Art. 30 
 
          Modifiche all'ALLEGATO IV del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'ALLEGATO IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al paragrafo 1.: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sezione  A.
Requisiti minimi per gli impianti che non accedono ad incentivi»; 
      2) al punto 1. sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
successive modifiche e integrazioni, o la  normativa  di  riferimento
europea in materia di ecodesign ove piu' stringente»; 
    il paragrafo 2. e' sostituito dal seguente: 
      «Sezione B. Requisiti minimi per gli impianti che  accedono  ad
incentivi 
        1. Per interventi di installazione di generatori quali  pompe
di calore, impianti alimentati a biomassa, sistemi ibridi e  impianti
solari termici nel caso in cui l'impianto solare sia stato realizzato
ai fini di una copertura parziale del fabbisogno  di  climatizzazione
invernale, sono installate  valvole  termostatiche  a  bassa  inerzia
termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla  portata)
su tutti i corpi scaldanti a esclusione: 
          a)  dei  locali   in   cui   l'installazione   di   valvole
termostatiche o altra regolazione  di  tipo  modulante  agente  sulla
portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile  tecnicamente
nel  caso  specifico  (cfr.  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico 26 giugno 2015, come modificato dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica   28   ottobre   2025
concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica  e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici); 
          b) dei locali  in  cui  e'  installata  una  centralina  di
termoregolazione  con  dispositivi  modulanti  per   la   regolazione
automatica della temperatura  ambiente  (cfr.  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal  decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica  28  ottobre
2025  concernente  le  metodologie  di  calcolo   della   prestazione
energetica e definizione delle prescrizioni e  dei  requisiti  minimi
degli edifici). In caso di impianti al servizio di  piu'  locali,  e'
possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo
modulante  agenti  sulla  portata  esclusivamente  sui  terminali  di
emissione situati all'interno dei  locali  in  cui  e'  presente  una
centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui
terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati
in altri locali; 
          c) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori  a
45°C. 
        2. Pompe di calore 
        Sono ammessi interventi  volti  alla  produzione  di  energia
termica per la climatizzazione invernale eventualmente abbinati  alla
produzione di acqua calda sanitaria. Sono ammessi  interventi  volti,
anche in parte, alla produzione di calore per  processi  industriali,
artigianali,  agricoli,  per  il  riscaldamento  di  piscine   o   di
componenti dei centri benessere. 
        Per le pompe di calore l'accesso agli incentivi e' consentito
a condizione che tali impianti  soddisfino  i  requisiti  di  seguito
indicati. 
        2.1 Pompe di calore elettriche 
        Per le pompe di calore elettriche l'efficienza energetica del
riscaldamento stagionale (ηs%) e lo SCOP devono essere almeno pari ai
valori  requisiti  minimi  di  ecoprogettazione  dei  regolamenti  di
prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica "average" e stabiliti
in funzione del tipo di prodotto e di  applicazione.  La  prestazione
delle  pompe  di  calore  deve  essere  dichiarata  e  garantita  dal
costruttore sulla base di prove effettuate in conformita' alla UNI EN
14825, come previsto  dalle  regolamentazioni  Ecodesign  vigenti  ed
eventuali successive modifiche e integrazioni. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 1- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore elettriche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore geotermiche 
 
        2.2 Pompe di calore a gas 
        Per tali tipologie di impianti: 
          a) l'efficienza media stagionale  ηs%  deve  essere  almeno
pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione  dei  regolamenti
di prodotto  ecodesign,  calcolati  in  zona  climatica  "average"  e
stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione, secondo
quanto indicato in tabella 3. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
   Tabella 3- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore a gas 
 
          La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata
e garantita  dal  costruttore  sulla  base  di  prove  effettuate  in
conformita' alle seguenti norme, restando fermo che al momento  della
prova le pompe di calore devono  funzionare  a  pieno  regime,  nelle
condizioni indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 sopra riportate: 
          UNI EN 12309-2015: per quanto riguarda le pompe di calore a
gas ad assorbimento 
          (valori di prova sul p.c.i.); 
          UNI EN 16905 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a
motore endotermico; 
          b) nel caso di pompe di calore a gas  ad  assorbimento,  le
emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx espressi come  NO2  ),
dovute  al  sistema  di  combustione,  devono  essere  calcolati   in
conformita' alla vigente normativa europea e devono essere  inferiori
a 120 mg/kWh 
          (valore riferito all'energia termica prodotta); 
          c) nel  caso  di  pompe  di  calore  a  gas  con  motore  a
combustione interna, le emissioni in atmosfera  di  ossidi  di  azoto
(NOx espressi come NO2 ), dovute al sistema  di  combustione,  devono
essere calcolati in conformita'  alla  vigente  normativa  europea  e
devono essere inferiori a 240  mg/kWh  (valore  riferito  all'energia
termica prodotta). 
        Dovra' essere  inoltre  fornita  adeguata  dimostrazione  che
l'impianto realizzato provveda ad asservire le medesime utenze. 
        3. Generatori di calore alimentati da biomassa  Sono  ammessi
agli incentivi: 
          esclusivamente  i  generatori  di  calore  alimentati   con
biomassa in  possesso  della  certificazione  ambientale  di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 7 novembre 2017 n. 186, ove applicabile,  rilasciata  da  un
organismo notificato, con conseguimento della classe  di  qualita'  5
stelle o superiore; 
          esclusivamente  i  generatori  di  calore  alimentati   con
biomassa  installati  in  sostituzione  di  generatori  di  calore  a
biomassa,  a  carbone,  a  olio  combustibile  o  a  gasolio  per  la
climatizzazione invernale degli edifici, incluse le serre esistenti e
i fabbricati rurali esistenti.  Fatta  salva  la  possibilita'  delle
Regioni di limitare l'applicazione  della  fattispecie  nel  rispetto
dell'articolo 3-quinquies del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, in deroga al periodo precedente: 
          i. sono ammessi agli incentivi i casi  di  sostituzione  di
generatori di calore alimentati a GPL o a gas  naturale,  solo  se  i
generatori alimentati con biomassa installati assicurano emissioni di
particolato primario (PP 10) non superiori a 1 mg/Nm³; 
          ii. esclusivamente per gli interventi effettuati nelle aree
non metanizzate dalle aziende agricole e dalle imprese  operanti  nel
settore forestale, e'  ammessa  agli  incentivi  la  sostituzione  di
generatori di calore  alimentati  a  GPL  con  generatori  di  calore
alimentati a biomassa che abbiano  requisiti  tali  da  ottenere  una
riduzione percentuale delle  emissioni  di  particolato  primario  di
almeno il 50% rispetto ai valori previsti  dal  DM  186/2017  per  la
classe 5 stelle. 
          interventi volti alla produzione di energia termica per  la
climatizzazione invernale, eventualmente abbinati alla produzione  di
acqua calda sanitaria, o volti, anche in parte,  alla  produzione  di
calore  per  processi  industriali,  artigianali,  agricoli,  per  il
riscaldamento di piscine o  di  componenti  dei  centri  benessere  o
interventi di sostituzione dei generatori di calore installati presso
le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento. 
