Art. 27
Modifiche all'articolo 48, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'articolo 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente:
«e-bis) assicurare il monitoraggio della produzione e dell'uso,
nel territorio nazionale, dell'idrogeno e derivati, inclusi i
combustibili rinnovabili di origine non biologica. Il sistema di
monitoraggio puo' estendersi ai dati relativi all'importazione ed
esportazione dell'idrogeno e relativi derivati.»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal
fine, il GSE puo' predisporre archivi informatici contenenti
informazioni sull'utilizzo e sul funzionamento di apparecchi e
impianti.»;
c) al comma 4, dopo la lettera f) e' aggiunta, in fine, la
seguente:
«f-bis) fornire un quadro:
1) delle misure e dei regimi di sostegno relativi alle
rinnovabili elettriche, ivi inclusi gli accordi di compravendita di
cui all'articolo 28 e le configurazioni di autoconsumo di cui agli
articoli 30 e 31, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili;
2) delle barriere che si frappongono al raggiungimento degli
obiettivi di cui al numero 1), ivi incluse quelle relative ai regimi
amministrativi di cui al decreto legislativo n. 190 del 2024 e
all'uso efficiente della rete.»;
d) al comma 5, la parola: «un'unica» e' sostituita dalle
seguenti: «e aggiorna la», e dopo le parole: «piattaforma
informatica» sono inserite le seguenti: «denominata "Piattaforma di
Monitoraggio del PNIEC"».
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato
decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 48 (Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico
Nazionale, Relazioni). - 1. Il GSE, tenuto conto delle
norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT, aggiorna e
integra la produzione statistica in materia di energia
nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, perseguendo
le seguenti finalita':
a) assicurare il monitoraggio del raggiungimento
degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia di quote
dei consumi finali lordi complessivi e settoriali coperti
da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri di cui
al Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle
statistiche dell'energia, e successive modificazioni,
tenendo conto anche dei trasferimenti statistici tra Stati
membri;
b) assicurare il monitoraggio del raggiungimento
degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia di quote
dei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento
coperti da fonti energetiche rinnovabili e calore di
scarto, nonche' il raggiungimento complessivo degli
obblighi in materia di incorporazione delle rinnovabili nei
trasporti;
c) assicurare che il monitoraggio di cui alla
lettera a) consenta di stimare, per ciascuna regione e
provincia autonoma, i medesimi parametri di quote dei
consumi energetici coperti da fonti energetiche
rinnovabili, garantendone uniformita' e coerenza con il
dato nazionale;
d) assicurare la produzione e l'informazione
statistica sui consumi finali di energia attraverso la loro
disaggregazione territoriale, settoriale e funzionale, in
coerenza con le linee del sistema statistico europeo, anche
al fine di monitorare i fenomeni della mobilita'
sostenibile e della poverta' energetica;
e) assicurare il monitoraggio degli interventi
oggetto d'obbligo di incorporazione di fonti di energia
rinnovabile in edifici nuovi o ristrutturati;
e-bis) assicurare il monitoraggio della produzione
e dell'uso, nel territorio nazionale, dell'idrogeno e
derivati, inclusi i combustibili rinnovabili di origine non
biologica. Il sistema di monitoraggio puo' estendersi ai
dati relativi all'importazione ed esportazione
dell'idrogeno e relativi derivati.
2. Anche ai fini dello svolgimento delle attivita' di
monitoraggio di cui al comma 1, le societa' del gruppo GSE,
ISPRA e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito
anche: ENEA), individuano modalita' per la condivisione
delle informazioni riferibili a dati o meccanismi da essi
gestiti.
3. Su proposta del GSE, il Ministero della
transizione ecologica approva l'aggiornamento della
metodologia statistica applicata per lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1, assicurando continuita' con le
analoghe metodologie approvate con il decreto del Ministro
dello sviluppo economico 14 gennaio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14
febbraio 2012, e con il decreto del Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 162 del 15 luglio 2015. A tal fine, il GSE puo'
predisporre archivi informatici contenenti informazioni
sull'utilizzo e sul funzionamento di apparecchi e impianti.
