Art. 7
Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) sono stabilite le specifiche tecniche che le
apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili devono
rispettare per l'accesso ai regimi di sostegno ed essere ammissibili
nell'ambito degli appalti pubblici;».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo n. 199 del 2021, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 10 (Promozione dell'utilizzo dell'energia
termica da fonti rinnovabili). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102, il meccanismo di cui all'articolo 28
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e' aggiornato
al fine di corrispondere all'obiettivo di cui all'articolo
3, comma 2, secondo i seguenti criteri:
a) si applica anche ad interventi per la produzione
di energia termica da fonti rinnovabili di grandi
dimensioni, attraverso meccanismi di accesso competitivo;
b) sono ammesse all'incentivazione le comunita' di
energia rinnovabili nonche' le configurazioni di
autoconsumo collettivo per il tramite dei rispettivi
soggetti rappresentanti, ivi inclusi i casi in cui i poteri
di controllo delle comunita' risultino attribuiti per la
maggioranza a pubbliche amministrazioni, fermo restando il
divieto di cumulo di piu' incentivi per lo stesso
intervento;
b-bis) sono stabilite le specifiche tecniche che le
apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili
devono rispettare per l'accesso ai regimi di sostegno ed
essere ammissibili nell'ambito degli appalti pubblici;
c) sono promosse soluzioni tecnologiche che
favoriscano l'utilizzazione integrata degli strumenti di
cui al presente Titolo, per garantire la massima efficacia
ed efficienza degli interventi, il miglioramento della
prestazione energetica degli edifici e la massimizzazione
dell'autoconsumo di energia rinnovabile prodotta negli
edifici stessi, con particolare riferimento ai servizi di
riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda
sanitaria.
2. Con decreto del Ministro della transizione
ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede
all'aggiornamento del meccanismo di cui al comma 1.»