Art. 33
Modifiche all'ALLEGATO VII del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'ALLEGATO VII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla sezione B Metodologia di calcolo delle emissioni di gas
ad effetto serra, Parte B. Calcolo delle emissioni di gas ad effetto
serra durante il ciclo di vita, Punto 3. Precisazioni formula di cui
al punto 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) Esca:
riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo
mediante una migliore gestione agricola
Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le riduzioni
di emissioni di gas a effetto serra grazie a una migliore gestione
agricola, esca, come il passaggio a una ridotta aratura o a una
semina senza aratura, a colture migliorate e alla rotazione delle
colture, all'uso di colture di copertura, compresa la gestione dei
residui delle colture, e all'uso di ammendanti organici, come ad
esempio compost e digestato della fermentazione del letame, sono
prese in considerazione solo se non rischiano di incidere
negativamente sulla biodiversita'. Devono inoltre essere forniti
elementi di prova attendibili e verificabili del fatto che il
carbonio nel suolo e' aumentato o che e' ragionevole attendersi che
sia aumentato nel periodo di coltura delle materie prime considerate
tenendo conto delle emissioni laddove tali pratiche determinino un
aumento dell'uso di fertilizzanti e erbicidi .Tali elementi di prova
possono essere costituiti da misurazioni del carbonio nel suolo, ad
esempio con una prima misurazione anteriormente alla coltivazione e
misurazioni successive a intervalli regolari a distanza di anni. In
tale caso, prima che la seconda misurazione sia disponibile,
l'aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato sulla base di
esperimenti rappresentativi o di modelli di suolo. A partire dalla
seconda misurazione, le misurazioni costituirebbero la base per la
determinazione dell'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e
della sua entita'.»;
2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) eccr:
riduzione di emissioni da cattura e sostituzione di CO2
La riduzione di emissioni da cattura e sostituzione di CO2 ,
eccr , e' direttamente collegata alla produzione di combustibili da
biomassa alla quale e' attribuita, ed e' limitata alle emissioni
evitate grazie alla cattura della CO2 il cui carbonio proviene dalla
biomassa e che viene usato per sostituire la CO2 derivata da
carburanti fossili nella produzione di prodotti e servizi commerciali
prima del 1° gennaio 2036.»;
3) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) allocazione
in caso di produzione contemporanea di piu' prodotti
Quando nel processo di produzione di combustibile sono
prodotti, in combinazione, il combustibile per il quale sono
calcolate le emissioni e uno o piu' altri prodotti («co-prodotti»),
le emissioni di gas a effetto serra sono divise tra il combustibile o
il prodotto intermedio e i coprodotti proporzionalmente al loro
contenuto energetico (determinato dal potere calorifico inferiore nel
caso di co-prodotti diversi dall'energia elettrica e dal calore).
L'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia
elettrica o del calore utile in eccesso e' uguale all'intensita'
delle emissioni di gas a effetto serra fornita al processo di
produzione di combustibile ed e' determinata dal calcolo
dell'intensita' di gas a effetto serra di tutti gli input e le
emissioni, comprese le materie prime e le emissioni di CH4 e N2 O, da
e verso l'unita' di cogenerazione, caldaia o altro apparato che
fornisce calore o energia elettrica al processo di produzione di
combustibile. In caso di cogenerazione di energia elettrica e di
energia termica il calcolo viene eseguito in applicazione di quanto
previsto alla lettera i). Ai fini dei calcoli, le emissioni da
dividere sono: eec + el + esca + le frazioni di ep , etd , eccs ,
eccr che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del
processo di produzione nella quale il co-prodotto e' fabbricato. Se
sono state attribuite emissioni a co-prodotti in precedenti fasi del
processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle
emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita
nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile
intermedio. Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale
calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti che non sono
contemplati tra quelli riportati in precedenza. I co-prodotti il cui
contenuto energetico e' negativo sono considerati aventi un contenuto
energetico pari a zero ai fini del calcolo. In linea generale,
rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti e i residui inclusi
nell'allegato IX, sono considerati materiali a zero emissioni di gas
a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta
degli stessi, a prescindere dal fatto che siano trasformati in
prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito.
Nel caso di combustibili da biomassa prodotti in raffinerie, diversi
dalla combinazione degli impianti di trasformazione con caldaie o
unita' di cogenerazione che forniscono calore e/o energia elettrica
all'impianto di trasformazione, l'unita' di analisi ai fini del
calcolo e' la raffineria.».
Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'ALLEGATO VII, sezione B,
Parte B, Punto 3, del citato decreto legislativo n. 199 del
2021, come modificato dal presente decreto:
«a) Eec: emissioni provenienti dalla produzione di
materia prima coltivata
Le emissioni derivanti dall'estrazione, raccolta o
coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le
emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione,
coltivazione o raccolta; dalla raccolta, essiccazione e
conservazione delle materie prime, dai rifiuti e dalle
perdite, e dalla produzione di sostanze chimiche o prodotti
utilizzati nell'estrazione o nella coltivazione. Non si
tiene conto della cattura di CO2 nella coltivazione delle
materie prime. La stima delle emissioni derivanti dalla
coltivazione di biomassa agricola puo' essere desunta dalle
medie regionali per le emissioni da coltivazione incluse
nelle relazioni di cui all'articolo 44, comma 2, o dalle
informazioni sui valori standard disaggregati delle
emissioni da coltivazione inclusi nel presente Allegato, in
alternativa all'uso dei valori effettivi. In assenza di
informazioni pertinenti in tali relazioni e' consentito
calcolare medie con riferimento alle pratiche agricole
basate, ad esempio, sui dati di un gruppo di aziende, in
alternativa all'uso dei valori effettivi.
Le stime delle emissioni derivanti dalla coltivazione
e dalla raccolta di biomassa forestale possono essere
ricavate dalle medie calcolate per le emissioni dalla
coltivazione e dalla raccolta per aree geografiche a
livello nazionale, in alternativa all'uso dei valori
effettivi.
b) Esca: riduzioni delle emissioni grazie
all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore
gestione agricola
Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le
riduzioni di emissioni di gas a effetto serra grazie a una
migliore gestione agricola, esca, come il passaggio a una
ridotta aratura o a una semina senza aratura, a colture
migliorate e alla rotazione delle colture, all'uso di
colture di copertura, compresa la gestione dei residui
delle colture, e all'uso di ammendanti organici, come ad
esempio compost e digestato della fermentazione del letame,
sono prese in considerazione solo se non rischiano di
incidere negativamente sulla biodiversita'. Devono inoltre
essere forniti elementi di prova attendibili e verificabili
del fatto che il carbonio nel suolo e' aumentato o che e'
ragionevole attendersi che sia aumentato nel periodo di
coltura delle materie prime considerate tenendo conto delle
emissioni laddove tali pratiche determinino un aumento
dell'uso di fertilizzanti e erbicidi. Tali elementi di
prova possono essere costituiti da misurazioni del carbonio
nel suolo, ad esempio con una prima misurazione
anteriormente alla coltivazione e misurazioni successive a
intervalli regolari a distanza di anni. In tale caso, prima
che la seconda misurazione sia disponibile, l'aumento del
carbonio nel suolo sarebbe stimato sulla base di
esperimenti rappresentativi o di modelli di suolo. A
partire dalla seconda misurazione, le misurazioni
costituirebbero la base per la determinazione
dell'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e della
sua entita'.
c) el: emissioni annualizzate risultanti da modifiche
delle scorte di carbonio dovute al cambiamento della
destinazione d'uso dei terreni
Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche
delle scorte di carbonio dovute al cambiamento della
destinazione d'uso dei terreni, el, sono calcolate
ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20
anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la
seguente formula:
el = (CSR - CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB(7)
dove:
el = le emissioni annualizzate di gas a effetto
serra risultanti da modifiche delle scorte di carbonio
dovute al cambiamento della destinazione del terreno
(espresse in massa equivalente di CO2 per unita' di energia
prodotta dal combustibile da biomassa). I «terreni
coltivati»(8) e le «colture perenni»(9) sono considerati un
solo tipo di destinazione del terreno;
CSR = le scorte di carbonio per unita' di
superficie associate alla destinazione del terreno di
riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per
unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione)
calcolato in linea con gli atti normativi europei(10). La
destinazione di riferimento del terreno e' la destinazione
del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima
dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data
e' posteriore;
CSA = le scorte di carbonio per unita' di
superficie associate alla destinazione del terreno di
riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per
unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione)
calcolato in linea con gli atti normativi europei(11). Nel
caso in cui le scorte di carbonio si accumulino per oltre
un anno, il valore attribuito al CSA e' il valore stimato
per unita' di superficie dopo 20 anni o quando le colture
giungono a maturazione, se quest'ultima data e' anteriore;
P = la produttivita' delle colture (misurata come
quantita' di energia ottenuta dal combustibile da biomassa
per unita' di superficie all'anno); e
eB = bonus di 29 g CO2eq /MJ di combustibile da
biomassa se la biomassa e' ottenuta a partire da terreni
degradati ripristinati, applicabile nel caso in presenza di
elementi che dimostrino che il terreno in questione:
a) non era utilizzato per attivita' agricole o di
altro tipo nel gennaio 2008; e
b) e' pesantemente degradato(12), compresi i
terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli.
