Art. 30
Modifiche all'ALLEGATO IV del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'ALLEGATO IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 1.:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sezione A.
Requisiti minimi per gli impianti che non accedono ad incentivi»;
2) al punto 1. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
successive modifiche e integrazioni, o la normativa di riferimento
europea in materia di ecodesign ove piu' stringente»;
il paragrafo 2. e' sostituito dal seguente:
«Sezione B. Requisiti minimi per gli impianti che accedono ad
incentivi
1. Per interventi di installazione di generatori quali pompe
di calore, impianti alimentati a biomassa, sistemi ibridi e impianti
solari termici nel caso in cui l'impianto solare sia stato realizzato
ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione
invernale, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia
termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata)
su tutti i corpi scaldanti a esclusione:
a) dei locali in cui l'installazione di valvole
termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla
portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente
nel caso specifico (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025
concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
b) dei locali in cui e' installata una centralina di
termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione
automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre
2025 concernente le metodologie di calcolo della prestazione
energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
degli edifici). In caso di impianti al servizio di piu' locali, e'
possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo
modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di
emissione situati all'interno dei locali in cui e' presente una
centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui
terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati
in altri locali;
c) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a
45°C.
2. Pompe di calore
Sono ammessi interventi volti alla produzione di energia
termica per la climatizzazione invernale eventualmente abbinati alla
produzione di acqua calda sanitaria. Sono ammessi interventi volti,
anche in parte, alla produzione di calore per processi industriali,
artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di
componenti dei centri benessere.
Per le pompe di calore l'accesso agli incentivi e' consentito
a condizione che tali impianti soddisfino i requisiti di seguito
indicati.
2.1 Pompe di calore elettriche
Per le pompe di calore elettriche l'efficienza energetica del
riscaldamento stagionale (ηs%) e lo SCOP devono essere almeno pari ai
valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di
prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica "average" e stabiliti
in funzione del tipo di prodotto e di applicazione. La prestazione
delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal
costruttore sulla base di prove effettuate in conformita' alla UNI EN
14825, come previsto dalle regolamentazioni Ecodesign vigenti ed
eventuali successive modifiche e integrazioni.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 1- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore elettriche
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore geotermiche
2.2 Pompe di calore a gas
Per tali tipologie di impianti:
a) l'efficienza media stagionale ηs% deve essere almeno
pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti
di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica "average" e
stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione, secondo
quanto indicato in tabella 3.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 3- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore a gas
La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata
e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in
conformita' alle seguenti norme, restando fermo che al momento della
prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle
condizioni indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 sopra riportate:
UNI EN 12309-2015: per quanto riguarda le pompe di calore a
gas ad assorbimento
(valori di prova sul p.c.i.);
UNI EN 16905 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a
motore endotermico;
b) nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le
emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx espressi come NO2 ),
dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in
conformita' alla vigente normativa europea e devono essere inferiori
a 120 mg/kWh
(valore riferito all'energia termica prodotta);
c) nel caso di pompe di calore a gas con motore a
combustione interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto
(NOx espressi come NO2 ), dovute al sistema di combustione, devono
essere calcolati in conformita' alla vigente normativa europea e
devono essere inferiori a 240 mg/kWh (valore riferito all'energia
termica prodotta).
Dovra' essere inoltre fornita adeguata dimostrazione che
l'impianto realizzato provveda ad asservire le medesime utenze.
3. Generatori di calore alimentati da biomassa Sono ammessi
agli incentivi:
esclusivamente i generatori di calore alimentati con
biomassa in possesso della certificazione ambientale di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 7 novembre 2017 n. 186, ove applicabile, rilasciata da un
organismo notificato, con conseguimento della classe di qualita' 5
stelle o superiore;
esclusivamente i generatori di calore alimentati con
biomassa installati in sostituzione di generatori di calore a
biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio per la
climatizzazione invernale degli edifici, incluse le serre esistenti e
i fabbricati rurali esistenti. Fatta salva la possibilita' delle
Regioni di limitare l'applicazione della fattispecie nel rispetto
dell'articolo 3-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in deroga al periodo precedente:
i. sono ammessi agli incentivi i casi di sostituzione di
generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale, solo se i
generatori alimentati con biomassa installati assicurano emissioni di
particolato primario (PP 10) non superiori a 1 mg/Nm³;
ii. esclusivamente per gli interventi effettuati nelle aree
non metanizzate dalle aziende agricole e dalle imprese operanti nel
settore forestale, e' ammessa agli incentivi la sostituzione di
generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore
alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere una
riduzione percentuale delle emissioni di particolato primario di
almeno il 50% rispetto ai valori previsti dal DM 186/2017 per la
classe 5 stelle.
interventi volti alla produzione di energia termica per la
climatizzazione invernale, eventualmente abbinati alla produzione di
acqua calda sanitaria, o volti, anche in parte, alla produzione di
calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il
riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere o
interventi di sostituzione dei generatori di calore installati presso
le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento.
E' richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che accedono
agli incentivi, almeno una manutenzione biennale obbligatoria per
tutta la durata dell'incentivo, svolta da parte di soggetti che
presentino i requisiti professionali previsti dall'articolo 15 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. La manutenzione dovra'
essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il
soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per
tutta la durata dell'incentivo stesso, gli originali dei certificati
di manutenzione. Tali certificati possono altresi' essere inseriti
nei Catasti informatizzati costituiti presso le Regioni o nel
libretto di impianto.
Ai fini dell'accesso agli incentivi e' richiesto, inoltre, il
rispetto dei requisiti di cui alle successive lettere da a) a e)
oppure, ove esistenti, i piu' restrittivi vincoli e limiti fissati da
norme regionali.
a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale
inferiore o uguale a 500 kWt :
i. certificazione di un organismo accreditato che attesti
la conformita' alla norma UNI EN 303- 5, classe 5;
ii. rendimento termico utile non inferiore a 87% + log(Pn )
dove Pn e' la potenza nominale dell'apparecchio;
iii. obbligo di installazione di un sistema di accumulo
termico dimensionato prevedendo un volume di accumulo non inferiore a
20 dm /kWt ;
iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un
organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la
conformita' alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto
delle condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4,
paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie
potra' essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di
qualita' per cui il generatore e' stato certificato, oppure pellet
appartenente a classi di miglior qualita' rispetto a questa. In tutti
i casi la documentazione fiscale dovra' riportare l'evidenza della
classe di qualita' e il codice di identificazione rilasciato
dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o
distributore del pellet;
v. possono altresi' essere utilizzate altre biomasse
combustibili purche' previste tra quelle indicate dall'allegato X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonche'
bricchette di legno, cippato e legna certificati da un organismo di
certificazione accreditato che ne certifichi la conformita' alle
norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5.
b) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale
superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2.000 kWt :
i. rendimento termico utile non inferiore al 92% attestato
da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve
essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato
nella tabella 14, come certificate da un laboratorio accreditato
secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con
indicazione del biocombustibile utilizzato. Qualora il generatore
risulti certificato ai sensi della norma EN 303-5, l'estratto del
Test Report o il Certificato Ambientale, rilasciato dall'Organismo
notificato, sostituisce la prova in opera del generatore;
iii. obbligo di presenza di un sistema di abbattimento del
particolato primario, non del tipo a gravita', integrato o esterno al
corpo del generatore. La configurazione di installazione deve
garantire, in tutti i casi, una disponibilita' maggiore o uguale al
90%, ovvero il sistema di abbattimento deve essere attivo per piu'
del 90% delle ore di funzionamento del generatore. Il responsabile
dell'impianto deve conservare i dati relativi alle ore di
funzionamento del sistema di abbattimento suddetto e del generatore,
registrati dai sistemi di regolazione e controllo, e li mette a
disposizione del GSE in caso di controllo;
iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un
organismo di certificazione che ne certifichi la conformita' alla
norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni
previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera
d) alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potra' essere
utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualita' per cui
il generatore e' stato certificato, oppure pellet appartenente a
classi di miglior qualita' rispetto a questa. In tutti i casi la
documentazione fiscale dovra' riportare l'evidenza della classe di
qualita' e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di
certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
v. possono altresi' essere utilizzate altre biomasse
combustibili purche' previste tra quelle indicate dall'allegato X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonche'
bricchette di legno, cippato e legna certificati da un organismo di
certificazione accreditato che ne certifichi la conformita' alle
norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5;
vi. per le caldaie automatiche prevedendo comunque un
volume di accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di
compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di
accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista.
Nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile, tali fattori
limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione
tecnica di progetto.
c) Per le stufe ed i termocamini a pellet:
i. certificazione di un organismo accreditato che attesti
la conformita' alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI
EN 14785 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo
successive proroghe, corrispondente al termine del periodo
transitorio in cui e' prevista la coesistenza delle citate norme;
ii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un
organismo di certificazione che ne certifichi la conformita' alla
norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni
previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera
d) alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni.
d) Per i termocamini a legna:
i. siano installati esclusivamente in sostituzione di
camini o termocamini, sia a focolare aperto che chiuso, o stufe a
legna, indipendentemente dal fluido termovettore;
ii. certificazione di un organismo accreditato che attesti
la conformita' alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI
EN 13229 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo
successive proroghe, corrispondente al termine del periodo
transitorio in cui e' prevista la coesistenza delle citate norme;
iii. la legna utilizzata deve essere certificata secondo la
UNI EN 17225 - 5. Possono altresi' essere utilizzate altre biomasse
combustibili purche' previste tra quelle indicate dall'allegato X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonche'
bricchette di legno certificate da un organismo di certificazione
accreditato che ne certifichi la conformita' alle norme tecniche di
riferimento UNI EN 17225 - 3.
e) Per le stufe a legna:
i. certificazione di un organismo accreditato che attesti
la conformita' alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI
EN 13240 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo
successive proroghe, corrispondente al termine del periodo
transitorio in cui e' prevista la coesistenza delle citate norme;
ii. la legna utilizzata deve essere certificata secondo la
UNI EN 17225 - 5. Possono altresi' essere utilizzate altre biomasse
combustibili purche' previste tra quelle indicate dall'allegato X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonche'
bricchette di legno certificate da un organismo di certificazione
accreditato che ne certifichi la conformita' alle norme tecniche di
riferimento UNI EN 17225.
