Art. 20
Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, la parola: «agli» e' sostituita dalle seguenti:
«al raggiungimento degli» e dopo le parole: «articolo 3 e» sono
inserite le seguenti: «del soddisfacimento degli obblighi di cui»;
2) alla lettera a), le parole: «da 5 a 10» sono sostituite
dalle seguenti: «da 6 a 11»;
3) alla lettera b), le parole: «comma 11» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 12»;
4) alla lettera c), le parole: «commi 13 e 14» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 14 e 15»;
b) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «20 MW» sono sostituite dalle
seguenti: «7,5 MW»;
2) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) nel caso di impianti che producono combustibili
gassosi da biomassa con la seguente portata media di biometano:
1) inferiore o uguale a 200 metri cubi di metano
equivalente/h misurate in condizioni standard di temperatura e
pressione, ossia zero gradi centigradi e pressione atmosferica di 1
bar;
2) se il biogas e' composto da una miscela di metano e di
altro gas non combustibile, per la portata di metano, la soglia di
cui al numero 1) ricalcolata in proporzione alla percentuale
volumetrica di metano nella miscela.»;
c) al comma 3:
1) le parole: «lettere a) e b)» sono soppresse;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini
dell'accesso ai regimi di sostegno, gli impianti di digestione
anaerobica compresi tra quelli di cui al comma 2 garantiscono la
copertura delle vasche di digestato con sistemi di captazione e
recupero di gas.»;
d) al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «di gestione»
sono inserite le seguenti:
«, anche concernenti il mantenimento del contenuto del carbonio
nei suoli,» e dopo la parola: «ISPRA» sono inserite le seguenti: «,
ai fini dello svolgimento delle proprie attivita' di controllo»;
e) al comma 7:
1) alla lettera a), dopo le parole: «in modo significativo»
sono inserite le seguenti: «, boschi vetusti ai sensi dell'articolo
3, comma 2, lettera s-bis), del testo unico in materia di foreste e
filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.
34, nonche' foreste antiche quali definite nel Paese in cui e'
situata la foresta»;
2) alla lettera d), le parole: «fermi restando eventuali nuovi
criteri adottati dalla Commissione europea,» sono soppresse;
3) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) brughiera.»;
f) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Le lettere a), b), d) e d-bis) del comma 7 si applicano
anche ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa
ottenuti a partire da biomassa forestale che non rispettano i criteri
di cui al comma 10, lettera a), numeri 5-bis) e 5-ter).»;
g) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. La lettera a) del comma 8 si applica anche ai
biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa ottenuti a
partire da biomassa forestale che non rispettano i criteri di cui al
comma 10, lettera a), numeri 5-bis) e 5-ter).»;
h) al comma 9, e' aggiunto, il seguente periodo: «Il primo
periodo si applica anche ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai
combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale che
non rispettano i criteri di cui al comma 10, lettera a), numeri
5-bis) e 5-ter).»;
i) al comma 10:
1) all'alinea, le parole: «A decorrere dall'adozione di
appositi atti di esecuzione della Commissione europea,» sono
sostituite dalle seguenti: «In conformita' con quanto disposto dal
regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione, del 13
dicembre 2022»;
2) alla lettera a):
2.1) al numero 3), dopo le parole: «le torbiere» sono
aggiunte le seguenti: «, allo scopo di preservare la biodiversita' e
prevenire la distruzione degli habitat»;
2.2) il numero 4) e' sostituito dai seguenti:
«4) la realizzazione della raccolta sia effettuata tenendo
conto del mantenimento della qualita' del suolo e della biodiversita'
secondo principi di gestione sostenibile delle foreste con
l'obiettivo di ridurre al minimo qualsiasi eventuale impatto negativo
e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado dei
boschi vetusti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera s-bis), del
testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,
nonche' delle foreste primarie e antiche quali definite nel Paese in
cui e' situata la foresta o la loro conversione in piantagioni
forestali e la raccolta su suoli vulnerabili;
4-bis) la realizzazione della raccolta sia effettuata in
conformita' alle soglie massime per i grandi tagli a raso quali
definiti dalla legislazione vigente, ovvero da quella del Paese in
cui e' situata la foresta, nonche' alle soglie di conservazione
