Art. 6 
 
          Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera a), la parola: «ovvero» e' soppressa e dopo  le
parole: «immessa in rete o autoconsumata» sono inserite le  seguenti:
«ovvero sulla base dell'energia elettrica producibile»; 
      2)  alla  lettera  d),  dopo  le  parole:  «per   tener   conto
dell'effetto   scala»   sono   inserite   le   seguenti:   «e   della
localizzazione efficiente in funzione dei  fabbisogni  di  sistema  e
dello sviluppo efficiente delle reti»; 
    b) al comma 5: 
      1) alla lettera b), dopo le parole: «come idonee» sono inserite
le seguenti: «e nelle zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12
del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190»; 
      2) dopo la lettera e-bis), e' inserita la seguente: 
        «e-ter)  sono  stabilite  le  specifiche  tecniche   che   le
apparecchiature  e  i  sistemi  per  le  energie  rinnovabili  devono
rispettare per l'accesso ai regimi di sostegno ed essere  ammissibili
nell'ambito degli appalti pubblici;»; 
      3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
        «f) le misure per l'utilizzo energetico delle  biomasse  sono
disciplinate ai sensi dell'articolo 4-bis;». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto legislativo n. 210, del 2021, come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 5 (Caratteristiche generali dei  meccanismi  di
          incentivazione). - 1. La produzione di energia elettrica di
          impianti alimentati da fonti rinnovabili  puo'  accedere  a
          strumenti di incentivazione tariffaria, aventi le  seguenti
          caratteristiche generali: 
                  a) l'incentivo e'  assegnato  tramite  una  tariffa
          erogata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di
          seguito:    GSE)    sull'energia     elettrica     prodotta
          dall'impianto, sulla quota parte  di  tale  produzione  che
          viene immessa in rete o  autoconsumata  ovvero  sulla  base
          dell'energia elettrica producibile; 
                  b) il  periodo  di  diritto  all'incentivo  decorre
          dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed e' pari
          alla  vita  media  utile  convenzionale   della   tipologia
          impiantistica in cui esso ricade; 
                  c)  l'incentivo  e'  proporzionato   all'onerosita'
          dell'intervento per garantirne l'equa remunerazione secondo
          il principio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)  ed
          e'  applicabile  alla  realizzazione  di  nuovi   impianti,
          riattivazioni    di    impianti     dismessi,     integrali
          ricostruzioni,  potenziamenti  e  rifacimenti  di  impianti
          esistenti, anche tenendo conto dei diversi costi  specifici
          e   delle   caratteristiche   peculiari    delle    diverse
          applicazioni e tecnologie; 
                  d) l'incentivo puo' essere diversificato sulla base
          delle dimensioni e della  taglia  dell'impianto  per  tener
          conto dell'effetto scala e della localizzazione  efficiente
          in funzione dei fabbisogni  di  sistema  e  dello  sviluppo
          efficiente delle reti; 
                  e) gli incentivi trovano copertura sulla componente
          degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di  cui
          all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo  16  marzo
          1999,  n.  79  destinata  al  sostegno  delle  rinnovabili,
          secondo modalita' definite  dall'Autorita'  di  regolazione
          per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA). 
                2. Per i grandi impianti, con potenza superiore a una
          soglia almeno  pari  a  1  MW,  l'incentivo  e'  attribuito
          attraverso  procedure  competitive  di  aste   al   ribasso
          effettuate in riferimento a contingenti di potenza. 
                3. Per impianti di  piccola  taglia,  aventi  potenza
          inferiore alla soglia di cui al  comma  2,  l'incentivo  e'
          attribuito secondo i seguenti meccanismi: 
                  a) per gli impianti con costi di  generazione  piu'
          vicini  alla  competitivita'  di  mercato,  attraverso  una
          richiesta da effettuare direttamente alla data  di  entrata
          in esercizio,  fermo  restando  il  rispetto  di  requisiti
          tecnici e di tutela ambientale; 
                  b) per impianti innovativi e per impianti con costi
          di generazione maggiormente elevati, ai fini del  controllo
          della spesa, l'incentivo e' attribuito tramite bandi in cui
          sono messi a disposizione contingenti  di  potenza  e  sono
          fissati  criteri  di  selezione  basati  sul  rispetto   di
          requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio  e
          di efficienza dei costi. 
                4. Per impianti di potenza pari o inferiore  a  1  MW
          facenti parte di comunita' dell'energia o di configurazioni
          di  autoconsumo  collettivo  e'  possibile  accedere  a  un
          incentivo diretto, alternativo rispetto a quello di cui  ai
          commi 2 e 3, che premia, attraverso una specifica  tariffa,
          graduabile anche sulla base della potenza  degli  impianti,
          l'energia  autoconsumata  istantaneamente.  L'incentivo  e'
          attribuito direttamente, con richiesta da  effettuare  alla
          data di entrata in esercizio. 
