Art. 21 
 
       Inserimento dell'articolo 42-bis al decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.
199, e' inserito il seguente: 
    «Art. 42-bis (Criteri di riduzione  delle  emissioni  di  gas  ad
effetto serra per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
e per  i  carburanti  da  carbonio  riciclato).  -  1.  L'energia  da
combustibili rinnovabili di origine non biologica e'  conteggiata  ai
fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3  e  del
soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 39,  a  condizione
che la riduzione delle emissioni di gas  a  effetto  serra  derivante
dall'uso di tali combustibili sia pari ad almeno il 70 per cento  del
combustibile fossile di riferimento. 
    2. L'energia da carburanti derivanti da carbonio  riciclato  puo'
essere contabilizzata ai fini degli obblighi di cui all'articolo  39,
a condizione che la riduzione delle emissioni di gas a effetto  serra
derivante dall'uso di tali carburanti sia pari ad almeno  il  70  per
cento del carburante fossile di riferimento. 
    3. I commi 1 e 2 si applicano  a  prescindere  dal  fatto  che  i
combustibili rinnovabili di origine non biologica e i  carburanti  da
carbonio riciclato siano stati prodotti o importati nell'Unione.».