Art. 28
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'allegato I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 1.:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sezione A. Calcolo
della quota di energia da fonti rinnovabili»;
2) al punto 1., il periodo «per il calcolo della quota di
energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas,
l'energia elettrica e l'idrogeno prodotti da fonti rinnovabili sono
presi in considerazione una sola volta.» e' sostituito dal seguente:
«Con riguardo alle lettere a), b) o c), per il calcolo della quota di
energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas e
l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono presi in considerazione
una sola volta.»;
3) dopo il punto 1., sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'energia prodotta a partire da combustibili
rinnovabili di origine non biologica e' contabilizzata nel settore
energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o trasporti in cui
e' consumata.
1-ter. Fatto salvo quanto previsto al punto 6., ai fini della
quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, sono
conteggiati i combustibili rinnovabili di origine non biologica
consumati nel territorio nazionale. Nel caso di specifici accordi di
cooperazione, il calcolo di cui al primo periodo, puo' esser adeguato
conteggiando i consumi dei combustibili rinnovabili di origine non
biologica nello Stato membro in cui sono prodotti. Al fine di
controllare che gli stessi combustibili rinnovabili di origine non
biologica non siano conteggiati sia nello Stato membro in cui sono
prodotti, sia nello Stato membro in cui sono consumati, e al fine di
registrare il quantitativo conteggiato, il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica notifica alla Commissione ogni eventuale
accordo di cooperazione siffatto tra l'Italia e altri Stati membri.
Tale accordo di cooperazione include il quantitativo di combustibili
rinnovabili di origine non biologica da conteggiare in totale e per
ciascuno Stato membro, nonche' il periodo in cui l'accordo di
cooperazione e' in vigore.»;
4) al punto 3., la parola: «comma» e' sostituita con la
seguente: «punto», le parole: «del presente paragrafo» sono
sostituite dalle seguenti: «della presente sezione», dopo le parole:
«e da comunita' di energia rinnovabile» sono aggiunte le seguenti: «e
l'energia elettrica da combustibili rinnovabili di origine non
biologica», e dopo le parole: «pompata a monte» sono aggiunte le
seguenti: «e dell'energia elettrica utilizzata per produrre
combustibili rinnovabili di origine non biologica»;
5) al punto 5., le parole: «al paragrafo 3», sono sostituite
dalle seguenti: «alla sezione G.»;
6) al punto 6., la parola: «comma» e' sostituita con la
seguente: «punto» e le parole: «del presente paragrafo» sono
sostituite dalle seguenti: «della presente sezione»;
7) al punto 8., la parola: «comma» e' sostituita con la
seguente: «punto» e le parole: «del presente paragrafo» sono
sostituite dalle seguenti: «della presente sezione»;
8) al punto 9., la parola: «comma» e' sostituita con la
seguente: «punto» e le parole: «del presente paragrafo» sono
sostituite dalle seguenti: «della presente sezione»;
9) al punto 10., la parola: «comma» e' sostituita con la
seguente: «punto», le parole: «del presente paragrafo», sono
sostituite dalle seguenti: «dalla presente sezione», alla lettera a)
le parole: «combustibili da biomassa» sono sostituite con la parola:
«biogas», le parole: «liquidi gassosi da fonti» sono soppresse, le
parole da «Tuttavia» fino a «a partire da fonti rinnovabili» sono
sostituite dalle seguenti: «Ai fini del calcolo sono inclusi anche i
combustibili rinnovabili forniti ai bunkeraggi marittimi
internazionali»;
10) al punto 12., la parola: «comma» e' sostituita con la
seguente: «punto»;
11) al punto 15., la parola: «comma» e' sostituita con la
seguente: «punto»;
b) al paragrafo 2.:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sezione B. Calcolo
della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore del
riscaldamento e del raffrescamento»;
2) al punto 1., dopo la parola: «2020» sono inserite le
seguenti: «espresso in termini di quota nazionale di consumo finale
lordo di energia», le parole: «al paragrafo 1» sono sostituite da
«alla sezione A», la parola: «comma» e' sostituita dalla seguente:
«punto», e le parole: «del presente paragrafo» sono sostituite dalle
seguenti: «della presente sezione»;
3) il punto 2. e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini del
punto 1. della presente sezione, e' possibile:
a) conteggiare il calore e il freddo di scarto ai fini degli
aumenti medi annui di cui all'articolo 3, comma 2, fino a un limite
di 0,4 punti percentuali. L'aumento medio annuo, di cui all'articolo
3 comma 2, cresce della meta' dei punti percentuali di calore e
freddo di scarto conteggiati fino a un limite superiore di 1,0 punto
percentuale per il periodo dal 2021 al 2025 e di 1,3 punti
percentuali per il periodo dal 2026 al 2030.