adeguate a livello locale ed ecologico per il prelievo di legno morto
e la raccolta sia effettuata in conformita' all'obbligo di utilizzare
sistemi di abbattimento che minimizzino qualsiasi eventuale impatto
negativo sulla qualita' del suolo, compresa la compattazione del
suolo, e sulle caratteristiche della biodiversita' e sugli habitat;»;
2.3) dopo il numero 5) sono aggiunti i seguenti:
«5-bis) che le foreste in cui e' raccolta la biomassa
forestale non provengano da terreni che presentano gli status di cui
rispettivamente al comma 7, lettere a), b), d) ed e), al comma 8,
lettera a), e al comma 9, alle stesse condizioni di determinazione
dello status dei terreni di cui ai suddetti commi;
5-ter) che gli impianti che producono biocarburanti,
bioliquidi e combustibili da biomassa forestale rilascino una
dichiarazione di affidabilita', corroborata da processi interni a
livello dell'impresa, ai fini degli audit effettuati a norma
dell'articolo 43, commi 1 e 2, comprovante che la biomassa forestale
non proviene dai terreni di cui al numero 6) del presente comma.»;
3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto alla
lettera a), sono attuati sistemi di gestione a livello di zona di
approvvigionamento forestale che garantiscono:
1) la legalita' delle operazioni di raccolta;
2) la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di
raccolta;
3) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi
internazionali o nazionali o dall'autorita' competente, per scopi di
protezione della natura, comprese le zone umide, i terreni erbosi, le
brughiere e le torbiere, allo scopo di preservare la biodiversita' e
prevenire la distruzione degli habitat, a meno che non sia dimostrato
che la raccolta di tali materie prime non ha interferito con detti
scopi di protezione della natura;
4) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del
mantenimento della qualita' del suolo e della biodiversita' secondo
principi di gestione sostenibile delle foreste con l'obiettivo di
ridurre al minimo qualsiasi eventuale impatto negativo e in modo da
evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste
primarie e antiche quali definite nel paese in cui e' situata la
foresta o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta
su suoli vulnerabili; che la raccolta sia effettuata in conformita'
delle soglie massime per i grandi tagli a raso quali definiti nel
paese in cui e' situata la foresta e a soglie di conservazione
adeguate a livello locale ed ecologico per il prelievo di legno morto
e che la raccolta sia effettuata in conformita' dell'obbligo di
utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino qualsiasi
eventuale impatto negativo sulla qualita' del suolo, compresa la
compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversita'
e sugli habitat;
5) che la raccolta mantenga o migliori la capacita'
produttiva a lungo termine delle foreste.»;
l) al comma 12:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
2) «d) all'80 per cento per l'energia elettrica, il
riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da biomassa usati
negli impianti entrati in esercizio dopo il 20 novembre 2023;»;
3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«"d-bis) per la produzione di energia elettrica,
riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa, escluso
il biometano, usati negli impianti con una potenza termica nominale
totale superiore a 10 MW entrati in funzione tra il 1° gennaio 2021 e
il 20 novembre 2023:
1) al 70 per cento fino al 31 dicembre 2029;
2) all'80 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2030;
d-ter) per la produzione di energia elettrica, riscaldamento
e raffrescamento da combustibili gassosi da biomassa, escluso il
biometano, usati negli impianti con una potenza termica nominale
totale pari o inferiore a 10 MW entrati in funzione tra il 1° gennaio
2021 e il 20 novembre 2023:
1) al 70 per cento prima che gli impianti siano stati
operativi per quindici anni;
2) almeno all'80 per cento dopo che gli impianti siano
stati operativi per quindici anni;
d-quater) per la produzione di energia elettrica,
riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa, escluso
il biometano, usati in impianti con una potenza termica nominale
totale, pari o superiore, a 10 MW entrati in funzione prima del 1°
gennaio 2021, almeno all'80 per cento dopo che gli impianti siano
stati operativi per quindici anni, non prima del 1° gennaio 2026 e
non oltre il 31 dicembre 2029;
d-quinquies) per la produzione di energia elettrica,
riscaldamento e raffrescamento da combustibili gassosi da biomassa,
escluso il biometano, usati in impianti con una potenza termica