        E' richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che  accedono
agli incentivi, almeno una  manutenzione  biennale  obbligatoria  per
tutta la durata dell'incentivo,  svolta  da  parte  di  soggetti  che
presentino i requisiti professionali previsti  dall'articolo  15  del
decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28.  La  manutenzione  dovra'
essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria.  Il
soggetto che presenta richiesta di  incentivo  deve  conservare,  per
tutta la durata dell'incentivo stesso, gli originali dei  certificati
di manutenzione. Tali certificati possono  altresi'  essere  inseriti
nei  Catasti  informatizzati  costituiti  presso  le  Regioni  o  nel
libretto di impianto. 
        Ai fini dell'accesso agli incentivi e' richiesto, inoltre, il
rispetto dei requisiti di cui alle successive  lettere  da  a)  a  e)
oppure, ove esistenti, i piu' restrittivi vincoli e limiti fissati da
norme regionali. 
        a) Per le caldaie a  biomassa  di  potenza  termica  nominale
inferiore o uguale a 500 kWt : 
          i. certificazione di un organismo accreditato  che  attesti
la conformita' alla norma UNI EN 303- 5, classe 5; 
          ii. rendimento termico utile non inferiore a 87% + log(Pn )
dove Pn e' la potenza nominale dell'apparecchio; 
          iii. obbligo di installazione di  un  sistema  di  accumulo
termico dimensionato prevedendo un volume di accumulo non inferiore a
20 dm /kWt ; 
          iv. il pellet utilizzato  deve  essere  certificato  da  un
organismo  di  certificazione  accreditato  che  ne   certifichi   la
conformita' alla norma UNI EN ISO 17225-2  ivi  incluso  il  rispetto
delle condizioni previste  dall'allegato  X,  Parte  II,  sezione  4,
paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e  successive  modificazioni.  Nel  caso  delle  caldaie
potra' essere utilizzato solo  pellet  appartenente  alla  classe  di
qualita' per cui il generatore e' stato  certificato,  oppure  pellet
appartenente a classi di miglior qualita' rispetto a questa. In tutti
i casi la documentazione fiscale dovra'  riportare  l'evidenza  della
classe  di  qualita'  e  il  codice  di  identificazione   rilasciato
dall'Organismo  di  certificazione  accreditato  al  produttore   e/o
distributore del pellet; 
          v.  possono  altresi'  essere  utilizzate  altre   biomasse
combustibili purche' previste tra quelle  indicate  dall'allegato  X,
Parte  II,  sezione  4,  paragrafo  1,  alla  parte  V  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonche'
bricchette di legno, cippato e legna certificati da un  organismo  di
certificazione accreditato che  ne  certifichi  la  conformita'  alle
norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5. 
        b) Per le caldaie a  biomassa  di  potenza  termica  nominale
superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2.000 kWt : 
          i. rendimento termico utile non inferiore al 92%  attestato
da una dichiarazione del produttore del generatore nella  quale  deve
essere indicato il tipo di combustibile utilizzato; 
          ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato
nella tabella 14, come  certificate  da  un  laboratorio  accreditato
secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di  impianto,  con
indicazione del biocombustibile  utilizzato.  Qualora  il  generatore
risulti certificato ai sensi della norma  EN  303-5,  l'estratto  del
Test Report o il Certificato  Ambientale,  rilasciato  dall'Organismo
notificato, sostituisce la prova in opera del generatore; 
          iii. obbligo di presenza di un sistema di abbattimento  del
particolato primario, non del tipo a gravita', integrato o esterno al
corpo  del  generatore.  La  configurazione  di  installazione   deve
garantire, in tutti i casi, una disponibilita' maggiore o  uguale  al
90%, ovvero il sistema di abbattimento deve essere  attivo  per  piu'
del 90% delle ore di funzionamento del  generatore.  Il  responsabile
dell'impianto  deve  conservare  i  dati   relativi   alle   ore   di
funzionamento del sistema di abbattimento suddetto e del  generatore,
registrati dai sistemi di regolazione  e  controllo,  e  li  mette  a
disposizione del GSE in caso di controllo; 
          iv. il pellet utilizzato  deve  essere  certificato  da  un
organismo di certificazione che ne  certifichi  la  conformita'  alla
norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso  il  rispetto  delle  condizioni
previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo  1,  lettera
d) alla parte V del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e
successive  modificazioni.  Nel  caso  delle  caldaie  potra'  essere
utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualita'  per  cui
il generatore e' stato  certificato,  oppure  pellet  appartenente  a
classi di miglior qualita' rispetto a questa.  In  tutti  i  casi  la
documentazione fiscale dovra' riportare l'evidenza  della  classe  di
qualita' e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo  di
certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet; 
          v.  possono  altresi'  essere  utilizzate  altre   biomasse
combustibili purche' previste tra quelle  indicate  dall'allegato  X,
Parte  II,  sezione  4,  paragrafo  1,  alla  parte  V  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonche'
bricchette di legno, cippato e legna certificati da un  organismo  di
certificazione accreditato che  ne  certifichi  la  conformita'  alle
norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5; 
          vi. per  le  caldaie  automatiche  prevedendo  comunque  un
volume  di  accumulo,  tale  da  garantire  un'adeguata  funzione  di
compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare  i  cicli  di
accensione e spegnimento, secondo quanto  indicato  dal  progettista.
Nel  caso  in  cui  non  sia  tecnicamente  fattibile,  tali  fattori
limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione
tecnica di progetto. 
        c) Per le stufe ed i termocamini a pellet: 
          i. certificazione di un organismo accreditato  che  attesti
la conformita' alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla  norma  UNI
EN 14785  per  i  test  eseguiti  fino  al  9  novembre  2025,  salvo
successive  proroghe,   corrispondente   al   termine   del   periodo
transitorio in cui e' prevista la coesistenza delle citate norme; 
          ii. il pellet utilizzato  deve  essere  certificato  da  un
organismo di certificazione che ne  certifichi  la  conformita'  alla
norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso  il  rispetto  delle  condizioni
previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo  1,  lettera
d) alla parte V del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e
successive modificazioni. 
        d) Per i termocamini a legna: 
          i.  siano  installati  esclusivamente  in  sostituzione  di
camini o termocamini, sia a focolare aperto che  chiuso,  o  stufe  a
legna, indipendentemente dal fluido termovettore; 
          ii. certificazione di un organismo accreditato che  attesti
la conformita' alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla  norma  UNI
EN 13229  per  i  test  eseguiti  fino  al  9  novembre  2025,  salvo
successive  proroghe,   corrispondente   al   termine   del   periodo
transitorio in cui e' prevista la coesistenza delle citate norme; 
          iii. la legna utilizzata deve essere certificata secondo la
UNI EN 17225 - 5. Possono altresi' essere utilizzate  altre  biomasse
combustibili purche' previste tra quelle  indicate  dall'allegato  X,
Parte  II,  sezione  4,  paragrafo  1,  alla  parte  V  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonche'
bricchette di legno certificate da  un  organismo  di  certificazione
accreditato che ne certifichi la conformita' alle norme  tecniche  di
riferimento UNI EN 17225 - 3. 
        e) Per le stufe a legna: 
          i. certificazione di un organismo accreditato  che  attesti
la conformita' alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla  norma  UNI
EN 13240  per  i  test  eseguiti  fino  al  9  novembre  2025,  salvo
successive  proroghe,   corrispondente   al   termine   del   periodo
transitorio in cui e' prevista la coesistenza delle citate norme; 
          ii. la legna utilizzata deve essere certificata secondo  la
UNI EN 17225 - 5. Possono altresi' essere utilizzate  altre  biomasse
combustibili purche' previste tra quelle  indicate  dall'allegato  X,
Parte  II,  sezione  4,  paragrafo  1,  alla  parte  V  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonche'
bricchette di legno certificate da  un  organismo  di  certificazione
accreditato che ne certifichi la conformita' alle norme  tecniche  di
riferimento UNI EN 17225. 
