Art. 28 
 
          Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'allegato I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al paragrafo 1.: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sezione A. Calcolo
della quota di energia da fonti rinnovabili»; 
      2) al punto 1., il periodo  «per  il  calcolo  della  quota  di
energia da fonti  rinnovabili  sul  consumo  finale  lordo,  il  gas,
l'energia elettrica e l'idrogeno prodotti da fonti  rinnovabili  sono
presi in considerazione una sola volta.» e' sostituito dal  seguente:
«Con riguardo alle lettere a), b) o c), per il calcolo della quota di
energia da fonti rinnovabili sul  consumo  finale  lordo,  il  gas  e
l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono presi in considerazione
una sola volta.»; 
      3) dopo il punto 1., sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis.  L'energia  prodotta  a   partire   da   combustibili
rinnovabili di origine non biologica e'  contabilizzata  nel  settore
energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o trasporti in  cui
e' consumata. 
        1-ter. Fatto salvo quanto previsto al punto 6., ai fini della
quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo,  sono
conteggiati i  combustibili  rinnovabili  di  origine  non  biologica
consumati nel territorio nazionale. Nel caso di specifici accordi  di
cooperazione, il calcolo di cui al primo periodo, puo' esser adeguato
conteggiando i consumi dei combustibili rinnovabili  di  origine  non
biologica nello Stato  membro  in  cui  sono  prodotti.  Al  fine  di
controllare che gli stessi combustibili rinnovabili  di  origine  non
biologica non siano conteggiati sia nello Stato membro  in  cui  sono
prodotti, sia nello Stato membro in cui sono consumati, e al fine  di
registrare il quantitativo conteggiato, il Ministero dell'ambiente  e
della sicurezza energetica notifica alla Commissione  ogni  eventuale
accordo di cooperazione siffatto tra l'Italia e altri  Stati  membri.
Tale accordo di cooperazione include il quantitativo di  combustibili
rinnovabili di origine non biologica da conteggiare in totale  e  per
ciascuno Stato  membro,  nonche'  il  periodo  in  cui  l'accordo  di
cooperazione e' in vigore.»; 
      4) al punto  3.,  la  parola:  «comma»  e'  sostituita  con  la
seguente:  «punto»,  le  parole:  «del   presente   paragrafo»   sono
sostituite dalle seguenti: «della presente sezione», dopo le  parole:
«e da comunita' di energia rinnovabile» sono aggiunte le seguenti: «e
l'energia  elettrica  da  combustibili  rinnovabili  di  origine  non
biologica», e dopo le parole: «pompata  a  monte»  sono  aggiunte  le
seguenti:  «e  dell'energia   elettrica   utilizzata   per   produrre
combustibili rinnovabili di origine non biologica»; 
      5) al punto 5., le parole: «al paragrafo  3»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla sezione G.»; 
      6) al punto  6.,  la  parola:  «comma»  e'  sostituita  con  la
seguente:  «punto»  e  le  parole:  «del  presente  paragrafo»   sono
sostituite dalle seguenti: «della presente sezione»; 
      7) al punto  8.,  la  parola:  «comma»  e'  sostituita  con  la
seguente:  «punto»  e  le  parole:  «del  presente  paragrafo»   sono
sostituite dalle seguenti: «della presente sezione»; 
      8) al punto  9.,  la  parola:  «comma»  e'  sostituita  con  la
seguente:  «punto»  e  le  parole:  «del  presente  paragrafo»   sono
sostituite dalle seguenti: «della presente sezione»; 
      9) al punto 10.,  la  parola:  «comma»  e'  sostituita  con  la
seguente:  «punto»,  le  parole:  «del  presente   paragrafo»,   sono
sostituite dalle seguenti: «dalla presente sezione», alla lettera  a)
le parole: «combustibili da biomassa» sono sostituite con la  parola:
