Art. 20 
 
          Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) all'alinea, la parola: «agli» e' sostituita dalle  seguenti:
«al raggiungimento degli» e dopo  le  parole:  «articolo  3  e»  sono
inserite le seguenti: «del soddisfacimento degli obblighi di cui»; 
      2) alla lettera a), le parole: «da  5  a  10»  sono  sostituite
dalle seguenti: «da 6 a 11»; 
      3) alla lettera b), le parole: «comma 11» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 12»; 
      4) alla lettera c), le parole: «commi 13 e 14» sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 14 e 15»; 
    b) al comma 2: 
      1) alla lettera a), le parole: «20 MW»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «7,5 MW»; 
      2) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) nel  caso  di  impianti  che  producono  combustibili
gassosi da biomassa con la seguente portata media di biometano: 
          1)  inferiore  o  uguale  a  200  metri  cubi   di   metano
equivalente/h  misurate  in  condizioni  standard  di  temperatura  e
pressione, ossia zero gradi centigradi e pressione atmosferica  di  1
bar; 
          2) se il biogas e' composto da una miscela di metano  e  di
altro gas non combustibile, per la portata di metano,  la  soglia  di
cui  al  numero  1)  ricalcolata  in  proporzione  alla   percentuale
volumetrica di metano nella miscela.»; 
    c) al comma 3: 
      1) le parole: «lettere a) e b)» sono soppresse; 
      2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Ai  fini
dell'accesso ai  regimi  di  sostegno,  gli  impianti  di  digestione
anaerobica compresi tra quelli di cui  al  comma  2  garantiscono  la
copertura delle vasche di  digestato  con  sistemi  di  captazione  e
recupero di gas.»; 
    d) al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «di  gestione»
sono inserite le seguenti: 
      «, anche concernenti il mantenimento del contenuto del carbonio
nei suoli,» e dopo la parola: «ISPRA» sono inserite le  seguenti:  «,
ai fini dello svolgimento delle proprie attivita' di controllo»; 
    e) al comma 7: 
      1) alla lettera a), dopo le  parole:  «in  modo  significativo»
sono inserite le seguenti: «, boschi vetusti ai  sensi  dell'articolo
3, comma 2, lettera s-bis), del testo unico in materia di  foreste  e
filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3  aprile  2018,  n.
34, nonche' foreste antiche  quali  definite  nel  Paese  in  cui  e'
situata la foresta»; 
      2) alla lettera d), le parole: «fermi restando eventuali  nuovi
criteri adottati dalla Commissione europea,» sono soppresse; 
      3) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: 
        «d-bis) brughiera.»; 
    f) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Le lettere a), b), d) e d-bis) del comma 7 si applicano
anche ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili  da  biomassa
ottenuti a partire da biomassa forestale che non rispettano i criteri
di cui al comma 10, lettera a), numeri 5-bis) e 5-ter).»; 
    g) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
      «8-bis.  La  lettera  a)  del  comma  8  si  applica  anche  ai
biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa ottenuti a
partire da biomassa forestale che non rispettano i criteri di cui  al
comma 10, lettera a), numeri 5-bis) e 5-ter).»; 
    h) al comma 9,  e'  aggiunto,  il  seguente  periodo:  «Il  primo
periodo si  applica  anche  ai  biocarburanti,  ai  bioliquidi  e  ai
combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale che
non rispettano i criteri di cui  al  comma  10,  lettera  a),  numeri
5-bis) e 5-ter).»; 
    i) al comma 10: 
      1)  all'alinea,  le  parole:  «A  decorrere  dall'adozione   di
appositi  atti  di  esecuzione  della  Commissione   europea,»   sono
sostituite dalle seguenti: «In conformita' con  quanto  disposto  dal
regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della  Commissione,  del  13
dicembre 2022»; 
      2) alla lettera a): 
        2.1) al  numero  3),  dopo  le  parole:  «le  torbiere»  sono
aggiunte le seguenti: «, allo scopo di preservare la biodiversita'  e
prevenire la distruzione degli habitat»; 
        2.2) il numero 4) e' sostituito dai seguenti: 
          «4) la realizzazione della raccolta sia effettuata  tenendo
conto del mantenimento della qualita' del suolo e della biodiversita'
secondo  principi  di  gestione   sostenibile   delle   foreste   con
l'obiettivo di ridurre al minimo qualsiasi eventuale impatto negativo
e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici,  il  degrado  dei
boschi vetusti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera s-bis), del
testo unico di cui al decreto  legislativo  3  aprile  2018,  n.  34,
nonche' delle foreste primarie e antiche quali definite nel Paese  in
cui e' situata la  foresta  o  la  loro  conversione  in  piantagioni
forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; 
          4-bis) la realizzazione della raccolta  sia  effettuata  in
conformita' alle soglie massime per  i  grandi  tagli  a  raso  quali
definiti dalla legislazione vigente, ovvero da quella  del  Paese  in
cui e' situata la  foresta,  nonche'  alle  soglie  di  conservazione