        4. Solare termico e solar cooling 
        Per impianti solari termici e  di  solar  cooling,  l'accesso
agli incentivi e' consentito se: 
          a)   i   collettori   solari   sono   in   possesso   della
certificazione Solar Keymark; 
          b)  in  alternativa,  per  gli  impianti   solari   termici
prefabbricati del tipo factory made,  la  certificazione  di  cui  al
punto a) relativa al solo collettore  puo'  essere  sostituita  dalla
certificazione Solar Keymark relativa al sistema; 
          c) i  collettori  solari  hanno  valori  di  producibilita'
specifica, espressa in termini di energia solare annua  prodotta  per
unita' di superficie lorda Ag, o di superficie degli specchi  primari
per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire  dal  dato
contenuto nella  certificazione  Solar  Keymark  (o  equivalentemente
nell'attestazione   rilasciata   da   ENEA   per   i   collettori   a
concentrazione) per una temperatura media di funzionamento  di  50°C,
superiori ai seguenti valori minimi: 
          nel caso di collettori piani:  maggiore  di  300  kWht  /m²
anno, con riferimento alla localita' Würzburg; 
          nel caso di  collettori  sottovuoto  e  collettori  a  tubi
evacuati: maggiore  di  400  kWht  /m²  anno,  con  riferimento  alla
localita' Würzburg; 
          nel caso di collettori a concentrazione:  maggiore  di  550
kWht /m² anno, con riferimento alla localita' Atene; 
          d) per gli impianti  solari  termici  prefabbricati  per  i
quali e' applicabile solamente la UNI  EN  12976,  la  producibilita'
specifica, in termini di energia solare annua prodotta Ql per  unita'
di superficie di apertura Aa ,  misurata  secondo  la  norma  UNI  EN
12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero,  fra  quelli
disponibili,  piu'  vicino,  in  valore  assoluto,  al  volume  netto
nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e  riportata
sull'apposito  rapporto  di  prova  (test  report)  redatto   da   un
laboratorio accreditato, deve  rispettare  almeno  uno  dei  seguenti
valori: 
          maggiore  di  400  kWht  /m²  anno,  con  riferimento  alla
localita' Würzburg; 
          e)  i  collettori  solari  e  i  bollitori  impiegati  sono
garantiti per  almeno  cinque  anni.  In  caso  di  installazione  di
collettori solari termici per la produzione  di  calore  in  processi
industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento)  o  per
il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un
sistema di accumulo termico (bollitore), i  requisiti  relativi  alla
garanzia di tale  componente  vengono  meno.  L'asseverazione,  o  la
dichiarazione del Soggetto Responsabile, da presentare al GSE insieme
con la  richiesta  di  concessione  degli  incentivi,  dovra'  essere
corredata da una relazione tecnica,  indipendentemente  dalla  taglia
del  nuovo  campo  solare  installato,   che   giustifichi   la   non
indispensabilita' del  sistema  di  accumulo  termico,  specificando,
anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi  dell'impianto,
le caratteristiche tecniche del processo e dell'impianto; 
          f)  l'installazione  dell'impianto  e'  stata  eseguita  in
conformita' ai manuali di installazione dei principali componenti; 
          g) per i collettori solari a concentrazione per i quali non
e' possibile l'ottenimento della  certificazione  Solar  Keymark,  la
certificazione di cui al punto a) e'  sostituita  da  un'approvazione
tecnica rilasciata dall'ENEA; 
          h) per i soli impianti di solar cooling, il rapporto tra  i
metri  quadrati  di  superficie  solare  lorda  (espressa  in   metri
quadrati) e la potenza frigorifera (espressa in kWf ) e' maggiore  di
2; in ogni caso, tale rapporto non potra' superare il valore di 2,75; 
          i) per le macchine frigorifere DEC,  la  superficie  minima
solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m² ogni 1.000
m³/ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei
collettori installata ogni 1.000 m³/ora di aria trattata  non  potra'
superare il valore di 10. 
        Il requisito di cui alla lettera  i)  non  e'  richiesto  per
impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria,  di  calore  di
processo e per le reti di teleriscaldamento. 
        5. Scaldacqua a pompa di calore 
        Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua
calda  sanitaria  e'  richiesta  l'appartenenza  alla  classe  A   di
efficienza energetica di prodotto o superiore,  maturata  secondo  il
regolamento delegato (UE) 812/2013. 
        6. Sistemi ibridi factory made a  pompa  di  calore  Al  fine
dell'ammissibilita' agli incentivi: 
          il rapporto tra la potenza termica  utile  della  pompa  di
calore e la potenza termica utile della caldaia deve essere minore  o
uguale a 0,5; 
          la pompa di calore deve rispettare i requisiti  tecnici  di
cui al paragrafo 2; 
          la caldaia deve  essere  di  tipologia  a  condensazione  e
rispettare i requisiti tecnici di soglia  minimi  consentiti  di  cui
alla tabella 4. 
        7. Sistemi bivalenti 
        Al fine dell'ammissibilita' agli incentivi la pompa di calore
deve rispettare i  requisiti  tecnici  di  cui  al  paragrafo  2.  Si
applicano, inoltre, i seguenti requisiti specifici. 
        7.1 Pompe di calore bivalenti 
        Al fine dell'ammissibilita' agli incentivi: 
          la caldaia deve  essere  di  tipologia  a  condensazione  e
rispettare i requisiti tecnici di soglia  minimi  consentiti  di  cui
alla tabella 4; 
          la pompa di calore deve assolvere alle funzioni  in  carico
al  generatore  sostituito,  di  riscaldamento  e,  se  prevista,  di
produzione di acqua calda sanitaria; 
          nel   caso   di   impianto   autonomo,   il   sistema    di
termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure  VIII
della comunicazione della Commissione  2014/C  207/02.  Nel  caso  di
impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralita' di
utenze, e' prescritta l'adozione  di  un  gruppo  termoregolatore  in
grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi  sopra  indicate,
utilizzando una configurazione adatta  ad  un  sistema  centralizzato
piu' complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata  e/o
ritorno del fluido termovettore e il  rilevamento  della  temperatura
esterna; 
          il fabbricante della pompa di  calore  dovra'  fornire  una
dichiarazione  di  compatibilita'  tra  la  stessa  e  il  generatore
secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinche'  i
due apparecchi possano interagire efficacemente per  l'ottimizzazione
dei  consumi  e   delle   prestazioni   energetiche   e   funzionali,
individuando una lista di  modelli  di  generatori  supplementari  in
grado di funzionare con la specifica pompa di calore; 
          deve essere presente un sistema di controllo e  regolazione
in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di
calore rispetto al generatore secondario; 
          se la pompa di calore e  la  caldaia  sono  di  fabbricanti
diversi, il sistema deve essere asseverato da  un  tecnico  abilitato
che ne garantisca la  compatibilita'  con  l'impianto  esistente,  il
dialogo tra  i  due  apparecchi  che  costituiscono  il  sistema,  la
compatibilita'  tra  apparecchi  e  la  funzionalita'   e   sicurezza
dell'intero impianto. L'asseverazione  deve  contenere  la  relazione
tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica 28 ottobre 2025 e successive  modifiche  e
integrazioni. 
