Art. 33 
 
         Modifiche all'ALLEGATO VII del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'ALLEGATO VII del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.
199, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) Alla sezione B Metodologia di calcolo delle emissioni  di  gas
ad effetto serra, Parte B. Calcolo delle emissioni di gas ad  effetto
serra durante il ciclo di vita, Punto 3. Precisazioni formula di  cui
al punto 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)  Esca:
riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio  nel  suolo
mediante una migliore gestione agricola 
      Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le riduzioni
di emissioni di gas a effetto serra grazie a  una  migliore  gestione
agricola, esca, come il passaggio a  una  ridotta  aratura  o  a  una
semina senza aratura, a colture migliorate  e  alla  rotazione  delle
colture, all'uso di colture di copertura, compresa  la  gestione  dei
residui delle colture, e all'uso  di  ammendanti  organici,  come  ad
esempio compost e digestato  della  fermentazione  del  letame,  sono
prese  in  considerazione  solo  se   non   rischiano   di   incidere
negativamente sulla  biodiversita'.  Devono  inoltre  essere  forniti
elementi di  prova  attendibili  e  verificabili  del  fatto  che  il
carbonio nel suolo e' aumentato o che e' ragionevole  attendersi  che
sia aumentato nel periodo di coltura delle materie prime  considerate
tenendo conto delle emissioni laddove tali  pratiche  determinino  un
aumento dell'uso di fertilizzanti e erbicidi .Tali elementi di  prova
possono essere costituiti da misurazioni del carbonio nel  suolo,  ad
esempio con una prima misurazione anteriormente alla  coltivazione  e
misurazioni successive a intervalli regolari a distanza di  anni.  In
tale  caso,  prima  che  la  seconda  misurazione  sia   disponibile,
l'aumento del carbonio  nel  suolo  sarebbe  stimato  sulla  base  di
esperimenti rappresentativi o di modelli di suolo.  A  partire  dalla
seconda misurazione, le misurazioni costituirebbero la  base  per  la
determinazione dell'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo  e
della sua entita'.»; 
      2) la lettera  h)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «h)  eccr:
riduzione di emissioni da cattura e sostituzione di CO2 
      La riduzione di emissioni da cattura e sostituzione  di  CO2  ,
eccr , e' direttamente collegata alla produzione di  combustibili  da
biomassa alla quale e' attribuita,  ed  e'  limitata  alle  emissioni
evitate grazie alla cattura della CO2 il cui carbonio proviene  dalla
biomassa e  che  viene  usato  per  sostituire  la  CO2  derivata  da
carburanti fossili nella produzione di prodotti e servizi commerciali
prima del 1° gennaio 2036.»; 
      3) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l)  allocazione
in caso di produzione contemporanea di piu' prodotti 
      Quando  nel  processo  di  produzione  di   combustibile   sono
prodotti,  in  combinazione,  il  combustibile  per  il  quale   sono
calcolate le emissioni e uno o piu' altri  prodotti  («co-prodotti»),
le emissioni di gas a effetto serra sono divise tra il combustibile o
il prodotto intermedio  e  i  coprodotti  proporzionalmente  al  loro
contenuto energetico (determinato dal potere calorifico inferiore nel
caso di co-prodotti diversi dall'energia  elettrica  e  dal  calore).
