Art. 4 
 
           Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni
di legge, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi  di
cui al presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della  sicurezza
energetica ha  la  facolta'  di  affidare  al  GSE  le  attivita'  di
gestione,  verifica   e   controllo   inerenti   ai   meccanismi   di
incentivazione, sostegno e di obbligo previsti dal medesimo  decreto.
Salvo quanto diversamente stabilito  nel  presente  decreto,  per  la
copertura dei costi sostenuti dal GSE ai sensi del primo  periodo  si
applica l'articolo 25  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto legislativo n. 199, del 2021, come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 4 (Principi generali). - 1. Il presente  Titolo
          disciplina  i  regimi  di  sostegno  applicati  all'energia
          prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino  e  il
          potenziamento dei sistemi  di  incentivazione  vigenti,  in
          misura adeguata al raggiungimento degli  obiettivi  di  cui
          all'articolo 3 e attraverso la predisposizione di criteri e
          strumenti che promuovano  l'efficacia,  l'efficienza  e  la
          semplificazione,      perseguendo,      nel       contempo,
          l'armonizzazione con altri strumenti di analoga  finalita',
          ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di  Ripresa
          e Resilienza. 
                2. I regimi di sostegno di cui al presente Titolo  si
          conformano ai seguenti criteri generali: 
                  a) l'incentivo ha lo scopo  di  assicurare  un'equa
          remunerazione dei costi di investimento ed esercizio; 
                  b)  l'incentivo  non  si  applica  alle  opere   di
          manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare
          l'impianto a prescrizioni di legge; 
                  c) i regimi di sostegno sono adottati conformemente
          alla disciplina dell'Unione in materia di  aiuti  di  Stato
          incluso il rispetto, tra gli altri, del  principio  secondo
          il quale non possono accedere agli incentivi le  iniziative
          per cui e' comprovata la realizzabilita' anche  in  assenza
          di sostegno pubblico; 
                  d) gli incentivi di cui ai Capi II  e  III  trovano
          copertura  sulle  componenti  delle  tariffe   dell'energia
          elettrica e del gas secondo modalita' definite in  ciascuna
          disciplina specifica,  tenuto  conto  di  quanto  stabilito
          dall'articolo 15; 
                  e) i  regimi  di  sostegno  sono  definiti  secondo
          criteri  di   massima   semplificazione   delle   procedure
          amministrative. 
                2-bis. Fermo restando quanto previsto  da  specifiche
          disposizioni  di  legge,   al   fine   di   assicurare   il
          raggiungimento degli obiettivi di cui al presente  decreto,
          il Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica  ha
          la facolta' di affidare al GSE le  attivita'  di  gestione,
          verifica   e   controllo   inerenti   ai   meccanismi    di
          incentivazione, sostegno e di obbligo previsti dal medesimo
          decreto. Salvo quanto diversamente stabilito  nel  presente
          decreto, per la copertura dei costi sostenuti  dal  GSE  ai
          sensi del  primo  periodo  si  applica  l'articolo  25  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».