        7.2 Pompe di calore «add on" 
        Al fine dell'ammissibilita' agli incentivi: 
          la caldaia deve essere di eta' non superiore a  5  anni,  e
rispettare i requisiti tecnici di soglia  minimi  consentiti  di  cui
alla tabella 4; 
          la  pompa  di  calore  deve  essere  esclusivamente   della
tipologia aria-acqua oppure acquaacqua; 
          la  pompa  di  calore  deve  essere  esclusivamente   della
tipologia aria-aria, nel caso in cui l'edificio oggetto di intervento
sia soggetto a vincoli architettonici; 
          nel   caso   di   impianto   autonomo,   il   sistema    di
termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure  VIII
della comunicazione della Commissione  2014/C  207/02.  Nel  caso  di
impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralita' di
utenze, e' prescritta l'adozione  di  un  gruppo  termoregolatore  in
grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi  sopra  indicate,
utilizzando una configurazione adatta  ad  un  sistema  centralizzato
piu' complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata  e/o
ritorno del fluido termovettore e il  rilevamento  della  temperatura
esterna; 
          il fabbricante della pompa di  calore  dovra'  fornire  una
dichiarazione  di  compatibilita'  tra  la  stessa  e  il  generatore
secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinche'  i
due apparecchi possano interagire efficacemente per  l'ottimizzazione
dei  consumi  e   delle   prestazioni   energetiche   e   funzionali,
individuando una lista di  modelli  di  generatori  supplementari  in
grado di funzionare con la specifica pompa di calore; 
          deve essere presente un sistema di controllo e  regolazione
in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di
calore rispetto al generatore secondario; 
          se la pompa di calore e  la  caldaia  sono  di  fabbricanti
diversi, il sistema deve essere asseverato da  un  tecnico  abilitato
che ne garantisca la  compatibilita'  con  l'impianto  esistente,  il
dialogo tra  i  due  apparecchi  che  costituiscono  il  sistema,  la
compatibilita'  tra  apparecchi  e  la  funzionalita'   e   sicurezza
dell'intero impianto. L'asseverazione  deve  contenere  la  relazione
tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica 28 ottobre 2025 e successive  modifiche  e
integrazioni. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella  4-  Requisiti  tecnici  di  soglia  minimi  consentiti   per
                      l'accesso agli incentivi 
 
        8. Interventi di sostituzione di impianti di  climatizzazione
invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti 
        Sono ammessi gli interventi di sostituzione  di  impianti  di
climatizzazione   invernale   con    l'allaccio    a    sistemi    di
teleriscaldamento   efficienti   e   ricadenti    nelle    reti    di
teleriscaldamento censite nella  specifica  «Anagrafica  territoriale
teleriscaldamento e teleraffrescamento" istituita  dall'Autorita'  di
Regolazione  per  Energia  Reti  e  Ambiente  mediante  deliberazione
574/2018/R/tlr. 
        9. Interventi di sostituzione di impianti di  climatizzazione
invernale con impianti utilizzanti  microcogeneratori  alimentati  da
fonti rinnovabili 
        Gli interventi di sostituzione totale o parziale di  impianti
di   climatizzazione   invernale   esistenti    con    impianti    di
climatizzazione  invernale  utilizzanti  microcogeneratori  oltre   a
garantire l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del  carico,
regolazioni  della  potenza  elettrica,   rampe   di   accensione   e
spegnimento  di  lunga  durata,  altre  situazioni  di  funzionamento
modulabile  che   determinano   variazioni   del   rapporto   energia
elettrica/energia termica, devono garantire un risparmio  di  energia
primaria (PES), almeno pari al 10%. Tutta l'energia termica  prodotta
dovra' essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica  per  la
climatizzazione  degli  ambienti,  la  produzione  di   acqua   calda
sanitaria.    L'ammissione    agli    incentivi    e'     subordinata
all'alimentazione dell'impianto da fonti rinnovabili quali, a  titolo
esemplificativo  biomassa,  biogas,  bioliquidi  e  con  potenza  del
microcogeneratore < 50 kWe. 
        L'ammissione agli incentivi e' subordinata alla  trasmissione
della certificazione del produttore dell'unita' di microcogenerazione
che  attesti  il  rispetto   dei   requisiti   sopra   richiamati   e
dell'asseverazione contenente la stima del PES calcolato  sulla  base
dei carichi termici ed elettrici. Per gli interventi di  sostituzione
di impianti di climatizzazione  invernale  con  impianti  utilizzanti
microcogeneratori e' ammissibile anche  la  sostituzione  funzionale,
intesa come intervento di installazione di un nuovo generatore presso
un impianto termico esistente, al fine di provvedere ad alimentare le
medesime utenze  del  generatore  precedentemente  installato,  senza
provvedere ad effettuarne la rimozione.». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta  il  testo  dell'Allegato  IV  del  citato
          decreto  legislativo  8  novembre  2021,   n.   199,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «ALLEGATO IV - Requisiti minimi per  gli  impianti  a
          fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento 
                1. Sezione A. Requisiti minimi per gli  impianti  che
          non accedono ad incentivi 
                1.  Gli  impianti  a   fonti   rinnovabili   per   il
          riscaldamento  e  il  raffrescamento  che  non  accedono  a
          incentivi pubblici rispettano i requisiti minimi di cui  al
          decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  26  giugno
          2015 concernente applicazione delle metodologie di  calcolo
          delle   prestazioni   energetiche   e   definizione   delle
          prescrizioni  e  dei  requisiti  minimi  degli  edifici   e
          successive modifiche e  integrazioni,  o  la  normativa  di
          riferimento  europea  in  materia  di  ecodesign  ove  piu'
          stringente. 
