Art. 22 
 
          Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      dopo le parole: «Per garantire il rispetto di  quanto  previsto
agli  articoli»,  sono  aggiunte  le  seguenti:   «3,»   le   parole:
«carburanti  liquidi  o  gassosi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«combustibili rinnovabili» e la parola: «derivanti» e' soppressa; 
      1) dopo le parole: «sistema volontario di certificazione»  sono
aggiunte le seguenti: «, che dimostri che  sono  stati  rispettati  i
criteri di sostenibilita' e di riduzione delle  emissioni  di  gas  a
effetto serra, conformemente all'atto di esecuzione adottato a  norma
dell'articolo 30, paragrafo 8, della  direttiva  (UE)  2023/2413  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023»; 
    b) al comma 2: 
      1) all'alinea, la parola: «nazionale» e' soppressa; 
      2) alla lettera a) le parole: «, nonche' tutte le  informazioni
previste  dal  decreto  che  disciplina  il  Sistema   nazionale   di
certificazione di cui all'articolo 42, comma 15» sono soppresse; 
    c) al comma 4, dopo le parole: «dell'articolo 42»  sono  inserite
le seguenti: «e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 42-bis»; 
    d) al comma 6,  le  parole:  «comma  10»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 11»; 
    e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8. Le informazioni  sull'origine  geografica  e  sul  tipo  di
materie prime dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da
biomassa per fornitore di combustibile sono messe a disposizione  dei
consumatori  in   forma   facilmente   accessibile   e   di   agevole
consultazione sui siti  internet  sia  dei  fornitori  sia  del  GSE,
nonche' aggiornate su base annuale. Il GSE elabora le informazioni di
cui al primo periodo e le  trasmette  al  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza  energetica  ai  fini  del  successivo  inoltro  alla
Commissione europea.»; 
    f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
      «10-bis. I biocarburanti, i  bioliquidi  e  i  combustibili  da
biomassa   certificati   secondo   il   sistema    nazionale    della
certificazione di sostenibilita' nell'ambito del sistema  di  scambio
delle quote di emissione inquinanti (ETS 1 e 2) hanno un  fattore  di
emissione  pari   a   zero.   Ulteriori   sistemi   nazionali   della
certificazione di sostenibilita' di altri Stati membri per i quali e'
in vigore un accordo di mutuo riconoscimento tra i  relativi  sistemi
nazionali nonche' i sistemi volontari riconosciuti dalla  Commissione
Europea sono altresi' ritenuti  validi  per  dimostrare  il  rispetto
della sostenibilita' di cui al presente articolo, ai fini di  cui  al
primo periodo e di cui al regolamento (UE) 2023/2405  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 e  al  regolamento  (UE)
2023/1805 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  13  settembre
2023. Nel  caso  di  avvalimento  di  incentivi  o  maggiorazioni  e'
necessario che i biocarburanti ottenuti a partire dalle materie prime
di cui all'allegato VIII, debbano essere prodotti in impianti situati
all'interno del  territorio  dell'Unione  europea.  A  tal  fine  nel
certificato di sostenibilita' o  in  allegato  ad  esso  deve  essere
riportato il luogo di produzione  e  tale  informazione  deve  essere
sottoposta  a  controllo  da  parte   dei   medesimi   organismi   di
certificazione operanti con lo schema volontario  responsabile  della
certificazione delle partite.  Inoltre,  i  biocarburanti  usati  nel
settore marittimo devono rispettare le medesime  specifiche  tecniche
previste nel caso di immissione nel settore dei trasporti stradali  e
tale informazione e' sottoposta al medesimo controllo.  Il  fornitore
di biocarburante operante sotto il controllo dello  schema  nazionale
di  sostenibilita',  in  caso  di  necessita'  di  trattenimento  del
certificato di sostenibilita', ha facolta' di produrre un certificato
sostitutivo di conformita'  alla  sostenibilita'  per  la  catena  di
fornitura dei biocarburanti fino alla piena operativita' della  Banca
dati unionale di cui all'articolo 47-bis del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199. 