L'intensita' delle emissioni di  gas  a  effetto  serra  dell'energia
elettrica o del calore utile  in  eccesso  e'  uguale  all'intensita'
delle emissioni di  gas  a  effetto  serra  fornita  al  processo  di
produzione  di   combustibile   ed   e'   determinata   dal   calcolo
dell'intensita' di gas a effetto  serra  di  tutti  gli  input  e  le
emissioni, comprese le materie prime e le emissioni di CH4 e N2 O, da
e verso l'unita' di  cogenerazione,  caldaia  o  altro  apparato  che
fornisce calore o energia elettrica  al  processo  di  produzione  di
combustibile. In caso di cogenerazione  di  energia  elettrica  e  di
energia termica il calcolo viene eseguito in applicazione  di  quanto
previsto alla lettera i).  Ai  fini  dei  calcoli,  le  emissioni  da
dividere sono: eec + el + esca + le frazioni di ep ,  etd  ,  eccs  ,
eccr che intervengono fino  alla  fase,  e  nella  fase  stessa,  del
processo di produzione nella quale il co-prodotto e'  fabbricato.  Se
sono state attribuite emissioni a co-prodotti in precedenti fasi  del
processo  nel  ciclo  di  vita,  in  sostituzione  del  totale  delle
emissioni si utilizza solo la  frazione  delle  emissioni  attribuita
nell'ultima  fase  del  processo  prima  del  prodotto   combustibile
intermedio. Nel caso del biogas e del  biometano,  ai  fini  di  tale
calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti che non sono
contemplati tra quelli riportati in precedenza. I co-prodotti il  cui
contenuto energetico e' negativo sono considerati aventi un contenuto
energetico pari a zero  ai  fini  del  calcolo.  In  linea  generale,
rifiuti e residui, compresi tutti  i  rifiuti  e  i  residui  inclusi
nell'allegato IX, sono considerati materiali a zero emissioni di  gas
a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta
degli stessi, a  prescindere  dal  fatto  che  siano  trasformati  in
prodotti intermedi prima di essere trasformati  in  prodotto  finito.
Nel caso di combustibili da biomassa prodotti in raffinerie,  diversi
dalla combinazione degli impianti di  trasformazione  con  caldaie  o
unita' di cogenerazione che forniscono calore e/o  energia  elettrica
all'impianto di trasformazione,  l'unita'  di  analisi  ai  fini  del
calcolo e' la raffineria.». 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta il testo  dell'ALLEGATO  VII,  sezione  B,
          Parte B, Punto 3, del citato decreto legislativo n. 199 del
          2021, come modificato dal presente decreto: 
                «a) Eec: emissioni provenienti  dalla  produzione  di
          materia prima coltivata 
                Le emissioni derivanti  dall'estrazione,  raccolta  o
          coltivazione  delle  materie  prime,  eec,  comprendono  le
          emissioni derivanti  dal  processo  stesso  di  estrazione,
          coltivazione o raccolta;  dalla  raccolta,  essiccazione  e
          conservazione delle materie  prime,  dai  rifiuti  e  dalle
          perdite, e dalla produzione di sostanze chimiche o prodotti
          utilizzati nell'estrazione o  nella  coltivazione.  Non  si
          tiene conto della cattura di CO2 nella  coltivazione  delle
          materie prime. La stima  delle  emissioni  derivanti  dalla
          coltivazione di biomassa agricola puo' essere desunta dalle
          medie regionali per le emissioni  da  coltivazione  incluse
          nelle relazioni di cui all'articolo 44, comma  2,  o  dalle
          informazioni  sui  valori   standard   disaggregati   delle
          emissioni da coltivazione inclusi nel presente Allegato, in
          alternativa all'uso dei valori  effettivi.  In  assenza  di
          informazioni pertinenti in  tali  relazioni  e'  consentito
          calcolare medie  con  riferimento  alle  pratiche  agricole
          basate, ad esempio, sui dati di un gruppo  di  aziende,  in
          alternativa all'uso dei valori effettivi. 
                Le stime delle emissioni derivanti dalla coltivazione
          e dalla  raccolta  di  biomassa  forestale  possono  essere
          ricavate dalle  medie  calcolate  per  le  emissioni  dalla
          coltivazione  e  dalla  raccolta  per  aree  geografiche  a
          livello  nazionale,  in  alternativa  all'uso  dei   valori
          effettivi. 