                2. Sezione B. Requisiti minimi per gli  impianti  che
          accedono ad incentivi 
                1. Per  interventi  di  installazione  di  generatori
          quali pompe di  calore,  impianti  alimentati  a  biomassa,
          sistemi ibridi e impianti solari termici nel  caso  in  cui
          l'impianto solare sia  stato  realizzato  ai  fini  di  una
          copertura  parziale  del  fabbisogno   di   climatizzazione
          invernale, sono installate valvole  termostatiche  a  bassa
          inerzia termica (o  altra  regolazione  di  tipo  modulante
          agente  sulla  portata)  su  tutti  i  corpi  scaldanti   a
          esclusione: 
                  a) dei locali in  cui  l'installazione  di  valvole
          termostatiche o altra regolazione di tipo modulante  agente
          sulla  portata  sia   dimostrata   inequivocabilmente   non
          fattibile tecnicamente nel caso specifico (cfr. decreto del
          Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno  2015,  come
          modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          sicurezza  energetica  28  ottobre  2025   concernente   le
          metodologie  di  calcolo  della  prestazione  energetica  e
          definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli
          edifici); 
                  b) dei locali in cui e' installata  una  centralina
          di  termoregolazione  con  dispositivi  modulanti  per   la
          regolazione automatica  della  temperatura  ambiente  (cfr.
          decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  26  giugno
          2015,   come   modificato   dal   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre  2025
          concernente le metodologie  di  calcolo  della  prestazione
          energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti
          minimi degli edifici). In caso di impianti al  servizio  di
          piu'  locali,  e'  possibile  omettere  l'installazione  di
          elementi di regolazione  di  tipo  modulante  agenti  sulla
          portata esclusivamente sui terminali di  emissione  situati
          all'interno dei locali in cui e' presente una centralina di
          termoregolazione, anche se questa  agisce,  oltre  che  sui
          terminali di quel locale, anche sui terminali di  emissione
          installati in altri locali; 
                  c)  degli  impianti  di  climatizzazione  invernale
          progettati e realizzati con temperature  medie  del  fluido
          termovettore inferiori a 45°C. 
                2. Pompe di calore 
                Sono ammessi  interventi  volti  alla  produzione  di
          energia   termica   per   la   climatizzazione    invernale
          eventualmente  abbinati  alla  produzione  di  acqua  calda
          sanitaria. Sono ammessi interventi volti, anche  in  parte,
          alla  produzione  di  calore  per   processi   industriali,
          artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di
          componenti dei centri benessere. 
                Per le pompe di calore l'accesso  agli  incentivi  e'
          consentito a condizione  che  tali  impianti  soddisfino  i
          requisiti di seguito indicati. 
                2.1 Pompe di calore elettriche 
                Per  le  pompe  di  calore  elettriche   l'efficienza
          energetica del riscaldamento stagionale  (?s%)  e  lo  SCOP
          devono essere almeno pari ai  valori  requisiti  minimi  di
          ecoprogettazione dei  regolamenti  di  prodotto  ecodesign,
          calcolati  in  zona  climatica  "average"  e  stabiliti  in
          funzione  del  tipo  di  prodotto  e  di  applicazione.  La
          prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata  e
          garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in
          conformita'  alla  UNI  EN  14825,  come   previsto   dalle
          regolamentazioni Ecodesign vigenti ed eventuali  successive
          modifiche e integrazioni. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                2.2 Pompe di calore a gas 
                Per tali tipologie di impianti: 
                  a) l'efficienza media stagionale  ?s%  deve  essere
          almeno pari ai valori requisiti minimi di  ecoprogettazione
          dei regolamenti di prodotto ecodesign,  calcolati  in  zona
          climatica "average" e stabiliti in  funzione  del  tipo  di
          prodotto e di  applicazione,  secondo  quanto  indicato  in
          tabella 3. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                  La prestazione delle pompe di  calore  deve  essere
          dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di  prove
          effettuate in conformita'  alle  seguenti  norme,  restando
          fermo che al momento della prova le pompe di calore  devono
          funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate  nelle
          tabelle 1, 2 e 3 sopra riportate: 
                    UNI EN 12309-2015: per quanto riguarda  le  pompe
          di calore a gas  ad  assorbimento   (valori  di  prova  sul
          p.c.i.); 
                    UNI EN 16905 per  quanto  riguarda  le  pompe  di
          calore a gas a motore endotermico; 
                  b)  nel  caso  di  pompe  di  calore   a   gas   ad
          assorbimento, le emissioni in atmosfera di ossidi di  azoto
          (NOx espressi come NO2), dovute al sistema di  combustione,
          devono  essere  calcolati  in  conformita'   alla   vigente
          normativa  europea  e  devono  essere   inferiori   a   120
          mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta); 
                  c) nel caso di pompe di calore a gas con  motore  a
          combustione interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di
          azoto  (NOx  espressi  come  NO2),  dovute  al  sistema  di
          combustione, devono essere calcolati  in  conformita'  alla
          vigente normativa europea e devono essere inferiori  a  240
          mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta). 
                  Dovra'    essere    inoltre    fornita     adeguata
          dimostrazione  che  l'impianto   realizzato   provveda   ad
          asservire le medesime utenze. 
                3. Generatori di calore alimentati da  biomassa  Sono
          ammessi gli incentivi: 
                  esclusivamente i generatori  di  calore  alimentati
          con biomassa in possesso della certificazione ambientale di
          cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare  7  novembre  2017  n.  186,  ove
          applicabile, rilasciata da  un  organismo  notificato,  con
          conseguimento  della  classe  di  qualita'   5   stelle   o
          superiore; 
                  esclusivamente i generatori  di  calore  alimentati
          con biomassa installati in sostituzione  di  generatori  di
          calore a biomassa, a  carbone,  a  olio  combustibile  o  a
          gasolio per la  climatizzazione  invernale  degli  edifici,
          incluse le serre esistenti e i fabbricati rurali esistenti.
          Fatta salva  la  possibilita'  delle  Regioni  di  limitare
          l'applicazione della fattispecie nel rispetto dell'articolo
          3 quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
          in deroga al periodo precedente: 
                    i.  sono  ammessi  agli  incentivi  i   casi   di
          sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL  o  a
          gas naturale, solo se i generatori alimentati con  biomassa
          installati assicurano emissioni di particolato primario (PP
          10) non superiori a 1 mg/Nm3; 
                    ii. esclusivamente per gli interventi  effettuati
          nelle aree non metanizzate dalle aziende agricole  e  dalle
          imprese operanti nel settore  forestale,  e'  ammessa  agli
          incentivi  la  sostituzione   di   generatori   di   calore
          alimentati a GPL con  generatori  di  calore  alimentati  a
          biomassa  che  abbiano  requisiti  tali  da  ottenere   una
          riduzione  percentuale  delle  emissioni   di   particolato
          primario di almeno il 50% rispetto ai valori  previsti  dal
          DM 186/2017 per la classe 5 stelle. 
                  interventi volti alla produzione di energia termica
          per la climatizzazione  invernale,  eventualmente  abbinati
          alla produzione di acqua calda sanitaria, o volti, anche in
          parte, alla produzione di calore per processi  industriali,
          artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di
          componenti   dei   centri   benessere   o   interventi   di
          sostituzione dei generatori di calore installati presso  le
          centrali   termiche   a    servizio    di    impianti    di
          teleriscaldamento. 
