
da impiallacciatura, legname da triturazione (tondelli o legno
spaccato) e ogni altro tipo di legname tondo idoneo a fini
industriali, escluso il legname tondo le cui caratteristiche quali
specie, dimensioni, linearita' e densita' dei nodi, lo rendono non
idoneo all'uso industriale;
hhh-ter) "apparecchiatura per l'energia solare":
apparecchiatura che converte l'energia solare in energia termica o
elettrica, in particolare apparecchiatura solare termica e
fotovoltaica;»;
hhh-quater) "zona di offerta": la zona di offerta quale
definita all'articolo 2, punto 65), del regolamento (UE) 2019/943 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
hhh-quinquies) "tecnologia innovativa per l'energia
rinnovabile": una tecnologia per la generazione di energia
rinnovabile che migliora, almeno in un modo, una tecnologia
rinnovabile di punta comparabile o che rende sfruttabile una
tecnologia per l'energia rinnovabile che non sia pienamente
commercializzata o che comporta un chiaro livello di rischio;
hhh-sexies) "sistema di misurazione intelligente": un sistema
di misurazione intelligente quale definito all'articolo 2, punto 23),
della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 giugno 2019;
hhh-septies) "punto di ricarica": un punto di ricarica quale
definito all'articolo 2, punto 48), del regolamento (UE) 2023/1804
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023;
hhh-octies) "mercati dell'energia elettrica": i mercati
dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 9), della
direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
giugno 2019;
hhh-novies) "batteria per uso domestico": la batteria
ricaricabile a se' stante di capacita' nominale superiore a 2 kwh,
che puo' essere installata e usata in un ambiente domestico;
hhh-decies) "batteria per veicoli elettrici": una batteria per
veicoli elettrici quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto
14), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 luglio 2023;
hhh-undecies) "batteria industriale": una batteria industriale
quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 13), del
regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 luglio 2023;
hhh-duodecies) "stato di salute": lo stato di salute quale
definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE)
2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023;
hhh-terdecies) "stato di carica": lo stato di carica quale
definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE)
2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023;
hhh-quaterdecies) "setpoint di potenza": le informazioni
dinamiche conservate nel sistema di gestione della batteria che
prescrivono le impostazioni di potenza elettrica alle quali la
batteria dovrebbe funzionare in modo ottimale durante le operazioni
di ricarica o di scaricamento, in modo da ottimizzarne lo stato di
salute e l'uso operativo;
hhh-quindecies) "ricarica intelligente": l'operazione di
ricarica in cui l'intensita' dell'energia elettrica fornita alla
batteria e' adeguata in modo dinamico, sulla base delle informazioni
ricevute mediante comunicazione elettronica;
hhh-sexiesdecies) "ricarica bidirezionale": la ricarica
bidirezionale quale definita all'articolo 2, punto 11), del
regolamento (EU) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 settembre 2023;
hhh-septiesdecies) "punto di ricarica di potenza standard": un
punto di ricarica di potenza standard quale definito all'articolo 2,
punto 37), del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 settembre 2023;
hhh-duodevicies) "industria": le imprese e i prodotti che
rientrano nelle sezioni B, C e F e nella sezione J, divisione 63,
della classificazione statistica delle attivita' economiche (NACE
REV.2), come stabilito dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;
hhh-undevicies) "scopo non energetico": l'uso di combustibili
come materie prime in un processo industriale, anziche' per produrre
energia;
hhh-vicies) "combustibili rinnovabili": biocarburanti,
bioliquidi, combustibili da biomassa e combustibili rinnovabili di
origine non biologica;
hhh-vicies semel) "efficienza energetica al primo posto": il
principio dell'efficienza energetica al primo posto quale definito
all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
hhh-vicies bis) "piantagione forestale": una piantagione
forestale quale definita all'articolo 2, punto 11), del regolamento
(UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° maggio
2023;
hhh-vicies ter) "energia osmotica": energia generata dalla
differenza nella concentrazione salina tra due fluidi, come acqua
dolce e salata;
hhh-vicies quater) "efficienza del sistema": la scelta di
soluzioni efficienti dal punto di vista energetico che consentano
anche un percorso di decarbonizzazione economicamente vantaggioso,
una maggiore flessibilita' e un uso efficiente delle risorse;
hhh-vicies quinquies) "stoccaggio dell'energia co-ubicato": un
impianto di stoccaggio dell'energia combinato con un impianto per la
produzione di energia rinnovabile e collegato allo stesso punto di
accesso alla rete;
hhh-vicies sexies) "veicolo elettrico solare": un veicolo a
motore dotato di un gruppo propulsore comprendente solo macchine