                b)   Esca:   riduzioni   delle    emissioni    grazie
          all'accumulo di carbonio nel suolo  mediante  una  migliore
          gestione agricola 
                Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le
          riduzioni di emissioni di gas a effetto serra grazie a  una
          migliore gestione agricola, esca, come il passaggio  a  una
          ridotta aratura o a una semina  senza  aratura,  a  colture
          migliorate e  alla  rotazione  delle  colture,  all'uso  di
          colture di copertura,  compresa  la  gestione  dei  residui
          delle colture, e all'uso di ammendanti  organici,  come  ad
          esempio compost e digestato della fermentazione del letame,
          sono prese in  considerazione  solo  se  non  rischiano  di
          incidere negativamente sulla biodiversita'. Devono  inoltre
          essere forniti elementi di prova attendibili e verificabili
          del fatto che il carbonio nel suolo e' aumentato o  che  e'
          ragionevole attendersi che sia  aumentato  nel  periodo  di
          coltura delle materie prime considerate tenendo conto delle
          emissioni laddove  tali  pratiche  determinino  un  aumento
          dell'uso di fertilizzanti  e  erbicidi.  Tali  elementi  di
          prova possono essere costituiti da misurazioni del carbonio
          nel  suolo,  ad   esempio   con   una   prima   misurazione
          anteriormente alla coltivazione e misurazioni successive  a
          intervalli regolari a distanza di anni. In tale caso, prima
          che la seconda misurazione sia disponibile,  l'aumento  del
          carbonio  nel  suolo  sarebbe   stimato   sulla   base   di
          esperimenti  rappresentativi  o  di  modelli  di  suolo.  A
          partire   dalla   seconda   misurazione,   le   misurazioni
          costituirebbero   la    base    per    la    determinazione
          dell'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e della
          sua entita'. 
              c) el: emissioni annualizzate risultanti  da  modifiche
          delle  scorte  di  carbonio  dovute  al  cambiamento  della
          destinazione d'uso dei terreni 
                Le emissioni  annualizzate  risultanti  da  modifiche
          delle  scorte  di  carbonio  dovute  al  cambiamento  della
          destinazione  d'uso  dei  terreni,   el,   sono   calcolate
          ripartendo uniformemente il totale delle  emissioni  su  20
          anni. Per il calcolo di  dette  emissioni,  si  applica  la
          seguente formula: 
                  el = (CSR - CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB(7) 
                dove: 
                  el = le emissioni annualizzate  di  gas  a  effetto
          serra risultanti da  modifiche  delle  scorte  di  carbonio
          dovute  al  cambiamento  della  destinazione  del   terreno
          (espresse in massa equivalente di CO2 per unita' di energia
          prodotta  dal  combustibile  da   biomassa).   I   «terreni
          coltivati»(8) e le «colture perenni»(9) sono considerati un
          solo tipo di destinazione del terreno; 
                  CSR  =  le  scorte  di  carbonio  per   unita'   di
          superficie  associate  alla  destinazione  del  terreno  di
          riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per
          unita'  di  superficie,  compresi  suolo   e   vegetazione)
          calcolato in linea con gli atti normativi  europei(10).  La
          destinazione di riferimento del terreno e' la  destinazione
          del  terreno   nel   gennaio   2008   o   20   anni   prima
          dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima  data
          e' posteriore; 
                  CSA  =  le  scorte  di  carbonio  per   unita'   di
          superficie  associate  alla  destinazione  del  terreno  di
          riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per
          unita'  di  superficie,  compresi  suolo   e   vegetazione)
          calcolato in linea con gli atti normativi europei(11).  Nel
          caso in cui le scorte di carbonio si accumulino  per  oltre
          un anno, il valore attribuito al CSA e' il  valore  stimato
          per unita' di superficie dopo 20 anni o quando  le  colture
          giungono a maturazione, se quest'ultima data e' anteriore; 
                  P = la produttivita' delle colture  (misurata  come
          quantita' di energia ottenuta dal combustibile da  biomassa
          per unita' di superficie all'anno); e 
                  eB = bonus di 29 g CO2eq  /MJ  di  combustibile  da
          biomassa se la biomassa e' ottenuta a  partire  da  terreni
          degradati ripristinati, applicabile nel caso in presenza di
          elementi che dimostrino che il terreno in questione: 
                    a) non era utilizzato per attivita' agricole o di
          altro tipo nel gennaio 2008; e 
                    b)  e'  pesantemente  degradato(12),  compresi  i
          terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli. 
