Art. 27 
 
         Modifiche all'articolo 48, del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'articolo 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: 
      «e-bis) assicurare il monitoraggio della produzione e dell'uso,
nel  territorio  nazionale,  dell'idrogeno  e  derivati,  inclusi   i
combustibili rinnovabili di origine  non  biologica.  Il  sistema  di
monitoraggio puo' estendersi ai  dati  relativi  all'importazione  ed
esportazione dell'idrogeno e relativi derivati.»; 
    b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A  tal
fine,  il  GSE  puo'  predisporre  archivi   informatici   contenenti
informazioni  sull'utilizzo  e  sul  funzionamento  di  apparecchi  e
impianti.»; 
    c) al comma 4, dopo la  lettera  f)  e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente: 
      «f-bis) fornire un quadro: 
        1) delle misure  e  dei  regimi  di  sostegno  relativi  alle
rinnovabili elettriche, ivi inclusi gli accordi di  compravendita  di
cui all'articolo 28 e le configurazioni di autoconsumo  di  cui  agli
articoli 30 e 31, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili; 
        2) delle barriere che si frappongono al raggiungimento  degli
obiettivi di cui al numero 1), ivi incluse quelle relative ai  regimi
amministrativi di cui al  decreto  legislativo  n.  190  del  2024  e
all'uso efficiente della rete.»; 
    d)  al  comma  5,  la  parola:  «un'unica»  e'  sostituita  dalle
seguenti:  «e  aggiorna  la»,  e   dopo   le   parole:   «piattaforma
informatica» sono inserite le seguenti: «denominata  "Piattaforma  di
Monitoraggio del PNIEC"». 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  48  del  citato
          decreto legislativo n. 199 del 2021,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  48  (Monitoraggio  PNIEC,  Sistema  Statistico
          Nazionale, Relazioni). - 1.  Il  GSE,  tenuto  conto  delle
          norme stabilite in ambito SISTAN  e  EUROSTAT,  aggiorna  e
          integra la produzione  statistica  in  materia  di  energia
          nell'ambito del Sistema Statistico  Nazionale,  perseguendo
          le seguenti finalita': 
                  a) assicurare il  monitoraggio  del  raggiungimento
          degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia  di  quote
          dei consumi finali lordi complessivi e  settoriali  coperti
          da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri di  cui
          al Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  22   ottobre   2008   relativo   alle
          statistiche  dell'energia,  e   successive   modificazioni,
          tenendo conto anche dei trasferimenti statistici tra  Stati
          membri; 
                  b) assicurare il  monitoraggio  del  raggiungimento
          degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia  di  quote
          dei  consumi  finali  per  riscaldamento  e  raffrescamento
          coperti  da  fonti  energetiche  rinnovabili  e  calore  di
          scarto,  nonche'  il   raggiungimento   complessivo   degli
          obblighi in materia di incorporazione delle rinnovabili nei
          trasporti; 
                  c) assicurare  che  il  monitoraggio  di  cui  alla
          lettera a) consenta di  stimare,  per  ciascuna  regione  e
          provincia autonoma,  i  medesimi  parametri  di  quote  dei
          consumi   energetici   coperti   da    fonti    energetiche
          rinnovabili, garantendone uniformita'  e  coerenza  con  il
          dato nazionale; 
                  d)  assicurare  la  produzione   e   l'informazione
          statistica sui consumi finali di energia attraverso la loro
          disaggregazione territoriale, settoriale e  funzionale,  in
          coerenza con le linee del sistema statistico europeo, anche
          al  fine  di  monitorare   i   fenomeni   della   mobilita'
          sostenibile e della poverta' energetica; 
                  e)  assicurare  il  monitoraggio  degli  interventi
          oggetto d'obbligo di incorporazione  di  fonti  di  energia
          rinnovabile in edifici nuovi o ristrutturati; 
                  e-bis) assicurare il monitoraggio della  produzione
          e  dell'uso,  nel  territorio  nazionale,  dell'idrogeno  e
          derivati, inclusi i combustibili rinnovabili di origine non
          biologica. Il sistema di monitoraggio  puo'  estendersi  ai
          dati    relativi    all'importazione    ed     esportazione
          dell'idrogeno e relativi derivati. 
                2. Anche ai fini dello svolgimento delle attivita' di
          monitoraggio di cui al comma 1, le societa' del gruppo GSE,
          ISPRA  e  l'Agenzia  nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  (di  seguito
          anche: ENEA), individuano  modalita'  per  la  condivisione
          delle informazioni riferibili a dati o meccanismi  da  essi
          gestiti. 
                3.  Su  proposta  del   GSE,   il   Ministero   della
          transizione   ecologica   approva   l'aggiornamento   della
          metodologia statistica applicata per lo  svolgimento  delle
          attivita' di cui al comma 1, assicurando continuita' con le
          analoghe metodologie approvate con il decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico 14 gennaio 2012, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37  del  14
          febbraio 2012, e con il decreto del Ministro dello sviluppo
          economico e delle infrastrutture e dei trasporti 11  maggio
          2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana n. 162 del 15 luglio 2015. A tal fine, il GSE puo'
          predisporre  archivi  informatici  contenenti  informazioni
          sull'utilizzo e sul funzionamento di apparecchi e impianti. 