      10-ter. Fermi restando gli obblighi derivanti  dal  sistema  EU
ETS di cui alla direttiva 2003/87/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  13  ottobre  2003  e  nel  rispetto  della  normativa
dell'Unione europea in  materia  di  monitoraggio  e  rendicontazione
delle emissioni, per i combustibili da biomassa derivanti da  rifiuti
nonche' per il combustibile solido secondario che  abbia  cessato  la
qualifica di rifiuto ai sensi del decreto del Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 14  febbraio  2013,  n.  22,
utilizzati nei forni per la  produzione  del  clinker  esclusivamente
quale apporto termico al relativo processo produttivo e non destinati
alla produzione di energia elettrica o termica da immettere in  rete,
non si applica l'obbligo di dimostrare il risparmio di  emissioni  di
gas a effetto serra di cui all'articolo 42, comma 12, ne' la relativa
verifica ai fini dell'articolo 43.». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  43  del  citato
          decreto legislativo n. 199 del 2021,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 43 (Verifica della conformita' con i criteri di
          sostenibilita' e di riduzione  delle  emissioni  di  gas  a
          effetto serra). - 1. Per garantire il  rispetto  di  quanto
          previsto agli articoli 3, 39  e  42,  e'  certificata  ogni
          partita  di  biocarburanti,  bioliquidi,  combustibili   da
          biomassa,   combustibili   rinnovabili   di   origine   non
          biologica, carburanti da carbonio riciclato.  A  tal  fine,
          tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera  di
          produzione   aderiscono    al    Sistema    nazionale    di
          certificazione della sostenibilita'  ovvero  a  un  sistema
          volontario di certificazione, che dimostri che  sono  stati
          rispettati i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle
          emissioni di gas a effetto serra, conformemente all'atto di
          esecuzione adottato a norma dell'articolo 30, paragrafo  8,
          della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 18 ottobre 2023. 
                2. Il Sistema di certificazione della  sostenibilita'
          garantisce: 
                  a) che tutti gli operatori  economici  appartenenti
          alla filiera di produzione forniscano le  informazioni  che
          concorrono alla dimostrazione del rispetto dei  criteri  di
          sostenibilita'  e  del  criterio  delle   riduzioni   delle
          emissioni; 
                  b) un livello adeguato di verifica indipendente  da
          parte terza delle informazioni presentate per: 
                    1)  accertare  che  i  sistemi  utilizzati  dagli
          operatori economici siano precisi, affidabili e a prova  di
          frode,  valutando  anche  la  frequenza  e  il  metodo   di
          campionamento usati e la solidita' dei dati; 
                    2) verificare che i  materiali  non  siano  stati
          intenzionalmente modificati  o  scartati  in  modo  che  la
          partita o parte di essa  potesse  diventare  un  rifiuto  o
          residuo. 
                3. Nel caso delle biomasse  forestali,  relativamente
          alla dimostrazione di  quanto  richiesto  all'articolo  42,
          commi 9, lettera a),  e  10,  lettera  a),  il  livello  di
          verifica indipendente da parte terza deve essere  garantito
          a partire dal primo punto di raccolta delle stesse. 
                4. Al fine di dimostrare che  i  criteri  di  cui  al
          comma 1 lettere a) e b) dell'articolo 42 e di cui ai  commi
          1 e 2 dell'articolo 42-bis siano mantenuti lungo  tutta  la
          catena di consegna dei combustibili  di  cui  al  comma  1,
          dalla materia  prima  al  prodotto  finito,  gli  operatori
          economici e i fornitori utilizzano un sistema di equilibrio
          di massa che: 
                  a)  consenta  che  partite  di  materie  prime,  di
          prodotti intermedi, di prodotti finiti con  caratteristiche
          diverse in termini di sostenibilita' e di  riduzione  delle
          emissioni  di  gas  a  effetto   serra   siano   mescolate,
          all'interno  di  un  unico  luogo  geografico  precisamente
          delimitato, come un serbatoio, un'infrastruttura,  un  sito
          di trasmissione e distribuzione o un impianto  logistico  o
          di trattamento,  la  cui  responsabilita'  o  gestione  sia
          riferibile ad un unico soggetto; nel caso  in  cui  non  si
          verifichi la miscelazione fisica tra due o piu' partite, la
          miscelazione e' comunque ammissibile purche' le partite  in
          questione  siano  miscelabili  da   un   punto   di   vista
          chimico-fisico; 
                  b)    imponga    che    le    informazioni    sulle
          caratteristiche di sostenibilita',  sulla  riduzione  delle
          emissioni di gas a effetto serra e sul volume delle partite
          di cui alla lettera a) restino associate alla miscela; 
                  c)  preveda  che  la  somma  di  tutte  le  partite
          prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse
          caratteristiche di sostenibilita', nelle stesse  quantita',
          della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela in un
          arco di tempo predefinito; 
                  d)  includa  informazioni  in  merito  al  tipo  di
          sostegno eventualmente  erogato  per  la  produzione  della
          partita; 
                  e) consenta che partite di materie prime aventi  un
          diverso contenuto energetico  siano  mescolate  a  fini  di
          ulteriore trattamento, a condizione  che  il  volume  delle
          partite sia adeguato in base al loro contenuto energetico. 