Il bonus di 29 g CO2eq/MJ si applica per un periodo
massimo di 20 anni a decorrere dalla data di conversione
del terreno ad uso agricolo purche', per i terreni di cui
alla lettera b), siano assicurate la crescita regolare
delle scorte di carbonio e la rilevante riduzione
dell'erosione.
d) ep: emissioni derivanti dalla lavorazione
Le emissioni derivanti dalla lavorazione, ep,
includono le emissioni dalla lavorazione stessa, dai
rifiuti e dalle perdite, e dalla produzione di sostanze
chimiche e prodotti utilizzati per la lavorazione, incluse
le emissioni di CO2 corrispondenti al contenuto di carbonio
degli input fossili, che siano o meno effettivamente
bruciati nel processo.
Nel calcolo del consumo di energia elettrica non
prodotta all'interno dell'unita' di produzione del
combustibile solido o gassoso da biomassa, l'intensita'
delle emissioni di gas a effetto serra della produzione e
della distribuzione dell'energia elettrica viene ipotizzata
uguale all'intensita' media delle emissioni dovute alla
produzione e alla distribuzione di energia elettrica in una
data regione. In deroga a questa regola, per l'energia
elettrica prodotta in un dato impianto di produzione
elettrica non collegato alla rete elettrica i produttori
possono utilizzare un valore medio.
Le emissioni derivanti dalla lavorazione comprendono
le emissioni derivanti dall'essiccazione di prodotti e
materiali intermedi, se del caso.
e) etd: emissioni derivanti dal trasporto e dalla
distribuzione
Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla
distribuzione, etd, comprendono le emissioni generate dal
trasporto delle materie prime e dei prodotti semilavorati,
e dallo stoccaggio e dalla distribuzione dei prodotti
finiti. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla
distribuzione considerate alla lettera a) non sono
disciplinate dal presente punto.
f) eu: emissioni derivanti dall'uso
Le emissioni di CO2 derivanti dal combustibile al
momento dell'uso, eu , sono considerate pari a zero per i
combustibili da biomassa. Le emissioni di gas ad effetto
serra diversi dal CO2 (CH4 e N2 O) derivanti dal
combustibile utilizzato sono incluse nel fattore eu .
g) eccs: riduzione di emissioni da cattura e
stoccaggio geologico del CO2
La riduzione di emissioni da cattura e stoccaggio
geologico di CO2 , eccs, che non e' gia' stata computata in
ep , e' limitata alle emissioni evitate grazie alla cattura
e allo stoccaggio della CO2 emessa, direttamente collegata
all'estrazione, al trasporto, alla lavorazione e alla
distribuzione del combustibile da biomassa, se lo
stoccaggio rispetta i requisiti posti dalla direttiva
2009/31/CE.
h) eccr: riduzione di emissioni da cattura e
sostituzione di CO2
La riduzione di emissioni da cattura e sostituzione
di CO2 , eccr , e' direttamente collegata alla produzione
di combustibili da biomassa alla quale e' attribuita, ed e'
limitata alle emissioni evitate grazie alla cattura della
CO2 il cui carbonio proviene dalla biomassa e che viene
usato per sostituire la CO2 derivata da carburanti fossili
nella produzione di prodotti e servizi commerciali prima
del 1° gennaio 2036.
i) allocazione emissioni in caso di cogenerazione
Quando un'unita' di cogenerazione - che fornisce
calore e/o energia elettrica a un processo di produzione di
combustibile da biomassa le cui emissioni sono calcolate -
produce energia elettrica e/o calore utile in eccesso, le
emissioni di gas a effetto serra sono suddivise tra
l'energia elettrica e il calore utile a seconda della
temperatura del calore (che riflette l'utilita' del
calore).
La parte utile del calore e' ottenuta moltiplicando
il suo contenuto energetico per il rendimento di Carnot,
Ch, calcolato come segue:
Ch = (Th - T0)/ Th
dove:
Th = la temperatura, misurata in temperatura
assoluta (kelvin) del calore utile al punto di fornitura;
T0 = temperatura ambiente, fissata a 273,15 kelvin
(pari a 0 °C).
