Art. 29 
 
         Modifiche all'ALLEGATO III del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'ALLEGATO III del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.
199, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Obblighi   di
integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici»; 
    b) al paragrafo 1.: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sezione  A.  Campo
di applicazione»; 
      2) il punto 1. e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  presente
Allegato si applica agli edifici di nuova costruzione,  agli  edifici
esistenti oggetto  di  ristrutturazioni  importanti  e  agli  edifici
esistenti oggetto di  interventi  di  ristrutturazione  dell'impianto
termico, e per i quali la richiesta del titolo edilizio e' presentata
decorsi  centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto.»; 
    c) al paragrafo 2.: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sezione  B.
Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili»; 
      2) il punto 1. e' sostituito dal seguente: «1. Gli  edifici  di
cui  alla  sezione  A.  sono  progettati  e  realizzati  in  modo  da
garantire,  tramite  il  ricorso  ad  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili, il contemporaneo rispetto: 
        a) nel caso di edifici di nuova costruzione, della  copertura
del 60% dei  consumi  previsti  per  la  produzione  di  acqua  calda
sanitaria  e  del  60%  della  somma  dei  consumi  previsti  per  la
produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione  invernale  e
la climatizzazione estiva; 
        b)  nel  caso  di  edifici  sottoposti   a   ristrutturazioni
importanti di primo livello, ai sensi del decreto del Ministro  dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato  dal  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre  2025,
della copertura del 40% dei consumi previsti  per  la  produzione  di
acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti  per
la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione  invernale
e la climatizzazione estiva; 
        c)  nel  caso  di  edifici  sottoposti   a   ristrutturazioni
importanti di secondo livello, ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal  decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica  28  ottobre
2025, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la
climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva; 
        d) nel caso di edifici esistenti  oggetto  di  interventi  di
ristrutturazione dell'impianto termico,  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal
decreto del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  28
ottobre 2025,  della  copertura  del  15%  della  somma  dei  consumi
previsti  per  la  climatizzazione  invernale  e  la  climatizzazione
estiva.»; 
      3) al punto  2.,  dopo  le  parole  «con  effetto  Joule»  sono
aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per  le  unita'  immobiliari
con classificazione energetica B o superiore»; 
      4) il punto 5. e' sostituito dal seguente: «5. Per gli  edifici
pubblici, gli obblighi percentuali di cui al punto 1. della  presente
sezione sono maggiorati di ulteriori cinque punti percentuali  e  gli
obblighi di cui al punto 3. della presente sezione sono  incrementati
del 10%.»; 
      5) il punto 6. e' sostituito dal seguente: «6. A decorrere  dal
1° gennaio 2026, gli obblighi  di  cui  alla  presente  sezione  sono
rideterminati  con  cadenza  almeno   quinquennale,   tenendo   conto
dell'evoluzione tecnologica.»; 
    d) al paragrafo 3.  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Sezione C. Caratteristiche e specifiche tecniche degli impianti»; 
    e) al paragrafo 4.: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sezione D. Casi di
impossibilita' tecnica o di non convenienza economica di  ottemperare
all'obbligo»; 
      2) il punto 1. e' sostituito dal seguente: «1. L'impossibilita'
tecnica o  la  mancata  convenienza  economica  di  ottemperare  agli
obblighi di integrazione di cui al presente Allegato  e'  evidenziata
dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma  1,  del
decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e  dettagliata  esaminando
la  non  fattibilita'  di  tutte  le  diverse  opzioni   tecnologiche
disponibili. Nei casi in cui la suddetta relazione non sia dovuta, il
progettista  comunica  tali  informazioni  al  Comune,   secondo   le
modalita' da esso individuate.»; 
      3) al punto 2. dopo le parole: «Nei casi di cui al  punto  1.,»
sono inserite le seguenti: «per gli edifici nuovi o per  gli  edifici
esistenti  sottoposti  a   ristrutturazione   importante   di   primo
livello,»; 
      4) al punto 3. le parole: «(2019/21)» sono soppresse,  dopo  le
parole: «delle prescrizioni e dei  requisiti  minimi  degli  edifici»
sono  inserite   le   seguenti:   «e   successive   modificazioni   e
integrazioni», le parole: «nella tabella 7 di» sono sostituite  dalla
seguente: «da», e le  parole:  «,  in  corrispondenza  dei  parametri
vigenti per gli anni 2019/2021» sono soppresse; 
    f) al paragrafo 5.  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Sezione E. Modalita' di verifica». 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il  testo  dell'Allegato  III  del  citato
          decreto legislativo n. 199 del 2021,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «ALLEGATO III (Obblighi di integrazione  delle  fonti
          rinnovabili negli edifici)» 
                1. Sezione A. Campo di applicazione 
                1. Il presente Allegato si applica  agli  edifici  di
          nuova  costruzione,  agli  edifici  esistenti  oggetto   di
          ristrutturazioni  importanti  e  agli   edifici   esistenti
          oggetto di  interventi  di  ristrutturazione  dell'impianto
          termico, e per i quali la richiesta del titolo edilizio  e'
          presentata  decorsi  centottanta  giorni  dall'entrata   in
          vigore del presente decreto. 
