Art. 26 
 
       Inserimento dell'articolo 47-bis al decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.
199, e' inserito il seguente: 
    «Art. 47-bis (Banca dati dell'Unione europea di cui  all'articolo
31-bis della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2018). - 1. Con uno  o  piu'  decreti  del
direttore generale competente del  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica sono stabilite le  modalita'  di  partecipazione
obbligatoria alla banca dati dell'Unione europea di cui  all'articolo
31-bis della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2018 da parte dei soggetti interessati. 
    2. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono, nel  rispetto  delle
esigenze di segretezza delle informazioni commercialmente  sensibili,
le modalita' di  adempimento,  da  parte  degli  operatori  economici
interessati, all'obbligo di inserire  nella  banca  dati  di  cui  al
medesimo comma le informazioni sulle transazioni effettuate  e  sulle
caratteristiche di sostenibilita' dei combustibili  oggetto  di  tali
transazioni, ivi  comprese  le  emissioni  di  gas  a  effetto  serra
prodotte durante il loro ciclo di vita, a partire dal loro  luogo  di
produzione  fino  al  momento  della  loro  immissione  sul   mercato
dell'Unione, specificando altresi'  i  dati  sull'eventuale  sostegno
alla produzione di una specifica partita di combustibile e  sul  tipo
di regime di sostegno. I fornitori  di  combustibile  sono  tenuti  a
inserire nella banca dati ogni informazione necessaria per verificare
gli  obiettivi  di  cui  all'articolo  3,  il  soddisfacimento  degli
obblighi di cui ai commi 1, 1-bis e 3 e dell'articolo 39, ivi incluse
quelle relative all'immissione e al prelievo di combustibili  gassosi
rinnovabili nella rete. 
    3. Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il GSE,  il  Comitato  di  cui
all'articolo 39, comma 11, e, per le transazioni di cui al  comma  4,
l'ENAC, hanno accesso alla banca dati di cui al comma 1 per finalita'
di monitoraggio. 
    4. I fornitori di carburanti per aviazione sono tenuti a inserire
nella  banca  dati  di  cui  al  comma  1  le  informazioni  di   cui
all'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 ottobre 2023. 
    5. I sistemi volontari o nazionali di cui all'articolo 43,  comma
2, possono utilizzare sistemi di dati di terzi come intermediari  per
la raccolta delle informazioni e dei dati di cui al comma  2,  previa
notifica alla Commissione europea. 
    6. Al fine dell'inserimento nella banca dati di cui  al  comma  1
delle informazioni  e  dei  dati  di  cui  al  comma  2,  il  sistema
interconnesso del gas e' considerato un unico sistema  di  equilibrio
di massa ed e' integrato da  un  sistema  di  garanzie  d'origine.  I
decreti di cui al comma 1 definiscono le modalita' mediante le  quali
le garanzie di origine sono immesse e annullate nella banca  dati  di
cui al medesimo comma ai sensi e per gli effetti di cui  all'articolo
31-bis, paragrafo 4, della direttiva (UE)  2018/2001  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018. 
    7. Ferme restando le competenze dell'ENAC per le informazioni e i
dati relativi ai carburanti per aviazione, il Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica assicura: 
      a) l'implementazione della banca dati di  cui  al  comma  1  da
parte dei soggetti interessati; 
      b) la supervisione del funzionamento della banca dati di cui al
comma 1; 
      c) il caricamento iniziale dei fornitori di combustibili  nella
banca dati di cui al comma 1. 
    8. Il GSE, in qualita'  di  responsabile  del  sistema  nazionale
della certificazione della sostenibilita'  di  cui  all'articolo  43,
assicura: 
      a) le attivita' di interfaccia con  l'Unione  europea  inerenti
alla gestione, implementazione e monitoraggio della banca dati, anche
attraverso l'integrazione delle informazioni gia' detenute a  livello
nazionale nella banca dati dell'Unione europea; 
      b)  il  caricamento  iniziale  sulla  banca   dati   dei   dati
identificativi degli operatori  economici  operanti  nell'ambito  del
Sistema nazionale di certificazione e  delle  relative  informazioni,
nonche' dei certificati di conformita' dell'azienda; 
      c) la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica,  con  cadenza  annuale,  dell'elenco  dei  fornitori   di
combustibili registrati nell'ambito  delle  banche  dati  in  proprio
possesso, al fine del caricamento nella banca dati di cui al comma 1; 
      d) la pubblicazione periodica dell'andamento  del  mercato  dei
biocarburanti immessi in consumo importati ed esportati,  sulla  base
delle informazioni disponibili nella banca dati di cui al comma 1. 
    9. Entro quindici giorni dalla prima  immissione  in  consumo,  i
fornitori di combustibili comunicano  al  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica l'inizio della propria attivita', al  fine
di cui al comma 7, lettera c). 
    10. L'accuratezza  e  la  completezza  dei  dati  inseriti  dagli
operatori  economici  nella  banca  dati  di  cui  al  comma  1  sono
verificati, anche a campione, dal GSE. Il GSE svolge i  controlli  ai
sensi del primo periodo anche  per  il  tramite  degli  Organismi  di
certificazione  che  operano  nel  quadro  di  sistemi  volontari   o
nazionali. Ai fini di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli mette a disposizione del GSE  i  dati  in  suo  possesso
finalizzati a individuare i fornitori di combustibili che non abbiano
reso la dichiarazione  di  cui  al  comma  9,  secondo  le  modalita'
stabilite nel decreto di cui al comma 1. 
    11.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti   dalle   attivita'
spettanti al GSE ai sensi del presente articolo si provvede  mediante
un corrispettivo posto in capo agli  operatori  economici  obbligati,
determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza
energetica.».