Se il calore in eccesso e' esportato per il
riscaldamento degli edifici, a una temperatura inferiore a
150 °C (423,15 kelvin), Ch puo', in alternativa, essere
definito come segue:
Ch = rendimento di Carnot alla temperatura di 150
°C (423,15 kelvin), pari a: 0,3546
Ai fini di tale calcolo sono applicati i rendimenti
effettivi, definiti come le quantita' annua di energia
meccanica, elettrica e termica prodotte divise
rispettivamente per l'energia annua immessa.
Ai fini di tale calcolo si applicano le seguenti
definizioni:
«cogenerazione»: la generazione simultanea in un
unico processo di energia termica ed elettrica e/o
meccanica;
«calore utile»: il calore generato per soddisfare
una domanda economicamente giustificabile di calore, ai
fini di riscaldamento o raffrescamento;
«domanda economicamente giustificabile»: una
domanda non superiore al fabbisogno di calore o di freddo e
che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato
Nel caso di combustibili prodotti in raffinerie,
diversi dalla combinazione degli impianti di trasformazione
con caldaie o unita' di cogenerazione che forniscono
energia termica e/o energia elettrica all'impianto di
trasformazione, l'unita' di analisi ai fini del calcolo e'
la raffineria.
l) allocazione in caso di produzione contemporanea di
piu' prodotti
Quando nel processo di produzione di combustibile
sono prodotti, in combinazione, il combustibile per il
quale sono calcolate le emissioni e uno o piu' altri
prodotti («co-prodotti»), le emissioni di gas a effetto
serra sono divise tra il combustibile o il prodotto
intermedio e i coprodotti proporzionalmente al loro
contenuto energetico (determinato dal potere calorifico
inferiore nel caso di co-prodotti diversi dall'energia
elettrica e dal calore). L'intensita' delle emissioni di
gas a effetto serra dell'energia elettrica o del calore
utile in eccesso e' uguale all'intensita' delle emissioni
di gas a effetto serra fornita al processo di produzione di
combustibile ed e' determinata dal calcolo dell'intensita'
di gas a effetto serra di tutti gli input e le emissioni,
comprese le materie prime e le emissioni di CH4 e N2 O, da
e verso l'unita' di cogenerazione, caldaia o altro apparato
che fornisce calore o energia elettrica al processo di
produzione di combustibile. In caso di cogenerazione di
energia elettrica e di energia termica il calcolo viene
eseguito in applicazione di quanto previsto alla lettera
i). Ai fini dei calcoli, le emissioni da dividere sono: eec
+ el + esca + le frazioni di ep, etd, eccs, eccr che
intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del
processo di produzione nella quale il co-prodotto e'
fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a
co-prodotti in precedenti fasi del processo nel ciclo di
vita, in sostituzione del totale delle emissioni si
utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita
nell'ultima fase del processo prima del prodotto
combustibile intermedio. Nel caso del biogas e del
biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in
considerazione tutti i co-prodotti che non sono contemplati
tra quelli riportati in precedenza. I co-prodotti il cui
contenuto energetico e' negativo sono considerati aventi un
contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo. In
linea generale, rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti
e i residui inclusi nell'allegato IX, sono considerati
materiali a zero emissioni di gas a effetto serra durante
il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi,
a prescindere dal fatto che siano trasformati in prodotti
intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito.
Nel caso di combustibili da biomassa prodotti in
raffinerie, diversi dalla combinazione degli impianti di
trasformazione con caldaie o unita' di cogenerazione che
forniscono calore e/o energia elettrica all'impianto di
trasformazione, l'unita' di analisi ai fini del calcolo e'
la raffineria.»
__________
(7) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare
della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del
carbonio (12,011 g/mol) e' uguale a 3,664.
(8) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo
intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico
(IPCC);
(9) Colture pluriennali il cui peduncolo non viene
raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione
rapida e la palma da olio
(10) Decisione 2010/335/UE della Commissione del 10
giugno 2010 relative alle linee direttrici per il calcolo
degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'Allegato V
della direttiva 2009/28/CE; Regolamento (UE) 2018/841 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione
delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra
risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del
suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e
l'energia e recante la modifica del Regolamento (UE) n.
525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE.
(11) Decisione 2010/335/UE della Commissione del 10
giugno 2010 relative alle linee direttrici per il calcolo
degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'Allegato V
della direttiva 2009/28/CE; Regolamento (UE) 2018/841 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione
delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra
risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del
suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e
l'energia e recante la modifica del Regolamento (UE) n.
525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE.
(12) Per «terreni pesantemente degradati» s'intendono
terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore
di materie organiche e' particolarmente basso e la cui
erosione e' particolarmente forte.