Art. 25
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «prodotto da fonti rinnovabili e»
sono sostituite dalle seguenti: «prodotto da fonti rinnovabili,
compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica.
Tale quantita' standard puo' essere suddivisa in una frazione,
purche' sia un multiplo di 1 Wh. La garanzia di origine»;
2) alla lettera c), dopo la parola: «produzione» sono aggiunte
le seguenti: «che possono essere specificate secondo il periodo di
regolazione degli sbilanciamenti per l'energia elettrica e su base
oraria o sub-oraria negli altri casi»;
b) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono
altresi' previste procedure di qualifica semplificate ai fini
dell'emissione delle garanzie d'origine relative alla produzione di
energia da impianti di potenza inferiore a 50 kW e da impianti
inseriti all'interno di configurazioni di comunita' di energia
rinnovabile. Per le procedure di cui al precedente periodo e'
altresi' prevista l'applicazione di corrispettivi ridotti.»;
c) al comma 6, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) con riferimento agli impianti di produzione di biometano
incentivati con meccanismi che prevedono il ritiro del biometano da
parte del GSE e, conseguentemente, che il biometano prodotto non sia
piu' nella disponibilita' del medesimo produttore, le garanzie di
origine sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al
GSE e vengono considerate nella disponibilita' di quest'ultimo, che
provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali che
prevedono la contestuale vendita del biometano e delle garanzie
d'origine. Nel caso in cui non vi sia il ritiro da parte del GSE, le
garanzie d'origine sono rilasciate al produttore che le
commercializza insieme al biometano;»;
d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. I fornitori di gas immesso in reti di gas naturale o di
idrogeno, compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non
biologica e il biometano, assicurano ai consumatori finali la
tracciabilita' della quota o della quantita' di energia prodotta da
fonti rinnovabili inclusa nel proprio mix energetico, come dichiarato
nelle offerte commerciali anche rispettando quanto previsto
all'articolo 47-bis, comma 6. A tal fine, i fornitori utilizzano
garanzie di origine, che devono corrispondere all'energia rinnovabile
oggetto dell'offerta. E' fatto salvo l'utilizzo del mix energetico
residuale nei casi di offerte non tracciate, nonche' nei casi
previsti dai commi 5 e 6. Quando un cliente consuma gas proveniente
da una rete di idrogeno o di gas naturale, compresi i combustibili
rinnovabili gassosi di origine non biologica e il biometano, come
dimostrato nell'offerta commerciale del fornitore, le garanzie di
origine annullate devono corrispondere alle pertinenti
caratteristiche della rete. A tal fine, le caratteristiche della rete
devono consentire l'immissione e il prelievo del gas rinnovabile.».
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato
decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 46 (Garanzie di origine). - 1. La garanzia di
origine ha il solo scopo di dimostrare ai clienti finali la
quantita' di energia da fonti rinnovabili nel mix
energetico di un fornitore di energia nonche' quella
fornita ai consumatori in base a contratti di energia
prodotta da fonti rinnovabili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE
provvede all'emissione, alla gestione del registro, al
trasferimento e all'annullamento elettronico delle garanzie
di origine e assicura che le stesse siano precise,
affidabili, a prova di frode e conformi alla norma CEN - EN
16325. Ogni garanzia di origine corrisponde ad una
quantita' standard di 1 MWh prodotto da fonti rinnovabili,
compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non
biologica. Tale quantita' standard puo' essere suddivisa in
una frazione, purche' sia un multiplo di 1 Wh. La garanzia
di origine indica almeno:
a) se riguarda:
1) l'energia elettrica;
2) il gas, incluso il biometano;
3) l'idrogeno;
4) i prodotti usati per il riscaldamento o il
raffrescamento;
b) la fonte energetica utilizzata per produrre
l'energia;
c) la data di inizio e di fine della produzione che
possono essere specificate secondo il periodo di
regolazione degli sbilanciamenti per l'energia elettrica e
su base oraria o sub-oraria negli altri casi;
d) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la
potenza dell'impianto di produzione;
e) se l'impianto ha beneficiato di regimi di
sostegno all'investimento e se l'unita' energetica ha
beneficiato di regimi di sostegno;
f) la data di entrata in esercizio dell'impianto;
g) la data di rilascio.
3. Per le garanzie d'origine provenienti da impianti
di potenza inferiore a 50 kW possono essere indicate
informazioni semplificate. Le garanzie di origine
contengono altresi' l'informazione rispetto all'impiego
della produzione di energia da fonti rinnovabili e, piu' in
particolare, se la stessa e' immessa in una rete, ivi
incluse le reti di teleriscaldamento, o se contestualmente
autoconsumata. Sono altresi' previste procedure di
qualifica semplificate ai fini dell'emissione delle
garanzie d'origine relative alla produzione di energia da
impianti di potenza inferiore a 50 kW e da impianti
inseriti all'interno di configurazioni di comunita' di
energia rinnovabile. Per le procedure di cui al precedente
periodo e' altresi' prevista l'applicazione di
corrispettivi ridotti.
4. Per ogni unita' di energia prodotta non puo'
essere rilasciata piu' di una garanzia di origine e la
stessa unita' di energia da fonti rinnovabili e' tenuta in
considerazione una sola volta. Le garanzie di origine sono
valide per dodici mesi dalla produzione della relativa
unita' energetica e, se non annullate, scadono al piu'
tardi decorsi diciotto mesi. In tal caso, le garanzie di
origine scadute sono conteggiate nell'ambito della
determinazione del mix energetico residuale nazionale.