b) conteggiare l'energia elettrica da fonti rinnovabili
utilizzata nel riscaldamento e raffrescamento ai fini dell'aumento
medio annuo di cui all'articolo 3, comma 2, fino a un limite di 0,4
punti percentuali, a condizione che l'efficienza dell'unita' di
generazione di calore e di freddo sia superiore al 100 %. L'aumento
medio annuo cresce della meta' dei punti percentuali di energia
elettrica da fonti rinnovabili fino a un limite superiore di 1,0
punto percentuale per il periodo dal 2021 al 2025 e di 1,3 punti
percentuali per il periodo dal 2026 al 2030. Per il calcolo della
quota di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel
riscaldamento e nel raffrescamento si utilizza la quota media di
energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel loro territorio
nei due anni precedenti.»;
c) dopo la Sezione B. sono aggiunte le seguenti:
«Sezione C. Calcolo della capacita' installata da fonti
rinnovabili innovative
1. Le tecnologie innovative da conteggiare ai fini
dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2-quater, includono:
eolico off shore a fondazioni galleggianti, fotovoltaico
galleggiante, fotovoltaico ad alta efficienza, idrogeno verde e celle
a combustibili, il solare termodinamico, le energie marine e la
geotermia avanzata.
Sezione D. Calcolo dell'obiettivo di energia rinnovabile nel
consumo finale di energia negli edifici
1. Ai fini del calcolo della quota indicativa di cui
all'articolo 3, comma 2-bis, sono conteggiate:
a) l'energia rinnovabile prodotta negli edifici e nelle
loro vicinanze;
b) l'energia rinnovabile prelevata dalla rete;
c) il calore e il freddo di scarto, entro il limite massimo
del 20% della suddetta quota. Qualora si proceda in tal senso, la
quota nazionale indicativa e' aumentata di una misura pari alla meta'
della percentuale di calore e freddo di scarto conteggiata ai fini di
tale quota.
Sezione E. Calcolo dell'aumento della quota di fonti
rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali
energetici e non energetici nel settore dell'industria
1. Nel calcolo degli aumenti medi annui previsti all'articolo
3, comma 2-ter, puo' essere incluso il contributo derivante dal
recupero di calore e freddo di scarto, fino a un massimo di 0,4 punti
percentuali. Tale computo e' ammesso esclusivamente quando il
recupero avviene tramite sistemi di teleriscaldamento e
teleraffrescamento efficienti, escludendo le reti destinate
all'approvvigionamento di un singolo edificio, quelle in cui
l'energia termica e' integralmente consumata in loco, e quelle in cui
l'energia termica non e' oggetto di vendita. Qualora si proceda in
tal senso, l'aumento medio annuo, di cui all'articolo 3, comma 2-ter,
e' incrementato di un valore pari alla meta' dei punti percentuali
attribuibili al calore e al freddo di scarto conteggiati.;
d) al paragrafo 3. la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Sezione F. Formula di normalizzazione per il computo
dell'elettricita' da energia idraulica e da energia eolica»;
e) al paragrafo 4. la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Sezione G. Computo dell'energia prodotta dalle pompe di calore».
f) dopo la Sezione G e' aggiunta la seguente:
«Sezione H. Calcolo della percentuale dei combustibili
rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici
e non energetici rispetto all'idrogeno usato per scopi finali
energetici e non energetici nell'industria.
1. Per il calcolo delle percentuali di cui all'articolo 11-bis,
comma 1, si applicano le disposizioni seguenti:
a) per il calcolo del denominatore, si prende in
considerazione il contenuto energetico dell'idrogeno per scopi finali
energetici e non energetici, escluso:
i) l'idrogeno usato come prodotto intermedio per la
produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e
biocarburanti;
ii) l'idrogeno prodotto dalla decarbonizzazione di gas
industriale residuo e utilizzato per sostituire il gas specifico da
cui e' prodotto;
iii) l'idrogeno ottenuto come sottoprodotto o derivato da
sottoprodotti negli impianti industriali;
b) per il calcolo del numeratore, si prende in considerazione
il contenuto energetico dei combustibili rinnovabili di origine non
biologica consumati nel settore dell'industria per scopi finali
energetici e non energetici, escluso il combustibile rinnovabile di
origine non biologica usato come prodotto intermedio per la
produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e di
biocarburanti;
c) per il calcolo del numeratore e del denominatore sono
utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti
di cui all'allegato V.
