Art. 25 
 
          Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) all'alinea, le parole: «prodotto  da  fonti  rinnovabili  e»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «prodotto  da  fonti  rinnovabili,
compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica.
Tale quantita'  standard  puo'  essere  suddivisa  in  una  frazione,
purche' sia un multiplo di 1 Wh. La garanzia di origine»; 
      2) alla lettera c), dopo la parola: «produzione» sono  aggiunte
le seguenti: «che possono essere specificate secondo  il  periodo  di
regolazione degli sbilanciamenti per l'energia elettrica  e  su  base
oraria o sub-oraria negli altri casi»; 
    b) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Sono
altresi'  previste  procedure  di  qualifica  semplificate  ai   fini
dell'emissione delle garanzie d'origine relative alla  produzione  di
energia da impianti di potenza  inferiore  a  50  kW  e  da  impianti
inseriti  all'interno  di  configurazioni  di  comunita'  di  energia
rinnovabile. Per  le  procedure  di  cui  al  precedente  periodo  e'
altresi' prevista l'applicazione di corrispettivi ridotti.»; 
    c) al comma 6, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) con riferimento agli impianti di  produzione  di  biometano
incentivati con meccanismi che prevedono il ritiro del  biometano  da
parte del GSE e, conseguentemente, che il biometano prodotto non  sia
piu' nella disponibilita' del medesimo  produttore,  le  garanzie  di
origine sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al
GSE e vengono considerate nella disponibilita' di  quest'ultimo,  che
provvede  ad  assegnarle  mediante   procedure   concorrenziali   che
prevedono la contestuale  vendita  del  biometano  e  delle  garanzie
d'origine. Nel caso in cui non vi sia il ritiro da parte del GSE,  le
garanzie   d'origine   sono   rilasciate   al   produttore   che   le
commercializza insieme al biometano;»; 
    d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis. I fornitori di gas immesso in reti di gas naturale o di
idrogeno, compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine  non
biologica  e  il  biometano,  assicurano  ai  consumatori  finali  la
tracciabilita' della quota o della quantita' di energia  prodotta  da
fonti rinnovabili inclusa nel proprio mix energetico, come dichiarato
nelle  offerte  commerciali   anche   rispettando   quanto   previsto
all'articolo 47-bis, comma 6. A  tal  fine,  i  fornitori  utilizzano
garanzie di origine, che devono corrispondere all'energia rinnovabile
oggetto dell'offerta. E' fatto salvo l'utilizzo  del  mix  energetico
residuale nei  casi  di  offerte  non  tracciate,  nonche'  nei  casi
previsti dai commi 5 e 6. Quando un cliente consuma  gas  proveniente
da una rete di idrogeno o di gas naturale,  compresi  i  combustibili
rinnovabili gassosi di origine non biologica  e  il  biometano,  come
dimostrato nell'offerta commerciale del  fornitore,  le  garanzie  di
origine    annullate    devono    corrispondere    alle    pertinenti
caratteristiche della rete. A tal fine, le caratteristiche della rete
devono consentire l'immissione e il prelievo del gas rinnovabile.». 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  46  del  citato
          decreto legislativo n. 199 del 2021,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 46 (Garanzie di origine). - 1. La  garanzia  di
          origine ha il solo scopo di dimostrare ai clienti finali la
          quantita'  di  energia  da  fonti   rinnovabili   nel   mix
          energetico  di  un  fornitore  di  energia  nonche'  quella
          fornita ai consumatori  in  base  a  contratti  di  energia
          prodotta da fonti rinnovabili. 
                2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  GSE
          provvede all'emissione,  alla  gestione  del  registro,  al
          trasferimento e all'annullamento elettronico delle garanzie
          di  origine  e  assicura  che  le  stesse  siano   precise,
          affidabili, a prova di frode e conformi alla norma CEN - EN
          16325.  Ogni  garanzia  di  origine  corrisponde   ad   una
          quantita' standard di 1 MWh prodotto da fonti  rinnovabili,
          compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine  non
          biologica. Tale quantita' standard puo' essere suddivisa in
          una frazione, purche' sia un multiplo di 1 Wh. La  garanzia
          di origine indica almeno: 
                  a) se riguarda: 
                    1) l'energia elettrica; 
                    2) il gas, incluso il biometano; 
                    3) l'idrogeno; 
                    4) i prodotti usati per  il  riscaldamento  o  il
          raffrescamento; 
                  b) la  fonte  energetica  utilizzata  per  produrre
          l'energia; 
                  c) la data di inizio e di fine della produzione che
          possono  essere   specificate   secondo   il   periodo   di
          regolazione degli sbilanciamenti per l'energia elettrica  e
          su base oraria o sub-oraria negli altri casi; 
                  d) la denominazione, l'ubicazione,  il  tipo  e  la
          potenza dell'impianto di produzione; 
                  e)  se  l'impianto  ha  beneficiato  di  regimi  di
          sostegno  all'investimento  e  se  l'unita'  energetica  ha
          beneficiato di regimi di sostegno; 
                  f) la data di entrata in esercizio dell'impianto; 
                  g) la data di rilascio. 