                5. Se una partita  e'  trasformata,  le  informazioni
          sulle caratteristiche  di  sostenibilita'  e  di  riduzione
          delle emissioni di gas a effetto serra della  partita  sono
          adeguate e riferite al prodotto finale  conformemente  alle
          regole seguenti: 
                  a) quando dal trattamento di una partita di materie
          prime  si  ottiene  un  unico   prodotto   destinato   alla
          produzione dei combustibili di cui al comma  1,  il  volume
          della  partita  e  le  relative  quantita'  in  termini  di
          sostenibilita' e di riduzione di emissioni di gas a effetto
          serra sono adeguati applicando un  fattore  di  conversione
          pari al rapporto tra la massa del prodotto destinato a tale
          produzione e la massa delle materie prime che  entrano  nel
          processo; 
                  b) quando dal trattamento di una partita di materie
          prime si ottengono piu' prodotti destinati alla  produzione
          dei combustibili di cui al comma 1, per ciascun prodotto e'
          applicato un distinto fattore di conversione  e  utilizzato
          un distinto bilancio di massa. 
                6. Il Ministero della  transizione  ecologica,  anche
          avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 39, comma  11,
          controlla   il    funzionamento    degli    organismi    di
          certificazione  che   effettuano   verifiche   indipendenti
          nell'ambito di un  sistema  volontario.  Gli  organismi  di
          certificazione  trasmettono,  su  richiesta  del  Ministero
          della  transizione   ecologica,   tutte   le   informazioni
          pertinenti necessarie  per  controllare  il  funzionamento,
          compresa la data esatta, l'ora e il  luogo  dei  controlli.
          Qualora siano accertati casi  di  mancata  conformita',  il
          Ministero della transizione ecologica informa senza ritardo
          il sistema volontario. 
                7. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del
          contributo energetico previste all'articolo  39,  comma  6,
          gli operatori  economici  forniscono  le  informazioni  che
          concorrono alla dimostrazione del rispetto dei  criteri  di
          sostenibilita' e di risparmio  delle  emissioni  di  gas  a
          effetto serra, rispettando i seguenti criteri: 
                  a)   aderiscono    al    Sistema    nazionale    di
          certificazione di cui al comma 1; 
                  b) nel processo di produzione del biocarburante che
          matura il riconoscimento  alla  maggiorazione,  le  materie
          prime e il biocarburante al termine del processo produttivo
          devono essere effettivamente impiegati come carburanti; 
                  c) non e' ammessa la miscelazione tra materie prime
          finalizzate alla produzione di  biocarburanti  che  possono
          beneficiare   della   maggiorazione   con   materie   prime
          finalizzate  alla  produzione  di  biocarburanti  che   non
          possono beneficiare di tale maggiorazione in tutte le  fasi
          della filiera di produzione di biocarburanti precedenti  al
          perimetro individuato dal processo di trasformazione finale
          di tali materie in biocarburanti. 