«biogas», le parole: «liquidi gassosi da fonti»  sono  soppresse,  le
parole da «Tuttavia» fino a «a partire  da  fonti  rinnovabili»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ai fini del calcolo sono inclusi anche  i
combustibili   rinnovabili   forniti    ai    bunkeraggi    marittimi
internazionali»; 
      10) al punto 12., la  parola:  «comma»  e'  sostituita  con  la
seguente: «punto»; 
      11) al punto 15., la  parola:  «comma»  e'  sostituita  con  la
seguente: «punto»; 
    b) al paragrafo 2.: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sezione B. Calcolo
della  quota  di  energia  da  fonti  rinnovabili  nel  settore   del
riscaldamento e del raffrescamento»; 
      2) al punto  1.,  dopo  la  parola:  «2020»  sono  inserite  le
seguenti: «espresso in termini di quota nazionale di  consumo  finale
lordo di energia», le parole: «al paragrafo  1»  sono  sostituite  da
«alla sezione A», la parola: «comma» e'  sostituita  dalla  seguente:
«punto», e le parole: «del presente paragrafo» sono sostituite  dalle
seguenti: «della presente sezione»; 
      3) il punto 2. e' sostituito dal  seguente:  «2.  Ai  fini  del
punto 1. della presente sezione, e' possibile: 
        a) conteggiare il calore e il freddo di scarto ai fini  degli
aumenti medi annui di cui all'articolo 3, comma 2, fino a  un  limite
di 0,4 punti percentuali. L'aumento medio annuo, di cui  all'articolo
3 comma 2, cresce della meta'  dei  punti  percentuali  di  calore  e
freddo di scarto conteggiati fino a un limite superiore di 1,0  punto
percentuale  per  il  periodo  dal  2021  al  2025  e  di  1,3  punti
percentuali per il periodo dal 2026 al 2030. 
        b)  conteggiare  l'energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili
utilizzata nel riscaldamento e raffrescamento  ai  fini  dell'aumento
medio annuo di cui all'articolo 3, comma 2, fino a un limite  di  0,4
punti percentuali,  a  condizione  che  l'efficienza  dell'unita'  di
generazione di calore e di freddo sia superiore al 100  %.  L'aumento
medio annuo cresce della  meta'  dei  punti  percentuali  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili fino a  un  limite  superiore  di  1,0
punto percentuale per il periodo dal 2021 al  2025  e  di  1,3  punti
percentuali per il periodo dal 2026 al 2030.  Per  il  calcolo  della
quota di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  utilizzata  nel
riscaldamento e nel raffrescamento si  utilizza  la  quota  media  di
energia elettrica da fonti rinnovabili fornita  nel  loro  territorio
nei due anni precedenti.»; 
    c) dopo la Sezione B. sono aggiunte le seguenti: 
      «Sezione  C.  Calcolo  della  capacita'  installata  da   fonti
rinnovabili innovative 
        1.  Le  tecnologie  innovative   da   conteggiare   ai   fini
dell'obiettivo di cui  all'articolo  3,  comma  2-quater,  includono:
eolico   off   shore   a   fondazioni   galleggianti,    fotovoltaico
galleggiante, fotovoltaico ad alta efficienza, idrogeno verde e celle
a combustibili, il solare  termodinamico,  le  energie  marine  e  la
geotermia avanzata. 
      Sezione D. Calcolo dell'obiettivo di  energia  rinnovabile  nel
consumo finale di energia negli edifici 
        1.  Ai  fini  del  calcolo  della  quota  indicativa  di  cui
all'articolo 3, comma 2-bis, sono conteggiate: 
          a) l'energia rinnovabile prodotta  negli  edifici  e  nelle
loro vicinanze; 
          b) l'energia rinnovabile prelevata dalla rete; 
          c) il calore e il freddo di scarto, entro il limite massimo
del 20% della suddetta quota. Qualora si proceda  in  tal  senso,  la
quota nazionale indicativa e' aumentata di una misura pari alla meta'
della percentuale di calore e freddo di scarto conteggiata ai fini di
tale quota. 
