Art. 29
Modifiche all'ALLEGATO III del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'ALLEGATO III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obblighi di
integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici»;
b) al paragrafo 1.:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sezione A. Campo
di applicazione»;
2) il punto 1. e' sostituito dal seguente: «1. Il presente
Allegato si applica agli edifici di nuova costruzione, agli edifici
esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici
esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell'impianto
termico, e per i quali la richiesta del titolo edilizio e' presentata
decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.»;
c) al paragrafo 2.:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sezione B.
Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili»;
2) il punto 1. e' sostituito dal seguente: «1. Gli edifici di
cui alla sezione A. sono progettati e realizzati in modo da
garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti
rinnovabili, il contemporaneo rispetto:
a) nel caso di edifici di nuova costruzione, della copertura
del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda
sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la
produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e
la climatizzazione estiva;
b) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni
importanti di primo livello, ai sensi del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025,
della copertura del 40% dei consumi previsti per la produzione di
acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per
la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale
e la climatizzazione estiva;
c) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni
importanti di secondo livello, ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre
2025, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la
climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
d) nel caso di edifici esistenti oggetto di interventi di
ristrutturazione dell'impianto termico, ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28
ottobre 2025, della copertura del 15% della somma dei consumi
previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione
estiva.»;
3) al punto 2., dopo le parole «con effetto Joule» sono
aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le unita' immobiliari
con classificazione energetica B o superiore»;
4) il punto 5. e' sostituito dal seguente: «5. Per gli edifici
pubblici, gli obblighi percentuali di cui al punto 1. della presente
sezione sono maggiorati di ulteriori cinque punti percentuali e gli
obblighi di cui al punto 3. della presente sezione sono incrementati
del 10%.»;
5) il punto 6. e' sostituito dal seguente: «6. A decorrere dal
1° gennaio 2026, gli obblighi di cui alla presente sezione sono
rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto
dell'evoluzione tecnologica.»;
d) al paragrafo 3. la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Sezione C. Caratteristiche e specifiche tecniche degli impianti»;
e) al paragrafo 4.:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sezione D. Casi di
impossibilita' tecnica o di non convenienza economica di ottemperare
all'obbligo»;
2) il punto 1. e' sostituito dal seguente: «1. L'impossibilita'
tecnica o la mancata convenienza economica di ottemperare agli
obblighi di integrazione di cui al presente Allegato e' evidenziata
dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando
la non fattibilita' di tutte le diverse opzioni tecnologiche
disponibili. Nei casi in cui la suddetta relazione non sia dovuta, il
progettista comunica tali informazioni al Comune, secondo le
modalita' da esso individuate.»;
3) al punto 2. dopo le parole: «Nei casi di cui al punto 1.,»
sono inserite le seguenti: «per gli edifici nuovi o per gli edifici
esistenti sottoposti a ristrutturazione importante di primo
livello,»;
4) al punto 3. le parole: «(2019/21)» sono soppresse, dopo le
parole: «delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni e
integrazioni», le parole: «nella tabella 7 di» sono sostituite dalla
seguente: «da», e le parole: «, in corrispondenza dei parametri
vigenti per gli anni 2019/2021» sono soppresse;
f) al paragrafo 5. la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Sezione E. Modalita' di verifica».
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'Allegato III del citato
decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato dal
presente decreto:
«ALLEGATO III (Obblighi di integrazione delle fonti
rinnovabili negli edifici)»
1. Sezione A. Campo di applicazione
1. Il presente Allegato si applica agli edifici di
nuova costruzione, agli edifici esistenti oggetto di
ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti
oggetto di interventi di ristrutturazione dell'impianto
termico, e per i quali la richiesta del titolo edilizio e'
presentata decorsi centottanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto.
2. Sezione B. Obblighi di utilizzo di impianti a
fonti rinnovabili
1. Gli edifici di cui alla sezione A. sono progettati
e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad
impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo
rispetto:
a) nel caso di edifici di nuova costruzione, della
copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di
acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi
previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la
climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
b) nel caso di edifici sottoposti a
ristrutturazioni importanti di primo livello, ai sensi del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015, come modificato dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025,
della copertura del 40% dei consumi previsti per la
produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma
dei consumi previsti per la produzione di acqua calda
sanitaria, la climatizzazione invernale e la
climatizzazione estiva;
c) nel caso di edifici sottoposti a
ristrutturazioni importanti di secondo livello, ai sensi
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015, come modificato dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025,
della copertura del 15% della somma dei consumi previsti
per la climatizzazione invernale e la climatizzazione
estiva;
d) nel caso di edifici esistenti oggetto di
interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, ai
sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025,
della copertura del 15% della somma dei consumi previsti
per la climatizzazione invernale e la climatizzazione
estiva.