                5. Nella definizione dei meccanismi di incentivazione
          di cui  al  presente  articolo  si  applicano,  inoltre,  i
          seguenti criteri specifici: 
                  a)   e'   promosso   l'abbinamento   delle    fonti
          rinnovabili  con  i  sistemi  di  accumulo,  in   modo   da
          consentire una maggiore programmabilita' delle fonti, anche
          in  coordinamento  con  i  meccanismi  di  sviluppo   della
          capacita' di stoccaggio centralizzata; 
                  b) nell'ambito dei meccanismi di cui ai commi  2  e
          3, lettera b) e' stabilito un accesso prioritario  per  gli
          impianti realizzati nelle aree identificate come  idonee  e
          nelle zone di accelerazione ai sensi dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, a parita'  di
          offerta economica; 
                  c) sono stabilite le  condizioni  di  cumulabilita'
          con le agevolazioni fiscali previste per  la  realizzazione
          degli impianti e dei sistemi di accumulo nonche' con  altri
          regimi di sostegno, ivi inclusi quelli del PNRR di  cui  al
          Capo  IV,  tenendo  conto  delle  diverse   caratteristiche
          soggettive  e  degli  impianti,  mantenendo  il   principio
          secondo   cui   e'   garantita   complessivamente   un'equa
          remunerazione degli interventi; 
                  d) non e' consentito l'artato  frazionamento  delle
          iniziative al fine di  incrementare  i  profitti  economici
          oltre quanto stabilito dall'articolo 4,  comma  2,  lettera
          a), ovvero al  fine  di  eludere  i  pertinenti  meccanismi
          incentivanti; 
                  e) e' agevolata la partecipazione agli incentivi  a
          chi installi impianti fotovoltaici a seguito  di  rimozione
          dell'amianto, con  agevolazioni  premiali  e  modalita'  di
          partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini: 
                    1) non e' necessario che l'area dove e'  avvenuta
          la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene
          installato l'impianto, purche'  l'impianto  sia  installato
          sullo stesso edificio  o  in  altri  edifici  catastalmente
          confinanti nella disponibilita' dello stesso soggetto; 
                    2) gli impianti  fotovoltaici  potranno  occupare
          una superficie maggiore di quella dell'amianto  sostituito,
          fermo  restando  che  in  tale   caso   saranno   decurtati
          proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi
          per la sostituzione dell'amianto; 
                  e-bis)  e'  agevolata,  in  via   prioritaria,   la
          partecipazione agli incentivi a chi  esegue  interventi  di
          rifacimento su impianti fotovoltaici  esistenti  realizzati
          in aree agricole che comportano la realizzazione  di  nuovi
          impianti o di  nuove  sezioni  di  impianto,  separatamente
          misurabili,  sulla  medesima  area  e   a   parita'   della
          superficie di suolo agricolo originariamente occupata,  con
          incremento della potenza complessiva; 
                  e-ter) sono stabilite le specifiche tecniche che le
          apparecchiature e i  sistemi  per  le  energie  rinnovabili
          devono rispettare per l'accesso ai regimi  di  sostegno  ed
          essere ammissibili nell'ambito degli appalti pubblici; 
                  f)  le  misure  per  l'utilizzo  energetico   delle
          biomasse sono disciplinate ai sensi dell'articolo 4-bis; 
                  g) possono essere previste misure  a  favore  della
          trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse  e  dighe
          esistenti, sia  grandi,  sia  piccole,  promuovendone,  ove
          compatibile  con  gli  ecosistemi,  con  la  pianificazione
          energetica  e  con  gli   altri   usi,   anche   l'utilizzo
          energetico,  purche'  siano  rispettati  gli  standard   di
          sicurezza geomorfologica; 
                  h) possono essere previste misure per  integrare  i
          ricavi   conseguenti   alla   partecipazione   al   mercato
          elettrico, a favore di impianti  a  fonti  rinnovabili  che
          continuano ed essere eserciti al  termine  del  periodo  di
          diritto  agli  incentivi,  con  particolare  riguardo  agli
          impianti a  fonti  rinnovabili  con  costi  di  generazione
          legati ai costi  di  approvvigionamento  del  combustibile,
          tenendo conto della necessita' di  contenimento  dei  costi
          secondo logiche di efficienza e comunque nel rispetto di un
          principio di  economia  circolare  e  della  disciplina  in
          materia di aiuto di Stato.».