              Il bonus di 29 g CO2eq/MJ si  applica  per  un  periodo
          massimo di 20 anni a decorrere dalla  data  di  conversione
          del terreno ad uso agricolo purche', per i terreni  di  cui
          alla lettera b),  siano  assicurate  la  crescita  regolare
          delle  scorte  di  carbonio  e   la   rilevante   riduzione
          dell'erosione. 
                d) ep: emissioni derivanti dalla lavorazione 
                Le  emissioni  derivanti   dalla   lavorazione,   ep,
          includono  le  emissioni  dalla  lavorazione  stessa,   dai
          rifiuti e dalle perdite, e  dalla  produzione  di  sostanze
          chimiche e prodotti utilizzati per la lavorazione,  incluse
          le emissioni di CO2 corrispondenti al contenuto di carbonio
          degli  input  fossili,  che  siano  o  meno  effettivamente
          bruciati nel processo. 
                Nel calcolo del  consumo  di  energia  elettrica  non
          prodotta  all'interno   dell'unita'   di   produzione   del
          combustibile solido o  gassoso  da  biomassa,  l'intensita'
          delle emissioni di gas a effetto serra della  produzione  e
          della distribuzione dell'energia elettrica viene ipotizzata
          uguale all'intensita' media  delle  emissioni  dovute  alla
          produzione e alla distribuzione di energia elettrica in una
          data regione. In deroga  a  questa  regola,  per  l'energia
          elettrica  prodotta  in  un  dato  impianto  di  produzione
          elettrica non collegato alla rete  elettrica  i  produttori
          possono utilizzare un valore medio. 
                Le emissioni derivanti dalla lavorazione  comprendono
          le emissioni  derivanti  dall'essiccazione  di  prodotti  e
          materiali intermedi, se del caso. 
                e) etd: emissioni derivanti  dal  trasporto  e  dalla
          distribuzione 
                Le  emissioni  derivanti  dal   trasporto   e   dalla
          distribuzione, etd, comprendono le emissioni  generate  dal
          trasporto delle materie prime e dei prodotti  semilavorati,
          e dallo  stoccaggio  e  dalla  distribuzione  dei  prodotti
          finiti.  Le  emissioni  derivanti  dal  trasporto  e  dalla
          distribuzione  considerate  alla  lettera   a)   non   sono
          disciplinate dal presente punto. 
                f) eu: emissioni derivanti dall'uso 
                Le emissioni di CO2  derivanti  dal  combustibile  al
          momento dell'uso, eu , sono considerate pari a zero  per  i
          combustibili da biomassa. Le emissioni di  gas  ad  effetto
          serra  diversi  dal  CO2  (CH4  e  N2  O)   derivanti   dal
          combustibile utilizzato sono incluse nel fattore eu . 
                g)  eccs:  riduzione  di  emissioni  da   cattura   e
          stoccaggio geologico del CO2 
                La riduzione di emissioni  da  cattura  e  stoccaggio
          geologico di CO2 , eccs, che non e' gia' stata computata in
          ep , e' limitata alle emissioni evitate grazie alla cattura
          e allo stoccaggio della CO2 emessa, direttamente  collegata
          all'estrazione,  al  trasporto,  alla  lavorazione  e  alla
          distribuzione  del  combustibile   da   biomassa,   se   lo
          stoccaggio  rispetta  i  requisiti  posti  dalla  direttiva
          2009/31/CE. 