5. La garanzia di origine e' rilasciata al produttore
di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione dei casi in
cui tale produttore riceve un sostegno economico
nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che non
tiene conto del valore di mercato della garanzia di
origine. In ogni caso la garanzia di origine e'
riconosciuta al produttore quando:
a) il sostegno economico e' concesso mediante una
procedura di gara o un sistema di titoli negoziabili; o
b) il valore di mercato delle garanzie di origine
e' preso in considerazione nella determinazione del livello
di sostegno economico nell'ambito dei meccanismi di
incentivazione.
6. In attuazione del principio di cui al comma 5:
a) nei casi in cui il produttore riceva un sostegno
economico nell'ambito di un meccanismo di incentivazione
che prevede il ritiro dell'energia elettrica da parte del
GSE e, conseguentemente, che l'energia elettrica prodotta
non sia piu' nella disponibilita' del medesimo produttore,
le garanzie di origine sono emesse e contestualmente
trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate
nella disponibilita' di quest'ultimo che provvede ad
assegnarle mediante procedure concorrenziali;
b) in relazione alle disposizioni relative
all'integrazione della produzione di biometano nella rete
del gas in attuazione delle misure previsti dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, il GSE rilascia le
garanzie di origine al produttore, ovvero le valorizza per
suo conto nel caso in cui il produttore opti per il ritiro
onnicomprensivo del biometano immesso in rete;
c) con riferimento agli impianti di produzione di
biometano incentivati con meccanismi che prevedono il
ritiro del biometano da parte del GSE e, conseguentemente,
che il biometano prodotto non sia piu' nella disponibilita'
del medesimo produttore, le garanzie di origine sono emesse
e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e
vengono considerate nella disponibilita' di quest'ultimo,
che provvede ad assegnarle mediante procedure
concorrenziali che prevedono la contestuale vendita del
biometano e delle garanzie d'origine. Nel caso in cui non
vi sia il ritiro da parte del GSE, le garanzie d'origine
sono rilasciate al produttore che le commercializza insieme
al biometano;
d) in relazione alla produzione di energia da fonti
rinnovabili per il riscaldamento o il raffrescamento il GSE
rilascia le garanzie di origine al produttore in coerenza
con le disposizioni di cui comma 5, anche in relazione alla
produzione da fonti rinnovabili realizzata da interventi
che beneficiano dei certificati bianchi. Per gli impianti
riconosciuti come operanti in cogenerazione ad alto
rendimento che beneficiano del riconoscimento dei premi
stabiliti all'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 luglio 2012, recante "Attuazione
dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, recante incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2012, le garanzie di origine sono emesse al
produttore e contestualmente trasferite a titolo gratuito
al GSE e vengono considerate nella disponibilita' di
quest'ultimo che provvede ad assegnarle mediante procedure
concorrenziali definite in analogia alle disposizioni
vigenti per il settore elettrico. Nell'ambito del
provvedimento di cui all'articolo 10 possono essere
stabilite dimensioni di impianto e condizioni per il
rilascio della garanzia di origine al produttore.
6-bis. I fornitori di gas immesso in reti di gas
naturale o di idrogeno, compresi i combustibili rinnovabili
gassosi di origine non biologica e il biometano, assicurano
ai consumatori finali la tracciabilita' della quota o della
quantita' di energia prodotta da fonti rinnovabili inclusa
nel proprio mix energetico, come dichiarato nelle offerte
commerciali anche rispettando quanto previsto all'articolo
47-bis, comma 6. A tal fine, i fornitori utilizzano
garanzie di origine, che devono corrispondere all'energia
rinnovabile oggetto dell'offerta. E' fatto salvo l'utilizzo
del mix energetico residuale nei casi di offerte non
tracciate, nonche' nei casi previsti dai commi 5 e 6.
Quando un cliente consuma gas proveniente da una rete di
idrogeno o di gas naturale, compresi i combustibili
rinnovabili gassosi di origine non biologica e il
biometano, come dimostrato nell'offerta commerciale del
fornitore, le garanzie di origine annullate devono
corrispondere alle pertinenti caratteristiche della rete. A
tal fine, le caratteristiche della rete devono consentire
l'immissione e il prelievo del gas rinnovabile.
7. I produttori possono valorizzare economicamente le
garanzie di origine all'interno della piattaforma di
scambio organizzata e gestita dal GME di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
8. In relazione alla produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, la garanzia di origine puo' essere
rilasciata, su indicazione del produttore, direttamente
all'acquirente che acquista l'energia nell'ambito di
accordi di compravendita di energia elettrica da fonti
rinnovabili di lungo termine. Se l'acquirente coincide con
un consumatore finale di energia elettrica, la garanzia di
origine e' immediatamente annullata a seguito del rilascio.
9. In conformita' alle previsioni di cui ai
precedenti commi, secondo modalita' definite con decreto
del Ministro della transizione ecologica, su proposta
dell'ARERA, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono:
a) definite le modalita' di attuazione del presente
articolo e aggiornate le modalita' di rilascio,
riconoscimento e annullamento della garanzia di origine da
fonti rinnovabili nonche' le loro modalita' di utilizzo da
parte dei fornitori di energia nell'ambito dell'energia
fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con
riferimento al consumo di energia prodotta da fonti
rinnovabili;
b) definite modalita' per l'utilizzo dei proventi
derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle garanzie
di origine nella propria disponibilita', anche prevedendo
un versamento alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali ai fini di una riduzione delle componenti
tariffarie che alimentano i rispettivi meccanismi di
incentivazione;
c) definite le modalita' con le quali e' verificata
la precisione, affidabilita' o autenticita' delle garanzie
di origine rilasciate da altri Stati Membri, prevedendo
che, in caso di rifiuto nel riconoscimento, tale rifiuto
sia tempestivamente notificato alla Commissione europea.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui al comma 1 e' abrogato l'articolo 34
del decreto legislativo n. 28 del 2011.»