nominale totale inferiore a 10 MW entrati in funzione prima del 1°
gennaio 2021, almeno all'80 per cento dopo che gli impianti siano
stati operativi per quindici anni e non prima del 1° gennaio 2026;
d-sexies) per la produzione di energia elettrica,
riscaldamento e raffrescamento da biometano immesso in rete almeno
all'80 per cento.»;
m) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. I requisiti di cui al comma 12, fatto salvo quanto
previsto al comma 16, si applicano a decorrere da sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione per l'energia
elettrica e il calore prodotti da biogas e da biomasse solide.»;
n) il comma 16 e' sostituito dal seguente:
«16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, sono definiti sistemi di certificazione semplificati per gli
impianti per produzione di energia elettrica, riscaldamento e
raffrescamento con potenza termica nominale totale compresa tra 7,5 e
20 MW. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo si provvede
altresi' all'istituzione del sistema nazionale di certificazione
della sostenibilita', anche al fine di tenere conto dell'evoluzione
della normativa eurounitaria in materia. Nelle more dell'adozione dei
decreti di cui al primo periodo, e comunque non oltre il 30 giugno
2027, l'energia elettrica e il calore prodotti da combustibili solidi
da biomassa, in impianti di potenza compresa tra 7,5 e 20 MW,
rilevano ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 3 e del soddisfacimento degli obblighi di cui
all'articolo 39 e sono ammessi ai regimi di sostegno, senza la
verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi da 5 a 12 del
presente articolo.»;
o) il comma 17 e' abrogato.
p) dopo il comma 18-bis e' aggiunto il seguente:
«18-ter. Fino al 31 dicembre 2030, l'energia prodotta da
biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa puo' essere
presa in considerazione ai fini di cui al comma 1 se ricorrono le
seguenti condizioni:
a) il sostegno e' stato concesso prima del 20 novembre 2023
in conformita' ai criteri di sostenibilita' e di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2018 nella sua versione in vigore il 29 settembre
2020;
b) il sostegno e' stato concesso sotto forma di sostegno a
lungo termine per il quale e' stato stabilito un importo fisso
all'inizio del periodo di sostegno e a condizione che sia in vigore
un meccanismo di correzione per garantire l'assenza di
sovracompensazione.».
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato
decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 42 (Criteri di sostenibilita' e di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti,
i bioliquidi e i combustibili da biomassa). - 1. Al fine di
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 3 e del soddisfacimento degli obblighi di cui
all'articolo 39, nonche' per beneficiare di regimi
sostegno, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa, indipendentemente dall'origine geografica della
biomassa, sono presi in considerazione solo se rispettano:
a) i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 6
a 11;
b) i criteri di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra di cui al comma 12;
c) i criteri di efficienza energetica di cui ai
commi 14 e 15.
2. I criteri di cui al comma 1, lettere a), b), c)
non si applicano con riferimento ad impianti di produzione
di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento
o di carburanti:
a) di potenza termica nominale totale inferiore a
7,5 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa;
b) di potenza termica nominale totale inferiore a 2
MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa.
b-bis) nel caso di impianti che producono
combustibili gassosi da biomassa con la seguente portata
media di biometano:
1) inferiore o uguale a 200 metri cubi di metano
equivalente/h misurate in condizioni standard di
temperatura e pressione, ossia zero gradi centigradi e
pressione atmosferica di 1 bar;
2) se il biogas e' composto da una miscela di
metano e di altro gas non combustibile, per la portata di
metano, la soglia di cui al numero 1) ricalcolata in
proporzione alla percentuale volumetrica di metano nella
miscela.
3. In ogni caso, l'accesso a nuovi regimi di sostegno
da parte degli impianti di cui al comma 2 e' condizionato
al rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione
delle emissioni comparabile a quella prevista dal comma 12.
Tali criteri sono stabiliti dai decreti istitutivi dei
meccanismi di incentivazione. Ai fini dell'accesso ai
regimi di sostegno, gli impianti di digestione anaerobica
compresi tra quelli di cui al comma 2 garantiscono la
copertura delle vasche di digestato con sistemi di
captazione e recupero di gas.
