Art. 26
Inserimento dell'articolo 47-bis al decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, e' inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo
31-bis della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2018). - 1. Con uno o piu' decreti del
direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica sono stabilite le modalita' di partecipazione
obbligatoria alla banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo
31-bis della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2018 da parte dei soggetti interessati.
2. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono, nel rispetto delle
esigenze di segretezza delle informazioni commercialmente sensibili,
le modalita' di adempimento, da parte degli operatori economici
interessati, all'obbligo di inserire nella banca dati di cui al
medesimo comma le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle
caratteristiche di sostenibilita' dei combustibili oggetto di tali
transazioni, ivi comprese le emissioni di gas a effetto serra
prodotte durante il loro ciclo di vita, a partire dal loro luogo di
produzione fino al momento della loro immissione sul mercato
dell'Unione, specificando altresi' i dati sull'eventuale sostegno
alla produzione di una specifica partita di combustibile e sul tipo
di regime di sostegno. I fornitori di combustibile sono tenuti a
inserire nella banca dati ogni informazione necessaria per verificare
gli obiettivi di cui all'articolo 3, il soddisfacimento degli
obblighi di cui ai commi 1, 1-bis e 3 e dell'articolo 39, ivi incluse
quelle relative all'immissione e al prelievo di combustibili gassosi
rinnovabili nella rete.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il GSE, il Comitato di cui
all'articolo 39, comma 11, e, per le transazioni di cui al comma 4,
l'ENAC, hanno accesso alla banca dati di cui al comma 1 per finalita'
di monitoraggio.
4. I fornitori di carburanti per aviazione sono tenuti a inserire
nella banca dati di cui al comma 1 le informazioni di cui
all'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.
5. I sistemi volontari o nazionali di cui all'articolo 43, comma
2, possono utilizzare sistemi di dati di terzi come intermediari per
la raccolta delle informazioni e dei dati di cui al comma 2, previa
notifica alla Commissione europea.
6. Al fine dell'inserimento nella banca dati di cui al comma 1
delle informazioni e dei dati di cui al comma 2, il sistema
interconnesso del gas e' considerato un unico sistema di equilibrio
di massa ed e' integrato da un sistema di garanzie d'origine. I
decreti di cui al comma 1 definiscono le modalita' mediante le quali
le garanzie di origine sono immesse e annullate nella banca dati di
cui al medesimo comma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
31-bis, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.
7. Ferme restando le competenze dell'ENAC per le informazioni e i
dati relativi ai carburanti per aviazione, il Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica assicura:
a) l'implementazione della banca dati di cui al comma 1 da
parte dei soggetti interessati;
b) la supervisione del funzionamento della banca dati di cui al
comma 1;
c) il caricamento iniziale dei fornitori di combustibili nella
banca dati di cui al comma 1.
8. Il GSE, in qualita' di responsabile del sistema nazionale
della certificazione della sostenibilita' di cui all'articolo 43,
assicura:
a) le attivita' di interfaccia con l'Unione europea inerenti
alla gestione, implementazione e monitoraggio della banca dati, anche
attraverso l'integrazione delle informazioni gia' detenute a livello
nazionale nella banca dati dell'Unione europea;
b) il caricamento iniziale sulla banca dati dei dati
identificativi degli operatori economici operanti nell'ambito del
Sistema nazionale di certificazione e delle relative informazioni,
nonche' dei certificati di conformita' dell'azienda;
c) la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, con cadenza annuale, dell'elenco dei fornitori di
combustibili registrati nell'ambito delle banche dati in proprio
possesso, al fine del caricamento nella banca dati di cui al comma 1;
d) la pubblicazione periodica dell'andamento del mercato dei
biocarburanti immessi in consumo importati ed esportati, sulla base
delle informazioni disponibili nella banca dati di cui al comma 1.
9. Entro quindici giorni dalla prima immissione in consumo, i
fornitori di combustibili comunicano al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica l'inizio della propria attivita', al fine
di cui al comma 7, lettera c).
10. L'accuratezza e la completezza dei dati inseriti dagli
operatori economici nella banca dati di cui al comma 1 sono
verificati, anche a campione, dal GSE. Il GSE svolge i controlli ai
sensi del primo periodo anche per il tramite degli Organismi di
certificazione che operano nel quadro di sistemi volontari o
nazionali. Ai fini di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli mette a disposizione del GSE i dati in suo possesso
finalizzati a individuare i fornitori di combustibili che non abbiano
reso la dichiarazione di cui al comma 9, secondo le modalita'
stabilite nel decreto di cui al comma 1.
11. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attivita'
spettanti al GSE ai sensi del presente articolo si provvede mediante
un corrispettivo posto in capo agli operatori economici obbligati,
determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica.».