adeguate a livello locale ed ecologico per il prelievo di legno morto
e la raccolta sia effettuata in conformita' all'obbligo di utilizzare
sistemi di abbattimento che minimizzino qualsiasi  eventuale  impatto
negativo sulla qualita' del  suolo,  compresa  la  compattazione  del
suolo, e sulle caratteristiche della biodiversita' e sugli habitat;»; 
        2.3) dopo il numero 5) sono aggiunti i seguenti: 
          «5-bis) che le foreste  in  cui  e'  raccolta  la  biomassa
forestale non provengano da terreni che presentano gli status di  cui
rispettivamente al comma 7, lettere a), b), d) ed  e),  al  comma  8,
lettera a), e al comma 9, alle stesse  condizioni  di  determinazione
dello status dei terreni di cui ai suddetti commi; 
          5-ter)  che  gli  impianti  che  producono   biocarburanti,
bioliquidi  e  combustibili  da  biomassa  forestale  rilascino   una
dichiarazione di affidabilita', corroborata  da  processi  interni  a
livello  dell'impresa,  ai  fini  degli  audit  effettuati  a   norma
dell'articolo 43, commi 1 e 2, comprovante che la biomassa  forestale
non proviene dai terreni di cui al numero 6) del presente comma.»; 
      3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) se non vi e' evidenza rispetto  a  quanto  previsto  alla
lettera a), sono attuati sistemi di gestione a  livello  di  zona  di
approvvigionamento forestale che garantiscono: 
          1) la legalita' delle operazioni di raccolta; 
          2) la rigenerazione forestale delle  superfici  oggetto  di
raccolta; 
          3) la protezione delle aree designate, ai  sensi  di  leggi
internazionali o nazionali o dall'autorita' competente, per scopi  di
protezione della natura, comprese le zone umide, i terreni erbosi, le
brughiere e le torbiere, allo scopo di preservare la biodiversita'  e
prevenire la distruzione degli habitat, a meno che non sia dimostrato
che la raccolta di tali materie prime non ha  interferito  con  detti
scopi di protezione della natura; 
          4)  che  la  raccolta  sia  effettuata  tenendo  conto  del
mantenimento della qualita' del suolo e della  biodiversita'  secondo
principi di gestione sostenibile delle  foreste  con  l'obiettivo  di
ridurre al minimo qualsiasi eventuale impatto negativo e in  modo  da
evitare la raccolta di ceppi  e  radici,  il  degrado  delle  foreste
primarie e antiche quali definite nel paese  in  cui  e'  situata  la
foresta o la loro conversione in piantagioni forestali e la  raccolta
su suoli vulnerabili; che la raccolta sia effettuata  in  conformita'
delle soglie massime per i grandi tagli a  raso  quali  definiti  nel
paese in cui e' situata  la  foresta  e  a  soglie  di  conservazione
adeguate a livello locale ed ecologico per il prelievo di legno morto
e che la raccolta  sia  effettuata  in  conformita'  dell'obbligo  di
utilizzare  sistemi  di  abbattimento   che   minimizzino   qualsiasi
eventuale impatto negativo sulla  qualita'  del  suolo,  compresa  la
compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della  biodiversita'
e sugli habitat; 
          5)  che  la  raccolta  mantenga  o  migliori  la  capacita'
produttiva a lungo termine delle foreste.»; 
    l) al comma 12: 
      1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      2)  «d)  all'80  per  cento   per   l'energia   elettrica,   il
riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da  biomassa  usati
negli impianti entrati in esercizio dopo il 20 novembre 2023;»; 
      3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 
        «"d-bis)   per   la   produzione   di   energia    elettrica,
riscaldamento e raffrescamento da combustibili da  biomassa,  escluso
il biometano, usati negli impianti con una potenza  termica  nominale
totale superiore a 10 MW entrati in funzione tra il 1° gennaio 2021 e
il 20 novembre 2023: 
          1) al 70 per cento fino al 31 dicembre 2029; 
          2) all'80 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2030; 
        d-ter) per la produzione di energia elettrica,  riscaldamento
e raffrescamento da combustibili  gassosi  da  biomassa,  escluso  il
biometano, usati negli impianti  con  una  potenza  termica  nominale
totale pari o inferiore a 10 MW entrati in funzione tra il 1° gennaio
2021 e il 20 novembre 2023: 
          1) al 70 per cento  prima  che  gli  impianti  siano  stati
operativi per quindici anni; 
          2) almeno all'80 per cento  dopo  che  gli  impianti  siano
stati operativi per quindici anni; 
        d-quater)   per   la   produzione   di   energia   elettrica,
riscaldamento e raffrescamento da combustibili da  biomassa,  escluso
il biometano, usati in impianti  con  una  potenza  termica  nominale
totale, pari o superiore, a 10 MW entrati in funzione  prima  del  1°
gennaio 2021, almeno all'80 per cento dopo  che  gli  impianti  siano
stati operativi per quindici anni, non prima del 1°  gennaio  2026  e
non oltre il 31 dicembre 2029; 
        d-quinquies)  per  la  produzione   di   energia   elettrica,
riscaldamento e raffrescamento da combustibili gassosi  da  biomassa,
escluso il biometano, usati  in  impianti  con  una  potenza  termica
nominale totale inferiore a 10 MW entrati in funzione  prima  del  1°