                3. Per le garanzie d'origine provenienti da  impianti
          di potenza  inferiore  a  50  kW  possono  essere  indicate
          informazioni   semplificate.   Le   garanzie   di   origine
          contengono  altresi'  l'informazione  rispetto  all'impiego
          della produzione di energia da fonti rinnovabili e, piu' in
          particolare, se la stessa  e'  immessa  in  una  rete,  ivi
          incluse le reti di teleriscaldamento, o se  contestualmente
          autoconsumata.  Sono   altresi'   previste   procedure   di
          qualifica  semplificate  ai   fini   dell'emissione   delle
          garanzie d'origine relative alla produzione di  energia  da
          impianti di  potenza  inferiore  a  50  kW  e  da  impianti
          inseriti all'interno  di  configurazioni  di  comunita'  di
          energia rinnovabile. Per le procedure di cui al  precedente
          periodo   e'   altresi'    prevista    l'applicazione    di
          corrispettivi ridotti. 
                4. Per ogni  unita'  di  energia  prodotta  non  puo'
          essere rilasciata piu' di una  garanzia  di  origine  e  la
          stessa unita' di energia da fonti rinnovabili e' tenuta  in
          considerazione una sola volta. Le garanzie di origine  sono
          valide per dodici  mesi  dalla  produzione  della  relativa
          unita' energetica e, se  non  annullate,  scadono  al  piu'
          tardi decorsi diciotto mesi. In tal caso,  le  garanzie  di
          origine  scadute   sono   conteggiate   nell'ambito   della
          determinazione del mix energetico residuale nazionale. 
                5. La garanzia di origine e' rilasciata al produttore
          di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione dei  casi  in
          cui  tale   produttore   riceve   un   sostegno   economico
          nell'ambito di un  meccanismo  di  incentivazione  che  non
          tiene  conto  del  valore  di  mercato  della  garanzia  di
          origine.  In  ogni  caso  la   garanzia   di   origine   e'
          riconosciuta al produttore quando: 
                  a) il sostegno economico e' concesso  mediante  una
          procedura di gara o un sistema di titoli negoziabili; o 
                  b) il valore di mercato delle garanzie  di  origine
          e' preso in considerazione nella determinazione del livello
          di  sostegno  economico  nell'ambito  dei   meccanismi   di
          incentivazione. 
                6. In attuazione del principio di cui al comma 5: 
                  a) nei casi in cui il produttore riceva un sostegno
          economico nell'ambito di un  meccanismo  di  incentivazione
          che prevede il ritiro dell'energia elettrica da  parte  del
          GSE e, conseguentemente, che l'energia  elettrica  prodotta
          non sia piu' nella disponibilita' del medesimo  produttore,
          le  garanzie  di  origine  sono  emesse  e  contestualmente
          trasferite a titolo gratuito al GSE e  vengono  considerate
          nella  disponibilita'  di  quest'ultimo  che  provvede   ad
          assegnarle mediante procedure concorrenziali; 
                  b)  in   relazione   alle   disposizioni   relative
          all'integrazione della produzione di biometano  nella  rete
          del gas in  attuazione  delle  misure  previsti  dal  Piano
          Nazionale di Ripresa  e  Resilienza,  il  GSE  rilascia  le
          garanzie di origine al produttore, ovvero le valorizza  per
          suo conto nel caso in cui il produttore opti per il  ritiro
          onnicomprensivo del biometano immesso in rete; 
                  c) con riferimento agli impianti di  produzione  di
          biometano  incentivati  con  meccanismi  che  prevedono  il
          ritiro del biometano da parte del GSE e,  conseguentemente,
          che il biometano prodotto non sia piu' nella disponibilita'
          del medesimo produttore, le garanzie di origine sono emesse
          e contestualmente trasferite a titolo  gratuito  al  GSE  e
          vengono considerate nella disponibilita'  di  quest'ultimo,
          che   provvede    ad    assegnarle    mediante    procedure
          concorrenziali che prevedono  la  contestuale  vendita  del
          biometano e delle garanzie d'origine. Nel caso in  cui  non
          vi sia il ritiro da parte del GSE,  le  garanzie  d'origine
          sono rilasciate al produttore che le commercializza insieme
          al biometano; 
                  d) in relazione alla produzione di energia da fonti
          rinnovabili per il riscaldamento o il raffrescamento il GSE
          rilascia le garanzie di origine al produttore  in  coerenza
          con le disposizioni di cui comma 5, anche in relazione alla
          produzione da fonti rinnovabili  realizzata  da  interventi
          che beneficiano dei certificati bianchi. Per  gli  impianti
          riconosciuti  come  operanti  in  cogenerazione   ad   alto
          rendimento che beneficiano  del  riconoscimento  dei  premi
          stabiliti all'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro
          dello sviluppo economico 6 luglio 2012, recante "Attuazione
          dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.