4. I criteri di cui al comma 1, lettere a) e c) non
si applicano con riferimento a:
a) biocarburanti, bioliquidi e combustibili da
biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi
dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della
pesca e della silvicoltura;
b) rifiuti e residui che sono stati trasformati in
un prodotto prima di essere trattati per ottenere
biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa.
5. I criteri di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra di cui alla lettera b) del comma 1 non si
applicano con riferimento all'energia elettrica, il
riscaldamento e il raffrescamento prodotti a partire da
rifiuti solidi urbani.
6. Nel caso di biocarburanti, bioliquidi e
combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e
residui provenienti da terreni agricoli, gli operatori
economici che li producono dispongono di piani di
monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualita' del
suolo e sul carbonio nel suolo, redatti in base a linee
guida adottate con decreto non regolamentare del Ministero
della transizione ecologica entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto, su proposta dell'
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (di seguito: ISPRA). Le informazioni relative al
rispetto di tali piani di monitoraggio e di gestione, anche
concernenti il mantenimento del contenuto del carbonio nei
suoli, sono comunicate a ISPRA, ai fini dello svolgimento
delle proprie attivita' di controllo.
7. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere
prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
presentano un elevato valore in termini di biodiversita',
ossia terreni che nel gennaio 2008, ovvero successivamente,
si trovavano in una delle situazioni di seguito indicate,
indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato
dette situazioni:
a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale
a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native,
ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di
attivita' umana e nei quali i processi ecologici non siano
stati perturbati in modo significativo, boschi vetusti ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera s-bis), del testo
unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonche' foreste
antiche quali definite nel Paese in cui e' situata la
foresta;
b) foreste a elevata biodiversita' e altri terreni
boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui elevata
biodiversita' sia stata riconosciuta dall'autorita'
competente del Paese in cui le materie prime sono state
coltivate, a meno che non sia dimostrato che la produzione
delle predette materie prime non ha interferito con quelle
finalita' di protezione della natura;
c) aree designate, a meno che non sia dimostrato
che la produzione delle predette materie prime e le normali
attivita' di gestione non hanno interferito con la
finalita' di protezione della natura:
1) per scopi di protezione della natura a norma
delle leggi o dall'autorita' competente del Paese in cui le
materie prime sono state coltivate; nel caso di materie
prime coltivate in Italia, si tratta delle aree protette
individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
delle aree marine protette di cui alla legge del 31
dicembre 1982, n. 979, e dei siti della rete Natura 2000,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8
settembre 1997, n. 357;
2) per la protezione di ecosistemi o specie rari,
minacciati o in pericolo di estinzione riconosciuti da
accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da
organizzazioni intergovernative o dall'Unione
internazionale per la conservazione della natura, previo il
loro riconoscimento da parte della Commissione europea;
d) terreni erbosi naturali ad elevata biodiversita'
aventi un'estensione superiore a un ettaro, ossia:
1) terreni erbosi che rimarrebbero tali in
assenza di interventi umani e che mantengono la
composizione naturale delle specie nonche' le
caratteristiche e i processi ecologici; o
2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni
erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di
interventi umani e che sono ricchi di specie e non
degradati e la cui elevata biodiversita' e' stata
riconosciuta dall'autorita' competente del paese in cui la
materia prima e' stata coltivata a meno che non sia
dimostrato che il raccolto delle materie prime e'
necessario per preservarne lo status di terreni erbosi ad
elevata biodiversita'.
d-bis) brughiera.
7-bis. Le lettere a), b), d) e d-bis) del comma 7 si
applicano anche ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai
combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa
forestale che non rispettano i criteri di cui al comma 10,
lettera a), numeri 5-bis) e 5-ter).
8. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere
prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
presentano elevate scorte di carbonio, ossia terreni che
nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, nel
frattempo persi:
a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di
acqua in modo permanente o per una parte significativa
dell'anno;
b) zone boschive continue, ossia terreni aventi
un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla
presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da
una copertura della volta superiore al 30 per cento o di
alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;
c) terreni aventi un'estensione superiore a un
ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza
superiore a cinque metri e da una copertura della volta
compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di alberi
che possono raggiungere queste soglie in situ, a meno che
non siano fornite prove del fatto che le scorte stock di
carbonio della superficie in questione prima e dopo la
conversione sono tali che, quando e' applicata la
metodologia di cui all'Allegato VI, parte C, sono
soddisfatte le condizioni di cui al comma 12.
