Art. 32
Modifiche all'ALLEGATO VI del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'ALLEGATO VI del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla sezione C. Metodologia di calcolo delle emissioni di gas
ad effetto serra, Parte B. Calcolo delle emissioni di gas ad effetto
serra durante il ciclo di vita, Punto 3. Precisazioni formula di cui
al punto 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) Esca:
riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo
mediante una migliore gestione agricola
Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le riduzioni
di emissioni di gas a effetto serra grazie a una migliore gestione
agricola, esca, come il passaggio a una ridotta aratura o a una
semina senza aratura, a colture migliorate e alla rotazione delle
colture, all'uso di colture di copertura, compresa la gestione dei
residui delle colture, e all'uso di ammendanti organici, come ad
esempio compost e digestato della fermentazione del letame, sono
prese in considerazione solo se non rischiano di incidere
negativamente sulla biodiversita'. Devono inoltre essere forniti
elementi di prova attendibili e verificabili del fatto che il
carbonio nel suolo e' aumentato o che e' ragionevole attendersi che
sia aumentato nel periodo di coltura delle materie prime considerate
tenendo conto delle emissioni laddove tali pratiche determinino un
aumento dell'uso di fertilizzanti e erbicidi .Tali elementi di prova
possono essere costituiti da misurazioni del carbonio nel suolo, ad
esempio con una prima misurazione anteriormente alla coltivazione e
misurazioni successive a intervalli regolari a distanza di anni. In
tale caso, prima che la seconda misurazione sia disponibile,
l'aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato sulla base di
esperimenti rappresentativi o di modelli di suolo. A partire dalla
seconda misurazione, le misurazioni costituirebbero la base per la
determinazione dell'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e
della sua entita'.»;
2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) eccr:
riduzione di emissioni da cattura e sostituzione di CO2
La riduzione di emissioni da cattura e sostituzione di CO2 ,
eccr , e' direttamente collegata alla produzione dei biocarburanti o
bioliquidi alla quale e' attribuita, ed e' limitata alle emissioni
evitate grazie alla cattura della CO2 il cui carbonio proviene dalla
biomassa e che viene usato per sostituire la CO2 derivata da
carburanti fossili nella produzione di prodotti e servizi commerciali
prima del 1° gennaio 2036.»;
3) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) allocazione
in caso di produzione contemporanea di piu' prodotti
Quando nel processo di produzione di combustibile sono
prodotti, in combinazione, il combustibile per il quale sono
calcolate le emissioni e uno o piu' altri prodotti («co-prodotti»),
le emissioni di gas a effetto serra sono divise tra il combustibile o
il prodotto intermedio e i coprodotti proporzionalmente al loro
contenuto energetico (determinato dal potere calorifico inferiore nel
caso di co-prodotti diversi dall'energia elettrica e dal calore).
L'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia
elettrica o del calore utile in eccesso e' uguale all'intensita'
delle emissioni di gas a effetto serra fornita al processo di
produzione di combustibile ed e' determinata dal calcolo
dell'intensita' di gas a effetto serra di tutti gli input e le
emissioni, comprese le materie prime e le emissioni di CH4 e N2 O, da
e verso l'unita' di cogenerazione, caldaia o altro apparato che
fornisce calore o energia elettrica al processo di produzione di
combustibile. In caso di cogenerazione di energia elettrica e di
energia termica il calcolo viene eseguito in applicazione di quanto
previsto alla lettera i). Ai fini dei calcoli, le emissioni da
dividere sono: eec + el + esca + le frazioni di ep , etd , eccs ,
eccr che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del
processo di produzione nella quale il co-prodotto e' fabbricato. Se
sono state attribuite emissioni a co-prodotti in precedenti fasi del
processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle
emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita
nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile
intermedio. Nel caso dei biocarburanti e dei bioliquidi, ai fini di
tale calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti che non
sono contemplati tra quelli riportati in precedenza. I co-prodotti il
cui contenuto energetico e' negativo sono considerati aventi un
contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo. In linea
generale, rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti e i residui
inclusi nell'allegato IX, sono considerati materiali a zero emissioni
di gas a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di
raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che siano trasformati
in prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito.
Nel caso di combustibili da biomassa prodotti in raffinerie,
diversi dalla combinazione degli impianti di trasformazione con
caldaie o unita' di cogenerazione che forniscono calore e/o energia
elettrica all'impianto di trasformazione, l'unita' di analisi ai fini
del calcolo e' la raffineria.».