elettriche non periferiche come convertitore di energia, con un
sistema di accumulo di energia ricaricabile che puo' essere
ricaricato esternamente e con pannelli fotovoltaici integrati al
veicolo.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 199, del 2021, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si applicano le definizioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102, nonche' al decreto legislativo di
recepimento della direttiva (UE) 2019/944. Si applicano
inoltre le seguenti definizioni:
a) "energia da fonti rinnovabili" oppure "energia
rinnovabile": energia proveniente da fonti rinnovabili non
fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e
fotovoltaico, e geotermica, energia osmotica, energia
dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e
altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione
e biogas;
b) "energia dell'ambiente": energia termica
naturalmente disponibile ed energia accumulata in ambienti
confinati, che puo' essere immagazzinata nell'aria
dell'ambiente, esclusa l'aria esausta, o nelle acque
superficiali o reflue;
c) "energia geotermica": energia immagazzinata
sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;
d) "consumo finale lordo di energia": i prodotti
energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai
trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi
pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca,
il consumo di energia elettrica e di calore del settore
elettrico o per la produzione di energia elettrica e di
calore per il trasporto, e le perdite di energia elettrica
e di calore con la distribuzione e la trasmissione;
e) "regime di sostegno": strumento, regime o
meccanismo, applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati
membri, inteso a promuovere l'uso di energia da fonti
rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui
puo' essere venduta o aumentando, per mezzo di obblighi in
materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume
acquistato di tale energia, includendo a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, gli aiuti agli
investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le
restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno nella forma di
obblighi in materia di energie rinnovabili, inclusi quelli
che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto
sui prezzi, ivi comprese le tariffe onnicomprensive e le
tariffe premio fisse o variabili;
f) "obbligo in materia di energie rinnovabili":
regime di sostegno che obbliga i produttori di energia a
includere nella loro produzione una determinata quota di
energia da fonti rinnovabili, i fornitori di energia a
includere una determinata quota di energia da fonti
rinnovabili nella loro offerta o i consumatori di energia a
includere una determinata quota di energia da fonti
rinnovabili nei loro consumi, compresi i regimi nei quali
tali obblighi possono essere soddisfatti mediante l'uso di
certificati;
g) "PMI": microimprese, piccole imprese o medie
imprese quali definite all'articolo 2 dell'Allegato della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea;
h) "calore e freddo di scarto": calore o freddo
inevitabilmente ottenuti come sottoprodotti negli impianti
industriali o di produzione di energia, o nel settore
terziario, che si disperderebbero nell'aria o nell'acqua
rimanendo inutilizzati e senza accesso a un sistema di
teleriscaldamento o teleraffrescamento, nel caso in cui la
cogenerazione sia stata o sara' utilizzata o non sia
praticabile;
i) "revisione della potenza dell'impianto",
"ripotenziamento" o "repowering": rinnovamento delle
centrali elettriche che producono energia rinnovabile,
compresa la sostituzione integrale o parziale di impianti o
apparecchiature e sistemi operativi al fine di sostituire
capacita' o di aumentare l'efficienza o la capacita'
dell'impianto;
l) "garanzia di origine": documento elettronico che
serve esclusivamente a provare a un cliente finale che una
determinata quota o quantita' di energia e' stata prodotta
da fonti rinnovabili;
m) "mix energetico residuale": il mix energetico
totale annuo di uno Stato membro, al netto della quota
rappresentata dalle garanzie di origine annullate;
n) "autoconsumatore di energia rinnovabile":
cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile
per il proprio consumo e puo' immagazzinare o vendere
energia elettrica rinnovabile autoprodotta alle condizioni
e secondo le modalita' di cui all'articolo 30 del presente
decreto;
o) "autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente": gruppo di almeno due
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente alle condizioni e secondo le modalita' di
cui all'articolo 30 del presente decreto;
p) "comunita' di energia rinnovabile" o "comunita'
energetica rinnovabile": soggetto giuridico che opera nel
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31 del presente
decreto;
q) "energia condivisa": in una comunita' di energia
rinnovabile o in un gruppo di autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente, e' pari al
minimo, in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora,
tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli
impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica
prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati
nella stessa zona di mercato;
r) "accordo di acquisto di energia da fonti
rinnovabili": un contratto in base al quale una persona
fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia
rinnovabile direttamente da un produttore, che comprende,
ma non si limita a, gli accordi di acquisto di energia
elettrica da fonti rinnovabili e gli accordi di acquisto di
riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili;
s) "scambi tra pari di energia rinnovabile":
vendita di energia rinnovabile tra i partecipanti al
mercato in virtu' di un contratto con condizioni
prestabilite che disciplina l'esecuzione e il regolamento
automatizzati dell'operazione, direttamente tra i
partecipanti al mercato o indirettamente tramite un terzo
certificato partecipante al mercato, come ad esempio un
aggregatore. Il diritto di condurre scambi tra pari non
pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti coinvolte
in qualita' di consumatori finali, produttori, fornitori o
aggregatori;
t) "zona di approvvigionamento": area geografica
definita da cui provengono le materie prime di biomassa
forestale, di cui sono disponibili informazioni affidabili
e indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente
omogenee per valutare il rischio presentato dalle
caratteristiche di sostenibilita' e legalita' della
biomassa forestale;
u) "rigenerazione forestale": ricostituzione con
mezzi naturali o artificiali di un'area boschiva a seguito
della rimozione della precedente popolazione forestale per
abbattimento o per cause naturali, compresi gli incendi o
le tempeste;
v) "biocarburanti": carburanti liquidi per il
trasporto ricavati dalla biomassa;
z) "biocarburanti avanzati": biocarburanti prodotti
a partire dalle materie prime elencate nell'Allegato VIII,
parte A del presente decreto;
aa) "biometano": combustibile ottenuto dalla
purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per
l'immissione in rete gas;
bb) "biometano avanzato": biometano prodotto dalle
materie prime di cui all'Allegato VIII parte A del presente
decreto;
cc) "biocarburanti, bioliquidi e combustibili da
biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della
destinazione d'uso dei terreni": biocarburanti, bioliquidi
e combustibili da biomassa le cui materie prime sono state
prodotte nell'ambito di sistemi che evitano gli effetti di
spostamento dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei
combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e
foraggere mediante il miglioramento delle pratiche agricole
e mediante la coltivazione in aree che non erano
precedentemente utilizzate a tal fine, e che sono stati
prodotti conformemente ai criteri di sostenibilita' per i
biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa di
cui all'articolo 42 del presente decreto;
dd) "biogas": combustibili e carburanti gassosi
prodotti dalle biomasse, compresi anche biometano e
bioidrogeno;
ee) "bioliquidi": combustibili liquidi per scopi
energetici diversi dal trasporto, compresi l'energia
elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento, prodotti a
partire dalla biomassa;
ff) "biomassa": frazione biodegradabile dei
prodotti, rifiuti, sottoprodotti e residui di origine
biologica provenienti dall'agricoltura, comprendente
sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle
industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura,
nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i
rifiuti industriali e urbani di origine biologica;
gg) "biomassa agricola": biomassa risultante
dall'agricoltura;
hh) "biomassa forestale": biomassa risultante dalla
silvicoltura;
ii) "carburanti da carbonio riciclato":
combustibili e carburanti liquidi e gassosi che sono
prodotti da una delle seguenti due categorie:
1) flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine
non rinnovabile che non sono idonei al recupero di materia
ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
2) gas derivante dal trattamento dei rifiuti e
dal gas di scarico di origine non rinnovabile che sono
prodotti come conseguenza inevitabile e non intenzionale
del processo di produzione negli impianti industriali;
ll) "combustibili rinnovabili di origine non
biologica": combustibili liquidi e gassosi, il cui
contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse
dalla biomassa, anche denominati carburanti rinnovabili di
origine non biologica;
mm) "colture alimentari e foraggere": colture
amidacee, zuccherine o oleaginose prodotte su terreni
agricoli come coltura principale, esclusi residui, rifiuti
o materie ligno-cellulosiche e le colture intermedie, come
le colture intercalari e le colture di copertura, a
condizione che l'uso di tali colture intermedie non generi
una domanda di terreni supplementari;
nn) "colture amidacee": colture comprendenti
principalmente cereali, indipendentemente dal fatto che
siano utilizzati solo i grani ovvero sia utilizzata
l'intera pianta, come nel caso del mais verde; tuberi e
radici, come patate, topinambur, patate dolci, manioca e
ignami; e colture di bulbo-tuberi, quali la colocasia e la
xantosoma;
oo) "combustibili da biomassa": combustibili solidi