8-bis. La lettera a) del comma 8 si applica anche ai
biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa
ottenuti a partire da biomassa forestale che non rispettano
i criteri di cui al comma 10, lettera a), numeri 5-bis) e
5-ter).
9. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere
prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non siano
fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta
di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno
precedentemente non drenato. Il primo periodo si applica
anche ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da
biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale che non
rispettano i criteri di cui al comma 10, lettera a), numeri
5-bis) e 5-ter).
10. In conformita' con quanto disposto dal
regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione,
del 13 dicembre 2022, i biocarburanti, i bioliquidi e i
combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale
devono soddisfare i seguenti criteri, per ridurre al minimo
il rischio di utilizzare biomassa forestale derivante da
una produzione non sostenibile:
a) il Paese in cui e' stata raccolta la biomassa
forestale ha introdotto e attua leggi nazionali o locali
applicabili nell'ambito della raccolta, ovvero sistemi di
monitoraggio e di applicazione che garantiscono:
1) la legalita' delle operazioni di raccolta;
2) la rigenerazione forestale delle superfici
oggetto di raccolta;
3) la protezione delle aree designate, ai sensi
di leggi internazionali o nazionali o dall'autorita'
competente, per scopi di protezione della natura, comprese
le zone umide e le torbiere, allo scopo di preservare la
biodiversita' e prevenire la distruzione degli habitat;
4) la realizzazione della raccolta sia effettuata
tenendo conto del mantenimento della qualita' del suolo e
della biodiversita' secondo principi di gestione
sostenibile delle foreste con l'obiettivo di ridurre al
minimo qualsiasi eventuale impatto negativo e in modo da
evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado dei
boschi vetusti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera
s-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 3
aprile 2018, n. 34, nonche' delle foreste primarie e
antiche quali definite nel Paese in cui e' situata la
foresta o la loro conversione in piantagioni forestali e la
raccolta su suoli vulnerabili;
4-bis) la realizzazione della raccolta sia
effettuata in conformita' alle soglie massime per i grandi
tagli a raso quali definiti dalla legislazione vigente,
ovvero da quella del Paese in cui e' situata la foresta,
nonche' alle soglie di conservazione adeguate a livello
locale ed ecologico per il prelievo di legno morto e la
raccolta sia effettuata in conformita' all'obbligo di
utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino
qualsiasi eventuale impatto negativo sulla qualita' del
suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle
caratteristiche della biodiversita' e sugli habitat;
5) che la raccolta mantenga o migliori la
capacita' produttiva a lungo termine delle foreste;
5-bis) che le foreste in cui e' raccolta la
biomassa forestale non provengano da terreni che presentano
gli status di cui rispettivamente al comma 7, lettere a),
b), d) ed e), al comma 8, lettera a), e al comma 9, alle
stesse condizioni di determinazione dello status dei
terreni di cui ai suddetti commi;
5-ter) che gli impianti che producono
biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa
forestale rilascino una dichiarazione di affidabilita',
corroborata da processi interni a livello dell'impresa, ai
fini degli audit effettuati a norma dell'articolo 43, commi
1 e 2, comprovante che la biomassa forestale non proviene
dai terreni di cui al numero 6) del presente comma.
b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto
alla lettera a), sono attuati sistemi di gestione a livello
di zona di approvvigionamento forestale che garantiscono:
1) la legalita' delle operazioni di raccolta;
2) la rigenerazione forestale delle superfici
oggetto di raccolta;
3) la protezione delle aree designate, ai sensi
di leggi internazionali o nazionali o dall'autorita'
competente, per scopi di protezione della natura, comprese
le zone umide, i terreni erbosi, le brughiere e le
torbiere, allo scopo di preservare la biodiversita' e
prevenire la distruzione degli habitat, a meno che non sia
dimostrato che la raccolta di tali materie prime non ha
interferito con detti scopi di protezione della natura;
4) che la raccolta sia effettuata tenendo conto
del mantenimento della qualita' del suolo e della
biodiversita' secondo principi di gestione sostenibile
delle foreste con l'obiettivo di ridurre al minimo
qualsiasi eventuale impatto negativo e in modo da evitare
la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste
primarie e antiche quali definite nel paese in cui e'
situata la foresta o la loro conversione in piantagioni
forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; che la
raccolta sia effettuata in conformita' delle soglie massime
per i grandi tagli a raso quali definiti nel paese in cui
e' situata la foresta e a soglie di conservazione adeguate
a livello locale ed ecologico per il prelievo di legno
morto e che la raccolta sia effettuata in conformita'
dell'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che
minimizzino qualsiasi eventuale impatto negativo sulla
qualita' del suolo, compresa la compattazione del suolo, e
sulle caratteristiche della biodiversita' e sugli habitat;
5) che la raccolta mantenga o migliori la
capacita' produttiva a lungo termine delle foreste.