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'ALLEGATO VI, sezione C,
Parte B, Punto 3, del citato decreto legislativo n. 199 del
2021, come modificato dal presente decreto:
«a) Eec: emissioni provenienti dalla produzione di
materia prima coltivata
Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla
coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le
emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o di
coltivazione, dalla raccolta, dall'essiccazione e dallo
stoccaggio delle materie prime, dai rifiuti e dalle
perdite, e dalla produzione di sostanze chimiche o di
prodotti utilizzati per l'estrazione e la coltivazione. Non
si tiene conto della cattura di CO2 nella coltivazione
delle materie prime. Le stime delle emissioni derivanti
dalla coltivazione di biomassa agricola possono derivare
dall'utilizzo delle medie regionali per le emissioni da
coltivazione incluse nelle relazioni di cui all'articolo
44, comma 2, o dalle informazioni sui valori standard
disaggregati delle emissioni da coltivazione inclusi nel
presente Allegato, in alternativa all'uso dei valori
effettivi. In assenza di informazioni pertinenti in tali
relazioni e' consentito calcolare medie sulla base delle
pratiche agricole utilizzando, ad esempio, i dati di un
gruppo di aziende, in alternativa all'uso dei valori
effettivi.
b) Esca: riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo
di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione
agricola
Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le
riduzioni di emissioni di gas a effetto serra grazie a una
migliore gestione agricola, esca, come il passaggio a una
ridotta aratura o a una semina senza aratura, a colture
migliorate e alla rotazione delle colture, all'uso di
colture di copertura, compresa la gestione dei residui
delle colture, e all'uso di ammendanti organici, come ad
esempio compost e digestato della fermentazione del letame,
sono prese in considerazione solo se non rischiano di
incidere negativamente sulla biodiversita'. Devono inoltre
essere forniti elementi di prova attendibili e verificabili
del fatto che il carbonio nel suolo e' aumentato o che e'
ragionevole attendersi che sia aumentato nel periodo di
coltura delle materie prime considerate tenendo conto delle
emissioni laddove tali pratiche determinino un aumento
dell'uso di fertilizzanti e erbicidi. Tali elementi di
prova possono essere costituiti da misurazioni del carbonio
nel suolo, ad esempio con una prima misurazione
anteriormente alla coltivazione e misurazioni successive a
intervalli regolari a distanza di anni. In tale caso, prima
che la seconda misurazione sia disponibile, l'aumento del
carbonio nel suolo sarebbe stimato sulla base di
esperimenti rappresentativi o di modelli di suolo. A
partire dalla seconda misurazione, le misurazioni
costituirebbero la base per la determinazione
dell'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e della
sua entita'.
c) el: emissioni annualizzate risultanti da modifiche
delle scorte di carbonio dovute al cambiamento della
destinazione d'uso dei terreni
Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche
delle scorte di carbonio dovute al cambiamento della
destinazione d'uso dei terreni, el, sono calcolate
ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20
anni.
Per il calcolo di dette emissioni si applica la
seguente formula:
el: = (CSR - CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB,(1)
dove:
el = le emissioni annualizzate di gas a effetto
serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio
dovute al cambiamento della destinazione del terreno
(espresse in massa (grammi) equivalente di CO² per unita'
di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). I
"terreni coltivati"(2) e le "colture perenni"(3) sono
considerati un solo tipo di destinazione del terreno;
CSR = lo stock di carbonio per unita' di superficie
associato alla destinazione del terreno di riferimento
(espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unita' di
superficie, compresi suolo e vegetazione), calcolato in
linea con gli atti normativi europei(4) La destinazione di
riferimento del terreno e' la destinazione del terreno nel
gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie
prime, se quest'ultima data e' posteriore; CSA = lo stock
di carbonio per unita' di superficie associato alla
destinazione reale del terreno (espresso in massa
(tonnellate) di carbonio per unita' di superficie, compresi
suolo e vegetazione), calcolato in linea con gli atti
normativi europei(5). Nel caso in cui lo stock di carbonio
si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA
e' il valore stimato per unita' di superficie dopo 20 anni
o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima
data e' anteriore;
P = la produttivita' delle colture (misurata come
energia da biocarburante prodotta per unita' di superficie
all'anno);
eB = e' il premio di 29 gCO2eq/MJ di biocarburante
o bioliquido la cui materia prima coltivata e' ottenuta a
partire da terreni degradati ripristinati ( da aggiungere
alla fine del calcolo in quanto si riferisce al
biocarburante o bioliquido finito), applicabile nel caso in
presenza di elementi che dimostrino che il terreno in
questione:
a) non era utilizzato per attivita' agricole o di
altro tipo nel gennaio 2008;
e b) e' pesantemente degradato(6), compresi i
terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli.