Per il calcolo del contenuto energetico dei carburanti non
inclusi nell'allegato V, si applicano le pertinenti norme europee per
calcolare il potere calorifico dei carburanti, oppure se non sono
state adottate norme europee a tal fine, essi si avvalgono delle
pertinenti norme ISO.»;
Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'Allegato I del citato
decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato dal
presente decreto:
«ALLEGATO I
Sezione A. Calcolo della quota di energia da fonti
rinnovabili
1. Calcolo della quota di energia da fonti
rinnovabili
1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui
all'articolo 3, comma 1, il consumo finale lordo di energia
da fonti rinnovabili e' calcolato come la somma:
a) del consumo finale lordo di elettricita' da
fonti energetiche rinnovabili;
b) del consumo finale lordo di energia da fonti
rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento;
c) del consumo finale di energia da fonti
energetiche rinnovabili nei trasporti.
Con riguardo alle lettere a), b) o c), per il calcolo
della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo
finale lordo, il gas e l'energia elettrica da fonti
rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta.
1-bis. L'energia prodotta a partire da combustibili
rinnovabili di origine non biologica e' contabilizzata nel
settore energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o
trasporti in cui e' consumata.
1-ter. Fatto salvo quanto previsto al punto 6., ai
fini della quota di energia da fonti rinnovabili sul
consumo finale lordo, sono conteggiati i combustibili
rinnovabili di origine non biologica consumati nel
territorio nazionale. Nel caso di specifici accordi di
cooperazione, il calcolo di cui al primo periodo, puo'
esser adeguato conteggiando i consumi dei combustibili
rinnovabili di origine non biologica nello Stato membro in
cui sono prodotti. Al fine di controllare che gli stessi
combustibili rinnovabili di origine non biologica non siano
conteggiati sia nello Stato membro in cui sono prodotti,
sia nello Stato membro in cui sono consumati, e al fine di
registrare il quantitativo conteggiato, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica notifica alla
Commissione ogni eventuale accordo di cooperazione siffatto
tra l'Italia e altri Stati membri. Tale accordo di
cooperazione include il quantitativo di combustibili
rinnovabili di origine non biologica da conteggiare in
totale e per ciascuno Stato membro, nonche' il periodo in
cui l'accordo di cooperazione e' in vigore.
2. Non sono presi in considerazione i biocarburanti,
i bioliquidi e i combustibili da biomassa che non
soddisfino i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra, con le modalita', i
limiti e le decorrenze fissate dal presente decreto.
3. Ai fini del punto 1, lettera a) della presente
sezione, il consumo finale lordo di elettricita' da fonti
energetiche rinnovabili e' calcolato come quantita' di
elettricita' prodotta a livello nazionale da fonti
energetiche rinnovabili, compresa l'energia elettrica
prodotta da autoconsumatori di energia rinnovabile e da
comunita' di energia rinnovabile e l'energia elettrica da
combustibili rinnovabili di origine non biologica, al netto
della produzione di energia elettrica in centrali di
pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata
a monte e dell'energia elettrica utilizzata per produrre
combustibili rinnovabili di origine non biologica.
4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride)
che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene
conto unicamente della parte di elettricita' prodotta da
fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di
ogni fonte di energia e' calcolato sulla base del suo
contenuto energetico.
5. L'elettricita' da energia idraulica ed energia
eolica e' presa in considerazione conformemente alla
formula di normalizzazione definita alla sezione G.
6. Ai fini del punto 1, lettera b), della presente
sezione, il consumo finale lordo di energia da fonti
rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento e'
calcolato come quantita' di teleriscaldamento e
teleraffrescamento prodotti a livello nazionale da fonti
rinnovabili piu' il consumo di altre energie da fonti
rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in
agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il
riscaldamento, il raffreddamento e i processi di
lavorazione.
7. Negli impianti multicombustibile che utilizzano
fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto
unicamente della parte di calore e di freddo prodotta a
partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il
contributo di ogni fonte di energia e' calcolato sulla base
del suo contenuto energetico.
8. Si tiene conto dell'energia dell'ambiente e
geotermica utilizzata per il riscaldamento e il
raffrescamento mediante pompe di calore e sistemi di
teleraffrescamento ai fini del punto 1, lettera b) della
presente sezione, a condizione che l'energia finale fornita
ecceda in maniera significativa l'apporto energetico
primario necessario per far funzionare le pompe di calore.