gennaio 2021, almeno all'80 per cento dopo  che  gli  impianti  siano
stati operativi per quindici anni e non prima del 1° gennaio 2026; 
        d-sexies)   per   la   produzione   di   energia   elettrica,
riscaldamento e raffrescamento da biometano immesso  in  rete  almeno
all'80 per cento.»; 
    m) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
      «12-bis. I requisiti di cui al comma  12,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 16, si applicano a decorrere da sei mesi dalla data
di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  per  l'energia
elettrica e il calore prodotti da biogas e da biomasse solide.»; 
    n) il comma 16 e' sostituito dal seguente: 
      «16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente disposizione, con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, sono definiti sistemi di certificazione semplificati per gli
impianti  per  produzione  di  energia  elettrica,  riscaldamento   e
raffrescamento con potenza termica nominale totale compresa tra 7,5 e
20 MW. Con i medesimi decreti di cui al  primo  periodo  si  provvede
altresi' all'istituzione  del  sistema  nazionale  di  certificazione
della sostenibilita', anche al fine di tenere  conto  dell'evoluzione
della normativa eurounitaria in materia. Nelle more dell'adozione dei
decreti di cui al primo periodo, e comunque non oltre  il  30  giugno
2027, l'energia elettrica e il calore prodotti da combustibili solidi
da biomassa, in impianti  di  potenza  compresa  tra  7,5  e  20  MW,
rilevano  ai  fini  del  raggiungimento  degli   obiettivi   di   cui
all'articolo  3  e  del  soddisfacimento  degli   obblighi   di   cui
all'articolo 39 e sono  ammessi  ai  regimi  di  sostegno,  senza  la
verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi da  5  a  12  del
presente articolo.»; 
    o) il comma 17 e' abrogato. 
    p) dopo il comma 18-bis e' aggiunto il seguente: 
      «18-ter. Fino  al  31  dicembre  2030,  l'energia  prodotta  da
biocarburanti, bioliquidi e  combustibili  da  biomassa  puo'  essere
presa in considerazione ai fini di cui al comma  1  se  ricorrono  le
seguenti condizioni: 
        a) il sostegno e' stato concesso prima del 20  novembre  2023
in conformita' ai criteri di  sostenibilita'  e  di  riduzione  delle
emissioni di gas  a  effetto  serra  di  cui  all'articolo  29  della
direttiva (UE) 2018/2001 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'11 dicembre 2018 nella sua versione in vigore  il  29  settembre
2020; 
        b) il sostegno e' stato concesso sotto forma  di  sostegno  a
lungo termine per il  quale  e'  stato  stabilito  un  importo  fisso
all'inizio del periodo di sostegno e a condizione che sia  in  vigore
un   meccanismo   di   correzione   per   garantire   l'assenza    di
sovracompensazione.». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  42  del  citato
          decreto legislativo n. 199 del 2021,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
                «Art. 42 (Criteri di sostenibilita'  e  di  riduzione
          delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti,
          i bioliquidi e i combustibili da biomassa). - 1. Al fine di
          contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di   cui
          all'articolo 3 e del soddisfacimento degli obblighi di  cui
          all'articolo  39,  nonche'  per   beneficiare   di   regimi
          sostegno, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
          biomassa, indipendentemente dall'origine  geografica  della
          biomassa, sono presi in considerazione solo se rispettano: 
                  a) i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 6
          a 11; 
                  b) i criteri di riduzione delle emissioni di gas  a
          effetto serra di cui al comma 12; 
                  c) i criteri di efficienza  energetica  di  cui  ai
          commi 14 e 15. 
                2. I criteri di cui al comma 1, lettere  a),  b),  c)
          non si applicano con riferimento ad impianti di  produzione
          di energia elettrica, di riscaldamento e di  raffrescamento
          o di carburanti: 
                  a) di potenza termica nominale totale  inferiore  a
          7,5 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa; 
                  b) di potenza termica nominale totale inferiore a 2
          MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa. 
                  b-bis)  nel  caso   di   impianti   che   producono
          combustibili gassosi da biomassa con  la  seguente  portata
          media di biometano: 
                    1) inferiore o uguale a 200 metri cubi di  metano
          equivalente/h   misurate   in   condizioni   standard    di
          temperatura e pressione,  ossia  zero  gradi  centigradi  e
          pressione atmosferica di 1 bar; 
                    2) se il biogas e' composto  da  una  miscela  di
          metano e di altro gas non combustibile, per la  portata  di
          metano, la soglia  di  cui  al  numero  1)  ricalcolata  in
          proporzione alla percentuale volumetrica  di  metano  nella
          miscela. 