Il bonus di 29 g CO2eq/MJ si applica per un periodo
massimo di 20 anni a decorrere dalla data di conversione
del terreno ad uso agricolo purche', per i terreni di cui
alla lettera b), siano assicurate la crescita regolare
delle scorte di carbonio e la rilevante riduzione
dell'erosione.
d) ep: emissioni derivanti dalla lavorazione
Le emissioni derivanti dalla lavorazione, ep,
includono le emissioni dalla lavorazione stessa, dai
rifiuti e dalle perdite, e dalla produzione di sostanze
chimiche e prodotti utilizzati per la lavorazione, incluse
le emissioni di biossido di carbonio corrispondenti al
contenuto di CO2 degli input fossili, che siano o meno
effettivamente bruciati nel processo. Nel calcolo del
consumo di energia elettrica prodotta all'esterno
dell'unita' di produzione del carburante, l'intensita'
delle emissioni di gas a effetto serra della produzione e
della distribuzione dell'energia elettrica e' ipotizzata
uguale all'intensita' media delle emissioni dovute alla
produzione e alla distribuzione di energia elettrica in una
regione data. In deroga a questa regola, per l'energia
elettrica prodotta in un dato impianto di produzione
elettrica non collegato alla rete elettrica i produttori
possono utilizzare un valore medio. Le emissioni derivanti
dalla lavorazione comprendono le emissioni derivanti
dall'essiccazione di prodotti e materiali intermedi, se del
caso.
e) etd: emissioni derivanti dal trasporto e dalla
distribuzione
Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla
distribuzione, etd, comprendono le emissioni generate dal
trasporto delle materie prime e dei prodotti semilavorati,
e dallo stoccaggio e dalla distribuzione dei prodotti
finiti. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla
distribuzione considerate alla lettera a) non sono
disciplinate dal presente punto.
f) eu: emissioni derivanti dall'uso
Le emissioni del carburante al momento dell'uso, eu,
sono considerate pari a zero per i biocarburanti e i
bioliquidi.
Le emissioni di gas ad effetto serra diversi dal CO2
(N2 O e CH4 ) del combustibile utilizzato sono incluse nel
fattore eu per i bioliquidi.
g) eccs: riduzione di emissioni da cattura e
stoccaggio geologico del CO2
La riduzione di emissioni da cattura e stoccaggio
geologico del CO2 , eccs, che non sia gia' stata computata
in ep, e' limitata alle emissioni evitate grazie alla
cattura e allo stoccaggio della CO2 emessa direttamente
legati all'estrazione, al trasporto, alla lavorazione e
alla distribuzione del combustibile se lo stoccaggio
rispetta i requisiti posti dalla direttiva 2009/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
h) eccr: riduzione di emissioni da cattura e
sostituzione di CO2
La riduzione di emissioni da cattura e sostituzione
di CO2, eccr, e' direttamente collegata alla produzione dei
biocarburanti o bioliquidi alla quale e' attribuita, ed e'
limitata alle emissioni evitate grazie alla cattura della
CO2 il cui carbonio proviene dalla biomassa e che viene
usato per sostituire la CO2 derivata da carburanti fossili
nella produzione di prodotti e servizi commerciali prima
del 1° gennaio 2036.
i) allocazione emissioni in caso di cogenerazione
Quando un'unita' di cogenerazione - che fornisce
calore e/o energia elettrica a un processo di produzione di
combustibile le cui emissioni sono calcolate - produce
energia elettrica e/o calore utile in eccesso, le emissioni
di gas a effetto serra sono suddivise tra l'energia
elettrica e il calore utile a seconda della temperatura del
calore (che riflette l'utilita' del calore). La parte utile
del calore e' ottenuta moltiplicando il suo contenuto
energetico per il rendimento di Carnot, Ch, calcolato come
segue:
Ch = (Th - T0 )/ Th
dove:
Th = temperatura, misurata in temperatura assoluta
(kelvin) del calore utile al punto di fornitura;
T0 = temperatura ambiente, fissata a 273,15 kelvin
(pari a 0 °C).
Se il calore in eccesso e' esportato per il
riscaldamento degli edifici, a una temperatura inferiore a
150 °C (423,15 kelvin), Ch puo', in alternativa, essere
definito come segue:
Ch = rendimento di Carnot nel calore a 150 °C
(423,15 kelvin), pari a: 0,3546.
Ai fini di tale calcolo sono applicati i rendimenti
effettivi, definiti come le quantita' annua di energia
meccanica, elettrica e termica prodotte divise
rispettivamente per l'energia annua immessa.