      Sezione  E.  Calcolo  dell'aumento   della   quota   di   fonti
rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a  scopi  finali
energetici e non energetici nel settore dell'industria 
        1. Nel calcolo degli aumenti medi annui previsti all'articolo
3, comma 2-ter, puo'  essere  incluso  il  contributo  derivante  dal
recupero di calore e freddo di scarto, fino a un massimo di 0,4 punti
percentuali.  Tale  computo  e'  ammesso  esclusivamente  quando   il
recupero   avviene   tramite   sistemi   di    teleriscaldamento    e
teleraffrescamento   efficienti,   escludendo   le   reti   destinate
all'approvvigionamento  di  un  singolo  edificio,  quelle   in   cui
l'energia termica e' integralmente consumata in loco, e quelle in cui
l'energia termica non e' oggetto di vendita. Qualora  si  proceda  in
tal senso, l'aumento medio annuo, di cui all'articolo 3, comma 2-ter,
e' incrementato di un valore pari alla meta'  dei  punti  percentuali
attribuibili al calore e al freddo di scarto conteggiati.; 
    d) al paragrafo 3.  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Sezione   F.   Formula   di   normalizzazione   per    il    computo
dell'elettricita' da energia idraulica e da energia eolica»; 
    e) al paragrafo 4.  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Sezione G. Computo dell'energia prodotta dalle pompe di calore». 
    f) dopo la Sezione G e' aggiunta la seguente: 
      «Sezione  H.  Calcolo  della   percentuale   dei   combustibili
rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali  energetici
e  non  energetici  rispetto  all'idrogeno  usato  per  scopi  finali
energetici e non energetici nell'industria. 
      1. Per il calcolo delle percentuali di cui all'articolo 11-bis,
comma 1, si applicano le disposizioni seguenti: 
        a)  per  il  calcolo   del   denominatore,   si   prende   in
considerazione il contenuto energetico dell'idrogeno per scopi finali
energetici e non energetici, escluso: 
          i)  l'idrogeno  usato  come  prodotto  intermedio  per   la
produzione  di  carburanti   convenzionali   per   il   trasporto   e
biocarburanti; 
          ii) l'idrogeno  prodotto  dalla  decarbonizzazione  di  gas
industriale residuo e utilizzato per sostituire il gas  specifico  da
cui e' prodotto; 
          iii) l'idrogeno ottenuto come sottoprodotto o  derivato  da
sottoprodotti negli impianti industriali; 
        b) per il calcolo del numeratore, si prende in considerazione
il contenuto energetico dei combustibili rinnovabili di  origine  non
biologica consumati  nel  settore  dell'industria  per  scopi  finali
energetici e non energetici, escluso il combustibile  rinnovabile  di
origine  non  biologica  usato  come  prodotto  intermedio   per   la
produzione  di  carburanti  convenzionali  per  il  trasporto  e   di
biocarburanti; 
        c) per il calcolo del  numeratore  e  del  denominatore  sono
utilizzati i valori relativi al contenuto energetico  dei  carburanti
di cui all'allegato V. 
        Per il calcolo del contenuto energetico  dei  carburanti  non
inclusi nell'allegato V, si applicano le pertinenti norme europee per
calcolare il potere calorifico dei carburanti,  oppure  se  non  sono
state adottate norme europee a tal  fine,  essi  si  avvalgono  delle
pertinenti norme ISO.»; 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'Allegato  I  del  citato
          decreto legislativo n. 199 del 2021,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «ALLEGATO I 
                Sezione A. Calcolo della quota di  energia  da  fonti
          rinnovabili 
                1.  Calcolo  della  quota   di   energia   da   fonti
          rinnovabili 
                1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, il consumo finale lordo di energia
          da fonti rinnovabili e' calcolato come la somma: 
                  a) del consumo  finale  lordo  di  elettricita'  da
          fonti energetiche rinnovabili; 
                  b) del consumo finale lordo  di  energia  da  fonti
          rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; 
                  c)  del  consumo  finale  di   energia   da   fonti
          energetiche rinnovabili nei trasporti. 
                Con riguardo alle lettere a), b) o c), per il calcolo
          della quota di energia da  fonti  rinnovabili  sul  consumo
          finale  lordo,  il  gas  e  l'energia  elettrica  da  fonti
          rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta. 
                1-bis. L'energia prodotta a partire  da  combustibili
          rinnovabili di origine non biologica e' contabilizzata  nel
          settore energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o
          trasporti in cui e' consumata. 