                E' richiesta, per tutti gli impianti a  biomassa  che
          accedono agli incentivi, almeno una  manutenzione  biennale
          obbligatoria per tutta la durata dell'incentivo, svolta  da
          parte di soggetti che presentino i requisiti  professionali
          previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo  3  marzo
          2011, n.28. La manutenzione dovra'  essere  effettuata  sul
          generatore di calore e sulla canna fumaria. Il soggetto che
          presenta richiesta di incentivo deve conservare, per  tutta
          la  durata  dell'incentivo  stesso,   gli   originali   dei
          certificati  di  manutenzione.  Tali  certificati   possono
          altresi'  essere  inseriti   nei   Catasti   informatizzati
          costituiti presso le Regioni o nel libretto di impianto. 
                Ai fini dell'accesso  agli  incentivi  e'  richiesto,
          inoltre, il rispetto dei requisiti di cui  alle  successive
          lettere  da  a)  a  e)  oppure,  ove  esistenti,   i   piu'
          restrittivi vincoli e limiti fissati da norme regionali. 
                a) Per le  caldaie  a  biomassa  di  potenza  termica
          nominale inferiore o uguale a 500 kWt: 
                  i. certificazione di un organismo  accreditato  che
          attesti la conformita' alla norma UNI EN 303- 5, classe 5; 
                  ii. rendimento termico utile non inferiore a 87%  +
          log(Pn) dove Pn e' la potenza nominale dell'apparecchio; 
                  iii. obbligo di  installazione  di  un  sistema  di
          accumulo  termico  dimensionato  prevedendo  un  volume  di
          accumulo non inferiore a 20 dm /kWt; 
                  iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da
          un  organismo  di   certificazione   accreditato   che   ne
          certifichi la conformita' alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi
          incluso il rispetto delle condizioni previste dall'allegato
          X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla  parte
          V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive
          modificazioni.  Nel  caso  delle  caldaie   potra'   essere
          utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualita'
          per cui il generatore e' stato certificato,  oppure  pellet
          appartenente  a  classi  di  miglior  qualita'  rispetto  a
          questa. In tutti i casi la  documentazione  fiscale  dovra'
          riportare l'evidenza della classe di qualita' e  il  codice
          di    identificazione    rilasciato    dall'Organismo    di
          certificazione accreditato al produttore  e/o  distributore
          del pellet; 
                  v.  possono  altresi'   essere   utilizzate   altre
          biomasse combustibili purche' previste tra quelle  indicate
          dall'allegato X, Parte II, sezione  4,  paragrafo  1,  alla
          parte V del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.152  e
          successive  modificazioni,  nonche'  bricchette  di  legno,
          cippato  e   legna   certificati   da   un   organismo   di
          certificazione accreditato che ne certifichi la conformita'
          alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5. 
                b) Per le  caldaie  a  biomassa  di  potenza  termica
          nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale  a  2.000
          kWt: 
                  i. rendimento termico utile non  inferiore  al  92%
          attestato  da  una   dichiarazione   del   produttore   del
          generatore nella quale deve  essere  indicato  il  tipo  di
          combustibile utilizzato; 
                  ii. emissioni in atmosfera non superiori  a  quanto
          riportato  nella  tabella  14,  come  certificate   da   un
          laboratorio accreditato secondo la norma EN  ISO/IEC  17025
          misurate  in  sede  di  impianto,   con   indicazione   del
          biocombustibile utilizzato. Qualora il  generatore  risulti
          certificato ai sensi della norma EN 303-5,  l'estratto  del
          Test  Report  o  il  Certificato   Ambientale,   rilasciato
          dall'Organismo notificato, sostituisce la  prova  in  opera
          del generatore; 
                  iii.  obbligo  di  presenza  di   un   sistema   di
          abbattimento del  particolato  primario,  non  del  tipo  a
          gravita', integrato o esterno al corpo del  generatore.  La
          configurazione di installazione deve garantire, in tutti  i
          casi, una disponibilita' maggiore o uguale al  90%,  ovvero
          il sistema di abbattimento deve essere attivo per piu'  del
          90%  delle  ore  di  funzionamento   del   generatore.   Il
          responsabile dell'impianto deve conservare i dati  relativi
          alle ore  di  funzionamento  del  sistema  di  abbattimento
          suddetto  e  del  generatore,  registrati  dai  sistemi  di
          regolazione e controllo, e li mette a disposizione del  GSE
          in caso di controllo; 
                  iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da
          un  organismo  di  certificazione  che  ne  certifichi   la
          conformita' alla norma UNI EN ISO 17225-2  ivi  incluso  il
          rispetto delle condizioni previste dall'allegato  X,  Parte
          II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d)  alla  parte  V  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.152  e  successive
          modificazioni.  Nel  caso  delle  caldaie   potra'   essere
          utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualita'
          per cui il generatore e' stato certificato,  oppure  pellet
          appartenente  a  classi  di  miglior  qualita'  rispetto  a
          questa. In tutti i casi la  documentazione  fiscale  dovra'
          riportare l'evidenza della classe di qualita' e  il  codice
          di    identificazione    rilasciato    dall'Organismo    di
          certificazione accreditato al produttore  e/o  distributore
          del pellet; 
                  v.  possono  altresi'   essere   utilizzate   altre
          biomasse combustibili purche' previste tra quelle  indicate
          dall'allegato X, Parte II, sezione  4,  paragrafo  1,  alla
          parte V del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.152  e
          successive  modificazioni,  nonche'  bricchette  di  legno,
          cippato  e   legna   certificati   da   un   organismo   di
          certificazione accreditato che ne certifichi la conformita'
          alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5; 
                  vi. per le caldaie automatiche prevedendo  comunque
          un  volume  di  accumulo,  tale  da  garantire  un'adeguata
          funzione di compensazione di  carico,  con  l'obiettivo  di
          minimizzare i cicli di accensione  e  spegnimento,  secondo
          quanto indicato dal progettista. Nel caso in  cui  non  sia
          tecnicamente fattibile, tali  fattori  limitativi  dovranno
          essere opportunamente evidenziati nella  relazione  tecnica
          di progetto. 
                c) Per le stufe ed i termocamini a pellet: 
                  i. certificazione di un organismo  accreditato  che
          attesti la conformita'  alla  norma  UNI  EN  16510:  2023,
          ovvero alla norma UNI EN 14785 per i test eseguiti fino  al
          9 novembre 2025, salvo successive proroghe,  corrispondente
          al termine del periodo transitorio in cui  e'  prevista  la
          coesistenza delle citate norme; 
                  ii. il pellet utilizzato deve essere certificato da
          un  organismo  di  certificazione  che  ne  certifichi   la
          conformita' alla norma UNI EN ISO 17225-2  ivi  incluso  il
          rispetto delle condizioni previste dall'allegato  X,  Parte
          II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d)  alla  parte  V  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.152  e  successive
          modificazioni. 
                d) Per i termocamini a legna: 
                  i. siano installati esclusivamente in  sostituzione
          di camini o termocamini, sia a focolare aperto che  chiuso,
          o stufe a legna, indipendentemente dal fluido termovettore; 
                  ii. certificazione di un organismo accreditato  che
          attesti la conformita'  alla  norma  UNI  EN  16510:  2023,
          ovvero alla norma UNI EN 13229 per i test eseguiti fino  al
          9 novembre 2025, salvo successive proroghe,  corrispondente
          al termine del periodo transitorio in cui  e'  prevista  la
          coesistenza delle citate norme; 
                  iii. la legna utilizzata  deve  essere  certificata
          secondo la UNI  EN  17225  -  5.  Possono  altresi'  essere
          utilizzate altre biomasse combustibili purche' previste tra
          quelle indicate  dall'allegato  X,  Parte  II,  sezione  4,
          paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n.152 e successive modificazioni, nonche'  bricchette
          di legno certificate  da  un  organismo  di  certificazione
          accreditato che ne certifichi  la  conformita'  alle  norme
          tecniche di riferimento UNI EN 17225 - 3. 