                4. Il GSE aggiorna e potenzia il sistema nazionale di
          monitoraggio, anche attraverso interfacce informatiche,  al
          fine di: 
                  a) monitorare  gli  impianti  a  fonti  rinnovabili
          realizzati sul territorio e i progetti di investimento  che
          hanno  richiesto  l'autorizzazione,  nonche'  i  tempi  dei
          procedimenti; 
                  b)  monitorare  gli   investimenti,   le   ricadute
          industriali,  economiche,  sociali,  occupazionali,   dello
          sviluppo del  sistema  energetico  secondo  una  logica  di
          progressiva decarbonizzazione; 
                  c) rilevare i costi attuali delle  tecnologie  e  i
          costi di produzione dei vettori energetici, da  condividere
          con RSE, ENEA ed  ISPRA  per  le  rispettive  attivita'  di
          ricerca e scenariali; 
                  d) valutare con continuita' i  costi,  l'efficacia,
          l'efficienza delle misure di sostegno e il loro impatto sui
          consumatori, confrontato con quello di altri Paesi europei; 
                  e) stimare i  risultati  connessi  alla  diffusione
          delle fonti rinnovabili  e  dell'efficienza  energetica  in
          termini di valutazione delle emissioni  evitate  di  gas  a
          effetto serra e fornire elementi di input per il  piano  di
          monitoraggio ambientale del PNIEC e per gli adempimenti  in
          capo a ISPRA; 
                  f) elaborare  le  informazioni  necessarie  per  la
          predisposizione delle relazioni periodiche di monitoraggio,
          ivi incluse quelle rientranti nel campo di applicazione del
          regolamento (UE) 2018/1999. 
                  f-bis) fornire un quadro: 
                    1) delle misure e dei regimi di sostegno relativi
          alle rinnovabili elettriche, ivi  inclusi  gli  accordi  di
          compravendita di cui all'articolo 28 e le configurazioni di
          autoconsumo di cui agli articoli 30 e 31, che concorrono al
          raggiungimento degli obiettivi di  diffusione  dell'energia
          elettrica da fonti rinnovabili; 
                    2)  delle  barriere   che   si   frappongono   al
          raggiungimento degli obiettivi di cui  al  numero  1),  ivi
          incluse quelle relative ai regimi amministrativi di cui  al
          decreto legislativo n. 190 del 2024  e  all'uso  efficiente
          della rete. 
                5. Per le finalita' di cui ai punti precedenti il GSE
          realizza e aggiorna la piattaforma  informatica  denominata
          "Piattaforma di Monitoraggio del PNIEC" in cui confluiscono
          i dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi,  nonche'
          i dati necessari per attuare quanto  disposto  all'articolo
          21. 
                6.  Per  il  monitoraggio  del  raggiungimento  degli
          obiettivi  del  PNIEC  di  riduzione  dei  consumi   e   di
          miglioramento  dell'efficienza   energetica   dei   settori
          industriali e terziario, l'ISTAT effettua negli anni 2023 e
          2028 una rilevazione  statistica  campionaria  dei  consumi
          energetici  finali  delle  diverse  fonti  energetiche  nei
          settori di utilizzo industriali e terziario, in coerenza al
          regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 22 ottobre 2008  relativo  alle  statistiche
          dell'energia,    assicurandone    la     rappresentativita'
          statistica a livello regionale ed utilizzando anche i  dati
          disponibili nel Sistema Informativo  Integrato  in  accordo
          con Acquirente Unico S.p.A.. 
                7.  Al  fine  di   migliorare   la   qualita'   delle
          statistiche  di  base  necessarie  alla  elaborazione   del
          bilancio energetico nazionale, a partire dal 2022 ed  entro
          il 30 aprile di  ciascun  anno,  Acquirente  Unico  S.p.A.,
          sulla base dei dati  disponibili  nel  Sistema  Informativo
          Integrato (SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto legge
          8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 13 agosto 2010, n. 129, fornisce al  Ministero  della
          transizione  ecologica  i  consumi   annuali   di   energia
          elettrica e gas naturale relativi all'anno  precedente  per
          ciascuna tipologia di cliente e codice  ATECO,  nonche'  le
          informazioni rilevanti ai fini  dell'attivita'  di  governo
          che si rendano di  volta  in  volta  necessari.  Acquirente
          Unico S.p.A. pubblica,  sul  proprio  sito  internet,  dati
          aggregati di consumo di gas ed  elettricita'  di  interesse
          generale,  nel  rispetto  dei  principi   di   riservatezza
          statistica disciplinati dal Sistema  Statistico  Nazionale,
          con modalita' e tempistiche definite in accordo con ARERA. 
                8. Al fine di fornire strumenti di analisi predittiva
          sul grado di raggiungimento prospettico degli obiettivi  di
          cui al presente decreto legislativo, RSE elabora e aggiorna
          con continuita' scenari  tendenziali  e  con  politiche  di
          sviluppo del sistema energetico nazionale, coordinandone  i
          risultati con le evidenze risultanti dall'attivita'  svolta
          dal GSE ai sensi del comma 1. Gli esiti dell'attivita' sono
          periodicamente trasmessi  al  Ministero  della  transizione
          ecologica e al GSE anche  ai  fini  della  redazione  delle
          relazioni di cui al comma 4, lettera f). 
                9. Anche sulla base dell'attivita' di cui al comma 8,
          il GSE elabora con continuita' scenari di lungo termine sul
          fabbisogno  di  incentivazione  degli  impianti   a   fonti
          rinnovabili, con particolare riguardo alla componente degli
          oneri  generali  afferenti  al  sistema  elettrico  di  cui
          all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo  16  marzo
          1999, n. 79, destinata al  sostegno  delle  rinnovabili.  I
          predetti scenari sono resi disponibili sul sito web del GSE
          e sulla piattaforma di cui al comma 5. 
                10. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, l'articolo 40 del decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28, e' abrogato.»