4. Solare termico e solar cooling
Per impianti solari termici e di solar cooling, l'accesso
agli incentivi e' consentito se:
a) i collettori solari sono in possesso della
certificazione Solar Keymark;
b) in alternativa, per gli impianti solari termici
prefabbricati del tipo factory made, la certificazione di cui al
punto a) relativa al solo collettore puo' essere sostituita dalla
certificazione Solar Keymark relativa al sistema;
c) i collettori solari hanno valori di producibilita'
specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per
unita' di superficie lorda Ag, o di superficie degli specchi primari
per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire dal dato
contenuto nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente
nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a
concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C,
superiori ai seguenti valori minimi:
nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht /m²
anno, con riferimento alla localita' Würzburg;
nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi
evacuati: maggiore di 400 kWht /m² anno, con riferimento alla
localita' Würzburg;
nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550
kWht /m² anno, con riferimento alla localita' Atene;
d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i
quali e' applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilita'
specifica, in termini di energia solare annua prodotta Ql per unita'
di superficie di apertura Aa , misurata secondo la norma UNI EN
12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli
disponibili, piu' vicino, in valore assoluto, al volume netto
nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata
sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un
laboratorio accreditato, deve rispettare almeno uno dei seguenti
valori:
maggiore di 400 kWht /m² anno, con riferimento alla
localita' Würzburg;
e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono
garantiti per almeno cinque anni. In caso di installazione di
collettori solari termici per la produzione di calore in processi
industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per
il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un
sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla
garanzia di tale componente vengono meno. L'asseverazione, o la
dichiarazione del Soggetto Responsabile, da presentare al GSE insieme
con la richiesta di concessione degli incentivi, dovra' essere
corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia
del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non
indispensabilita' del sistema di accumulo termico, specificando,
anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell'impianto,
le caratteristiche tecniche del processo e dell'impianto;
f) l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in
conformita' ai manuali di installazione dei principali componenti;
g) per i collettori solari a concentrazione per i quali non
e' possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark, la
certificazione di cui al punto a) e' sostituita da un'approvazione
tecnica rilasciata dall'ENEA;
h) per i soli impianti di solar cooling, il rapporto tra i
metri quadrati di superficie solare lorda (espressa in metri
quadrati) e la potenza frigorifera (espressa in kWf ) e' maggiore di
2; in ogni caso, tale rapporto non potra' superare il valore di 2,75;
i) per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima
solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m² ogni 1.000
m³/ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei
collettori installata ogni 1.000 m³/ora di aria trattata non potra'
superare il valore di 10.
Il requisito di cui alla lettera i) non e' richiesto per
impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di
processo e per le reti di teleriscaldamento.
5. Scaldacqua a pompa di calore
Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua
calda sanitaria e' richiesta l'appartenenza alla classe A di
efficienza energetica di prodotto o superiore, maturata secondo il
regolamento delegato (UE) 812/2013.
6. Sistemi ibridi factory made a pompa di calore Al fine
dell'ammissibilita' agli incentivi:
il rapporto tra la potenza termica utile della pompa di
calore e la potenza termica utile della caldaia deve essere minore o
uguale a 0,5;
la pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici di
cui al paragrafo 2;
la caldaia deve essere di tipologia a condensazione e
rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui
alla tabella 4.
7. Sistemi bivalenti
Al fine dell'ammissibilita' agli incentivi la pompa di calore
deve rispettare i requisiti tecnici di cui al paragrafo 2. Si
applicano, inoltre, i seguenti requisiti specifici.
7.1 Pompe di calore bivalenti
Al fine dell'ammissibilita' agli incentivi:
la caldaia deve essere di tipologia a condensazione e
rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui
alla tabella 4;
la pompa di calore deve assolvere alle funzioni in carico
al generatore sostituito, di riscaldamento e, se prevista, di
produzione di acqua calda sanitaria;
nel caso di impianto autonomo, il sistema di
termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII
della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Nel caso di
impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralita' di
utenze, e' prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore in
grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate,
utilizzando una configurazione adatta ad un sistema centralizzato
piu' complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata e/o
ritorno del fluido termovettore e il rilevamento della temperatura
esterna;
il fabbricante della pompa di calore dovra' fornire una
dichiarazione di compatibilita' tra la stessa e il generatore
secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinche' i
due apparecchi possano interagire efficacemente per l'ottimizzazione
dei consumi e delle prestazioni energetiche e funzionali,
individuando una lista di modelli di generatori supplementari in
grado di funzionare con la specifica pompa di calore;
deve essere presente un sistema di controllo e regolazione
in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di
calore rispetto al generatore secondario;
se la pompa di calore e la caldaia sono di fabbricanti
diversi, il sistema deve essere asseverato da un tecnico abilitato
che ne garantisca la compatibilita' con l'impianto esistente, il
dialogo tra i due apparecchi che costituiscono il sistema, la
compatibilita' tra apparecchi e la funzionalita' e sicurezza
dell'intero impianto. L'asseverazione deve contenere la relazione
tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica 28 ottobre 2025 e successive modifiche e
integrazioni.