e gassosi prodotti dalle biomasse;
a) pp) "fornitore di combustibile": soggetto tenuto
al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici che
immette in consumo per l'azionamento dei veicoli e dei
mezzi di trasporto nonche' il soggetto responsabile della
gestione e del funzionamento di un punto di ricarica di
energia elettrica che fornisce un servizio di ricarica a
utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di
servizi di mobilita', o soggetto equivalente che fornisce
energia elettrica destinata al consumo nel settore dei
trasporti. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
accisa;
qq) "materie cellulosiche di origine non
alimentare": materie prime composte principalmente da
cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina
inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche,
compresi i residui di colture alimentari e foraggere, quali
paglia, steli di granturco, pule e gusci, le colture
energetiche erbacee a basso tenore di amido, quali loglio,
panico verga, miscanthus, canna comune, le colture di
copertura precedenti le colture principali e ad esse
successive, le colture miste di leguminose e graminacee, i
residui industriali, anche residui di colture alimentari e
foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali,
gli zuccheri, gli amidi e le proteine, e le materie
derivate dai rifiuti organici, intendendo per colture miste
di leguminose e graminacee e colture di copertura pascoli
temporanei costituiti da un'associazione mista di
graminacee e leguminose a basso tenore di amido che sono
coltivati a turno breve per produrre foraggio per il
bestiame e migliorare la fertilita' del suolo al fine di
ottenere rese superiori dalle colture arabili principali;
rr) "materie ligno-cellulosiche": materie composte
da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa
proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i
residui e rifiuti della filiera forestale;
ss) "PNIEC": Piano Nazionale Integrato per
l'Energia e il Clima predisposto in attuazione del
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2018;
tt) "residuo": sostanza diversa dal prodotto o dai
prodotti finali cui mira direttamente il processo di
produzione; non costituisce l'obiettivo primario del
processo di produzione e il processo non e' stato
deliberatamente modificato per ottenerlo;
uu) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura,
della pesca e della silvicoltura": residui generati
direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla
pesca e dalla silvicoltura e non comprendono i residui
delle industrie connesse o della lavorazione;
vv) "rifiuti": rifiuto quale definito all'articolo
183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 escluse le sostanze che sono state
deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare la
presente definizione;
zz) "rifiuti organici": rifiuti organici quali
definiti all'articolo 183, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
aaa) "centrali ibride": centrali che producono
energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili,
sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di
co-combustione, vale a dire gli impianti che producono
energia elettrica mediante combustione di fonti non
rinnovabili e di fonti rinnovabili;
bbb) "sistema nazionale di certificazione": sistema
nazionale di certificazione di sostenibilita' istituito ai
sensi dell'articolo 42, comma 16;
ccc) "sistema volontario di certificazione":
sistema per la certificazione di sostenibilita' oggetto di
una decisione della Commissione europea adottata ai sensi
dell'articolo 30, paragrafo 4 della direttiva (UE)
2018/2001;
ddd) "valore reale": riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno
specifico processo di produzione di biocarburanti,
bioliquidi o combustibile da biomassa calcolata secondo la
metodologia definita nell'Allegato VI, parte C, o
nell'Allegato VII, parte B del presente decreto;
eee) "valore tipico": stima delle emissioni di gas
a effetto serra e della riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra per una particolare filiera di produzione del
biocarburante, del bioliquido o del combustibile da
biomassa, rappresentativa del consumo dell'Unione;
fff) "valore standard": valore stabilito a partire
da un valore tipico applicando fattori predeterminati e
che, in circostanze definite ai sensi del presente decreto,
puo' essere utilizzato al posto di un valore reale;
ggg) "area idonea": area con un elevato potenziale
atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione
elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale
ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative;
hhh) "ristrutturazione importante di primo
livello": la ristrutturazione importante di primo livello
come definita in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di
applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi degli edifici.;
hhh-bis) "legname tondo industriale": tronchi da
sega, tronchi da impiallacciatura, legname da triturazione
(tondelli o legno spaccato) e ogni altro tipo di legname
tondo idoneo a fini industriali, escluso il legname tondo
le cui caratteristiche quali specie, dimensioni, linearita'