4. Il GSE aggiorna e potenzia il sistema nazionale di
monitoraggio, anche attraverso interfacce informatiche, al
fine di:
a) monitorare gli impianti a fonti rinnovabili
realizzati sul territorio e i progetti di investimento che
hanno richiesto l'autorizzazione, nonche' i tempi dei
procedimenti;
b) monitorare gli investimenti, le ricadute
industriali, economiche, sociali, occupazionali, dello
sviluppo del sistema energetico secondo una logica di
progressiva decarbonizzazione;
c) rilevare i costi attuali delle tecnologie e i
costi di produzione dei vettori energetici, da condividere
con RSE, ENEA ed ISPRA per le rispettive attivita' di
ricerca e scenariali;
d) valutare con continuita' i costi, l'efficacia,
l'efficienza delle misure di sostegno e il loro impatto sui
consumatori, confrontato con quello di altri Paesi europei;
e) stimare i risultati connessi alla diffusione
delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in
termini di valutazione delle emissioni evitate di gas a
effetto serra e fornire elementi di input per il piano di
monitoraggio ambientale del PNIEC e per gli adempimenti in
capo a ISPRA;
f) elaborare le informazioni necessarie per la
predisposizione delle relazioni periodiche di monitoraggio,
ivi incluse quelle rientranti nel campo di applicazione del
regolamento (UE) 2018/1999.
f-bis) fornire un quadro:
1) delle misure e dei regimi di sostegno relativi
alle rinnovabili elettriche, ivi inclusi gli accordi di
compravendita di cui all'articolo 28 e le configurazioni di
autoconsumo di cui agli articoli 30 e 31, che concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di diffusione dell'energia
elettrica da fonti rinnovabili;
2) delle barriere che si frappongono al
raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1), ivi
incluse quelle relative ai regimi amministrativi di cui al
decreto legislativo n. 190 del 2024 e all'uso efficiente
della rete.
5. Per le finalita' di cui ai punti precedenti il GSE
realizza e aggiorna la piattaforma informatica denominata
"Piattaforma di Monitoraggio del PNIEC" in cui confluiscono
i dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi, nonche'
i dati necessari per attuare quanto disposto all'articolo
21.
6. Per il monitoraggio del raggiungimento degli
obiettivi del PNIEC di riduzione dei consumi e di
miglioramento dell'efficienza energetica dei settori
industriali e terziario, l'ISTAT effettua negli anni 2023 e
2028 una rilevazione statistica campionaria dei consumi
energetici finali delle diverse fonti energetiche nei
settori di utilizzo industriali e terziario, in coerenza al
regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche
dell'energia, assicurandone la rappresentativita'
statistica a livello regionale ed utilizzando anche i dati
disponibili nel Sistema Informativo Integrato in accordo
con Acquirente Unico S.p.A..
7. Al fine di migliorare la qualita' delle
statistiche di base necessarie alla elaborazione del
bilancio energetico nazionale, a partire dal 2022 ed entro
il 30 aprile di ciascun anno, Acquirente Unico S.p.A.,
sulla base dei dati disponibili nel Sistema Informativo
Integrato (SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto legge
8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 agosto 2010, n. 129, fornisce al Ministero della
transizione ecologica i consumi annuali di energia
elettrica e gas naturale relativi all'anno precedente per
ciascuna tipologia di cliente e codice ATECO, nonche' le
informazioni rilevanti ai fini dell'attivita' di governo
che si rendano di volta in volta necessari. Acquirente
Unico S.p.A. pubblica, sul proprio sito internet, dati
aggregati di consumo di gas ed elettricita' di interesse
generale, nel rispetto dei principi di riservatezza
statistica disciplinati dal Sistema Statistico Nazionale,
con modalita' e tempistiche definite in accordo con ARERA.
8. Al fine di fornire strumenti di analisi predittiva
sul grado di raggiungimento prospettico degli obiettivi di
cui al presente decreto legislativo, RSE elabora e aggiorna
con continuita' scenari tendenziali e con politiche di
sviluppo del sistema energetico nazionale, coordinandone i
risultati con le evidenze risultanti dall'attivita' svolta
dal GSE ai sensi del comma 1. Gli esiti dell'attivita' sono
periodicamente trasmessi al Ministero della transizione
ecologica e al GSE anche ai fini della redazione delle
relazioni di cui al comma 4, lettera f).
9. Anche sulla base dell'attivita' di cui al comma 8,
il GSE elabora con continuita' scenari di lungo termine sul
fabbisogno di incentivazione degli impianti a fonti
rinnovabili, con particolare riguardo alla componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui
all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, destinata al sostegno delle rinnovabili. I
predetti scenari sono resi disponibili sul sito web del GSE
e sulla piattaforma di cui al comma 5.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'articolo 40 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e' abrogato.»