          28, recante  incentivazione  della  produzione  di  energia
          elettrica da  impianti  a  fonti  rinnovabili  diversi  dai
          fotovoltaici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  159
          del 10 luglio 2012, le garanzie di origine sono  emesse  al
          produttore e contestualmente trasferite a  titolo  gratuito
          al  GSE  e  vengono  considerate  nella  disponibilita'  di
          quest'ultimo che provvede ad assegnarle mediante  procedure
          concorrenziali  definite  in  analogia  alle   disposizioni
          vigenti  per  il   settore   elettrico.   Nell'ambito   del
          provvedimento  di  cui  all'articolo  10   possono   essere
          stabilite  dimensioni  di  impianto  e  condizioni  per  il
          rilascio della garanzia di origine al produttore. 
                6-bis. I fornitori di gas  immesso  in  reti  di  gas
          naturale o di idrogeno, compresi i combustibili rinnovabili
          gassosi di origine non biologica e il biometano, assicurano
          ai consumatori finali la tracciabilita' della quota o della
          quantita' di energia prodotta da fonti rinnovabili  inclusa
          nel proprio mix energetico, come dichiarato  nelle  offerte
          commerciali anche rispettando quanto previsto  all'articolo
          47-bis,  comma  6.  A  tal  fine,  i  fornitori  utilizzano
          garanzie di origine, che devono  corrispondere  all'energia
          rinnovabile oggetto dell'offerta. E' fatto salvo l'utilizzo
          del mix  energetico  residuale  nei  casi  di  offerte  non
          tracciate, nonche' nei casi  previsti  dai  commi  5  e  6.
          Quando un cliente consuma gas proveniente da  una  rete  di
          idrogeno  o  di  gas  naturale,  compresi  i   combustibili
          rinnovabili  gassosi  di  origine  non   biologica   e   il
          biometano, come  dimostrato  nell'offerta  commerciale  del
          fornitore,  le  garanzie  di   origine   annullate   devono
          corrispondere alle pertinenti caratteristiche della rete. A
          tal fine, le caratteristiche della rete  devono  consentire
          l'immissione e il prelievo del gas rinnovabile. 
                7. I produttori possono valorizzare economicamente le
          garanzie  di  origine  all'interno  della  piattaforma   di
          scambio organizzata e gestita dal GME di cui all'articolo 5
          del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
                8. In relazione alla produzione di energia  elettrica
          da fonti rinnovabili, la garanzia di  origine  puo'  essere
          rilasciata, su  indicazione  del  produttore,  direttamente
          all'acquirente  che  acquista  l'energia   nell'ambito   di
          accordi di compravendita  di  energia  elettrica  da  fonti
          rinnovabili di lungo termine. Se l'acquirente coincide  con
          un consumatore finale di energia elettrica, la garanzia  di
          origine e' immediatamente annullata a seguito del rilascio. 
                9.  In  conformita'  alle  previsioni   di   cui   ai
          precedenti commi, secondo modalita'  definite  con  decreto
          del  Ministro  della  transizione  ecologica,  su  proposta
          dell'ARERA, entro centoventi giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto, sono: 
                  a) definite le modalita' di attuazione del presente
          articolo   e   aggiornate   le   modalita'   di   rilascio,
          riconoscimento e annullamento della garanzia di origine  da
          fonti rinnovabili nonche' le loro modalita' di utilizzo  da
          parte dei fornitori  di  energia  nell'ambito  dell'energia
          fornita ai consumatori in base  a  contratti  conclusi  con
          riferimento  al  consumo  di  energia  prodotta  da   fonti
          rinnovabili; 
                  b) definite modalita' per l'utilizzo  dei  proventi
          derivanti dalla vendita, da parte del GSE,  delle  garanzie
          di origine nella propria disponibilita',  anche  prevedendo
          un  versamento  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
          ambientali  ai  fini  di  una  riduzione  delle  componenti
          tariffarie  che  alimentano  i  rispettivi  meccanismi   di
          incentivazione; 
                  c) definite le modalita' con le quali e' verificata
          la precisione, affidabilita' o autenticita' delle  garanzie
          di origine rilasciate da  altri  Stati  Membri,  prevedendo
          che, in caso di rifiuto nel  riconoscimento,  tale  rifiuto
          sia tempestivamente notificato alla Commissione europea. 
                10. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          provvedimento di cui al comma 1 e' abrogato  l'articolo  34
          del decreto legislativo n. 28 del 2011.»