Art. 21
Inserimento dell'articolo 42-bis al decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, e' inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Criteri di riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
e per i carburanti da carbonio riciclato). - 1. L'energia da
combustibili rinnovabili di origine non biologica e' conteggiata ai
fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e del
soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 39, a condizione
che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante
dall'uso di tali combustibili sia pari ad almeno il 70 per cento del
combustibile fossile di riferimento.
2. L'energia da carburanti derivanti da carbonio riciclato puo'
essere contabilizzata ai fini degli obblighi di cui all'articolo 39,
a condizione che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
derivante dall'uso di tali carburanti sia pari ad almeno il 70 per
cento del carburante fossile di riferimento.
3. I commi 1 e 2 si applicano a prescindere dal fatto che i
combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti da
carbonio riciclato siano stati prodotti o importati nell'Unione.».