                3. In ogni caso, l'accesso a nuovi regimi di sostegno
          da parte degli impianti di cui al comma 2  e'  condizionato
          al rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione
          delle emissioni comparabile a quella prevista dal comma 12.
          Tali criteri sono  stabiliti  dai  decreti  istitutivi  dei
          meccanismi  di  incentivazione.  Ai  fini  dell'accesso  ai
          regimi di sostegno, gli impianti di  digestione  anaerobica
          compresi tra quelli di  cui  al  comma  2  garantiscono  la
          copertura  delle  vasche  di  digestato  con   sistemi   di
          captazione e recupero di gas. 
                4. I criteri di cui al comma 1, lettere a) e  c)  non
          si applicano con riferimento a: 
                  a)  biocarburanti,  bioliquidi  e  combustibili  da
          biomassa prodotti a partire da rifiuti  e  residui  diversi
          dai  residui  dell'agricoltura,  dell'acquacoltura,   della
          pesca e della silvicoltura; 
                  b) rifiuti e residui che sono stati trasformati  in
          un  prodotto  prima  di  essere   trattati   per   ottenere
          biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa. 
                5. I criteri di riduzione delle emissioni  di  gas  a
          effetto serra di cui alla lettera b) del  comma  1  non  si
          applicano  con  riferimento   all'energia   elettrica,   il
          riscaldamento e il raffrescamento  prodotti  a  partire  da
          rifiuti solidi urbani. 
                6.  Nel   caso   di   biocarburanti,   bioliquidi   e
          combustibili da biomassa prodotti a partire  da  rifiuti  e
          residui provenienti  da  terreni  agricoli,  gli  operatori
          economici  che  li  producono  dispongono   di   piani   di
          monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualita'  del
          suolo e sul carbonio nel suolo, redatti  in  base  a  linee
          guida adottate con decreto non regolamentare del  Ministero
          della transizione ecologica entro novanta giorni dalla data
          di pubblicazione del presente decreto,  su  proposta  dell'
          Istituto  Superiore  per  la  Protezione   e   la   Ricerca
          Ambientale (di seguito: ISPRA). Le informazioni relative al
          rispetto di tali piani di monitoraggio e di gestione, anche
          concernenti il mantenimento del contenuto del carbonio  nei
          suoli, sono comunicate a ISPRA, ai fini  dello  svolgimento
          delle proprie attivita' di controllo. 
                7. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili  da
          biomassa provenienti  dall'agricoltura  non  devono  essere
          prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
          presentano un elevato valore in termini  di  biodiversita',
          ossia terreni che nel gennaio 2008, ovvero successivamente,
          si trovavano in una delle situazioni di  seguito  indicate,
          indipendentemente dal fatto che abbiano o  meno  conservato
          dette situazioni: 
                  a) foreste primarie e altri terreni boschivi,  vale
          a dire foreste e altri terreni boschivi di  specie  native,
          ove  non  vi  sia  alcun  segno  chiaramente  visibile   di
          attivita' umana e nei quali i processi ecologici non  siano
          stati perturbati in modo significativo, boschi  vetusti  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera s-bis),  del  testo
          unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui  al
          decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  nonche'  foreste
          antiche quali definite nel  Paese  in  cui  e'  situata  la
          foresta; 
                  b) foreste a elevata biodiversita' e altri  terreni
          boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui  elevata
          biodiversita'   sia   stata   riconosciuta   dall'autorita'
          competente del Paese in cui le  materie  prime  sono  state
          coltivate, a meno che non sia dimostrato che la  produzione
          delle predette materie prime non ha interferito con  quelle
          finalita' di protezione della natura; 
                  c) aree designate, a meno che  non  sia  dimostrato
          che la produzione delle predette materie prime e le normali
          attivita'  di  gestione  non  hanno  interferito   con   la
          finalita' di protezione della natura: 
                    1) per scopi di protezione della natura  a  norma
          delle leggi o dall'autorita' competente del Paese in cui le
          materie prime sono state coltivate;  nel  caso  di  materie
          prime coltivate in Italia, si tratta  delle  aree  protette
          individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,
          delle aree  marine  protette  di  cui  alla  legge  del  31
          dicembre 1982, n. 979, e dei siti della rete  Natura  2000,
          di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  dell'8
          settembre 1997, n. 357; 
                    2) per la protezione di ecosistemi o specie rari,
          minacciati o in  pericolo  di  estinzione  riconosciuti  da
          accordi internazionali o inclusi in  elenchi  compilati  da
          organizzazioni     intergovernative      o      dall'Unione
          internazionale per la conservazione della natura, previo il
          loro riconoscimento da parte della Commissione europea; 
                  d) terreni erbosi naturali ad elevata biodiversita'
          aventi un'estensione superiore a un ettaro, ossia: 
                    1)  terreni  erbosi  che  rimarrebbero  tali   in
          assenza  di  interventi   umani   e   che   mantengono   la
          composizione   naturale    delle    specie    nonche'    le
          caratteristiche e i processi ecologici; o 
                    2) terreni erbosi  non  naturali,  ossia  terreni
          erbosi che  cesserebbero  di  essere  tali  in  assenza  di
          interventi  umani  e  che  sono  ricchi  di  specie  e  non
          degradati  e  la  cui  elevata   biodiversita'   e'   stata
          riconosciuta dall'autorita' competente del paese in cui  la
          materia prima  e'  stata  coltivata  a  meno  che  non  sia
          dimostrato  che  il  raccolto  delle   materie   prime   e'
          necessario per preservarne lo status di terreni  erbosi  ad
          elevata biodiversita'. 