7.2 Pompe di calore «add on"
Al fine dell'ammissibilita' agli incentivi:
la caldaia deve essere di eta' non superiore a 5 anni, e
rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui
alla tabella 4;
la pompa di calore deve essere esclusivamente della
tipologia aria-acqua oppure acquaacqua;
la pompa di calore deve essere esclusivamente della
tipologia aria-aria, nel caso in cui l'edificio oggetto di intervento
sia soggetto a vincoli architettonici;
nel caso di impianto autonomo, il sistema di
termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII
della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Nel caso di
impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralita' di
utenze, e' prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore in
grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate,
utilizzando una configurazione adatta ad un sistema centralizzato
piu' complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata e/o
ritorno del fluido termovettore e il rilevamento della temperatura
esterna;
il fabbricante della pompa di calore dovra' fornire una
dichiarazione di compatibilita' tra la stessa e il generatore
secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinche' i
due apparecchi possano interagire efficacemente per l'ottimizzazione
dei consumi e delle prestazioni energetiche e funzionali,
individuando una lista di modelli di generatori supplementari in
grado di funzionare con la specifica pompa di calore;
deve essere presente un sistema di controllo e regolazione
in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di
calore rispetto al generatore secondario;
se la pompa di calore e la caldaia sono di fabbricanti
diversi, il sistema deve essere asseverato da un tecnico abilitato
che ne garantisca la compatibilita' con l'impianto esistente, il
dialogo tra i due apparecchi che costituiscono il sistema, la
compatibilita' tra apparecchi e la funzionalita' e sicurezza
dell'intero impianto. L'asseverazione deve contenere la relazione
tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica 28 ottobre 2025 e successive modifiche e
integrazioni.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 4- Requisiti tecnici di soglia minimi consentiti per
l'accesso agli incentivi
8. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti
Sono ammessi gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di
teleriscaldamento efficienti e ricadenti nelle reti di
teleriscaldamento censite nella specifica «Anagrafica territoriale
teleriscaldamento e teleraffrescamento" istituita dall'Autorita' di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente mediante deliberazione
574/2018/R/tlr.
9. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti utilizzanti microcogeneratori alimentati da
fonti rinnovabili
Gli interventi di sostituzione totale o parziale di impianti
di climatizzazione invernale esistenti con impianti di
climatizzazione invernale utilizzanti microcogeneratori oltre a
garantire l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico,
regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e
spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento
modulabile che determinano variazioni del rapporto energia
elettrica/energia termica, devono garantire un risparmio di energia
primaria (PES), almeno pari al 10%. Tutta l'energia termica prodotta
dovra' essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la
climatizzazione degli ambienti, la produzione di acqua calda
sanitaria. L'ammissione agli incentivi e' subordinata
all'alimentazione dell'impianto da fonti rinnovabili quali, a titolo
esemplificativo biomassa, biogas, bioliquidi e con potenza del
microcogeneratore < 50 kWe.
L'ammissione agli incentivi e' subordinata alla trasmissione
della certificazione del produttore dell'unita' di microcogenerazione
che attesti il rispetto dei requisiti sopra richiamati e
dell'asseverazione contenente la stima del PES calcolato sulla base
dei carichi termici ed elettrici. Per gli interventi di sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti
microcogeneratori e' ammissibile anche la sostituzione funzionale,
intesa come intervento di installazione di un nuovo generatore presso
un impianto termico esistente, al fine di provvedere ad alimentare le
medesime utenze del generatore precedentemente installato, senza
provvedere ad effettuarne la rimozione.».
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'Allegato IV del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come
modificato dal presente decreto:
«ALLEGATO IV - Requisiti minimi per gli impianti a
fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento
1. Sezione A. Requisiti minimi per gli impianti che
non accedono ad incentivi
1. Gli impianti a fonti rinnovabili per il
riscaldamento e il raffrescamento che non accedono a
incentivi pubblici rispettano i requisiti minimi di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015 concernente applicazione delle metodologie di calcolo
delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici e
successive modifiche e integrazioni, o la normativa di
riferimento europea in materia di ecodesign ove piu'
stringente.
2. Sezione B. Requisiti minimi per gli impianti che
accedono ad incentivi
1. Per interventi di installazione di generatori
quali pompe di calore, impianti alimentati a biomassa,
sistemi ibridi e impianti solari termici nel caso in cui
l'impianto solare sia stato realizzato ai fini di una
copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione
invernale, sono installate valvole termostatiche a bassa
inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante
agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a
esclusione:
a) dei locali in cui l'installazione di valvole
termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente
sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non
fattibile tecnicamente nel caso specifico (cfr. decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come
modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica 28 ottobre 2025 concernente le
metodologie di calcolo della prestazione energetica e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli
edifici);
b) dei locali in cui e' installata una centralina
di termoregolazione con dispositivi modulanti per la
regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr.
