Art. 5
Inserimento dell'articolo 4-bis al decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Principi in materia di biomassa). - 1. Al fine di
garantire che la produzione di energia da biomassa avvenga in modo da
ridurre al minimo effetti distorsivi sul mercato delle materie prime,
nonche' impatti negativi sulla biodiversita', sull'ambiente e sul
clima, l'utilizzo delle biomasse per la produzione energetica avviene
nel rispetto del principio della gerarchia dei rifiuti di cui
all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fermo
restando quanto previsto all'articolo 42, comma 18-ter, al medesimo
fine di cui al primo periodo del presente comma sono consentite
misure di sostegno per la produzione di energia da biomassa legnosa,
in attuazione del principio dell'uso della biomassa legnosa a
cascata, a condizione dell'impossibilita' di utilizzare la medesima
per:
a) prodotti a base di legno;
b) prolungamento del ciclo di vita dei prodotti a base di
legno;
c) riutilizzo;
d) riciclaggio.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, sono stabiliti i criteri, le
modalita' e le condizioni per l'attuazione del comma 1, secondo
periodo, nell'ottica di un bilanciamento tra le esigenze del sistema
energetico e quelle di economia circolare.
3. Allo scopo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento
energetico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
sentito il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, puo' disporre deroghe motivate al comma 1.
4. Nei casi in cui l'industria locale non sia in grado, sotto il
profilo quantitativo o tecnico, di impiegare la biomassa legnosa per
le finalita' di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, su istanza motivata della regione interessata o di un ente
da essa individuato e sentito il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, puo' disporre deroghe al principio dell'uso a
cascata per l'impiego della biomassa stessa a fini energetici. Il
primo periodo si applica a condizione che la biomassa legnosa
provenga da:
a) attivita' di gestione forestale, volte a garantire
operazioni di diradamento precommerciale o effettuate in conformita'
alla normativa vigente in materia di prevenzione degli incendi
boschivi nelle zone ad alto rischio;
b) esbosco di recupero a seguito di eventi naturali
documentati;
c) raccolta di taluni legnami le cui caratteristiche non sono
adatte per gli impianti di trattamento locali.
5. Ai fini della presentazione delle istanze ai sensi del comma
4, primo periodo, la regione o l'ente individuato possono tenere
conto anche di segnalazioni da parte degli operatori del settore o
delle associazioni rappresentative del medesimo.
6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
notifica annualmente alla Commissione europea una sintesi delle
deroghe disposte ai sensi dei commi 2 o 3, indicando i relativi
motivi e l'ambito geografico di applicazione.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
non e' ammessa alcuna nuova misura di sostegno finanziario diretto
per:
a) l'utilizzo, ai fini della produzione di energia, di tronchi
da sega, legname da impiallacciatura, legname tondo di qualita'
industriale, ceppi e radici, fatta eccezione per particolari
tipologie colturali o filiere specifiche individuate con decreto del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, nel rispetto dei criteri di sostenibilita' ambientale e
degli obiettivi di economia circolare;
b) la produzione di energia rinnovabile mediante incenerimento
di rifiuti, salvo che siano rispettati gli obblighi in materia di
raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 182-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
in relazione alla produzione di energia elettrica da biomassa
forestale, non e' ammessa la concessione di nuove misure di sostegno
ne' il rinnovo di misure di sostegno esistenti per impianti destinati
esclusivamente alla produzione di energia elettrica. In deroga al
primo periodo, sono ammessi la concessione ovvero il rinnovo nei casi
in cui soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'energia elettrica e' prodotta in una regione individuata
in un piano territoriale per una transizione giusta adottato ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1056, a causa della
dipendenza della regione dai combustibili fossili solidi, e sono
rispettati i requisiti previsti dall'articolo 42 del presente
decreto;
b) l'energia elettrica e' prodotta applicando sistemi di
cattura e stoccaggio della CO2 derivante da biomassa, in conformita'
al decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 152 e nel rispetto dei
requisiti di cui all'articolo 42, comma 3, del presente decreto.».