La quantita' di calore o di freddo da considerare quale
energia da fonti rinnovabili ai fini del presente decreto
e' calcolata secondo la metodologia indicata di cui al
paragrafo 4 e tiene conto dell'uso di energia in tutti i
settori di utilizzo finale. Tale metodologia e' aggiornata
per tenere conto degli atti delegati emanati dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
quinto capoverso della direttiva (UE) 2018/2001.
9. Ai fini del punto 1, lettera b), della presente
sezione non si tiene conto dell'energia termica generata da
sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il
consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione
degli edifici o il calore generato da energia prodotta da
fonti non rinnovabili.
10. Ai fini del punto 1, lettera c), della presente
sezione si applicano i requisiti seguenti:
a) il consumo finale di energia da fonti
rinnovabili nel settore dei trasporti e' calcolato come la
somma di tutti i biocarburanti, biogas e combustibili
rinnovabili di origine non biologica per il trasporto
utilizzati nel settore dei trasporti.
Ai fini del calcolo sono inclusi anche i combustibili
rinnovabili forniti ai bunkeraggi marittimi internazionali;
b) per il calcolo del consumo finale di energia nel
settore dei trasporti sono utilizzati i valori relativi al
contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui
all'Allegato V. Per determinare il contenuto energetico dei
carburanti per il trasporto non inclusi nell'Allegato V, si
applicano le pertinenti norme dell'Organizzazione europea
di normazione (European Standards Organisation - ESO) per
determinare il potere calorifico dei carburanti. Se non
sono state adottate norme ESO a tal fine, gli Stati membri
si avvalgono delle pertinenti norme dell'Organizzazione
internazionale per la standardizzazione (International
Organisation for Standardisation - ISO).
11. La quota di energia da fonti rinnovabili e'
calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da
fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo
di energia da tutte le fonti energetiche, espressa in
percentuale.
12. La somma di cui al punto 1 e' adeguata in
considerazione dell'eventuale ricorso a trasferimenti
statistici, a progetti comuni con altri Stati membri, a
progetti comuni con Paesi terzi oppure a regimi di sostegno
comuni.
a) In caso di trasferimento statistico o progetto
comune tra Stati membri, la quantita' trasferita:
i. a uno Stato membro, e' dedotta dalla quantita'
di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del
raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3;
ii. da uno Stato membro, e' aggiunta alla
quantita' di energia rinnovabile presa in considerazione ai
fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo
3.
b) In caso di progetto comune con Paesi terzi,
l'energia elettrica importata e' aggiunta alla quantita' di
energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del
raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma
1.
c) In caso di un regime di sostegno comune tra
Stati membri, l'energia prodotta viene ridistribuita tra
gli Stati membri interessati in conformita' della norma di
distribuzione, notificata alla Commissione entro tre mesi
dalla fine del primo anno in cui prende effetto.
13. Nel calcolo del consumo finale lordo di energia
nell'ambito della valutazione del conseguimento degli
obiettivi e della traiettoria indicativa, la quantita' di
energia consumata nel settore dell'aviazione e'
considerata, come quota del consumo finale lordo di
energia, non superiore al 6,18%.
14. La metodologia e le definizioni utilizzate per il
calcolo della quota di energia prodotta da fonti
rinnovabili sono quelle fissate dal regolamento (CE) n.
1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia e
successive modificazioni. Deve essere garantita la coerenza
tra le informazioni statistiche utilizzate per il calcolo
di tale quota e le informazioni statistiche trasmesse alla
Commissione ai sensi di tale regolamento.
15. Ai fini del calcolo di cui al punto 1, la quota
di biocarburanti e bioliquidi, nonche' di carburanti da
biomassa consumati nei trasporti, se prodotti a partire da
colture alimentari o foraggere, non supera piu' di un punto
percentuale la quota di tali carburanti nel consumo finale
lordo di energia nei settori del trasporto stradale e
ferroviario del 2020, con un valore massimo del 7 %.
Sezione B. Calcolo della quota di energia da fonti
rinnovabili nel settore del riscaldamento e del
raffrescamento.
1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui
all'articolo 3, comma 2, partendo dalla quota di energia
rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento
nel 2020 espresso in termini di quota nazionale di consumo
finale lordo di energia, si applicano i criteri di calcolo
descritti alla sezione A, fatto salvo quanto previsto dal
punto 2 della presente sezione.