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015, come modificato dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025
concernente le metodologie di calcolo della prestazione
energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti
minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di
piu' locali, e' possibile omettere l'installazione di
elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla
portata esclusivamente sui terminali di emissione situati
all'interno dei locali in cui e' presente una centralina di
termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui
terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione
installati in altri locali;
c) degli impianti di climatizzazione invernale
progettati e realizzati con temperature medie del fluido
termovettore inferiori a 45°C.
2. Pompe di calore
Sono ammessi interventi volti alla produzione di
energia termica per la climatizzazione invernale
eventualmente abbinati alla produzione di acqua calda
sanitaria. Sono ammessi interventi volti, anche in parte,
alla produzione di calore per processi industriali,
artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di
componenti dei centri benessere.
Per le pompe di calore l'accesso agli incentivi e'
consentito a condizione che tali impianti soddisfino i
requisiti di seguito indicati.
2.1 Pompe di calore elettriche
Per le pompe di calore elettriche l'efficienza
energetica del riscaldamento stagionale (?s%) e lo SCOP
devono essere almeno pari ai valori requisiti minimi di
ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign,
calcolati in zona climatica "average" e stabiliti in
funzione del tipo di prodotto e di applicazione. La
prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e
garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in
conformita' alla UNI EN 14825, come previsto dalle
regolamentazioni Ecodesign vigenti ed eventuali successive
modifiche e integrazioni.
Parte di provvedimento in formato grafico
2.2 Pompe di calore a gas
Per tali tipologie di impianti:
a) l'efficienza media stagionale ?s% deve essere
almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione
dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona
climatica "average" e stabiliti in funzione del tipo di
prodotto e di applicazione, secondo quanto indicato in
tabella 3.
Parte di provvedimento in formato grafico
La prestazione delle pompe di calore deve essere
dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove
effettuate in conformita' alle seguenti norme, restando
fermo che al momento della prova le pompe di calore devono
funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle
tabelle 1, 2 e 3 sopra riportate:
UNI EN 12309-2015: per quanto riguarda le pompe
di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul
p.c.i.);
UNI EN 16905 per quanto riguarda le pompe di
calore a gas a motore endotermico;
b) nel caso di pompe di calore a gas ad
assorbimento, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto
(NOx espressi come NO2), dovute al sistema di combustione,
devono essere calcolati in conformita' alla vigente
normativa europea e devono essere inferiori a 120
mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);
c) nel caso di pompe di calore a gas con motore a
combustione interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di
azoto (NOx espressi come NO2), dovute al sistema di
combustione, devono essere calcolati in conformita' alla
vigente normativa europea e devono essere inferiori a 240
mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta).
Dovra' essere inoltre fornita adeguata
dimostrazione che l'impianto realizzato provveda ad
asservire le medesime utenze.
3. Generatori di calore alimentati da biomassa Sono
ammessi gli incentivi:
esclusivamente i generatori di calore alimentati
con biomassa in possesso della certificazione ambientale di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 7 novembre 2017 n. 186, ove
applicabile, rilasciata da un organismo notificato, con
conseguimento della classe di qualita' 5 stelle o
superiore;
esclusivamente i generatori di calore alimentati
con biomassa installati in sostituzione di generatori di
calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a
gasolio per la climatizzazione invernale degli edifici,
incluse le serre esistenti e i fabbricati rurali esistenti.
Fatta salva la possibilita' delle Regioni di limitare
l'applicazione della fattispecie nel rispetto dell'articolo
3 quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in deroga al periodo precedente:
i. sono ammessi agli incentivi i casi di
sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o a
gas naturale, solo se i generatori alimentati con biomassa
installati assicurano emissioni di particolato primario (PP
10) non superiori a 1 mg/Nm3;
ii. esclusivamente per gli interventi effettuati
nelle aree non metanizzate dalle aziende agricole e dalle
imprese operanti nel settore forestale, e' ammessa agli
incentivi la sostituzione di generatori di calore
alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a
biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere una
riduzione percentuale delle emissioni di particolato
primario di almeno il 50% rispetto ai valori previsti dal
DM 186/2017 per la classe 5 stelle.
interventi volti alla produzione di energia termica
per la climatizzazione invernale, eventualmente abbinati
alla produzione di acqua calda sanitaria, o volti, anche in
parte, alla produzione di calore per processi industriali,
artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di
componenti dei centri benessere o interventi di
sostituzione dei generatori di calore installati presso le
centrali termiche a servizio di impianti di
teleriscaldamento.
E' richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che
accedono agli incentivi, almeno una manutenzione biennale
obbligatoria per tutta la durata dell'incentivo, svolta da
parte di soggetti che presentino i requisiti professionali
previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n.28. La manutenzione dovra' essere effettuata sul
generatore di calore e sulla canna fumaria. Il soggetto che
presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta
la durata dell'incentivo stesso, gli originali dei
certificati di manutenzione. Tali certificati possono
altresi' essere inseriti nei Catasti informatizzati
costituiti presso le Regioni o nel libretto di impianto.