                1-ter. Fatto salvo quanto previsto al  punto  6.,  ai
          fini della  quota  di  energia  da  fonti  rinnovabili  sul
          consumo  finale  lordo,  sono  conteggiati  i  combustibili
          rinnovabili  di  origine  non   biologica   consumati   nel
          territorio nazionale. Nel  caso  di  specifici  accordi  di
          cooperazione, il calcolo di  cui  al  primo  periodo,  puo'
          esser adeguato  conteggiando  i  consumi  dei  combustibili
          rinnovabili di origine non biologica nello Stato membro  in
          cui sono prodotti. Al fine di controllare  che  gli  stessi
          combustibili rinnovabili di origine non biologica non siano
          conteggiati sia nello Stato membro in  cui  sono  prodotti,
          sia nello Stato membro in cui sono consumati, e al fine  di
          registrare  il  quantitativo  conteggiato,   il   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza  energetica  notifica  alla
          Commissione ogni eventuale accordo di cooperazione siffatto
          tra  l'Italia  e  altri  Stati  membri.  Tale  accordo   di
          cooperazione  include  il  quantitativo   di   combustibili
          rinnovabili di origine  non  biologica  da  conteggiare  in
          totale e per ciascuno Stato membro, nonche' il  periodo  in
          cui l'accordo di cooperazione e' in vigore. 
                2. Non sono presi in considerazione i  biocarburanti,
          i  bioliquidi  e  i  combustibili  da  biomassa   che   non
          soddisfino i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle
          emissioni di gas a  effetto  serra,  con  le  modalita',  i
          limiti e le decorrenze fissate dal presente decreto. 
                3. Ai fini del punto 1,  lettera  a)  della  presente
          sezione, il consumo finale lordo di elettricita'  da  fonti
          energetiche rinnovabili  e'  calcolato  come  quantita'  di
          elettricita'  prodotta  a  livello   nazionale   da   fonti
          energetiche  rinnovabili,  compresa   l'energia   elettrica
          prodotta da autoconsumatori di  energia  rinnovabile  e  da
          comunita' di energia rinnovabile e l'energia  elettrica  da
          combustibili rinnovabili di origine non biologica, al netto
          della  produzione  di  energia  elettrica  in  centrali  di
          pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente  pompata
          a monte e dell'energia elettrica  utilizzata  per  produrre
          combustibili rinnovabili di origine non biologica. 
                4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride)
          che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si  tiene
          conto unicamente della parte di  elettricita'  prodotta  da
          fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo,  il  contributo  di
          ogni fonte di energia  e'  calcolato  sulla  base  del  suo
          contenuto energetico. 
                5. L'elettricita' da  energia  idraulica  ed  energia
          eolica  e'  presa  in  considerazione  conformemente   alla
          formula di normalizzazione definita alla sezione G. 
                6. Ai fini del punto 1, lettera  b),  della  presente
          sezione, il  consumo  finale  lordo  di  energia  da  fonti
          rinnovabili per il riscaldamento  e  il  raffreddamento  e'
          calcolato   come   quantita'   di    teleriscaldamento    e
          teleraffrescamento prodotti a livello  nazionale  da  fonti
          rinnovabili piu' il  consumo  di  altre  energie  da  fonti
          rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in
          agricoltura,  in  silvicoltura  e  nella   pesca   per   il
          riscaldamento,  il   raffreddamento   e   i   processi   di
          lavorazione. 
                7. Negli impianti  multicombustibile  che  utilizzano
          fonti  rinnovabili  e   convenzionali,   si   tiene   conto
          unicamente della parte di calore e  di  freddo  prodotta  a
          partire da fonti  rinnovabili.  Ai  fini  del  calcolo,  il
          contributo di ogni fonte di energia e' calcolato sulla base
          del suo contenuto energetico. 
                8.  Si  tiene  conto  dell'energia  dell'ambiente   e
          geotermica   utilizzata   per   il   riscaldamento   e   il
          raffrescamento  mediante  pompe  di  calore  e  sistemi  di
          teleraffrescamento ai fini del punto 1,  lettera  b)  della
          presente sezione, a condizione che l'energia finale fornita
          ecceda  in  maniera  significativa   l'apporto   energetico
          primario necessario per far funzionare le pompe di  calore.
