Art. 3 
 
          Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. L'obiettivo nazionale relativo alla  quota  di  energia  da
fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia  da  conseguire
nel 2030 e' pari al 39,4 per cento»; 
    b) al comma 2: 
      1) la parola: «indicativo» e' soppressa; 
      2) dopo le parole: «per riscaldamento e raffrescamento pari» e'
inserita la seguente: «almeno»; 
      3) le parole: «1,3 punti» sono sostituite dalle seguenti:  «0,8
punti»; 
      4) le parole: «per i periodi» sono soppresse; 
      5) dopo le parole: «dal  2021  al  2025  e»  sono  inserite  le
seguenti:  «di  almeno  1,1  punti  percentuali  come  media  annuale
calcolata»; 
    c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. L'obiettivo nazionale indicativo relativo alla quota di
energia rinnovabile prodotta negli edifici o  nelle  loro  vicinanze,
tenendo conto anche dell'energia rinnovabile proveniente da rete,  e'
pari ad almeno il 40,1 per cento nell'anno 2030. 
      2-ter. L'obiettivo nazionale  indicativo  relativo  all'aumento
della quota di fonti rinnovabili sul totale delle  fonti  energetiche
usate  a  scopi  finali  energetici  e  non  energetici  nel  settore
dell'industria e' pari ad almeno 1,6  punti  percentuali  come  media
annuale calcolata per  i  periodi  dall'anno  2021  all'anno  2025  e
dall'anno 2026 all'anno 2030. 
      2-quater.  L'obiettivo  nazionale  indicativo   relativo   alla
capacita' di energia rinnovabile da  tecnologie  innovative  all'anno
2030 e' pari al 5 per cento della nuova capacita' installata.»; 
    d) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo n. 199, del 2021, come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 3 (Obiettivi  nazionali  in  materia  di  fonti
          rinnovabili). -  1.  L'obiettivo  nazionale  relativo  alla
          quota di energia da fonti rinnovabili  nel  consumo  finale
          lordo di energia da conseguire nel 2030 e' pari al 39,4 per
          cento; 
                2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma  1,  e'
          assunto un obiettivo di  incremento  di  energia  da  fonti
          rinnovabili  nei  consumi  finali   per   riscaldamento   e
          raffrescamento pari almeno a  0,8  punti  percentuali  come
          media annuale calcolata dal 2021  al  2025  di  almeno  1,1
          punti percentuali come media annuale calcolata e  dal  2026
          al 2030. 
                2-bis. L'obiettivo nazionale indicativo relativo alla
          quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle
          loro   vicinanze,   tenendo   conto   anche    dell'energia
          rinnovabile proveniente da rete, e' pari ad almeno il  40,1
          per cento nell'anno 2030. 
                2-ter.  L'obiettivo  nazionale  indicativo   relativo
          all'aumento della quota di  fonti  rinnovabili  sul  totale
          delle fonti energetiche usate a scopi finali  energetici  e
          non energetici nel settore dell'industria e' pari ad almeno
          1,6 punti percentuali come media annuale  calcolata  per  i
          periodi dall'anno  2021  all'anno  2025  e  dall'anno  2026
          all'anno 2030. 
                2-quater. L'obiettivo nazionale  indicativo  relativo
          alla  capacita'  di  energia  rinnovabile   da   tecnologie
          innovative all'anno 2030 e' pari al 5 per cento della nuova
          capacita' installata. 
                3.  Gli  obiettivi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          perseguiti  in  coerenza  con  le  indicazioni  del   Piano
          Nazionale Integrato per l'Energia  e  il  Clima  e  tenendo
          conto  dell'evoluzione  e  dell'aggiornamento  dei  consumi
          statisticamente rilevanti. 
                4. Le  modalita'  di  calcolo  degli  obiettivi  sono
          indicate nell'Allegato I al presente decreto.».