Art. 5 
 
       Inserimento dell'articolo 4-bis al decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199, e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis (Principi in materia di biomassa). - 1.  Al  fine  di
garantire che la produzione di energia da biomassa avvenga in modo da
ridurre al minimo effetti distorsivi sul mercato delle materie prime,
nonche' impatti negativi sulla  biodiversita',  sull'ambiente  e  sul
clima, l'utilizzo delle biomasse per la produzione energetica avviene
nel rispetto  del  principio  della  gerarchia  dei  rifiuti  di  cui
all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fermo
restando quanto previsto all'articolo 42, comma 18-ter,  al  medesimo
fine di cui al primo  periodo  del  presente  comma  sono  consentite
misure di sostegno per la produzione di energia da biomassa  legnosa,
in  attuazione  del  principio  dell'uso  della  biomassa  legnosa  a
cascata, a condizione dell'impossibilita' di utilizzare  la  medesima
per: 
      a) prodotti a base di legno; 
      b) prolungamento del ciclo di  vita  dei  prodotti  a  base  di
legno; 
      c) riutilizzo; 
      d) riciclaggio. 
    2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, di  concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, sono stabiliti i  criteri,  le
modalita' e le condizioni  per  l'attuazione  del  comma  1,  secondo
periodo, nell'ottica di un bilanciamento tra le esigenze del  sistema
energetico e quelle di economia circolare. 
    3. Allo scopo di garantire la  sicurezza  dell'approvvigionamento
energetico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
sentito il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste, puo' disporre deroghe motivate al comma 1. 
    4. Nei casi in cui l'industria locale non sia in grado, sotto  il
profilo quantitativo o tecnico, di impiegare la biomassa legnosa  per
le finalita' di cui alle lettere a), b), c) e  d)  del  comma  1,  il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, su istanza motivata della regione interessata o di  un  ente
da essa individuato e sentito  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, puo' disporre deroghe al principio  dell'uso  a
cascata per l'impiego della biomassa stessa  a  fini  energetici.  Il
primo periodo  si  applica  a  condizione  che  la  biomassa  legnosa
provenga da: 
      a)  attivita'  di  gestione  forestale,   volte   a   garantire
operazioni di diradamento precommerciale o effettuate in  conformita'
alla normativa  vigente  in  materia  di  prevenzione  degli  incendi
boschivi nelle zone ad alto rischio; 
      b)  esbosco  di  recupero  a   seguito   di   eventi   naturali
documentati; 
      c) raccolta di taluni legnami le cui caratteristiche  non  sono
adatte per gli impianti di trattamento locali. 
    5. Ai fini della presentazione delle istanze ai sensi  del  comma
4, primo periodo, la regione  o  l'ente  individuato  possono  tenere
conto anche di segnalazioni da parte degli operatori  del  settore  o
delle associazioni rappresentative del medesimo. 
    6.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica
notifica annualmente  alla  Commissione  europea  una  sintesi  delle
deroghe disposte ai sensi dei commi  2  o  3,  indicando  i  relativi
motivi e l'ambito geografico di applicazione. 
    7. Dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
non e' ammessa alcuna nuova misura di  sostegno  finanziario  diretto
per: 
      a) l'utilizzo, ai fini della produzione di energia, di  tronchi
da sega, legname  da  impiallacciatura,  legname  tondo  di  qualita'
industriale,  ceppi  e  radici,  fatta  eccezione   per   particolari
tipologie colturali o filiere specifiche individuate con decreto  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, nel rispetto dei  criteri  di  sostenibilita'  ambientale  e
degli obiettivi di economia circolare; 
      b) la produzione di energia rinnovabile mediante  incenerimento
di rifiuti, salvo che siano rispettati gli  obblighi  in  materia  di
raccolta differenziata stabiliti dall'articolo  182-ter  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    8. Dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
in  relazione  alla  produzione  di  energia  elettrica  da  biomassa
forestale, non e' ammessa la concessione di nuove misure di  sostegno
ne' il rinnovo di misure di sostegno esistenti per impianti destinati
esclusivamente alla produzione di energia  elettrica.  In  deroga  al
primo periodo, sono ammessi la concessione ovvero il rinnovo nei casi
in cui soddisfi almeno una delle seguenti condizioni: 
      a) l'energia elettrica e' prodotta in una  regione  individuata
in un piano territoriale per una transizione giusta adottato ai sensi
dell'articolo 11  del  regolamento  (UE)  2021/1056,  a  causa  della
dipendenza della regione dai  combustibili  fossili  solidi,  e  sono
rispettati  i  requisiti  previsti  dall'articolo  42  del   presente
decreto; 
      b)  l'energia  elettrica  e'  prodotta  applicando  sistemi  di
cattura e stoccaggio della CO2 derivante da biomassa, in  conformita'
al decreto legislativo 5 marzo  2013,  n.  152  e  nel  rispetto  dei
requisiti di cui all'articolo 42, comma 3, del presente decreto.».