          La quantita' di calore o di  freddo  da  considerare  quale
          energia da fonti rinnovabili ai fini del  presente  decreto
          e' calcolata secondo la  metodologia  indicata  di  cui  al
          paragrafo 4 e tiene conto dell'uso di energia  in  tutti  i
          settori di utilizzo finale. Tale metodologia e'  aggiornata
          per  tenere  conto  degli  atti  delegati   emanati   dalla
          Commissione europea ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  3,
          quinto capoverso della direttiva (UE) 2018/2001. 
                9. Ai fini del punto 1, lettera  b),  della  presente
          sezione non si tiene conto dell'energia termica generata da
          sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire  il
          consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione
          degli edifici o il calore generato da energia  prodotta  da
          fonti non rinnovabili. 
                10. Ai fini del punto 1, lettera c),  della  presente
          sezione si applicano i requisiti seguenti: 
                  a)  il  consumo  finale   di   energia   da   fonti
          rinnovabili nel settore dei trasporti e' calcolato come  la
          somma di  tutti  i  biocarburanti,  biogas  e  combustibili
          rinnovabili di  origine  non  biologica  per  il  trasporto
          utilizzati nel settore dei trasporti. 
              Ai fini del calcolo sono inclusi anche  i  combustibili
          rinnovabili forniti ai bunkeraggi marittimi internazionali; 
                  b) per il calcolo del consumo finale di energia nel
          settore dei trasporti sono utilizzati i valori relativi  al
          contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui
          all'Allegato V. Per determinare il contenuto energetico dei
          carburanti per il trasporto non inclusi nell'Allegato V, si
          applicano le pertinenti norme  dell'Organizzazione  europea
          di normazione (European Standards Organisation -  ESO)  per
          determinare il potere calorifico  dei  carburanti.  Se  non
          sono state adottate norme ESO a tal fine, gli Stati  membri
          si avvalgono  delle  pertinenti  norme  dell'Organizzazione
          internazionale  per  la  standardizzazione   (International
          Organisation for Standardisation - ISO). 
                11. La quota  di  energia  da  fonti  rinnovabili  e'
          calcolata dividendo il consumo finale lordo di  energia  da
          fonti energetiche rinnovabili per il consumo  finale  lordo
          di energia da  tutte  le  fonti  energetiche,  espressa  in
          percentuale. 
                12. La somma  di  cui  al  punto  1  e'  adeguata  in
          considerazione  dell'eventuale  ricorso   a   trasferimenti
          statistici, a progetti comuni con  altri  Stati  membri,  a
          progetti comuni con Paesi terzi oppure a regimi di sostegno
          comuni. 
                  a) In caso di trasferimento statistico  o  progetto
          comune tra Stati membri, la quantita' trasferita: 
                    i. a uno Stato membro, e' dedotta dalla quantita'
          di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini  del
          raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3; 
                    ii.  da  uno  Stato  membro,  e'  aggiunta   alla
          quantita' di energia rinnovabile presa in considerazione ai
          fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui  all'articolo
          3. 
                  b) In caso di  progetto  comune  con  Paesi  terzi,
          l'energia elettrica importata e' aggiunta alla quantita' di
          energia rinnovabile presa in  considerazione  ai  fini  del
          raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3,  comma
          1. 
                  c) In caso di un  regime  di  sostegno  comune  tra
          Stati membri, l'energia prodotta  viene  ridistribuita  tra
          gli Stati membri interessati in conformita' della norma  di
          distribuzione, notificata alla Commissione entro  tre  mesi
          dalla fine del primo anno in cui prende effetto. 
                13. Nel calcolo del consumo finale lordo  di  energia
          nell'ambito  della  valutazione  del  conseguimento   degli
          obiettivi e della traiettoria indicativa, la  quantita'  di
          energia   consumata   nel   settore    dell'aviazione    e'
          considerata,  come  quota  del  consumo  finale  lordo   di
          energia, non superiore al 6,18%. 
