Art. 22
Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
dopo le parole: «Per garantire il rispetto di quanto previsto
agli articoli», sono aggiunte le seguenti: «3,» le parole:
«carburanti liquidi o gassosi» sono sostituite dalle seguenti:
«combustibili rinnovabili» e la parola: «derivanti» e' soppressa;
1) dopo le parole: «sistema volontario di certificazione» sono
aggiunte le seguenti: «, che dimostri che sono stati rispettati i
criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra, conformemente all'atto di esecuzione adottato a norma
dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2413 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, la parola: «nazionale» e' soppressa;
2) alla lettera a) le parole: «, nonche' tutte le informazioni
previste dal decreto che disciplina il Sistema nazionale di
certificazione di cui all'articolo 42, comma 15» sono soppresse;
c) al comma 4, dopo le parole: «dell'articolo 42» sono inserite
le seguenti: «e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 42-bis»;
d) al comma 6, le parole: «comma 10» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 11»;
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di
materie prime dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da
biomassa per fornitore di combustibile sono messe a disposizione dei
consumatori in forma facilmente accessibile e di agevole
consultazione sui siti internet sia dei fornitori sia del GSE,
nonche' aggiornate su base annuale. Il GSE elabora le informazioni di
cui al primo periodo e le trasmette al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica ai fini del successivo inoltro alla
Commissione europea.»;
f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa certificati secondo il sistema nazionale della
certificazione di sostenibilita' nell'ambito del sistema di scambio
delle quote di emissione inquinanti (ETS 1 e 2) hanno un fattore di
emissione pari a zero. Ulteriori sistemi nazionali della
certificazione di sostenibilita' di altri Stati membri per i quali e'
in vigore un accordo di mutuo riconoscimento tra i relativi sistemi
nazionali nonche' i sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione
Europea sono altresi' ritenuti validi per dimostrare il rispetto
della sostenibilita' di cui al presente articolo, ai fini di cui al
primo periodo e di cui al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 e al regolamento (UE)
2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre
2023. Nel caso di avvalimento di incentivi o maggiorazioni e'
necessario che i biocarburanti ottenuti a partire dalle materie prime
di cui all'allegato VIII, debbano essere prodotti in impianti situati
all'interno del territorio dell'Unione europea. A tal fine nel
certificato di sostenibilita' o in allegato ad esso deve essere
riportato il luogo di produzione e tale informazione deve essere
sottoposta a controllo da parte dei medesimi organismi di
certificazione operanti con lo schema volontario responsabile della
certificazione delle partite. Inoltre, i biocarburanti usati nel
settore marittimo devono rispettare le medesime specifiche tecniche
previste nel caso di immissione nel settore dei trasporti stradali e
tale informazione e' sottoposta al medesimo controllo. Il fornitore
di biocarburante operante sotto il controllo dello schema nazionale
di sostenibilita', in caso di necessita' di trattenimento del
certificato di sostenibilita', ha facolta' di produrre un certificato
sostitutivo di conformita' alla sostenibilita' per la catena di
fornitura dei biocarburanti fino alla piena operativita' della Banca
dati unionale di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199.
10-ter. Fermi restando gli obblighi derivanti dal sistema EU
ETS di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 ottobre 2003 e nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia di monitoraggio e rendicontazione
delle emissioni, per i combustibili da biomassa derivanti da rifiuti
nonche' per il combustibile solido secondario che abbia cessato la
qualifica di rifiuto ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22,
utilizzati nei forni per la produzione del clinker esclusivamente
quale apporto termico al relativo processo produttivo e non destinati
alla produzione di energia elettrica o termica da immettere in rete,
non si applica l'obbligo di dimostrare il risparmio di emissioni di
gas a effetto serra di cui all'articolo 42, comma 12, ne' la relativa
verifica ai fini dell'articolo 43.».
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato
decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 43 (Verifica della conformita' con i criteri di
sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra). - 1. Per garantire il rispetto di quanto
previsto agli articoli 3, 39 e 42, e' certificata ogni
partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da
biomassa, combustibili rinnovabili di origine non
biologica, carburanti da carbonio riciclato. A tal fine,
tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di
produzione aderiscono al Sistema nazionale di
certificazione della sostenibilita' ovvero a un sistema
volontario di certificazione, che dimostri che sono stati
rispettati i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra, conformemente all'atto di
esecuzione adottato a norma dell'articolo 30, paragrafo 8,
della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 ottobre 2023.