2. Ai fini del punto 1. della presente sezione, e'
possibile:
a) conteggiare il calore e il freddo di scarto ai
fini degli aumenti medi annui di cui all'articolo 3, comma
2, fino a un limite di 0,4 punti percentuali. L'aumento
medio annuo, di cui all'articolo 3 comma 2, cresce della
meta' dei punti percentuali di calore e freddo di scarto
conteggiati fino a un limite superiore di 1,0 punto
percentuale per il periodo dal 2021 al 2025 e di 1,3 punti
percentuali per il periodo dal 2026 al 2030.
b) conteggiare l'energia elettrica da fonti
rinnovabili utilizzata nel riscaldamento e raffrescamento
ai fini dell'aumento medio annuo di cui all'articolo 3,
comma 2, fino a un limite di 0,4 punti percentuali, a
condizione che l'efficienza dell'unita' di generazione di
calore e di freddo sia superiore al 100 %. L'aumento medio
annuo cresce della meta' dei punti percentuali di energia
elettrica da fonti rinnovabili fino a un limite superiore
di 1,0 punto percentuale per il periodo dal 2021 al 2025 e
di 1,3 punti percentuali per il periodo dal 2026 al 2030.
Per il calcolo della quota di energia elettrica da fonti
rinnovabili utilizzata nel riscaldamento e nel
raffrescamento si utilizza la quota media di energia
elettrica da fonti rinnovabili fornita nel loro territorio
nei due anni precedenti.
Sezione C. Calcolo della capacita' installata da
fonti rinnovabili innovative
1. Le tecnologie innovative da conteggiare ai fini
dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2-quater,
includono: eolico off shore a fondazioni galleggianti,
fotovoltaico galleggiante, fotovoltaico ad alta efficienza,
idrogeno verde e celle a combustibili, il solare
termodinamico, le energie marine e la geotermia avanzata.
Sezione D. Calcolo dell'obiettivo di energia
rinnovabile nel consumo finale di energia negli edifici
1. Ai fini del calcolo della quota indicativa di cui
all'articolo 3, comma 2-bis, sono conteggiate:
a) l'energia rinnovabile prodotta negli edifici e
nelle loro vicinanze;
b) l'energia rinnovabile prelevata dalla rete;
c) il calore e il freddo di scarto, entro il limite
massimo del 20% della suddetta quota.
Qualora si proceda in tal senso, la quota nazionale
indicativa e' aumentata di una misura pari alla meta' della
percentuale di calore e freddo di scarto conteggiata ai
fini di tale quota.
Sezione E. Calcolo dell'aumento della quota di fonti
rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a
scopi finali energetici e non energetici nel settore
dell'industria
1. Nel calcolo degli aumenti medi annui previsti
all'articolo 3, comma 2-ter, puo' essere incluso il
contributo derivante dal recupero di calore e freddo di
scarto, fino a un massimo di 0,4 punti percentuali. Tale
computo e' ammesso esclusivamente quando il recupero
avviene tramite sistemi di teleriscaldamento e
teleraffrescamento efficienti, escludendo le reti destinate
all'approvvigionamento di un singolo edificio, quelle in
cui l'energia termica e' integralmente consumata in loco, e
quelle in cui l'energia termica non e' oggetto di vendita.
Qualora si proceda in tal senso, l'aumento medio annuo, di
cui all'articolo 3, comma 2-ter, e' incrementato di un
valore pari alla meta' dei punti percentuali attribuibili
al calore e al freddo di scarto conteggiati.
Sezione F. Formula di normalizzazione per il computo
dell'elettricita' da energia idraulica e da energia eolica.
Ai fini del computo dell'elettricita' da energia
idraulica si applica la seguente formula:
Dove:
N =anno di riferimento;
Q N(norm) =elettricita' normalizzata generata da
tutte le centrali idroelettriche nazionali nell'anno N, a
fini di computo;
Qi =quantita' di elettricita', misurata in GWh,
effettivamente generata nell'anno i da tutte le centrali
idroelettriche nazionali, escludendo la produzione delle
centrali di pompaggio che utilizzano l'acqua
precedentemente pompata a monte;
Ci =potenza totale installata, al netto
dell'accumulazione per pompaggi, misurata in MW, di tutte
le centrali idroelettriche nazionali alla fine dell'anno i.