                8. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo
          di materie prime dei biocarburanti, dei  bioliquidi  e  dei
          combustibili da biomassa per fornitore di combustibile sono
          messe a disposizione dei consumatori  in  forma  facilmente
          accessibile e di agevole consultazione  sui  siti  internet
          sia dei fornitori sia del GSE, nonche' aggiornate  su  base
          annuale. Il GSE elabora le informazioni  di  cui  al  primo
          periodo e le trasmette al Ministero dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica ai fini del  successivo  inoltro  alla
          Commissione europea. 
                9. Le certificazioni di cui al comma 1 primo periodo,
          rilasciate prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, restano valide purche' le partite  a  cui
          si riferiscono vengano  immesse  in  consumo  o  utilizzate
          entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Le certificazioni di cui al comma 1 primo
          periodo,  rilasciate  prima  dell'entrata  in  vigore   del
          presente decreto e successivamente  all'entrata  in  vigore
          della direttiva (UE) 2001/2018 che utilizzano  i  parametri
          ivi  contemplati,  restano   valide   senza   la   predetta
          limitazione temporale. 
                10. L'articolo 39 del  decreto  legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, e' abrogato dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
                10-bis.   I   biocarburanti,   i   bioliquidi   e   i
          combustibili da biomassa  certificati  secondo  il  sistema
          nazionale   della    certificazione    di    sostenibilita'
          nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione
          inquinanti (ETS 1 e 2) hanno un fattore di emissione pari a
          zero. Ulteriori sistemi nazionali della  certificazione  di
          sostenibilita' di altri Stati membri  per  i  quali  e'  in
          vigore un accordo di mutuo riconoscimento  tra  i  relativi
          sistemi nazionali nonche' i sistemi volontari  riconosciuti
          dalla Commissione Europea sono altresi' ritenuti validi per
          dimostrare il  rispetto  della  sostenibilita'  di  cui  al
          presente articolo, ai fini di cui al primo periodo e di cui
          al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  18  ottobre  2023  e  al  regolamento  (UE)
          2023/1805 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  13
          settembre 2023. Nel caso  di  avvalimento  di  incentivi  o
          maggiorazioni e' necessario che i biocarburanti ottenuti  a
          partire dalle  materie  prime  di  cui  all'allegato  VIII,
          debbano essere prodotti in impianti situati all'interno del
          territorio dell'Unione europea. A tal fine nel  certificato
          di  sostenibilita'  o  in  allegato  ad  esso  deve  essere
          riportato il luogo di produzione e tale  informazione  deve
          essere  sottoposta  a  controllo  da  parte  dei   medesimi
          organismi  di  certificazione  operanti   con   lo   schema
          volontario responsabile della certificazione delle partite. 
                Inoltre, i biocarburanti usati nel settore  marittimo
          devono rispettare le medesime specifiche tecniche  previste
          nel caso di immissione nel settore dei trasporti stradali e
          tale informazione e' sottoposta al medesimo  controllo.  Il
          fornitore di  biocarburante  operante  sotto  il  controllo
          dello  schema  nazionale  di  sostenibilita',  in  caso  di
          necessita'   di   trattenimento    del    certificato    di
          sostenibilita', ha  facolta'  di  produrre  un  certificato
          sostitutivo  di  conformita'  alla  sostenibilita'  per  la
          catena di  fornitura  dei  biocarburanti  fino  alla  piena
          operativita' della Banca dati unionale di cui  all'articolo
          47-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 
              10-ter.  Fermi  restando  gli  obblighi  derivanti  dal
          sistema  EU  ETS  di  cui  alla  direttiva  2003/87/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 13  ottobre  2003  e
          nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia
          di monitoraggio e rendicontazione delle  emissioni,  per  i
          combustibili da biomassa derivanti da rifiuti  nonche'  per
          il combustibile solido  secondario  che  abbia  cessato  la
          qualifica di rifiuto ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  14
          febbraio  2013,  n.  22,  utilizzati  nei  forni   per   la
          produzione del clinker esclusivamente quale apporto termico
          al  relativo  processo  produttivo  e  non  destinati  alla
          produzione di energia elettrica o termica da  immettere  in
          rete, non si applica l'obbligo di dimostrare  il  risparmio
          di emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 42,
          comma 12, ne' la relativa verifica  ai  fini  dell'articolo
          43.»