Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'obiettivo nazionale relativo alla quota di energia da
fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia da conseguire
nel 2030 e' pari al 39,4 per cento»;
b) al comma 2:
1) la parola: «indicativo» e' soppressa;
2) dopo le parole: «per riscaldamento e raffrescamento pari» e'
inserita la seguente: «almeno»;
3) le parole: «1,3 punti» sono sostituite dalle seguenti: «0,8
punti»;
4) le parole: «per i periodi» sono soppresse;
5) dopo le parole: «dal 2021 al 2025 e» sono inserite le
seguenti: «di almeno 1,1 punti percentuali come media annuale
calcolata»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'obiettivo nazionale indicativo relativo alla quota di
energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro vicinanze,
tenendo conto anche dell'energia rinnovabile proveniente da rete, e'
pari ad almeno il 40,1 per cento nell'anno 2030.
2-ter. L'obiettivo nazionale indicativo relativo all'aumento
della quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche
usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore
dell'industria e' pari ad almeno 1,6 punti percentuali come media
annuale calcolata per i periodi dall'anno 2021 all'anno 2025 e
dall'anno 2026 all'anno 2030.
2-quater. L'obiettivo nazionale indicativo relativo alla
capacita' di energia rinnovabile da tecnologie innovative all'anno
2030 e' pari al 5 per cento della nuova capacita' installata.»;
d) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono soppresse.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 199, del 2021, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3 (Obiettivi nazionali in materia di fonti
rinnovabili). - 1. L'obiettivo nazionale relativo alla
quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale
lordo di energia da conseguire nel 2030 e' pari al 39,4 per
cento;
2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, e'
assunto un obiettivo di incremento di energia da fonti
rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e
raffrescamento pari almeno a 0,8 punti percentuali come
media annuale calcolata dal 2021 al 2025 di almeno 1,1
punti percentuali come media annuale calcolata e dal 2026
al 2030.
2-bis. L'obiettivo nazionale indicativo relativo alla
quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle
loro vicinanze, tenendo conto anche dell'energia
rinnovabile proveniente da rete, e' pari ad almeno il 40,1
per cento nell'anno 2030.
2-ter. L'obiettivo nazionale indicativo relativo
all'aumento della quota di fonti rinnovabili sul totale
delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e
non energetici nel settore dell'industria e' pari ad almeno
1,6 punti percentuali come media annuale calcolata per i
periodi dall'anno 2021 all'anno 2025 e dall'anno 2026
all'anno 2030.
2-quater. L'obiettivo nazionale indicativo relativo
alla capacita' di energia rinnovabile da tecnologie
innovative all'anno 2030 e' pari al 5 per cento della nuova
capacita' installata.
3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono
perseguiti in coerenza con le indicazioni del Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e tenendo
conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento dei consumi
statisticamente rilevanti.
4. Le modalita' di calcolo degli obiettivi sono
indicate nell'Allegato I al presente decreto.».