                2. Sezione B. Obblighi  di  utilizzo  di  impianti  a
          fonti rinnovabili 
                1. Gli edifici di cui alla sezione A. sono progettati
          e realizzati in modo da garantire, tramite  il  ricorso  ad
          impianti alimentati da fonti rinnovabili, il  contemporaneo
          rispetto: 
                  a) nel caso di edifici di nuova costruzione,  della
          copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di
          acqua calda sanitaria e del 60%  della  somma  dei  consumi
          previsti per la produzione di  acqua  calda  sanitaria,  la
          climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva; 
                  b)   nel   caso    di    edifici    sottoposti    a
          ristrutturazioni importanti di primo livello, ai sensi  del
          decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  26  giugno
          2015,   come   modificato   dal   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025,
          della  copertura  del  40%  dei  consumi  previsti  per  la
          produzione di acqua calda sanitaria e del 40%  della  somma
          dei consumi previsti  per  la  produzione  di  acqua  calda
          sanitaria,    la    climatizzazione    invernale    e    la
          climatizzazione estiva; 
                  c)   nel   caso    di    edifici    sottoposti    a
          ristrutturazioni importanti di secondo  livello,  ai  sensi
          del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
          2015,   come   modificato   dal   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025,
          della copertura del 15% della somma  dei  consumi  previsti
          per  la  climatizzazione  invernale  e  la  climatizzazione
          estiva; 
                  d)  nel  caso  di  edifici  esistenti  oggetto   di
          interventi di ristrutturazione  dell'impianto  termico,  ai
          sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico  26
          giugno 2015,  come  modificato  dal  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025,
          della copertura del 15% della somma  dei  consumi  previsti
          per  la  climatizzazione  invernale  e  la  climatizzazione
          estiva. 
                2. Gli obblighi di cui al punto 1 non possono  essere
          assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano
          esclusivamente energia elettrica la quale alimenti,  a  sua
          volta, dispositivi per la produzione di calore con  effetto
          Joule,  fatta  eccezione  per  le  unita'  immobiliari  con
          classificazione energetica B o superiore. 
                3. La potenza elettrica degli impianti alimentati  da
          fonti  rinnovabili  che  devono  essere   obbligatoriamente
          installati  sopra  o  all'interno  dell'edificio  o   nelle
          relative pertinenze, misurata in kW, e'  calcolata  secondo
          la seguente formula: 
                  Dove: 
                    x k e' uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e
          0,05 per gli edifici  di  nuova  costruzione;  x  S  e'  la
          superficie in pianta dell'edificio al livello  del  terreno
          ovvero la proiezione al suolo della  sagoma  dell'edificio,
          misurata in m 2. Nel calcolo della superficie in pianta non
          si tengono in considerazione  le  pertinenze,  sulle  quali
          tuttavia e' consentita l'installazione degli impianti. 
                4. L'obbligo di cui al punto 1 non si applica qualora
          l'edificio sia allacciato a una rete  di  teleriscaldamento
          e/o  teleraffrescamento  efficiente,  cosi'  come  definito
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera   tt)   del   decreto
          legislativo   4   luglio   2014,   n.   102,   purche'   il
          teleriscaldamento  copra  l'intero  fabbisogno  di  energia
          termica per  il  riscaldamento  e/o  il  teleraffrescamento
          copra   l'intero    fabbisogno    energia    termica    per
          raffrescamento. 
                5. Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali
          di cui al punto 1. della presente sezione  sono  maggiorati
          di ulteriori cinque punti percentuali e gli obblighi di cui
          al punto 3. della presente sezione  sono  incrementati  del
          10%. 
                6. A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli  obblighi  di
          cui alla presente sezione sono  rideterminati  con  cadenza
          almeno   quinquennale,   tenendo   conto    dell'evoluzione
          tecnologica. 
                3. Sezione C. Caratteristiche e  specifiche  tecniche
          degli impianti 
                1.  Il  rispetto  dell'obbligo  di  cui  al  presente
          Allegato  e'  assolto   dagli   impianti   che   rispettano
          irequisiti e le specifiche tecniche di cui all'Allegato II. 