2. Gli obblighi di cui al punto 1 non possono essere
assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano
esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua
volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto
Joule, fatta eccezione per le unita' immobiliari con
classificazione energetica B o superiore.
3. La potenza elettrica degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente
installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle
relative pertinenze, misurata in kW, e' calcolata secondo
la seguente formula:
Dove:
x k e' uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e
0,05 per gli edifici di nuova costruzione; x S e' la
superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno
ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio,
misurata in m 2. Nel calcolo della superficie in pianta non
si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali
tuttavia e' consentita l'installazione degli impianti.
4. L'obbligo di cui al punto 1 non si applica qualora
l'edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento
e/o teleraffrescamento efficiente, cosi' come definito
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, purche' il
teleriscaldamento copra l'intero fabbisogno di energia
termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento
copra l'intero fabbisogno energia termica per
raffrescamento.
5. Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali
di cui al punto 1. della presente sezione sono maggiorati
di ulteriori cinque punti percentuali e gli obblighi di cui
al punto 3. della presente sezione sono incrementati del
10%.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli obblighi di
cui alla presente sezione sono rideterminati con cadenza
almeno quinquennale, tenendo conto dell'evoluzione
tecnologica.
3. Sezione C. Caratteristiche e specifiche tecniche
degli impianti
1. Il rispetto dell'obbligo di cui al presente
Allegato e' assolto dagli impianti che rispettano
irequisiti e le specifiche tecniche di cui all'Allegato II.
2. Fatti salvi i casi di alimentazione tramite le
reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, gli
impianti a fonti rinnovabili installati per adempiere agli
obblighi di cui al presente Allegato sono realizzati
all'interno o sugli edifici ovvero nelle loro pertinenze.
Per pertinenza si intende la superficie comprendente
l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi
confinante comunque non eccedente il triplo della
superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici
installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.
3. Nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o
fotovoltaici disposti su tetti a falda, i predetti
componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti
medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda. Nel caso di tetti piani, la quota
massima, riferita all'asse mediano dei moduli o dei
collettori, deve risultare non superiore all'altezza minima
della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una
balaustra perimetrale, l'altezza massima dei moduli o dei
collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto, il Comitato Termotecnico Italiano CTI
predispone linee guida volte ad agevolare l'applicazione
del presente Allegato, contenenti esempi e calcoli
numerici.
4. Sezione D. Casi di impossibilita' tecnica o di non
convenienza economica di ottemperare all'obbligo
1. L'impossibilita' tecnica o la mancata convenienza
economica di ottemperare agli obblighi di integrazione di
cui al presente Allegato e' evidenziata dal progettista
nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando
la non fattibilita' di tutte le diverse opzioni
tecnologiche disponibili. Nei casi in cui la suddetta
relazione non sia dovuta, il progettista comunica tali
informazioni al Comune, secondo le modalita' da esso
individuate.
2. Nei casi di cui al punto 1, per gli edifici nuovi
o per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione
importante di primo livello, e' fatto obbligo di ottenere
un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato
per la somma dei servizi di climatizzazione invernale,
climatizzazione estiva e produzione di acqua calda
sanitaria (EP H,C,W,nren), inferiore al valore di energia
primaria non rinnovabile limite (EPH,C,W,nren,limite)
calcolato secondo quanto previsto dal punto 3 in relazione
ai servizi effettivamente presenti nell'edificio di
progetto.
3. Ai fini della determinazione del valore di
EPH,C,W,nren,limite di cui al punto 2 si determina il
valore di EP H,C,W,nren,rif,standard, per l'edificio di
riferimento secondo quanto previsto dall'Allegato 1,
Capitolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015 concernente applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli
edifici e successive modificazioni e integrazioni,
dotandolo delle tecnologie e delle efficienze medie dei
sottosistemi di utilizzazione fornite da quest'ultimo e di
efficienze medie stagionali sull'utilizzo dell'energia
primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione di
cui alla seguente Tabella 1 del presente Allegato.
Tabella 1 - Efficienza sull'utilizzo dell'energia
primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione
Parte di provvedimento in formato grafico
5. Sezione E. Modalita' di verifica
1. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche
previste dal presente Allegato nella relazione di cui
all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto
2005, n. 192. Una copia della relazione suddetta e'
trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento
degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia.
2. La verifica del rispetto dell'obbligo di
integrazione delle fonti rinnovabili e' effettuata dai
Comuni attraverso la relazione di cui al punto 1.
3. Fermo restando il punto 2, le dichiarazioni e i
dati riportati nella relazione di cui al punto 1 possono
essere oggetto di controlli da parte dei Comuni nonche' di
ulteriori controlli stabiliti nei provvedimenti adottati
dalle Regioni ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del
presente decreto.»