                  d-bis) brughiera. 
                7-bis. Le lettere a), b), d) e d-bis) del comma 7  si
          applicano  anche  ai  biocarburanti,  ai  bioliquidi  e  ai
          combustibili da biomassa ottenuti  a  partire  da  biomassa
          forestale che non rispettano i criteri di cui al comma  10,
          lettera a), numeri 5-bis) e 5-ter). 
                8. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili  da
          biomassa provenienti  dall'agricoltura  non  devono  essere
          prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
          presentano elevate scorte di carbonio,  ossia  terreni  che
          nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, nel
          frattempo persi: 
                  a) zone umide, ossia terreni coperti  o  saturi  di
          acqua in modo permanente  o  per  una  parte  significativa
          dell'anno; 
                  b) zone boschive  continue,  ossia  terreni  aventi
          un'estensione superiore ad un ettaro  caratterizzati  dalla
          presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da
          una copertura della volta superiore al 30 per  cento  o  di
          alberi che possono raggiungere tali soglie in situ; 
                  c) terreni  aventi  un'estensione  superiore  a  un
          ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi  di  altezza
          superiore a cinque metri e da  una  copertura  della  volta
          compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di  alberi
          che possono raggiungere queste soglie in situ, a  meno  che
          non siano fornite prove del fatto che le  scorte  stock  di
          carbonio della superficie in  questione  prima  e  dopo  la
          conversione  sono  tali  che,  quando   e'   applicata   la
          metodologia  di  cui  all'Allegato  VI,   parte   C,   sono
          soddisfatte le condizioni di cui al comma 12. 
                8-bis. La lettera a) del comma 8 si applica anche  ai
          biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da  biomassa
          ottenuti a partire da biomassa forestale che non rispettano
          i criteri di cui al comma 10, lettera a), numeri  5-bis)  e
          5-ter). 
                9. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili  da
          biomassa provenienti  dall'agricoltura  non  devono  essere
          prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
          erano torbiere nel gennaio  2008,  a  meno  che  non  siano
          fornite prove del fatto che la coltivazione e  la  raccolta
          di tali materie prime non comportano drenaggio  di  terreno
          precedentemente non drenato. Il primo  periodo  si  applica
          anche ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili  da
          biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale  che  non
          rispettano i criteri di cui al comma 10, lettera a), numeri
          5-bis) e 5-ter). 
                10.  In   conformita'   con   quanto   disposto   dal
          regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione,
          del 13 dicembre 2022, i biocarburanti,  i  bioliquidi  e  i
          combustibili da biomassa  ottenuti  da  biomassa  forestale
          devono soddisfare i seguenti criteri, per ridurre al minimo
          il rischio di utilizzare biomassa  forestale  derivante  da
          una produzione non sostenibile: 
                  a) il Paese in cui e' stata  raccolta  la  biomassa
          forestale ha introdotto e attua leggi  nazionali  o  locali
          applicabili nell'ambito della raccolta, ovvero  sistemi  di
          monitoraggio e di applicazione che garantiscono: 
                    1) la legalita' delle operazioni di raccolta; 
                    2) la  rigenerazione  forestale  delle  superfici
          oggetto di raccolta; 
                    3) la protezione delle aree designate,  ai  sensi
          di  leggi  internazionali  o  nazionali  o   dall'autorita'
          competente, per scopi di protezione della natura,  comprese
          le zone umide e le torbiere, allo scopo  di  preservare  la
          biodiversita' e prevenire la distruzione degli habitat; 
                    4) la realizzazione della raccolta sia effettuata
          tenendo conto del mantenimento della qualita' del  suolo  e
          della   biodiversita'   secondo   principi   di    gestione
          sostenibile delle foreste con  l'obiettivo  di  ridurre  al
          minimo qualsiasi eventuale impatto negativo e  in  modo  da