                e) Per le stufe a legna: 
                  i. certificazione di un organismo  accreditato  che
          attesti la conformita'  alla  norma  UNI  EN  16510:  2023,
          ovvero alla norma UNI EN 13240 per i test eseguiti fino  al
          9 novembre 2025, salvo successive proroghe,  corrispondente
          al termine del periodo transitorio in cui  e'  prevista  la
          coesistenza delle citate norme; 
                  ii. la legna  utilizzata  deve  essere  certificata
          secondo la UNI  EN  17225  -  5.  Possono  altresi'  essere
          utilizzate altre biomasse combustibili purche' previste tra
          quelle indicate  dall'allegato  X,  Parte  II,  sezione  4,
          paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n.152 e successive modificazioni, nonche'  bricchette
          di legno certificate  da  un  organismo  di  certificazione
          accreditato che ne certifichi  la  conformita'  alle  norme
          tecniche di riferimento UNI EN 17225. 
                4. Solare termico e solar cooling 
                Per impianti  solari  termici  e  di  solar  cooling,
          l'accesso agli incentivi e' consentito se: 
                  a) i  collettori  solari  sono  in  possesso  della
          certificazione Solar Keymark; 
                  b) in alternativa, per gli impianti solari  termici
          prefabbricati del tipo factory made, la  certificazione  di
          cui al punto a) relativa al  solo  collettore  puo'  essere
          sostituita dalla certificazione Solar Keymark  relativa  al
          sistema; 
                  c)   i   collettori   solari   hanno   valori    di
          producibilita' specifica, espressa in  termini  di  energia
          solare annua prodotta per unita' di superficie lorda AG,  o
          di  superficie  degli  specchi  primari  per  i  collettori
          lineari  di  Fresnel,  e  calcolata  a  partire  dal   dato
          contenuto   nella   certificazione   Solar    Keymark    (o
          equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i
          collettori a concentrazione) per una temperatura  media  di
          funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori minimi: 
                    nel caso di collettori  piani:  maggiore  di  300
          kWht/m² anno, con riferimento alla localita' Würzburg; 
                    nel caso di collettori sottovuoto e collettori  a
          tubi  evacuati:  maggiore  di   400   kWht/m²   anno,   con
          riferimento alla localita' Würzburg; 
                    nel caso di collettori a concentrazione: maggiore
          di 550 kWht/m² anno, con riferimento alla localita' Atene; 
                  d) per gli impianti  solari  termici  prefabbricati
          per i quali e' applicabile solamente la UNI  EN  12976,  la
          producibilita' specifica,  in  termini  di  energia  solare
          annua prodotta QL per unita' di superficie di apertura  Aa,
          misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al
          valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili,  piu'
          vicino,  in  valore  assoluto,  al  volume  netto  nominale
          dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata
          sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un
          laboratorio accreditato, deve  rispettare  almeno  uno  dei
          seguenti valori: 
                    maggiore di 400  kWht/m²  anno,  con  riferimento
          alla localita' Würzburg; 
                  e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono
          garantiti per almeno cinque anni. In caso di  installazione
          di collettori solari termici per la produzione di calore in
          processi      industriali,      artigianali,       agricoli
          (coltivazione/allevamento)  o  per  il   riscaldamento   di
          piscine, per cui risulti essere non necessario  un  sistema
          di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi  alla
          garanzia di tale componente vengono meno.  L'asseverazione,
          o la dichiarazione del Soggetto Responsabile, da presentare
          al GSE  insieme  con  la  richiesta  di  concessione  degli
          incentivi,  dovra'  essere  corredata  da   una   relazione
          tecnica, indipendentemente dalla  taglia  del  nuovo  campo
          solare installato, che giustifichi la non indispensabilita'
          del  sistema  di  accumulo  termico,  specificando,   anche
          attraverso   elaborati   grafici   e   schemi   a   blocchi
          dell'impianto, le caratteristiche tecniche del  processo  e
          dell'impianto; 
                  f) l'installazione dell'impianto e' stata  eseguita
          in conformita' ai manuali di installazione  dei  principali
          componenti; 
                  g) per i collettori solari a concentrazione  per  i
          quali non e' possibile l'ottenimento  della  certificazione
          Solar Keymark, la certificazione di  cui  al  punto  a)  e'
          sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA; 
                  h)  per  i  soli  impianti  di  solar  cooling,  il
          rapporto tra i metri quadrati di  superficie  solare  lorda
          (espressa in  metri  quadrati)  e  la  potenza  frigorifera
          (espressa in kWf) e' maggiore di  2;  in  ogni  caso,  tale
          rapporto non potra' superare il valore di 2,75; 
                  i) per le macchine frigorifere DEC,  la  superficie
          minima solare lorda installata dei collettori  deve  essere
          di 8 m2 ogni 1.000 m3/ora di aria trattata; in  ogni  caso,
          la superficie solare lorda dei collettori  installata  ogni
          1.000 m3/ora di aria trattata non potra' superare il valore
          di 10. 
                Il requisito di cui alla lettera i) non e'  richiesto
          per impianti di sola produzione di acqua  calda  sanitaria,
          di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento. 
                5. Scaldacqua a pompa di calore 
                Per le pompe di calore dedicate alla sola  produzione
          di acqua calda sanitaria e' richiesta  l'appartenenza  alla
          classe A di efficienza energetica di prodotto o  superiore,
          maturata secondo il regolamento delegato (UE) 812/2013. 
                6. Sistemi ibridi factory made a pompa di  calore  Al
          fine dell'ammissibilita' agli incentivi: 
                  il rapporto tra  la  potenza  termica  utile  della
          pompa di calore e la potenza termica  utile  della  caldaia
          deve essere minore o uguale a 0,5; 
                  la pompa di  calore  deve  rispettare  i  requisiti
          tecnici di cui al paragrafo 2; 
              la caldaia deve essere di tipologia a  condensazione  e
          rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi  consentiti
          di cui alla tabella 4. 
                7. Sistemi bivalenti 
                Al fine dell'ammissibilita' agli incentivi  la  pompa
          di calore deve rispettare i requisiti  tecnici  di  cui  al
          paragrafo 2. Si applicano, inoltre,  i  seguenti  requisiti
          specifici. 