Ai fini dell'accesso agli incentivi e' richiesto,
inoltre, il rispetto dei requisiti di cui alle successive
lettere da a) a e) oppure, ove esistenti, i piu'
restrittivi vincoli e limiti fissati da norme regionali.
a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica
nominale inferiore o uguale a 500 kWt:
i. certificazione di un organismo accreditato che
attesti la conformita' alla norma UNI EN 303- 5, classe 5;
ii. rendimento termico utile non inferiore a 87% +
log(Pn) dove Pn e' la potenza nominale dell'apparecchio;
iii. obbligo di installazione di un sistema di
accumulo termico dimensionato prevedendo un volume di
accumulo non inferiore a 20 dm /kWt;
iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da
un organismo di certificazione accreditato che ne
certifichi la conformita' alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi
incluso il rispetto delle condizioni previste dall'allegato
X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte
V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive
modificazioni. Nel caso delle caldaie potra' essere
utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualita'
per cui il generatore e' stato certificato, oppure pellet
appartenente a classi di miglior qualita' rispetto a
questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovra'
riportare l'evidenza della classe di qualita' e il codice
di identificazione rilasciato dall'Organismo di
certificazione accreditato al produttore e/o distributore
del pellet;
v. possono altresi' essere utilizzate altre
biomasse combustibili purche' previste tra quelle indicate
dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla
parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e
successive modificazioni, nonche' bricchette di legno,
cippato e legna certificati da un organismo di
certificazione accreditato che ne certifichi la conformita'
alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5.
b) Per le caldaie a biomassa di potenza termica
nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2.000
kWt:
i. rendimento termico utile non inferiore al 92%
attestato da una dichiarazione del produttore del
generatore nella quale deve essere indicato il tipo di
combustibile utilizzato;
ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto
riportato nella tabella 14, come certificate da un
laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025
misurate in sede di impianto, con indicazione del
biocombustibile utilizzato. Qualora il generatore risulti
certificato ai sensi della norma EN 303-5, l'estratto del
Test Report o il Certificato Ambientale, rilasciato
dall'Organismo notificato, sostituisce la prova in opera
del generatore;
iii. obbligo di presenza di un sistema di
abbattimento del particolato primario, non del tipo a
gravita', integrato o esterno al corpo del generatore. La
configurazione di installazione deve garantire, in tutti i
casi, una disponibilita' maggiore o uguale al 90%, ovvero
il sistema di abbattimento deve essere attivo per piu' del
90% delle ore di funzionamento del generatore. Il
responsabile dell'impianto deve conservare i dati relativi
alle ore di funzionamento del sistema di abbattimento
suddetto e del generatore, registrati dai sistemi di
regolazione e controllo, e li mette a disposizione del GSE
in caso di controllo;
iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da
un organismo di certificazione che ne certifichi la
conformita' alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il
rispetto delle condizioni previste dall'allegato X, Parte
II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive
modificazioni. Nel caso delle caldaie potra' essere
utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualita'
per cui il generatore e' stato certificato, oppure pellet
appartenente a classi di miglior qualita' rispetto a
questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovra'
riportare l'evidenza della classe di qualita' e il codice
di identificazione rilasciato dall'Organismo di
certificazione accreditato al produttore e/o distributore
del pellet;
v. possono altresi' essere utilizzate altre
biomasse combustibili purche' previste tra quelle indicate
dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla
parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e
successive modificazioni, nonche' bricchette di legno,
cippato e legna certificati da un organismo di
certificazione accreditato che ne certifichi la conformita'
alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5;
vi. per le caldaie automatiche prevedendo comunque
un volume di accumulo, tale da garantire un'adeguata
funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di
minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo
quanto indicato dal progettista. Nel caso in cui non sia
tecnicamente fattibile, tali fattori limitativi dovranno
essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica
di progetto.
c) Per le stufe ed i termocamini a pellet:
i. certificazione di un organismo accreditato che
attesti la conformita' alla norma UNI EN 16510: 2023,
ovvero alla norma UNI EN 14785 per i test eseguiti fino al
9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente
al termine del periodo transitorio in cui e' prevista la
coesistenza delle citate norme;
ii. il pellet utilizzato deve essere certificato da
un organismo di certificazione che ne certifichi la
conformita' alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il
rispetto delle condizioni previste dall'allegato X, Parte
II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive
modificazioni.
d) Per i termocamini a legna:
i. siano installati esclusivamente in sostituzione
di camini o termocamini, sia a focolare aperto che chiuso,
o stufe a legna, indipendentemente dal fluido termovettore;
ii. certificazione di un organismo accreditato che
attesti la conformita' alla norma UNI EN 16510: 2023,
ovvero alla norma UNI EN 13229 per i test eseguiti fino al
9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente
al termine del periodo transitorio in cui e' prevista la
coesistenza delle citate norme;
iii. la legna utilizzata deve essere certificata
secondo la UNI EN 17225 - 5. Possono altresi' essere
utilizzate altre biomasse combustibili purche' previste tra
quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4,
paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152 e successive modificazioni, nonche' bricchette
di legno certificate da un organismo di certificazione
accreditato che ne certifichi la conformita' alle norme
tecniche di riferimento UNI EN 17225 - 3.