                2. Fatti salvi i casi  di  alimentazione  tramite  le
          reti  di  teleriscaldamento   e   teleraffrescamento,   gli
          impianti a fonti rinnovabili installati per adempiere  agli
          obblighi  di  cui  al  presente  Allegato  sono  realizzati
          all'interno o sugli edifici ovvero nelle  loro  pertinenze.
          Per  pertinenza  si  intende  la  superficie   comprendente
          l'impronta a  terra  dei  fabbricati  e  un'area  con  essi
          confinante  comunque  non   eccedente   il   triplo   della
          superficie   di   impronta.   Gli   impianti   fotovoltaici
          installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo. 
                3. Nel caso di utilizzo di pannelli solari termici  o
          fotovoltaici  disposti  su  tetti  a  falda,   i   predetti
          componenti devono essere aderenti  o  integrati  nei  tetti
          medesimi,  con  la  stessa   inclinazione   e   lo   stesso
          orientamento della falda. Nel caso di tetti piani, la quota
          massima,  riferita  all'asse  mediano  dei  moduli  o   dei
          collettori, deve risultare non superiore all'altezza minima
          della balaustra perimetrale. Qualora non sia  presente  una
          balaustra perimetrale, l'altezza massima dei moduli  o  dei
          collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm. 
                4. Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
          presente decreto, il  Comitato  Termotecnico  Italiano  CTI
          predispone linee guida volte  ad  agevolare  l'applicazione
          del  presente  Allegato,  contenenti   esempi   e   calcoli
          numerici. 
                4. Sezione D. Casi di impossibilita' tecnica o di non
          convenienza economica di ottemperare all'obbligo 
                1. L'impossibilita' tecnica o la mancata  convenienza
          economica di ottemperare agli obblighi di  integrazione  di
          cui al presente Allegato  e'  evidenziata  dal  progettista
          nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
          legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando
          la  non  fattibilita'   di   tutte   le   diverse   opzioni
          tecnologiche disponibili.  Nei  casi  in  cui  la  suddetta
          relazione non sia  dovuta,  il  progettista  comunica  tali
          informazioni  al  Comune,  secondo  le  modalita'  da  esso
          individuate. 
                2. Nei casi di cui al punto 1, per gli edifici  nuovi
          o per gli edifici esistenti sottoposti  a  ristrutturazione
          importante di primo livello, e' fatto obbligo  di  ottenere
          un valore di energia primaria  non  rinnovabile,  calcolato
          per la somma  dei  servizi  di  climatizzazione  invernale,
          climatizzazione  estiva  e  produzione   di   acqua   calda
          sanitaria (EP H,C,W,nren), inferiore al valore  di  energia
          primaria  non  rinnovabile   limite   (EPH,C,W,nren,limite)
          calcolato secondo quanto previsto dal punto 3 in  relazione
          ai  servizi  effettivamente   presenti   nell'edificio   di
          progetto. 
                3.  Ai  fini  della  determinazione  del  valore   di
          EPH,C,W,nren,limite di cui  al  punto  2  si  determina  il
          valore di EP  H,C,W,nren,rif,standard,  per  l'edificio  di
          riferimento  secondo  quanto  previsto   dall'Allegato   1,
          Capitolo  3  del  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico 26 giugno  2015  concernente  applicazione  delle
          metodologie di  calcolo  delle  prestazioni  energetiche  e
          definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli
          edifici  e   successive   modificazioni   e   integrazioni,
          dotandolo delle tecnologie e  delle  efficienze  medie  dei
          sottosistemi di utilizzazione fornite da quest'ultimo e  di
          efficienze  medie  stagionali  sull'utilizzo   dell'energia
          primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione di
          cui alla seguente Tabella 1 del presente Allegato. 
                Tabella 1  -  Efficienza  sull'utilizzo  dell'energia
          primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                5. Sezione E. Modalita' di verifica 
                1. Il progettista inserisce i calcoli e le  verifiche
          previste dal  presente  Allegato  nella  relazione  di  cui
          all'articolo 8, comma 1 del decreto  legislativo  4  agosto
          2005,  n.  192.  Una  copia  della  relazione  suddetta  e'
          trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento
          degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia. 
                2.  La  verifica   del   rispetto   dell'obbligo   di
          integrazione delle  fonti  rinnovabili  e'  effettuata  dai
          Comuni attraverso la relazione di cui al punto 1. 
                3. Fermo restando il punto 2, le  dichiarazioni  e  i
          dati riportati nella relazione di cui al  punto  1  possono
          essere oggetto di controlli da parte dei Comuni nonche'  di
          ulteriori controlli stabiliti  nei  provvedimenti  adottati
          dalle Regioni ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  7,  del
          presente decreto.»