          evitare la raccolta di  ceppi  e  radici,  il  degrado  dei
          boschi vetusti ai sensi dell'articolo 3, comma  2,  lettera
          s-bis), del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  3
          aprile 2018,  n.  34,  nonche'  delle  foreste  primarie  e
          antiche quali definite nel  Paese  in  cui  e'  situata  la
          foresta o la loro conversione in piantagioni forestali e la
          raccolta su suoli vulnerabili; 
                    4-bis)  la  realizzazione  della   raccolta   sia
          effettuata in conformita' alle soglie massime per i  grandi
          tagli a raso quali  definiti  dalla  legislazione  vigente,
          ovvero da quella del Paese in cui e'  situata  la  foresta,
          nonche' alle soglie di  conservazione  adeguate  a  livello
          locale ed ecologico per il prelievo di  legno  morto  e  la
          raccolta  sia  effettuata  in  conformita'  all'obbligo  di
          utilizzare  sistemi   di   abbattimento   che   minimizzino
          qualsiasi eventuale impatto  negativo  sulla  qualita'  del
          suolo,  compresa  la  compattazione  del  suolo,  e   sulle
          caratteristiche della biodiversita' e sugli habitat; 
                    5)  che  la  raccolta  mantenga  o  migliori   la
          capacita' produttiva a lungo termine delle foreste; 
                    5-bis) che le  foreste  in  cui  e'  raccolta  la
          biomassa forestale non provengano da terreni che presentano
          gli status di cui rispettivamente al comma 7,  lettere  a),
          b), d) ed e), al comma 8, lettera a), e al  comma  9,  alle
          stesse  condizioni  di  determinazione  dello  status   dei
          terreni di cui ai suddetti commi; 
                    5-ter)   che   gli   impianti    che    producono
          biocarburanti,  bioliquidi  e  combustibili   da   biomassa
          forestale rilascino  una  dichiarazione  di  affidabilita',
          corroborata da processi interni a livello dell'impresa,  ai
          fini degli audit effettuati a norma dell'articolo 43, commi
          1 e 2, comprovante che la biomassa forestale  non  proviene
          dai terreni di cui al numero 6) del presente comma. 
                  b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto
          alla lettera a), sono attuati sistemi di gestione a livello
          di zona di approvvigionamento forestale che garantiscono: 
                    1) la legalita' delle operazioni di raccolta; 
                    2) la  rigenerazione  forestale  delle  superfici
          oggetto di raccolta; 
                    3) la protezione delle aree designate,  ai  sensi
          di  leggi  internazionali  o  nazionali  o   dall'autorita'
          competente, per scopi di protezione della natura,  comprese
          le  zone  umide,  i  terreni  erbosi,  le  brughiere  e  le
          torbiere, allo  scopo  di  preservare  la  biodiversita'  e
          prevenire la distruzione degli habitat, a meno che non  sia
          dimostrato che la raccolta di tali  materie  prime  non  ha
          interferito con detti scopi di protezione della natura; 
                    4) che la raccolta sia effettuata  tenendo  conto
          del  mantenimento  della  qualita'  del   suolo   e   della
          biodiversita'  secondo  principi  di  gestione  sostenibile
          delle  foreste  con  l'obiettivo  di  ridurre   al   minimo
          qualsiasi eventuale impatto negativo e in modo  da  evitare
          la raccolta di ceppi e radici,  il  degrado  delle  foreste
          primarie e antiche quali  definite  nel  paese  in  cui  e'
          situata la foresta o la  loro  conversione  in  piantagioni
          forestali e  la  raccolta  su  suoli  vulnerabili;  che  la
          raccolta sia effettuata in conformita' delle soglie massime
          per i grandi tagli a raso quali definiti nel paese  in  cui
          e' situata la foresta e a soglie di conservazione  adeguate
          a livello locale ed ecologico  per  il  prelievo  di  legno
          morto e che  la  raccolta  sia  effettuata  in  conformita'
          dell'obbligo di  utilizzare  sistemi  di  abbattimento  che
          minimizzino  qualsiasi  eventuale  impatto  negativo  sulla
          qualita' del suolo, compresa la compattazione del suolo,  e
          sulle caratteristiche della biodiversita' e sugli habitat; 
                    5)  che  la  raccolta  mantenga  o  migliori   la
          capacita' produttiva a lungo termine delle foreste. 