Ai fini del computo dell'elettricita' da energia
eolica on-shore si applica la seguente formula:
Dove:
N =anno di riferimento;
Q N(norm) =elettricita' normalizzata generata da
tutte le centrali eoliche nazionali on-shore nell'anno N, a
fini di computo;
Qi =quantita' di elettricita', misurata in GWh,
effettivamente generata nell'anno i da tutte le centrali
eoliche nazionali on-shore;
Cj =potenza totale installata, misurata in MW, di
tutte le centrali eoliche nazionali on-shore alla fine
dell'anno j;
n =il minor valore tra 4 e il numero di anni
precedenti l'anno N per i quali sono disponibili dati sulla
potenza e la produzione nazionale in questione.
Ai fini del computo dell'elettricita' da energia
eolica off-shore si applica la seguente formula:
Dove:
N =anno di riferimento;
Q N(norm) =elettricita' normalizzata generata da
tutte le centrali eoliche nazionali off-shore nell'anno N,
a fini di computo;
Q i =quantita' di elettricita', misurata in GWh,
effettivamente generata nell'anno i da tutte le centrali
eoliche nazionali off-shore;
Cj =potenza totale installata, misurata in MW, di
tutte le centrali eoliche nazionali off-shore alla fine
dell'anno j;
n = 4 o il numero di anni precedenti l'anno N per
i quali sono disponibili dati sulla potenza e la produzione
nazionale in questione.
Sezione G. Computo dell'energia prodotta dalle pompe
di calore.
La quantita' di energia aerotermica, geotermica o
idrotermica catturata dalle pompe di calore da considerarsi
energia da fonti rinnovabili ai fini del presente decreto
legislativo, ERES, e' calcolata in base alla formula
seguente:
ERES = Q usable * (1 - 1/SPF)
Dove:
Q usable = il calore totale stimato prodotto da
pompe di calore che rispondono ai criteri di cui al
paragrafo 1, comma 8, applicato nel seguente modo: solo le
pompe di calore per le quali SPF>1,15*1/ sara' preso in
considerazione;
SPF = il fattore di rendimento stagionale medio
stimato per tali pompe di calore;
= il rapporto tra la produzione totale lorda di
elettricita' e il consumo di energia primaria per la
produzione di energia e deve essere calcolato come media a
livello UE sulla base dei dati Eurostat.
Il fattore di rendimento medio stagionale (SPF) e' il
rapporto tra la prestazione media stagionale calore
elettriche e pari a 0,46 per pompe di calore a gas.
In assenza di aggiornamenti in merito si applicano i
parametri riportati nella Decisione 2013/114/UE dell'1°
marzo 2013.
La metodologia sopra descritta sara' integrata ed
aggiornata dagli atti delegati che la Commissione Europea
adottera' ai sensi dell'art 7, comma 3 della Direttiva (UE)
2018/2001, per stabilire una metodologia di calcolo della
quantita' di energia da fonti rinnovabili usata per il
raffrescamento e il teleraffrescamento e per modificare
l'Allegato VII della direttiva.
Sezione H. Calcolo della percentuale dei combustibili
rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali
energetici e non energetici rispetto all'idrogeno usato per
scopi finali energetici e non energetici nell'industria.
1. Per il calcolo delle percentuali di cui
all'articolo 11-bis, comma 1, si applicano le disposizioni
seguenti:
a) per il calcolo del denominatore, si prende in
considerazione il contenuto energetico dell'idrogeno per
scopi finali energetici e non energetici, escluso:
i) l'idrogeno usato come prodotto intermedio per
la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto
e biocarburanti;
ii) l'idrogeno prodotto dalla decarbonizzazione
di gas industriale residuo e utilizzato per sostituire il
gas specifico da cui e' prodotto;
iii) l'idrogeno ottenuto come sottoprodotto o
derivato da sottoprodotti negli impianti industriali;
b) per il calcolo del numeratore, si prende in
considerazione il contenuto energetico dei combustibili
rinnovabili di origine non biologica consumati nel settore
dell'industria per scopi finali energetici e non
energetici, escluso il combustibile rinnovabile di origine
non biologica usato come prodotto intermedio per la
produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e
di biocarburanti;
c) per il calcolo del numeratore e del denominatore
sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico
dei carburanti di cui all'allegato V.
Per il calcolo del contenuto energetico dei
carburanti non inclusi nell'allegato V, si applicano le
pertinenti norme europee per calcolare il potere calorifico
dei carburanti, oppure se non sono state adottate norme
europee a tal fine, essi si avvalgono delle pertinenti
norme ISO.»