2. Il Sistema di certificazione della sostenibilita'
garantisce:
a) che tutti gli operatori economici appartenenti
alla filiera di produzione forniscano le informazioni che
concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di
sostenibilita' e del criterio delle riduzioni delle
emissioni;
b) un livello adeguato di verifica indipendente da
parte terza delle informazioni presentate per:
1) accertare che i sistemi utilizzati dagli
operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di
frode, valutando anche la frequenza e il metodo di
campionamento usati e la solidita' dei dati;
2) verificare che i materiali non siano stati
intenzionalmente modificati o scartati in modo che la
partita o parte di essa potesse diventare un rifiuto o
residuo.
3. Nel caso delle biomasse forestali, relativamente
alla dimostrazione di quanto richiesto all'articolo 42,
commi 9, lettera a), e 10, lettera a), il livello di
verifica indipendente da parte terza deve essere garantito
a partire dal primo punto di raccolta delle stesse.
4. Al fine di dimostrare che i criteri di cui al
comma 1 lettere a) e b) dell'articolo 42 e di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 42-bis siano mantenuti lungo tutta la
catena di consegna dei combustibili di cui al comma 1,
dalla materia prima al prodotto finito, gli operatori
economici e i fornitori utilizzano un sistema di equilibrio
di massa che:
a) consenta che partite di materie prime, di
prodotti intermedi, di prodotti finiti con caratteristiche
diverse in termini di sostenibilita' e di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra siano mescolate,
all'interno di un unico luogo geografico precisamente
delimitato, come un serbatoio, un'infrastruttura, un sito
di trasmissione e distribuzione o un impianto logistico o
di trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia
riferibile ad un unico soggetto; nel caso in cui non si
verifichi la miscelazione fisica tra due o piu' partite, la
miscelazione e' comunque ammissibile purche' le partite in
questione siano miscelabili da un punto di vista
chimico-fisico;
b) imponga che le informazioni sulle
caratteristiche di sostenibilita', sulla riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra e sul volume delle partite
di cui alla lettera a) restino associate alla miscela;
c) preveda che la somma di tutte le partite
prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse
caratteristiche di sostenibilita', nelle stesse quantita',
della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela in un
arco di tempo predefinito;
d) includa informazioni in merito al tipo di
sostegno eventualmente erogato per la produzione della
partita;
e) consenta che partite di materie prime aventi un
diverso contenuto energetico siano mescolate a fini di
ulteriore trattamento, a condizione che il volume delle
partite sia adeguato in base al loro contenuto energetico.
5. Se una partita e' trasformata, le informazioni
sulle caratteristiche di sostenibilita' e di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra della partita sono
adeguate e riferite al prodotto finale conformemente alle
regole seguenti:
a) quando dal trattamento di una partita di materie
prime si ottiene un unico prodotto destinato alla
produzione dei combustibili di cui al comma 1, il volume
della partita e le relative quantita' in termini di
sostenibilita' e di riduzione di emissioni di gas a effetto
serra sono adeguati applicando un fattore di conversione
pari al rapporto tra la massa del prodotto destinato a tale
produzione e la massa delle materie prime che entrano nel
processo;
b) quando dal trattamento di una partita di materie
prime si ottengono piu' prodotti destinati alla produzione
dei combustibili di cui al comma 1, per ciascun prodotto e'
applicato un distinto fattore di conversione e utilizzato
un distinto bilancio di massa.
6. Il Ministero della transizione ecologica, anche
avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 39, comma 11,
controlla il funzionamento degli organismi di
certificazione che effettuano verifiche indipendenti
nell'ambito di un sistema volontario. Gli organismi di
certificazione trasmettono, su richiesta del Ministero
della transizione ecologica, tutte le informazioni
pertinenti necessarie per controllare il funzionamento,
compresa la data esatta, l'ora e il luogo dei controlli.
Qualora siano accertati casi di mancata conformita', il
Ministero della transizione ecologica informa senza ritardo
il sistema volontario.
7. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del
contributo energetico previste all'articolo 39, comma 6,
gli operatori economici forniscono le informazioni che
concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di
sostenibilita' e di risparmio delle emissioni di gas a
effetto serra, rispettando i seguenti criteri:
a) aderiscono al Sistema nazionale di
certificazione di cui al comma 1;
b) nel processo di produzione del biocarburante che
matura il riconoscimento alla maggiorazione, le materie
prime e il biocarburante al termine del processo produttivo
devono essere effettivamente impiegati come carburanti;
c) non e' ammessa la miscelazione tra materie prime
finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono
beneficiare della maggiorazione con materie prime
finalizzate alla produzione di biocarburanti che non
possono beneficiare di tale maggiorazione in tutte le fasi
della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al
perimetro individuato dal processo di trasformazione finale
di tali materie in biocarburanti.
8. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo
di materie prime dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei
combustibili da biomassa per fornitore di combustibile sono
messe a disposizione dei consumatori in forma facilmente
accessibile e di agevole consultazione sui siti internet
sia dei fornitori sia del GSE, nonche' aggiornate su base
annuale. Il GSE elabora le informazioni di cui al primo
periodo e le trasmette al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica ai fini del successivo inoltro alla
Commissione europea.
9. Le certificazioni di cui al comma 1 primo periodo,
rilasciate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, restano valide purche' le partite a cui
si riferiscono vengano immesse in consumo o utilizzate
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le certificazioni di cui al comma 1 primo
periodo, rilasciate prima dell'entrata in vigore del
presente decreto e successivamente all'entrata in vigore
della direttiva (UE) 2001/2018 che utilizzano i parametri
ivi contemplati, restano valide senza la predetta
limitazione temporale.
10. L'articolo 39 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e' abrogato dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
10-bis. I biocarburanti, i bioliquidi e i
combustibili da biomassa certificati secondo il sistema
nazionale della certificazione di sostenibilita'
nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione
inquinanti (ETS 1 e 2) hanno un fattore di emissione pari a
zero. Ulteriori sistemi nazionali della certificazione di
sostenibilita' di altri Stati membri per i quali e' in
vigore un accordo di mutuo riconoscimento tra i relativi
sistemi nazionali nonche' i sistemi volontari riconosciuti
dalla Commissione Europea sono altresi' ritenuti validi per
dimostrare il rispetto della sostenibilita' di cui al
presente articolo, ai fini di cui al primo periodo e di cui
al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 ottobre 2023 e al regolamento (UE)
2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
settembre 2023. Nel caso di avvalimento di incentivi o
maggiorazioni e' necessario che i biocarburanti ottenuti a
partire dalle materie prime di cui all'allegato VIII,
debbano essere prodotti in impianti situati all'interno del
territorio dell'Unione europea. A tal fine nel certificato
di sostenibilita' o in allegato ad esso deve essere
riportato il luogo di produzione e tale informazione deve
essere sottoposta a controllo da parte dei medesimi
organismi di certificazione operanti con lo schema
volontario responsabile della certificazione delle partite.
Inoltre, i biocarburanti usati nel settore marittimo
devono rispettare le medesime specifiche tecniche previste
nel caso di immissione nel settore dei trasporti stradali e
tale informazione e' sottoposta al medesimo controllo. Il
fornitore di biocarburante operante sotto il controllo
dello schema nazionale di sostenibilita', in caso di
necessita' di trattenimento del certificato di
sostenibilita', ha facolta' di produrre un certificato
sostitutivo di conformita' alla sostenibilita' per la
catena di fornitura dei biocarburanti fino alla piena
operativita' della Banca dati unionale di cui all'articolo
47-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
10-ter. Fermi restando gli obblighi derivanti dal
sistema EU ETS di cui alla direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 e
nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia
di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni, per i
combustibili da biomassa derivanti da rifiuti nonche' per
il combustibile solido secondario che abbia cessato la
qualifica di rifiuto ai sensi del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14
febbraio 2013, n. 22, utilizzati nei forni per la
produzione del clinker esclusivamente quale apporto termico
al relativo processo produttivo e non destinati alla
produzione di energia elettrica o termica da immettere in
rete, non si applica l'obbligo di dimostrare il risparmio
di emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 42,
comma 12, ne' la relativa verifica ai fini dell'articolo
43.»