                11. A decorrere dall'adozione  di  appositi  atti  di
          esecuzione della Commissione europea,  i  biocarburanti,  i
          bioliquidi  e  i  combustibili  da  biomassa  ottenuti   da
          biomassa forestale devono  rispettare  i  seguenti  criteri
          relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento  della
          destinazione  dei  suoli  e  alla  silvicoltura  (land-use,
          land-use change and forestry - LULUCF): 
                  a)  il  paese  o  l'organizzazione   regionale   di
          integrazione economica in cui ha avuto origine la  biomassa
          forestale e' parte dell'accordo di Parigi del  12  dicembre
          2015 e  
                    1) ha presentato, nell'ambito  della  Convenzione
          quadro delle Nazioni Unite sui  cambiamenti  climatici,  un
          contributo  determinato  a  livello  nazionale  (nationally
          determined contribution -NDC) , relativo alle  emissioni  e
          agli  assorbimenti   risultanti   dall'agricoltura,   dalla
          silvicoltura e dall'uso del suolo, che  garantisce  che  le
          variazioni di scorte di carbonio  associate  alla  raccolta
          della biomassa sono contabilizzate  in  vista  dell'impegno
          del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas  serra,
          come specificato nell'NDC; oppure 
                    2) dispone di leggi nazionali o subnazionali,  in
          conformita' dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi  del  12
          dicembre 2015,  applicabili  alla  zona  di  raccolta,  per
          conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento
          di carbonio, che  forniscono  le  prove  che  le  emissioni
          registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli
          assorbimenti; 
                  b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto
          alla lettera a) devono essere in vigore sistemi di gestione
          a livello  di  zona  di  approvvigionamento  forestale  per
          garantire  che  i  livelli  di  scorte  e   di   pozzi   di
          assorbimento di carbonio nella foresta  siano  mantenuti  o
          rafforzati a lungo termine. 
                12. L'uso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili
          da biomassa assicura una riduzione delle emissioni di gas a
          effetto serra, calcolata in  conformita'  all'articolo  44,
          pari almeno: 
                  a)  al  50  per  cento  per  i  biocarburanti,   il
          biometano  ovvero  i  biogas  consumati  nel  settore   del
          trasporto  e  i  bioliquidi  prodotti  negli  impianti   in
          esercizio al 5 ottobre 2015 o prima di tale data; 
                  b)  al  60  per  cento  per  i  biocarburanti,   il
          biometano  ovvero  i  biogas  consumati  nel  settore   del
          trasporto e i bioliquidi prodotti  negli  impianti  entrati
          esercizio dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020; 
                  c)  al  65  per  cento  per  i  biocarburanti,   il
          biometano  ovvero  i  biogas  consumati  nel  settore   del
          trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati in
          esercizio dal 1° gennaio 2021; 
                  d) all'80 per cento  per  l'energia  elettrica,  il
          riscaldamento  e  il  raffrescamento  da  combustibili   da
          biomassa usati negli impianti entrati in esercizio dopo  il
          20 novembre 2023. 
                  d-bis) per  la  produzione  di  energia  elettrica,
          riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa,
          escluso il biometano, usati negli impianti con una  potenza
          termica nominale  totale  superiore  a  10  MW  entrati  in
          funzione tra il 1° gennaio 2021 e il 20 novembre 2023: 
                    1) al 70 per cento fino al 31 dicembre 2029; 
                    2) all'80 per cento a decorrere  dal  1°  gennaio
          2030; 
                  d-ter) per  la  produzione  di  energia  elettrica,
          riscaldamento e raffrescamento da combustibili  gassosi  da
          biomassa, escluso il biometano, usati  negli  impianti  con
          una potenza termica nominale totale pari o inferiore  a  10
          MW entrati in funzione tra il  1°  gennaio  2021  e  il  20
          novembre 2023: 
                    1) al 70 per cento prima che gli  impianti  siano
          stati operativi per quindici anni; 
                    2) almeno all'80 per cento dopo che gli  impianti
          siano stati operativi per quindici anni; 
                  d-quater) per la produzione di  energia  elettrica,
          riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa,
          escluso il biometano, usati in  impianti  con  una  potenza
          termica nominale totale, pari o superiore, a 10 MW  entrati
          in funzione prima del 1° gennaio 2021,  almeno  all'80  per
          cento dopo che  gli  impianti  siano  stati  operativi  per
          quindici anni, non prima del 1° gennaio 2026 e non oltre il
          31 dicembre 2029; 
                  d-quinquies)   per   la   produzione   di   energia
          elettrica, riscaldamento e raffrescamento  da  combustibili
          gassosi  da  biomassa,  escluso  il  biometano,  usati   in
          impianti con una potenza termica nominale totale  inferiore
          a 10 MW entrati in funzione  prima  del  1°  gennaio  2021,
          almeno all'80 per cento dopo che gli impianti  siano  stati
          operativi per quindici anni e  non  prima  del  1°  gennaio
          2026; 
                  d-sexies) per la produzione di  energia  elettrica,
          riscaldamento e raffrescamento da biometano immesso in rete
          almeno all'80 per cento. 
                12-bis. I requisiti di cui al comma 12,  fatto  salvo
          quanto previsto al comma 16, si applicano  a  decorrere  da
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione per l'energia elettrica e il  calore  prodotti
          da biogas e da biomasse solide. 