                h)  eccr:  riduzione  di  emissioni  da   cattura   e
          sostituzione di CO2 
                La riduzione di emissioni da cattura  e  sostituzione
          di CO2 , eccr , e' direttamente collegata  alla  produzione
          di combustibili da biomassa alla quale e' attribuita, ed e'
          limitata alle emissioni evitate grazie alla  cattura  della
          CO2 il cui carbonio proviene dalla  biomassa  e  che  viene
          usato per sostituire la CO2 derivata da carburanti  fossili
          nella produzione di prodotti e  servizi  commerciali  prima
          del 1° gennaio 2036. 
                i) allocazione emissioni in caso di cogenerazione 
                Quando un'unita'  di  cogenerazione  -  che  fornisce
          calore e/o energia elettrica a un processo di produzione di
          combustibile da biomassa le cui emissioni sono calcolate  -
          produce energia elettrica e/o calore utile in  eccesso,  le
          emissioni  di  gas  a  effetto  serra  sono  suddivise  tra
          l'energia elettrica e  il  calore  utile  a  seconda  della
          temperatura  del  calore  (che  riflette   l'utilita'   del
          calore). 
                La parte utile del calore e'  ottenuta  moltiplicando
          il suo contenuto energetico per il  rendimento  di  Carnot,
          Ch, calcolato come segue: 
                  Ch = (Th - T0)/ Th 
                dove: 
                  Th  =  la  temperatura,  misurata  in   temperatura
          assoluta (kelvin) del calore utile al punto di fornitura; 
                  T0 = temperatura ambiente, fissata a 273,15  kelvin
          (pari a 0 °C). 
                Se  il  calore  in  eccesso  e'  esportato   per   il
          riscaldamento degli edifici, a una temperatura inferiore  a
          150 °C (423,15 kelvin), Ch  puo',  in  alternativa,  essere
          definito come segue: 
                  Ch = rendimento di Carnot alla temperatura  di  150
          °C (423,15 kelvin), pari a: 0,3546 
                Ai fini di tale calcolo sono applicati  i  rendimenti
          effettivi, definiti come  le  quantita'  annua  di  energia
          meccanica,   elettrica   e    termica    prodotte    divise
          rispettivamente per l'energia annua immessa. 
                Ai fini di tale  calcolo  si  applicano  le  seguenti
          definizioni: 
                  «cogenerazione»: la generazione  simultanea  in  un
          unico  processo  di  energia  termica  ed   elettrica   e/o
          meccanica; 
                  «calore utile»: il calore generato  per  soddisfare
          una domanda economicamente  giustificabile  di  calore,  ai
          fini di riscaldamento o raffrescamento; 
                  «domanda   economicamente   giustificabile»:    una
          domanda non superiore al fabbisogno di calore o di freddo e
          che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato 
                Nel caso  di  combustibili  prodotti  in  raffinerie,
          diversi dalla combinazione degli impianti di trasformazione
          con  caldaie  o  unita'  di  cogenerazione  che  forniscono
          energia  termica  e/o  energia  elettrica  all'impianto  di
          trasformazione, l'unita' di analisi ai fini del calcolo  e'
          la raffineria. 