                7.1 Pompe di calore bivalenti 
                Al fine dell'ammissibilita' agli incentivi: 
                  la caldaia deve essere di tipologia a condensazione
          e  rispettare  i  requisiti  tecnici   di   soglia   minimi
          consentiti di cui alla tabella 4; 
                  la pompa di calore deve assolvere alle funzioni  in
          carico al generatore sostituito,  di  riscaldamento  e,  se
          prevista, di produzione di acqua calda sanitaria; 
                  nel  caso  di  impianto  autonomo,  il  sistema  di
          termoregolazione deve appartenere alle classi  V,  VI,  VII
          oppure VIII della comunicazione  della  Commissione  2014/C
          207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato
          destinato  a  una  pluralita'  di  utenze,  e'   prescritta
          l'adozione  di  un  gruppo  termoregolatore  in  grado   di
          riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra  indicate,
          utilizzando  una  configurazione  adatta  ad   un   sistema
          centralizzato piu' complesso tra  cui  il  controllo  sulla
          temperatura di mandata e/o ritorno del fluido  termovettore
          e il rilevamento della temperatura esterna; 
                  il fabbricante della pompa di calore dovra' fornire
          una dichiarazione di compatibilita'  tra  la  stessa  e  il
          generatore   secondario,   indicando   le   caratteristiche
          tecniche  minime  affinche'  i   due   apparecchi   possano
          interagire efficacemente per l'ottimizzazione dei consumi e
          delle prestazioni energetiche  e  funzionali,  individuando
          una lista di modelli di generatori supplementari  in  grado
          di funzionare con la specifica pompa di calore; 
                  deve essere presente  un  sistema  di  controllo  e
          regolazione  in  grado  di  ottimizzare  il   funzionamento
          preferenziale della pompa di calore rispetto al  generatore
          secondario; 
                  se  la  pompa  di  calore  e  la  caldaia  sono  di
          fabbricanti diversi, il sistema deve essere  asseverato  da
          un tecnico abilitato che ne  garantisca  la  compatibilita'
          con l'impianto esistente, il dialogo tra i  due  apparecchi
          che  costituiscono  il  sistema,  la   compatibilita'   tra
          apparecchi  e  la  funzionalita'  e  sicurezza  dell'intero
          impianto.  L'asseverazione  deve  contenere  la   relazione
          tecnica ai sensi del decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 26 giugno 2015, come modificato dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  28
          ottobre 2025 e successive modifiche e integrazioni. 
                7.2 Pompe di calore "add on" 
                Al fine dell'ammissibilita' agli incentivi: 
                  la caldaia deve essere di eta' non  superiore  a  5
          anni, e rispettare i requisiti  tecnici  di  soglia  minimi
          consentiti di cui alla tabella 4; 
                  la pompa di calore deve essere esclusivamente della
          tipologia aria-acqua oppure acquaacqua; 
                  la pompa di calore deve essere esclusivamente della
          tipologia aria-aria, nel caso in cui l'edificio oggetto  di
          intervento sia soggetto a vincoli architettonici; 
                  nel  caso  di  impianto  autonomo,  il  sistema  di
          termoregolazione deve appartenere alle classi  V,  VI,  VII
          oppure VIII della comunicazione  della  Commissione  2014/C
          207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato
          destinato  a  una  pluralita'  di  utenze,  e'   prescritta
          l'adozione  di  un  gruppo  termoregolatore  in  grado   di
          riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra  indicate,
          utilizzando  una  configurazione  adatta  ad   un   sistema
          centralizzato piu' complesso tra  cui  il  controllo  sulla
          temperatura di mandata e/o ritorno del fluido  termovettore
          e il rilevamento della temperatura esterna; 
                  il fabbricante della pompa di calore dovra' fornire
          una dichiarazione di compatibilita'  tra  la  stessa  e  il
          generatore   secondario,   indicando   le   caratteristiche
          tecniche  minime  affinche'  i   due   apparecchi   possano
          interagire efficacemente per l'ottimizzazione dei consumi e
          delle prestazioni energetiche  e  funzionali,  individuando
          una lista di modelli di generatori supplementari  in  grado
          di funzionare con la specifica pompa di calore; 
                  deve essere presente  un  sistema  di  controllo  e
          regolazione  in  grado  di  ottimizzare  il   funzionamento
          preferenziale della pompa di calore rispetto al  generatore
          secondario; 
                  se  la  pompa  di  calore  e  la  caldaia  sono  di
          fabbricanti diversi, il sistema deve essere  asseverato  da
          un tecnico abilitato che ne  garantisca  la  compatibilita'
          con l'impianto esistente, il dialogo tra i  due  apparecchi
          che  costituiscono  il  sistema,  la   compatibilita'   tra
          apparecchi  e  la  funzionalita'  e  sicurezza  dell'intero
          impianto.  L'asseverazione  deve  contenere  la   relazione
          tecnica ai sensi del decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 26 giugno 2015, come modificato dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  28
          ottobre 2025 e successive modifiche e integrazioni. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                8.  Interventi  di  sostituzione   di   impianti   di
          climatizzazione  invernale  con  l'allaccio  a  sistemi  di
          teleriscaldamento efficienti 
                Sono  ammessi  gli  interventi  di  sostituzione   di
          impianti di  climatizzazione  invernale  con  l'allaccio  a
          sistemi di teleriscaldamento efficienti e  ricadenti  nelle
          reti   di   teleriscaldamento   censite   nella   specifica
          "Anagrafica      territoriale      teleriscaldamento      e
          teleraffrescamento" istituita dall'Autorita' di Regolazione
          per  Energia  Reti  e   Ambiente   mediante   deliberazione
          574/2018/R/tlr. 
                9.  Interventi  di  sostituzione   di   impianti   di
          climatizzazione   invernale   con   impianti    utilizzanti
          microcogeneratori alimentati da fonti rinnovabili 
                Gli interventi di sostituzione totale o  parziale  di
          impianti  di  climatizzazione   invernale   esistenti   con
          impianti   di   climatizzazione    invernale    utilizzanti
          microcogeneratori   oltre   a   garantire   l'assenza    di
          dissipazioni termiche, variazioni del  carico,  regolazioni
          della potenza elettrica, rampe di accensione e  spegnimento
          di  lunga  durata,  altre   situazioni   di   funzionamento
          modulabile che determinano variazioni del rapporto  energia
          elettrica/energia termica, devono garantire un risparmio di
          energia primaria (PES), almeno pari al 10%. Tutta l'energia
          termica prodotta dovra' essere utilizzata per soddisfare la
          richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti, la
          produzione di  acqua  calda  sanitaria.  L'ammissione  agli
          incentivi e' subordinata all'alimentazione dell'impianto da
          fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo biomassa,
          biogas, bioliquidi e con potenza del microcogeneratore < 50
          kWe. 
                L'ammissione  agli  incentivi  e'  subordinata   alla
          trasmissione   della    certificazione    del    produttore
          dell'unita' di microcogenerazione che attesti  il  rispetto
          dei  requisiti  sopra   richiamati   e   dell'asseverazione
          contenente la  stima  del  PES  calcolato  sulla  base  dei
          carichi  termici  ed  elettrici.  Per  gli  interventi   di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti utilizzanti microcogeneratori e' ammissibile anche
          la  sostituzione  funzionale,  intesa  come  intervento  di
          installazione di un nuovo  generatore  presso  un  impianto
          termico esistente, al fine di provvedere ad  alimentare  le
          medesime utenze del generatore precedentemente  installato,
          senza provvedere ad effettuarne la rimozione.».