Art. 6
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), la parola: «ovvero» e' soppressa e dopo le
parole: «immessa in rete o autoconsumata» sono inserite le seguenti:
«ovvero sulla base dell'energia elettrica producibile»;
2) alla lettera d), dopo le parole: «per tener conto
dell'effetto scala» sono inserite le seguenti: «e della
localizzazione efficiente in funzione dei fabbisogni di sistema e
dello sviluppo efficiente delle reti»;
b) al comma 5:
1) alla lettera b), dopo le parole: «come idonee» sono inserite
le seguenti: «e nelle zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12
del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190»;
2) dopo la lettera e-bis), e' inserita la seguente:
«e-ter) sono stabilite le specifiche tecniche che le
apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili devono
rispettare per l'accesso ai regimi di sostegno ed essere ammissibili
nell'ambito degli appalti pubblici;»;
3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) le misure per l'utilizzo energetico delle biomasse sono
disciplinate ai sensi dell'articolo 4-bis;».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo n. 210, del 2021, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Caratteristiche generali dei meccanismi di
incentivazione). - 1. La produzione di energia elettrica di
impianti alimentati da fonti rinnovabili puo' accedere a
strumenti di incentivazione tariffaria, aventi le seguenti
caratteristiche generali:
a) l'incentivo e' assegnato tramite una tariffa
erogata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di
seguito: GSE) sull'energia elettrica prodotta
dall'impianto, sulla quota parte di tale produzione che
viene immessa in rete o autoconsumata ovvero sulla base
dell'energia elettrica producibile;
b) il periodo di diritto all'incentivo decorre
dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed e' pari
alla vita media utile convenzionale della tipologia
impiantistica in cui esso ricade;
c) l'incentivo e' proporzionato all'onerosita'
dell'intervento per garantirne l'equa remunerazione secondo
il principio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) ed
e' applicabile alla realizzazione di nuovi impianti,
riattivazioni di impianti dismessi, integrali
ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti
esistenti, anche tenendo conto dei diversi costi specifici
e delle caratteristiche peculiari delle diverse
applicazioni e tecnologie;
d) l'incentivo puo' essere diversificato sulla base
delle dimensioni e della taglia dell'impianto per tener
conto dell'effetto scala e della localizzazione efficiente
in funzione dei fabbisogni di sistema e dello sviluppo
efficiente delle reti;
e) gli incentivi trovano copertura sulla componente
degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui
all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 destinata al sostegno delle rinnovabili,
secondo modalita' definite dall'Autorita' di regolazione
per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA).
2. Per i grandi impianti, con potenza superiore a una
soglia almeno pari a 1 MW, l'incentivo e' attribuito
attraverso procedure competitive di aste al ribasso
effettuate in riferimento a contingenti di potenza.
3. Per impianti di piccola taglia, aventi potenza
inferiore alla soglia di cui al comma 2, l'incentivo e'
attribuito secondo i seguenti meccanismi:
a) per gli impianti con costi di generazione piu'
vicini alla competitivita' di mercato, attraverso una
richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata
in esercizio, fermo restando il rispetto di requisiti
tecnici e di tutela ambientale;
b) per impianti innovativi e per impianti con costi
di generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo
della spesa, l'incentivo e' attribuito tramite bandi in cui
sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono
fissati criteri di selezione basati sul rispetto di
requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e
di efficienza dei costi.
4. Per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW
facenti parte di comunita' dell'energia o di configurazioni
di autoconsumo collettivo e' possibile accedere a un
incentivo diretto, alternativo rispetto a quello di cui ai
commi 2 e 3, che premia, attraverso una specifica tariffa,
graduabile anche sulla base della potenza degli impianti,
l'energia autoconsumata istantaneamente. L'incentivo e'
attribuito direttamente, con richiesta da effettuare alla
data di entrata in esercizio.
5. Nella definizione dei meccanismi di incentivazione
di cui al presente articolo si applicano, inoltre, i
seguenti criteri specifici:
a) e' promosso l'abbinamento delle fonti
rinnovabili con i sistemi di accumulo, in modo da
consentire una maggiore programmabilita' delle fonti, anche
in coordinamento con i meccanismi di sviluppo della
capacita' di stoccaggio centralizzata;
b) nell'ambito dei meccanismi di cui ai commi 2 e
3, lettera b) e' stabilito un accesso prioritario per gli
impianti realizzati nelle aree identificate come idonee e
nelle zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, a parita' di
offerta economica;
c) sono stabilite le condizioni di cumulabilita'
con le agevolazioni fiscali previste per la realizzazione
degli impianti e dei sistemi di accumulo nonche' con altri
regimi di sostegno, ivi inclusi quelli del PNRR di cui al
Capo IV, tenendo conto delle diverse caratteristiche
soggettive e degli impianti, mantenendo il principio
secondo cui e' garantita complessivamente un'equa
remunerazione degli interventi;
d) non e' consentito l'artato frazionamento delle
iniziative al fine di incrementare i profitti economici
oltre quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera
a), ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi
incentivanti;
e) e' agevolata la partecipazione agli incentivi a
chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione
dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalita' di
partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini:
1) non e' necessario che l'area dove e' avvenuta
la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene
installato l'impianto, purche' l'impianto sia installato
sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente
confinanti nella disponibilita' dello stesso soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare
una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito,
fermo restando che in tale caso saranno decurtati
proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi
per la sostituzione dell'amianto;
e-bis) e' agevolata, in via prioritaria, la
partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di
rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati
in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi
impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente
misurabili, sulla medesima area e a parita' della
superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con
incremento della potenza complessiva;
e-ter) sono stabilite le specifiche tecniche che le
apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili
devono rispettare per l'accesso ai regimi di sostegno ed
essere ammissibili nell'ambito degli appalti pubblici;
f) le misure per l'utilizzo energetico delle
biomasse sono disciplinate ai sensi dell'articolo 4-bis;
g) possono essere previste misure a favore della
trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe
esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove
compatibile con gli ecosistemi, con la pianificazione
energetica e con gli altri usi, anche l'utilizzo
energetico, purche' siano rispettati gli standard di
sicurezza geomorfologica;
h) possono essere previste misure per integrare i
ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato
elettrico, a favore di impianti a fonti rinnovabili che
continuano ed essere eserciti al termine del periodo di
diritto agli incentivi, con particolare riguardo agli
impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione
legati ai costi di approvvigionamento del combustibile,
tenendo conto della necessita' di contenimento dei costi
secondo logiche di efficienza e comunque nel rispetto di un
principio di economia circolare e della disciplina in
materia di aiuto di Stato.».