                14. La metodologia e le definizioni utilizzate per il
          calcolo  della  quota  di   energia   prodotta   da   fonti
          rinnovabili sono quelle fissate  dal  regolamento  (CE)  n.
          1099/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22
          ottobre 2008,  relativo  alle  statistiche  dell'energia  e
          successive modificazioni. Deve essere garantita la coerenza
          tra le informazioni statistiche utilizzate per  il  calcolo
          di tale quota e le informazioni statistiche trasmesse  alla
          Commissione ai sensi di tale regolamento. 
                15. Ai fini del calcolo di cui al punto 1,  la  quota
          di biocarburanti e bioliquidi,  nonche'  di  carburanti  da
          biomassa consumati nei trasporti, se prodotti a partire  da
          colture alimentari o foraggere, non supera piu' di un punto
          percentuale la quota di tali carburanti nel consumo  finale
          lordo di energia  nei  settori  del  trasporto  stradale  e
          ferroviario del 2020, con un valore massimo del 7 %. 
                Sezione B. Calcolo della quota di  energia  da  fonti
          rinnovabili   nel   settore   del   riscaldamento   e   del
          raffrescamento. 
                1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo  di  cui
          all'articolo 3, comma 2, partendo dalla  quota  di  energia
          rinnovabile destinata al riscaldamento e al  raffrescamento
          nel 2020 espresso in termini di quota nazionale di  consumo
          finale lordo di energia, si applicano i criteri di  calcolo
          descritti alla sezione A, fatto salvo quanto  previsto  dal
          punto 2 della presente sezione. 
                2. Ai fini del punto 1. della  presente  sezione,  e'
          possibile: 
                  a) conteggiare il calore e il freddo di  scarto  ai
          fini degli aumenti medi annui di cui all'articolo 3,  comma
          2, fino a un limite di  0,4  punti  percentuali.  L'aumento
          medio annuo, di cui all'articolo 3 comma  2,  cresce  della
          meta' dei punti percentuali di calore e  freddo  di  scarto
          conteggiati  fino  a  un  limite  superiore  di  1,0  punto
          percentuale per il periodo dal 2021 al 2025 e di 1,3  punti
          percentuali per il periodo dal 2026 al 2030. 
                  b)  conteggiare  l'energia   elettrica   da   fonti
          rinnovabili utilizzata nel riscaldamento  e  raffrescamento
          ai fini dell'aumento medio annuo  di  cui  all'articolo  3,
          comma 2, fino a un  limite  di  0,4  punti  percentuali,  a
          condizione che l'efficienza dell'unita' di  generazione  di
          calore e di freddo sia superiore al 100 %. L'aumento  medio
          annuo cresce della meta' dei punti percentuali  di  energia
          elettrica da fonti rinnovabili fino a un  limite  superiore
          di 1,0 punto percentuale per il periodo dal 2021 al 2025  e
          di 1,3 punti percentuali per il periodo dal 2026  al  2030.
          Per il calcolo della quota di energia  elettrica  da  fonti
          rinnovabili   utilizzata   nel    riscaldamento    e    nel
          raffrescamento  si  utilizza  la  quota  media  di  energia
          elettrica da fonti rinnovabili fornita nel loro  territorio
          nei due anni precedenti. 
                Sezione C.  Calcolo  della  capacita'  installata  da
          fonti rinnovabili innovative 
                1. Le tecnologie innovative da  conteggiare  ai  fini
          dell'obiettivo  di  cui  all'articolo  3,  comma  2-quater,
          includono: eolico  off  shore  a  fondazioni  galleggianti,
          fotovoltaico galleggiante, fotovoltaico ad alta efficienza,
          idrogeno  verde  e  celle   a   combustibili,   il   solare
          termodinamico, le energie marine e la geotermia avanzata. 
                Sezione  D.   Calcolo   dell'obiettivo   di   energia
          rinnovabile nel consumo finale di energia negli edifici 
                1. Ai fini del calcolo della quota indicativa di  cui
          all'articolo 3, comma 2-bis, sono conteggiate: 
                  a) l'energia rinnovabile prodotta negli  edifici  e
          nelle loro vicinanze; 
                  b) l'energia rinnovabile prelevata dalla rete; 
                  c) il calore e il freddo di scarto, entro il limite
          massimo del 20% della suddetta quota. 