Ai fini di tale calcolo si applicano le seguenti
definizioni:
«cogenerazione»: la generazione simultanea in un
unico processo di energia termica ed elettrica e/o
meccanica;
«calore utile»: il calore generato per soddisfare
una domanda economicamente giustificabile di calore, ai
fini di riscaldamento o raffrescamento;
«domanda economicamente giustificabile»: una
domanda non superiore al fabbisogno di calore o di freddo
che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato.
Nel caso di combustibili prodotti in raffinerie,
diversi dalla combinazione degli impianti di trasformazione
con caldaie o unita' di cogenerazione che forniscono
energia termica e/o energia elettrica all'impianto di
trasformazione, l'unita' di analisi ai fini del calcolo e'
la raffineria.
l) allocazione in caso di produzione contemporanea di
piu' prodotti
Quando nel processo di produzione di combustibile
sono prodotti, in combinazione, il combustibile per il
quale sono calcolate le emissioni e uno o piu' altri
prodotti («co-prodotti»), le emissioni di gas a effetto
serra sono divise tra il combustibile o il prodotto
intermedio e i coprodotti proporzionalmente al loro
contenuto energetico (determinato dal potere calorifico
inferiore nel caso di co-prodotti diversi dall'energia
elettrica e dal calore). L'intensita' delle emissioni di
gas a effetto serra dell'energia elettrica o del calore
utile in eccesso e' uguale all'intensita' delle emissioni
di gas a effetto serra fornita al processo di produzione di
combustibile ed e' determinata dal calcolo dell'intensita'
di gas a effetto serra di tutti gli input e le emissioni,
comprese le materie prime e le emissioni di CH4 e N2 O, da
e verso l'unita' di cogenerazione, caldaia o altro apparato
che fornisce calore o energia elettrica al processo di
produzione di combustibile. In caso di cogenerazione di
energia elettrica e di energia termica il calcolo viene
eseguito in applicazione di quanto previsto alla lettera
i). Ai fini dei calcoli, le emissioni da dividere sono: eec
+ el + esca + le frazioni di ep , etd , eccs , eccr che
intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del
processo di produzione nella quale il co-prodotto e'
fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a
co-prodotti in precedenti fasi del processo nel ciclo di
vita, in sostituzione del totale delle emissioni si
utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita
nell'ultima fase del processo prima del prodotto
combustibile intermedio. Nel caso dei biocarburanti e dei
bioliquidi, ai fini di tale calcolo sono presi in
considerazione tutti i co-prodotti che non sono contemplati
tra quelli riportati in precedenza. I co-prodotti il cui
contenuto energetico e' negativo sono considerati aventi un
contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo. In
linea generale, rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti
e i residui inclusi nell'allegato IX, sono considerati
materiali a zero emissioni di gas a effetto serra durante
il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi,
a prescindere dal fatto che siano trasformati in prodotti
intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito.
Nel caso di combustibili da biomassa prodotti in
raffinerie, diversi dalla combinazione degli impianti di
trasformazione con caldaie o unita' di cogenerazione che
forniscono calore e/o energia elettrica all'impianto di
trasformazione, l'unita' di analisi ai fini del calcolo e'
la raffineria.
m) calcolo emissioni in caso di rifiuti e residui
Rifiuti e residui, compresi fronde e rami degli
alberi, paglia, lolla, tutoli e gusci, e i residui della
lavorazione, compresa la glicerina grezza (glicerina non
raffinata) e bagasse, sono considerati materiali a zero
emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita
fino al processo di raccolta degli stessi, a prescindere
dal fatto che essi sono trasformati in prodotti intermedi
prima di essere trasformati in prodotto finito.»
__________
(1) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare
della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del
carbonio (12,011 g/mol) e' uguale a 3,664;
(2) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo
intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico
(IPCC);
(3) Per colture perenni si intendono le colture
pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto
annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la
palma da olio.
(4) Decisione 2010/335/UE della Commissione del 10
giugno 2010 relative alle linee direttrici per il calcolo
degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'Allegato V
della direttiva 2009/28/CE; Regolamento (UE) 2018/841 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione
delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra
risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del
suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e
l'energia e recante la modifica del Regolamento (UE) n.
525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE.
(5) Decisione 2010/335/UE della Commissione del 10
giugno 2010 relative alle linee direttrici per il calcolo
degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'Allegato V
della direttiva 2009/28/CE; Regolamento (UE) 2018/841 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione
delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra
risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del
suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e
l'energia e recante la modifica del Regolamento (UE) n.
525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE.
(6) Per «terreni pesantemente degradati» s'intendono
terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore
di materie organiche e' particolarmente basso e la cui
erosione e' particolarmente forte.