e) Per le stufe a legna:
i. certificazione di un organismo accreditato che
attesti la conformita' alla norma UNI EN 16510: 2023,
ovvero alla norma UNI EN 13240 per i test eseguiti fino al
9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente
al termine del periodo transitorio in cui e' prevista la
coesistenza delle citate norme;
ii. la legna utilizzata deve essere certificata
secondo la UNI EN 17225 - 5. Possono altresi' essere
utilizzate altre biomasse combustibili purche' previste tra
quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4,
paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152 e successive modificazioni, nonche' bricchette
di legno certificate da un organismo di certificazione
accreditato che ne certifichi la conformita' alle norme
tecniche di riferimento UNI EN 17225.
4. Solare termico e solar cooling
Per impianti solari termici e di solar cooling,
l'accesso agli incentivi e' consentito se:
a) i collettori solari sono in possesso della
certificazione Solar Keymark;
b) in alternativa, per gli impianti solari termici
prefabbricati del tipo factory made, la certificazione di
cui al punto a) relativa al solo collettore puo' essere
sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al
sistema;
c) i collettori solari hanno valori di
producibilita' specifica, espressa in termini di energia
solare annua prodotta per unita' di superficie lorda AG, o
di superficie degli specchi primari per i collettori
lineari di Fresnel, e calcolata a partire dal dato
contenuto nella certificazione Solar Keymark (o
equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i
collettori a concentrazione) per una temperatura media di
funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori minimi:
nel caso di collettori piani: maggiore di 300
kWht/m² anno, con riferimento alla localita' Würzburg;
nel caso di collettori sottovuoto e collettori a
tubi evacuati: maggiore di 400 kWht/m² anno, con
riferimento alla localita' Würzburg;
nel caso di collettori a concentrazione: maggiore
di 550 kWht/m² anno, con riferimento alla localita' Atene;
d) per gli impianti solari termici prefabbricati
per i quali e' applicabile solamente la UNI EN 12976, la
producibilita' specifica, in termini di energia solare
annua prodotta QL per unita' di superficie di apertura Aa,
misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al
valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, piu'
vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale
dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata
sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un
laboratorio accreditato, deve rispettare almeno uno dei
seguenti valori:
maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento
alla localita' Würzburg;
e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono
garantiti per almeno cinque anni. In caso di installazione
di collettori solari termici per la produzione di calore in
processi industriali, artigianali, agricoli
(coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di
piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema
di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla
garanzia di tale componente vengono meno. L'asseverazione,
o la dichiarazione del Soggetto Responsabile, da presentare
al GSE insieme con la richiesta di concessione degli
incentivi, dovra' essere corredata da una relazione
tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo
solare installato, che giustifichi la non indispensabilita'
del sistema di accumulo termico, specificando, anche
attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi
dell'impianto, le caratteristiche tecniche del processo e
dell'impianto;
f) l'installazione dell'impianto e' stata eseguita
in conformita' ai manuali di installazione dei principali
componenti;
g) per i collettori solari a concentrazione per i
quali non e' possibile l'ottenimento della certificazione
Solar Keymark, la certificazione di cui al punto a) e'
sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
h) per i soli impianti di solar cooling, il
rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda
(espressa in metri quadrati) e la potenza frigorifera
(espressa in kWf) e' maggiore di 2; in ogni caso, tale
rapporto non potra' superare il valore di 2,75;
i) per le macchine frigorifere DEC, la superficie
minima solare lorda installata dei collettori deve essere
di 8 m2 ogni 1.000 m3/ora di aria trattata; in ogni caso,
la superficie solare lorda dei collettori installata ogni
1.000 m3/ora di aria trattata non potra' superare il valore
di 10.
Il requisito di cui alla lettera i) non e' richiesto
per impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria,
di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento.
5. Scaldacqua a pompa di calore
Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione
di acqua calda sanitaria e' richiesta l'appartenenza alla
classe A di efficienza energetica di prodotto o superiore,
maturata secondo il regolamento delegato (UE) 812/2013.
6. Sistemi ibridi factory made a pompa di calore Al
fine dell'ammissibilita' agli incentivi:
il rapporto tra la potenza termica utile della
pompa di calore e la potenza termica utile della caldaia
deve essere minore o uguale a 0,5;
la pompa di calore deve rispettare i requisiti
tecnici di cui al paragrafo 2;
la caldaia deve essere di tipologia a condensazione e
rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti
di cui alla tabella 4.
7. Sistemi bivalenti
Al fine dell'ammissibilita' agli incentivi la pompa
di calore deve rispettare i requisiti tecnici di cui al
paragrafo 2. Si applicano, inoltre, i seguenti requisiti
specifici.