11. A decorrere dall'adozione di appositi atti di
esecuzione della Commissione europea, i biocarburanti, i
bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da
biomassa forestale devono rispettare i seguenti criteri
relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento della
destinazione dei suoli e alla silvicoltura (land-use,
land-use change and forestry - LULUCF):
a) il paese o l'organizzazione regionale di
integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa
forestale e' parte dell'accordo di Parigi del 12 dicembre
2015 e
1) ha presentato, nell'ambito della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, un
contributo determinato a livello nazionale (nationally
determined contribution -NDC) , relativo alle emissioni e
agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla
silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le
variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta
della biomassa sono contabilizzate in vista dell'impegno
del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra,
come specificato nell'NDC; oppure
2) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in
conformita' dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi del 12
dicembre 2015, applicabili alla zona di raccolta, per
conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento
di carbonio, che forniscono le prove che le emissioni
registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli
assorbimenti;
b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto
alla lettera a) devono essere in vigore sistemi di gestione
a livello di zona di approvvigionamento forestale per
garantire che i livelli di scorte e di pozzi di
assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o
rafforzati a lungo termine.
12. L'uso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili
da biomassa assicura una riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra, calcolata in conformita' all'articolo 44,
pari almeno:
a) al 50 per cento per i biocarburanti, il
biometano ovvero i biogas consumati nel settore del
trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in
esercizio al 5 ottobre 2015 o prima di tale data;
b) al 60 per cento per i biocarburanti, il
biometano ovvero i biogas consumati nel settore del
trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati
esercizio dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020;
c) al 65 per cento per i biocarburanti, il
biometano ovvero i biogas consumati nel settore del
trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati in
esercizio dal 1° gennaio 2021;
d) all'80 per cento per l'energia elettrica, il
riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da
biomassa usati negli impianti entrati in esercizio dopo il
20 novembre 2023.
d-bis) per la produzione di energia elettrica,
riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa,
escluso il biometano, usati negli impianti con una potenza
termica nominale totale superiore a 10 MW entrati in
funzione tra il 1° gennaio 2021 e il 20 novembre 2023:
1) al 70 per cento fino al 31 dicembre 2029;
2) all'80 per cento a decorrere dal 1° gennaio
2030;
d-ter) per la produzione di energia elettrica,
riscaldamento e raffrescamento da combustibili gassosi da
biomassa, escluso il biometano, usati negli impianti con
una potenza termica nominale totale pari o inferiore a 10
MW entrati in funzione tra il 1° gennaio 2021 e il 20
novembre 2023:
1) al 70 per cento prima che gli impianti siano
stati operativi per quindici anni;
2) almeno all'80 per cento dopo che gli impianti
siano stati operativi per quindici anni;
d-quater) per la produzione di energia elettrica,
riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa,
escluso il biometano, usati in impianti con una potenza
termica nominale totale, pari o superiore, a 10 MW entrati
in funzione prima del 1° gennaio 2021, almeno all'80 per
cento dopo che gli impianti siano stati operativi per
quindici anni, non prima del 1° gennaio 2026 e non oltre il
31 dicembre 2029;
d-quinquies) per la produzione di energia
elettrica, riscaldamento e raffrescamento da combustibili
gassosi da biomassa, escluso il biometano, usati in
impianti con una potenza termica nominale totale inferiore
a 10 MW entrati in funzione prima del 1° gennaio 2021,
almeno all'80 per cento dopo che gli impianti siano stati
operativi per quindici anni e non prima del 1° gennaio
2026;
d-sexies) per la produzione di energia elettrica,
riscaldamento e raffrescamento da biometano immesso in rete
almeno all'80 per cento.
