Art. 4
Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni
di legge, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
cui al presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica ha la facolta' di affidare al GSE le attivita' di
gestione, verifica e controllo inerenti ai meccanismi di
incentivazione, sostegno e di obbligo previsti dal medesimo decreto.
Salvo quanto diversamente stabilito nel presente decreto, per la
copertura dei costi sostenuti dal GSE ai sensi del primo periodo si
applica l'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo n. 199, del 2021, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Principi generali). - 1. Il presente Titolo
disciplina i regimi di sostegno applicati all'energia
prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il
potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in
misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 3 e attraverso la predisposizione di criteri e
strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la
semplificazione, perseguendo, nel contempo,
l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalita',
ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza.
2. I regimi di sostegno di cui al presente Titolo si
conformano ai seguenti criteri generali:
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare un'equa
remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
b) l'incentivo non si applica alle opere di
manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare
l'impianto a prescrizioni di legge;
c) i regimi di sostegno sono adottati conformemente
alla disciplina dell'Unione in materia di aiuti di Stato
incluso il rispetto, tra gli altri, del principio secondo
il quale non possono accedere agli incentivi le iniziative
per cui e' comprovata la realizzabilita' anche in assenza
di sostegno pubblico;
d) gli incentivi di cui ai Capi II e III trovano
copertura sulle componenti delle tariffe dell'energia
elettrica e del gas secondo modalita' definite in ciascuna
disciplina specifica, tenuto conto di quanto stabilito
dall'articolo 15;
e) i regimi di sostegno sono definiti secondo
criteri di massima semplificazione delle procedure
amministrative.
2-bis. Fermo restando quanto previsto da specifiche
disposizioni di legge, al fine di assicurare il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto,
il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha
la facolta' di affidare al GSE le attivita' di gestione,
verifica e controllo inerenti ai meccanismi di
incentivazione, sostegno e di obbligo previsti dal medesimo
decreto. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente
decreto, per la copertura dei costi sostenuti dal GSE ai
sensi del primo periodo si applica l'articolo 25 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».