                Qualora si proceda in tal senso, la  quota  nazionale
          indicativa e' aumentata di una misura pari alla meta' della
          percentuale di calore e freddo  di  scarto  conteggiata  ai
          fini di tale quota. 
                Sezione E. Calcolo dell'aumento della quota di  fonti
          rinnovabili sul totale  delle  fonti  energetiche  usate  a
          scopi  finali  energetici  e  non  energetici  nel  settore
          dell'industria 
                1. Nel calcolo  degli  aumenti  medi  annui  previsti
          all'articolo  3,  comma  2-ter,  puo'  essere  incluso   il
          contributo derivante dal recupero di  calore  e  freddo  di
          scarto, fino a un massimo di 0,4  punti  percentuali.  Tale
          computo  e'  ammesso  esclusivamente  quando  il   recupero
          avviene   tramite   sistemi    di    teleriscaldamento    e
          teleraffrescamento efficienti, escludendo le reti destinate
          all'approvvigionamento di un singolo  edificio,  quelle  in
          cui l'energia termica e' integralmente consumata in loco, e
          quelle in cui l'energia termica non e' oggetto di  vendita.
          Qualora si proceda in tal senso, l'aumento medio annuo,  di
          cui all'articolo 3, comma  2-ter,  e'  incrementato  di  un
          valore pari alla meta' dei punti  percentuali  attribuibili
          al calore e al freddo di scarto conteggiati. 
                Sezione F. Formula di normalizzazione per il  computo
          dell'elettricita' da energia idraulica e da energia eolica. 
                Ai fini  del  computo  dell'elettricita'  da  energia
          idraulica si applica la seguente formula: 
                  Dove: 
                    N =anno di riferimento; 
                    Q N(norm) =elettricita' normalizzata generata  da
          tutte le centrali idroelettriche nazionali nell'anno  N,  a
          fini di computo; 
                    Qi =quantita' di elettricita', misurata  in  GWh,
          effettivamente generata nell'anno i da  tutte  le  centrali
          idroelettriche nazionali, escludendo  la  produzione  delle
          centrali    di    pompaggio    che    utilizzano    l'acqua
          precedentemente pompata a monte; 
                    Ci   =potenza   totale   installata,   al   netto
          dell'accumulazione per pompaggi, misurata in MW,  di  tutte
          le centrali idroelettriche nazionali alla fine dell'anno i. 
                Ai fini  del  computo  dell'elettricita'  da  energia
          eolica on-shore si applica la seguente formula: 
                  Dove: 
                    N =anno di riferimento; 
                    Q N(norm) =elettricita' normalizzata generata  da
          tutte le centrali eoliche nazionali on-shore nell'anno N, a
          fini di computo; 
                    Qi =quantita' di elettricita', misurata  in  GWh,
          effettivamente generata nell'anno i da  tutte  le  centrali
          eoliche nazionali on-shore; 
                    Cj =potenza totale installata, misurata in MW, di
          tutte le centrali  eoliche  nazionali  on-shore  alla  fine
          dell'anno j; 
                    n =il minor valore tra 4  e  il  numero  di  anni
          precedenti l'anno N per i quali sono disponibili dati sulla
          potenza e la produzione nazionale in questione. 
                Ai fini  del  computo  dell'elettricita'  da  energia
          eolica off-shore si applica la seguente formula: 
                  Dove: 
                    N =anno di riferimento; 
                    Q N(norm) =elettricita' normalizzata generata  da
          tutte le centrali eoliche nazionali off-shore nell'anno  N,
          a fini di computo; 
                    Q i =quantita' di elettricita', misurata in  GWh,
          effettivamente generata nell'anno i da  tutte  le  centrali
          eoliche nazionali off-shore; 
                    Cj =potenza totale installata, misurata in MW, di
          tutte le centrali eoliche  nazionali  off-shore  alla  fine
          dell'anno j; 
                    n = 4 o il numero di anni precedenti l'anno N per
          i quali sono disponibili dati sulla potenza e la produzione
          nazionale in questione. 
