Art. 7 
 
          Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis)  sono   stabilite   le   specifiche   tecniche   che   le
apparecchiature  e  i  sistemi  per  le  energie  rinnovabili  devono
rispettare per l'accesso ai regimi di sostegno ed essere  ammissibili
nell'ambito degli appalti pubblici;». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto legislativo n. 199 del 2021, cosi' come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  10  (Promozione   dell'utilizzo   dell'energia
          termica da fonti rinnovabili). - 1. Fermo  restando  quanto
          stabilito dall'articolo 7, comma 4 del decreto  legislativo
          4 luglio 2014, n. 102, il meccanismo di cui all'articolo 28
          del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  e'  aggiornato
          al fine di corrispondere all'obiettivo di cui  all'articolo
          3, comma 2, secondo i seguenti criteri: 
                  a) si applica anche ad interventi per la produzione
          di  energia  termica  da  fonti   rinnovabili   di   grandi
          dimensioni, attraverso meccanismi di accesso competitivo; 
                  b) sono ammesse all'incentivazione le comunita'  di
          energia   rinnovabili   nonche'   le   configurazioni    di
          autoconsumo  collettivo  per  il  tramite  dei   rispettivi
          soggetti rappresentanti, ivi inclusi i casi in cui i poteri
          di controllo delle comunita' risultino  attribuiti  per  la
          maggioranza a pubbliche amministrazioni, fermo restando  il
          divieto  di  cumulo  di  piu'  incentivi  per   lo   stesso
          intervento; 
                  b-bis) sono stabilite le specifiche tecniche che le
          apparecchiature e i  sistemi  per  le  energie  rinnovabili
          devono rispettare per l'accesso ai regimi  di  sostegno  ed
          essere ammissibili nell'ambito degli appalti pubblici; 
                  c)  sono  promosse   soluzioni   tecnologiche   che
          favoriscano l'utilizzazione integrata  degli  strumenti  di
          cui al presente Titolo, per garantire la massima  efficacia
          ed efficienza  degli  interventi,  il  miglioramento  della
          prestazione energetica degli edifici e  la  massimizzazione
          dell'autoconsumo  di  energia  rinnovabile  prodotta  negli
          edifici stessi, con particolare riferimento ai  servizi  di
          riscaldamento, raffrescamento e produzione di  acqua  calda
          sanitaria. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro   della   transizione
          ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si   provvede
          all'aggiornamento del meccanismo di cui al comma 1.»