e densita' dei nodi, lo rendono non idoneo all'uso
industriale;
hhh-ter) "apparecchiatura per l'energia solare":
apparecchiatura che converte l'energia solare in energia
termica o elettrica, in particolare apparecchiatura solare
termica e fotovoltaica;";
hhh-quater) "zona di offerta": la zona di offerta
quale definita all'articolo 2, punto 65), del regolamento
(UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio;
hhh-quinquies) "tecnologia innovativa per l'energia
rinnovabile": una tecnologia per la generazione di energia
rinnovabile che migliora, almeno in un modo, una tecnologia
rinnovabile di punta comparabile o che rende sfruttabile
una tecnologia per l'energia rinnovabile che non sia
pienamente commercializzata o che comporta un chiaro
livello di rischio;
hhh-sexsies) "sistema di misurazione intelligente":
un sistema di misurazione intelligente quale definito
all'articolo 2, punto 23), della direttiva (UE) 2019/944
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
hhh-septies) "punto di ricarica": un punto di
ricarica quale definito all'articolo 2, punto 48), del
regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 settembre 2023;
hhh-octies) "mercati dell'energia elettrica": i
mercati dell'energia elettrica quali definiti all'articolo
2, punto 9), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
hhh-novies) "batteria per uso domestico": la
batteria ricaricabile a se' stante di capacita' nominale
superiore a 2 kwh, che puo' essere installata e usata in un
ambiente domestico;
hhh-decies) "batteria per veicoli elettrici": una
batteria per veicoli elettrici quale definita all'articolo
3, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) 2023/1542
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023;
hhh-undecies) "batteria industriale": una batteria
industriale quale definita all'articolo 3, paragrafo 1,
punto 13), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023;
hhh-duodecies) "stato di salute": lo stato di
salute quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto
28), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 luglio 2023;
hhh-terdecies) "stato di carica": lo stato di
carica quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto
27), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 luglio 2023;
hhh-quaterdecies) "setpoint di potenza": le
informazioni dinamiche conservate nel sistema di gestione
della batteria che prescrivono le impostazioni di potenza
elettrica alle quali la batteria dovrebbe funzionare in
modo ottimale durante le operazioni di ricarica o di
scaricamento, in modo da ottimizzarne lo stato di salute e
l'uso operativo;
hhh-quindecies) "ricarica intelligente":
l'operazione di ricarica in cui l'intensita' dell'energia
elettrica fornita alla batteria e' adeguata in modo
dinamico, sulla base delle informazioni ricevute mediante
comunicazione elettronica;
hhh-sexiesdecies) "ricarica bidirezionale": la
ricarica bidirezionale quale definita all'articolo 2, punto
11), del regolamento (EU) 2023/1804 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 settembre 2023;
hhh-septiesdecies) "punto di ricarica di potenza
standard": un punto di ricarica di potenza standard quale
definito all'articolo 2, punto 37), del regolamento (UE)
2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
settembre 2023;
hhh-duodevicies) "industria": le imprese e i
prodotti che rientrano nelle sezioni B, C e F e nella
sezione J, divisione 63, della classificazione statistica
delle attivita' economiche (NACE REV.2), come stabilito dal
regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006;
hhh-undevicies) "scopo non energetico": l'uso di
combustibili come materie prime in un processo industriale,
anziche' per produrre energia;
hhh-vicies) "combustibili rinnovabili":
biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e
combustibili rinnovabili di origine non biologica;
hhh-vicies semel) "efficienza energetica al primo
posto": il principio dell'efficienza energetica al primo
posto quale definito all'articolo 2, punto 18), del
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
hhh-vicies bis) "piantagione forestale": una
piantagione forestale quale definita all'articolo 2, punto
11), del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 1° maggio 2023;
hhh-vicies ter) "energia osmotica": energia
generata dalla differenza nella concentrazione salina tra
due fluidi, come acqua dolce e salata;
hhh-vicies quater) "efficienza del sistema": la
scelta di soluzioni efficienti dal punto di vista
energetico che consentano anche un percorso di
decarbonizzazione economicamente vantaggioso, una maggiore
flessibilita' e un uso efficiente delle risorse;
hhh-vicies quinquies) "stoccaggio dell'energia
co-ubicato": un impianto di stoccaggio dell'energia
combinato con un impianto per la produzione di energia
rinnovabile e collegato allo stesso punto di accesso alla
rete;
hhh-vicies sexies) "veicolo elettrico solare": un
veicolo a motore dotato di un gruppo propulsore
comprendente solo macchine elettriche non periferiche come
convertitore di energia, con un sistema di accumulo di
energia ricaricabile che puo' essere ricaricato
esternamente e con pannelli fotovoltaici integrati al
veicolo.».