12-bis. I requisiti di cui al comma 12, fatto salvo
quanto previsto al comma 16, si applicano a decorrere da
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione per l'energia elettrica e il calore prodotti
da biogas e da biomasse solide.
13. Ai fini di cui al comma 12 del presente articolo,
un impianto e' considerato in esercizio quando sono state
avviate la produzione fisica dei biocarburanti, del
biometano ovvero dei biogas consumati nel settore del
trasporto e dei bioliquidi e la produzione fisica del
riscaldamento e del raffrescamento e dell'energia elettrica
da combustibili da biomassa.
14. Gli impianti di produzione di energia elettrica
da combustibili da biomassa che sono entrati in esercizio o
che sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da
biomassa dopo il 25 dicembre 2021 concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, solo
se rispettano i seguenti requisiti, la soddisfazione dei
quali non costituisce condizione per accedere a eventuali
regimi di sostegno approvati entro il 25 dicembre 2021:
a) l'energia elettrica e' prodotta in impianti con
una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW;
b) l'energia elettrica e' prodotta da impianti con
una potenza termica nominale totale da 50 a 100 MW che
applicano una tecnologia di cogenerazione ad alto
rendimento, oppure e' prodotta da impianti per la
produzione di sola energia elettrica che sono conformi ai
livelli netti di efficienza energetica associati alle
migliori tecniche disponibili (BAT-AEEL) cosi' come
definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della
Commissione;
c) l'energia elettrica e' prodotta da impianti con
una potenza termica nominale totale superiore a 100 MW
applicando una tecnologia di cogenerazione ad alto
rendimento o da impianti che producono solo energia
elettrica e che raggiungono un'efficienza energetica netta
almeno pari al 36%;
d) l'energia elettrica e' prodotta applicando la
cattura e lo stoccaggio del CO2 da biomassa.
15. Fermo restando quanto previsto al comma 14, gli
impianti per la produzione di sola energia elettrica che
sono entrati in esercizio o che sono stati convertiti per
l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25 dicembre
2021 sono presi in considerazione ai fini dell'obiettivo di
cui all'articolo 3 solo se dalla valutazione effettuata ai
sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, emerge che non utilizzano combustibili
fossili quale combustibile principale e non vi e' un
potenziale economicamente vantaggioso nell'applicare la
tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento.
16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, sono definiti sistemi di
certificazione semplificati per gli impianti per produzione
di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con
potenza termica nominale totale compresa tra 7,5 e 20 MW.
Con i medesimi decreti di cui al primo periodo si provvede
altresi' all'istituzione del sistema nazionale di
certificazione della sostenibilita', anche al fine di
tenere conto dell'evoluzione della normativa eurounitaria
in materia. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al
primo periodo, e comunque non oltre il 30 giugno 2027,
l'energia elettrica e il calore prodotti da combustibili
solidi da biomassa, in impianti di potenza compresa tra 7,5
e 20 MW, rilevano ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 3 e del soddisfacimento degli
obblighi di cui all'articolo 39 e sono ammessi ai regimi di
sostegno, senza la verifica del rispetto dei requisiti di
cui ai commi da 5 a 12 del presente articolo.
17. (abrogato)
18. L'articolo 38 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 e' abrogato dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
18-bis. Con riferimento alla produzione di energia
elettrica e calore da biomasse solide e gassose, le
disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14
novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16
del presente articolo in ordine al suo aggiornamento.
18-ter. Fino al 31 dicembre 2030, l'energia prodotta
da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa
puo' essere presa in considerazione ai fini di cui al comma
1 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) il sostegno e' stato concesso prima del 20
novembre 2023 in conformita' ai criteri di sostenibilita' e
di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui
all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018
nella sua versione in vigore il 29 settembre 2020;
b) il sostegno e' stato concesso sotto forma di
sostegno a lungo termine per il quale e' stato stabilito un
importo fisso all'inizio del periodo di sostegno e a
condizione che sia in vigore un meccanismo di correzione
per garantire l'assenza di sovracompensazione.»