                13. Ai fini di cui al comma 12 del presente articolo,
          un impianto e' considerato in esercizio quando  sono  state
          avviate  la  produzione  fisica  dei   biocarburanti,   del
          biometano ovvero  dei  biogas  consumati  nel  settore  del
          trasporto e dei  bioliquidi  e  la  produzione  fisica  del
          riscaldamento e del raffrescamento e dell'energia elettrica
          da combustibili da biomassa. 
                14. Gli impianti di produzione di  energia  elettrica
          da combustibili da biomassa che sono entrati in esercizio o
          che sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da
          biomassa  dopo  il   25   dicembre   2021   concorrono   al
          raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3,  solo
          se rispettano i seguenti requisiti,  la  soddisfazione  dei
          quali non costituisce condizione per accedere  a  eventuali
          regimi di sostegno approvati entro il 25 dicembre 2021: 
                  a) l'energia elettrica e' prodotta in impianti  con
          una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW; 
                  b) l'energia elettrica e' prodotta da impianti  con
          una potenza termica nominale totale da  50  a  100  MW  che
          applicano  una  tecnologia   di   cogenerazione   ad   alto
          rendimento,  oppure  e'  prodotta  da   impianti   per   la
          produzione di sola energia elettrica che sono  conformi  ai
          livelli  netti  di  efficienza  energetica  associati  alle
          migliori  tecniche  disponibili   (BAT-AEEL)   cosi'   come
          definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della
          Commissione; 
                  c) l'energia elettrica e' prodotta da impianti  con
          una potenza termica nominale  totale  superiore  a  100  MW
          applicando  una  tecnologia  di   cogenerazione   ad   alto
          rendimento  o  da  impianti  che  producono  solo   energia
          elettrica e che raggiungono un'efficienza energetica  netta
          almeno pari al 36%; 
                  d) l'energia elettrica e'  prodotta  applicando  la
          cattura e lo stoccaggio del CO2 da biomassa. 
                15. Fermo restando quanto previsto al comma  14,  gli
          impianti per la produzione di sola  energia  elettrica  che
          sono entrati in esercizio o che sono stati  convertiti  per
          l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25  dicembre
          2021 sono presi in considerazione ai fini dell'obiettivo di
          cui all'articolo 3 solo se dalla valutazione effettuata  ai
          sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo  4
          luglio 2014, n. 102, emerge che non utilizzano combustibili
          fossili quale  combustibile  principale  e  non  vi  e'  un
          potenziale  economicamente  vantaggioso  nell'applicare  la
          tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento. 
                16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente disposizione, con uno o piu'  decreti
          del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
          concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
          alimentare  e  delle  foreste,  sono  definiti  sistemi  di
          certificazione semplificati per gli impianti per produzione
          di energia elettrica, riscaldamento  e  raffrescamento  con
          potenza termica nominale totale compresa tra 7,5 e  20  MW.
          Con i medesimi decreti di cui al primo periodo si  provvede
          altresi'   all'istituzione   del   sistema   nazionale   di
          certificazione  della  sostenibilita',  anche  al  fine  di
          tenere conto dell'evoluzione della  normativa  eurounitaria
          in materia. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui  al
          primo periodo, e comunque non  oltre  il  30  giugno  2027,
          l'energia elettrica e il calore  prodotti  da  combustibili
          solidi da biomassa, in impianti di potenza compresa tra 7,5
          e  20  MW,  rilevano  ai  fini  del  raggiungimento   degli
          obiettivi di cui all'articolo 3 e del soddisfacimento degli
          obblighi di cui all'articolo 39 e sono ammessi ai regimi di
          sostegno, senza la verifica del rispetto dei  requisiti  di
          cui ai commi da 5 a 12 del presente articolo. 
                17. (abrogato) 
                18. L'articolo 38 del  decreto  legislativo  3  marzo
          2011, n. 28 e' abrogato dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto. 
                18-bis. Con riferimento alla  produzione  di  energia
          elettrica  e  calore  da  biomasse  solide  e  gassose,  le
          disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si  applicano
          secondo  quanto   previsto   dal   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  14
          novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma  16
          del presente articolo in ordine al suo aggiornamento. 
                18-ter. Fino al 31 dicembre 2030, l'energia  prodotta
          da biocarburanti, bioliquidi  e  combustibili  da  biomassa
          puo' essere presa in considerazione ai fini di cui al comma
          1 se ricorrono le seguenti condizioni: 
                  a) il sostegno  e'  stato  concesso  prima  del  20
          novembre 2023 in conformita' ai criteri di sostenibilita' e
          di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di  cui
          all'articolo  29  della  direttiva   (UE)   2018/2001   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11  dicembre  2018
          nella sua versione in vigore il 29 settembre 2020; 
                  b) il sostegno e' stato  concesso  sotto  forma  di
          sostegno a lungo termine per il quale e' stato stabilito un
          importo fisso  all'inizio  del  periodo  di  sostegno  e  a
          condizione che sia in vigore un  meccanismo  di  correzione
          per garantire l'assenza di sovracompensazione.»