7.1 Pompe di calore bivalenti
Al fine dell'ammissibilita' agli incentivi:
la caldaia deve essere di tipologia a condensazione
e rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi
consentiti di cui alla tabella 4;
la pompa di calore deve assolvere alle funzioni in
carico al generatore sostituito, di riscaldamento e, se
prevista, di produzione di acqua calda sanitaria;
nel caso di impianto autonomo, il sistema di
termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII
oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C
207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato
destinato a una pluralita' di utenze, e' prescritta
l'adozione di un gruppo termoregolatore in grado di
riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate,
utilizzando una configurazione adatta ad un sistema
centralizzato piu' complesso tra cui il controllo sulla
temperatura di mandata e/o ritorno del fluido termovettore
e il rilevamento della temperatura esterna;
il fabbricante della pompa di calore dovra' fornire
una dichiarazione di compatibilita' tra la stessa e il
generatore secondario, indicando le caratteristiche
tecniche minime affinche' i due apparecchi possano
interagire efficacemente per l'ottimizzazione dei consumi e
delle prestazioni energetiche e funzionali, individuando
una lista di modelli di generatori supplementari in grado
di funzionare con la specifica pompa di calore;
deve essere presente un sistema di controllo e
regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento
preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore
secondario;
se la pompa di calore e la caldaia sono di
fabbricanti diversi, il sistema deve essere asseverato da
un tecnico abilitato che ne garantisca la compatibilita'
con l'impianto esistente, il dialogo tra i due apparecchi
che costituiscono il sistema, la compatibilita' tra
apparecchi e la funzionalita' e sicurezza dell'intero
impianto. L'asseverazione deve contenere la relazione
tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28
ottobre 2025 e successive modifiche e integrazioni.
7.2 Pompe di calore "add on"
Al fine dell'ammissibilita' agli incentivi:
la caldaia deve essere di eta' non superiore a 5
anni, e rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi
consentiti di cui alla tabella 4;
la pompa di calore deve essere esclusivamente della
tipologia aria-acqua oppure acquaacqua;
la pompa di calore deve essere esclusivamente della
tipologia aria-aria, nel caso in cui l'edificio oggetto di
intervento sia soggetto a vincoli architettonici;
nel caso di impianto autonomo, il sistema di
termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII
oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C
207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato
destinato a una pluralita' di utenze, e' prescritta
l'adozione di un gruppo termoregolatore in grado di
riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate,
utilizzando una configurazione adatta ad un sistema
centralizzato piu' complesso tra cui il controllo sulla
temperatura di mandata e/o ritorno del fluido termovettore
e il rilevamento della temperatura esterna;
il fabbricante della pompa di calore dovra' fornire
una dichiarazione di compatibilita' tra la stessa e il
generatore secondario, indicando le caratteristiche
tecniche minime affinche' i due apparecchi possano
interagire efficacemente per l'ottimizzazione dei consumi e
delle prestazioni energetiche e funzionali, individuando
una lista di modelli di generatori supplementari in grado
di funzionare con la specifica pompa di calore;
deve essere presente un sistema di controllo e
regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento
preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore
secondario;
se la pompa di calore e la caldaia sono di
fabbricanti diversi, il sistema deve essere asseverato da
un tecnico abilitato che ne garantisca la compatibilita'
con l'impianto esistente, il dialogo tra i due apparecchi
che costituiscono il sistema, la compatibilita' tra
apparecchi e la funzionalita' e sicurezza dell'intero
impianto. L'asseverazione deve contenere la relazione
tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28
ottobre 2025 e successive modifiche e integrazioni.
Parte di provvedimento in formato grafico
8. Interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di
teleriscaldamento efficienti
Sono ammessi gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficienti e ricadenti nelle
reti di teleriscaldamento censite nella specifica
"Anagrafica territoriale teleriscaldamento e
teleraffrescamento" istituita dall'Autorita' di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente mediante deliberazione
574/2018/R/tlr.
9. Interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti utilizzanti
microcogeneratori alimentati da fonti rinnovabili
Gli interventi di sostituzione totale o parziale di
impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti di climatizzazione invernale utilizzanti
microcogeneratori oltre a garantire l'assenza di
dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni
della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento
di lunga durata, altre situazioni di funzionamento
modulabile che determinano variazioni del rapporto energia
elettrica/energia termica, devono garantire un risparmio di
energia primaria (PES), almeno pari al 10%. Tutta l'energia
termica prodotta dovra' essere utilizzata per soddisfare la
richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti, la
produzione di acqua calda sanitaria. L'ammissione agli
incentivi e' subordinata all'alimentazione dell'impianto da
fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo biomassa,
biogas, bioliquidi e con potenza del microcogeneratore < 50
kWe.
L'ammissione agli incentivi e' subordinata alla
trasmissione della certificazione del produttore
dell'unita' di microcogenerazione che attesti il rispetto
dei requisiti sopra richiamati e dell'asseverazione
contenente la stima del PES calcolato sulla base dei
carichi termici ed elettrici. Per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti utilizzanti microcogeneratori e' ammissibile anche
la sostituzione funzionale, intesa come intervento di
installazione di un nuovo generatore presso un impianto
termico esistente, al fine di provvedere ad alimentare le
medesime utenze del generatore precedentemente installato,
senza provvedere ad effettuarne la rimozione.».