                l) allocazione in caso di produzione contemporanea di
          piu' prodotti 
                Quando nel processo  di  produzione  di  combustibile
          sono prodotti, in  combinazione,  il  combustibile  per  il
          quale sono calcolate  le  emissioni  e  uno  o  piu'  altri
          prodotti («co-prodotti»), le emissioni  di  gas  a  effetto
          serra  sono  divise  tra  il  combustibile  o  il  prodotto
          intermedio  e  i  coprodotti  proporzionalmente   al   loro
          contenuto energetico  (determinato  dal  potere  calorifico
          inferiore nel  caso  di  co-prodotti  diversi  dall'energia
          elettrica e dal calore). L'intensita'  delle  emissioni  di
          gas a effetto serra dell'energia  elettrica  o  del  calore
          utile in eccesso e' uguale all'intensita'  delle  emissioni
          di gas a effetto serra fornita al processo di produzione di
          combustibile ed e' determinata dal calcolo  dell'intensita'
          di gas a effetto serra di tutti gli input e  le  emissioni,
          comprese le materie prime e le emissioni di CH4 e N2 O,  da
          e verso l'unita' di cogenerazione, caldaia o altro apparato
          che fornisce calore o  energia  elettrica  al  processo  di
          produzione di combustibile. In  caso  di  cogenerazione  di
          energia elettrica e di energia  termica  il  calcolo  viene
          eseguito in applicazione di quanto  previsto  alla  lettera
          i). Ai fini dei calcoli, le emissioni da dividere sono: eec
          + el + esca + le  frazioni  di  ep,  etd,  eccs,  eccr  che
          intervengono fino alla  fase,  e  nella  fase  stessa,  del
          processo  di  produzione  nella  quale  il  co-prodotto  e'
          fabbricato.  Se   sono   state   attribuite   emissioni   a
          co-prodotti in precedenti fasi del processo  nel  ciclo  di
          vita,  in  sostituzione  del  totale  delle  emissioni   si
          utilizza  solo  la  frazione  delle  emissioni   attribuita
          nell'ultima  fase   del   processo   prima   del   prodotto
          combustibile  intermedio.  Nel  caso  del  biogas   e   del
          biometano,  ai  fini  di  tale  calcolo   sono   presi   in
          considerazione tutti i co-prodotti che non sono contemplati
          tra quelli riportati in precedenza. I  co-prodotti  il  cui
          contenuto energetico e' negativo sono considerati aventi un
          contenuto energetico pari a zero ai fini  del  calcolo.  In
          linea generale, rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti
          e i residui  inclusi  nell'allegato  IX,  sono  considerati
          materiali a zero emissioni di gas a effetto  serra  durante
          il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi,
          a prescindere dal fatto che siano trasformati  in  prodotti
          intermedi prima di essere trasformati in  prodotto  finito.
          Nel  caso  di  combustibili   da   biomassa   prodotti   in
          raffinerie, diversi dalla combinazione  degli  impianti  di
          trasformazione con caldaie o unita'  di  cogenerazione  che
          forniscono calore e/o  energia  elettrica  all'impianto  di
          trasformazione, l'unita' di analisi ai fini del calcolo  e'
          la raffineria.» 
 
          __________ 
              (7) Il quoziente ottenuto dividendo il peso  molecolare
          della  CO2  (44,010  g/mol)  per  il  peso  molecolare  del
          carbonio (12,011 g/mol) e' uguale a 3,664. 
              (8)  Terreni  coltivati  quali  definiti   dal   gruppo
          intergovernativo  di  esperti  sul  cambiamento   climatico
          (IPCC); 
              (9) Colture pluriennali  il  cui  peduncolo  non  viene
          raccolto annualmente, quali  il  bosco  ceduo  a  rotazione
          rapida e la palma da olio 
              (10) Decisione 2010/335/UE  della  Commissione  del  10
          giugno 2010 relative alle linee direttrici per  il  calcolo
          degli stock di carbonio nel suolo ai fini  dell'Allegato  V
          della direttiva 2009/28/CE; Regolamento (UE)  2018/841  del
          Parlamento europeo e del Consiglio relativo  all'inclusione
          delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra
          risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di  uso  del
          suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il  clima  e
          l'energia e recante la modifica  del  Regolamento  (UE)  n.
          525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE. 
              (11) Decisione 2010/335/UE  della  Commissione  del  10
          giugno 2010 relative alle linee direttrici per  il  calcolo
          degli stock di carbonio nel suolo ai fini  dell'Allegato  V
          della direttiva 2009/28/CE; Regolamento (UE)  2018/841  del
          Parlamento europeo e del Consiglio relativo  all'inclusione
          delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra
          risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di  uso  del
          suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il  clima  e
          l'energia e recante la modifica  del  Regolamento  (UE)  n.
          525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE. 
              (12) Per «terreni pesantemente  degradati»  s'intendono
          terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore
          di materie organiche e'  particolarmente  basso  e  la  cui
          erosione e' particolarmente forte.