                Sezione G. Computo dell'energia prodotta dalle  pompe
          di calore. 
                La quantita' di  energia  aerotermica,  geotermica  o
          idrotermica catturata dalle pompe di calore da considerarsi
          energia da fonti rinnovabili ai fini del  presente  decreto
          legislativo,  ERES,  e'  calcolata  in  base  alla  formula
          seguente: 
                  ERES = Q usable * (1 - 1/SPF) 
                Dove: 
                  Q usable = il calore  totale  stimato  prodotto  da
          pompe di  calore  che  rispondono  ai  criteri  di  cui  al
          paragrafo 1, comma 8, applicato nel seguente modo: solo  le
          pompe di calore per le quali  SPF>1,15*1/  sara'  preso  in
          considerazione; 
                  SPF = il fattore  di  rendimento  stagionale  medio
          stimato per tali pompe di calore; 
                  = il rapporto tra la  produzione  totale  lorda  di
          elettricita' e  il  consumo  di  energia  primaria  per  la
          produzione di energia e deve essere calcolato come media  a
          livello UE sulla base dei dati Eurostat. 
                Il fattore di rendimento medio stagionale (SPF) e' il
          rapporto  tra  la  prestazione  media   stagionale   calore
          elettriche e pari a 0,46 per pompe di calore a gas. 
                In assenza di aggiornamenti in merito si applicano  i
          parametri riportati  nella  Decisione  2013/114/UE  dell'1°
          marzo 2013. 
                La metodologia sopra  descritta  sara'  integrata  ed
          aggiornata dagli atti delegati che la  Commissione  Europea
          adottera' ai sensi dell'art 7, comma 3 della Direttiva (UE)
          2018/2001, per stabilire una metodologia di  calcolo  della
          quantita' di energia da  fonti  rinnovabili  usata  per  il
          raffrescamento e il  teleraffrescamento  e  per  modificare
          l'Allegato VII della direttiva. 
                Sezione H. Calcolo della percentuale dei combustibili
          rinnovabili di origine non biologica usati a  scopi  finali
          energetici e non energetici rispetto all'idrogeno usato per
          scopi finali energetici e non energetici nell'industria. 
                1.  Per  il  calcolo   delle   percentuali   di   cui
          all'articolo 11-bis, comma 1, si applicano le  disposizioni
          seguenti: 
                  a) per il calcolo del denominatore,  si  prende  in
          considerazione il contenuto  energetico  dell'idrogeno  per
          scopi finali energetici e non energetici, escluso: 
                    i) l'idrogeno usato come prodotto intermedio  per
          la produzione di carburanti convenzionali per il  trasporto
          e biocarburanti; 
                    ii) l'idrogeno prodotto  dalla  decarbonizzazione
          di gas industriale residuo e utilizzato per  sostituire  il
          gas specifico da cui e' prodotto; 
                    iii) l'idrogeno  ottenuto  come  sottoprodotto  o
          derivato da sottoprodotti negli impianti industriali; 
                  b) per il calcolo  del  numeratore,  si  prende  in
          considerazione il  contenuto  energetico  dei  combustibili
          rinnovabili di origine non biologica consumati nel  settore
          dell'industria  per   scopi   finali   energetici   e   non
          energetici, escluso il combustibile rinnovabile di  origine
          non  biologica  usato  come  prodotto  intermedio  per   la
          produzione di carburanti convenzionali per il  trasporto  e
          di biocarburanti; 
                  c) per il calcolo del numeratore e del denominatore
          sono utilizzati i valori relativi al  contenuto  energetico
          dei carburanti di cui all'allegato V. 
                Per  il  calcolo   del   contenuto   energetico   dei
          carburanti non inclusi nell'allegato  V,  si  applicano  le
          pertinenti norme europee per calcolare il potere calorifico
          dei carburanti, oppure se non  sono  state  adottate  norme
          europee a tal fine,  essi  si  avvalgono  delle  pertinenti
          norme ISO.»