Art. 8 
 
          Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. A decorrere dal 2026,  una  quota  annua  dei  proventi
derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO2 di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,  di
competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
e'  finalizzata  in  via  prioritaria  a  misure  di   incentivazione
funzionali  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di   utilizzo   dei
combustibili rinnovabili di origine non biologica, incluso l'idrogeno
rinnovabile, di cui al presente decreto, nell'industria e nel settore
dei trasporti.»; 
    b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Incentivi in materia
di biogas e produzione di biometano  e  in  materia  di  combustibili
rinnovabili di origine non biologica». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  citato
          decreto legislativo n. 199 del 2021,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 11 (Incentivi in materia di biogas e produzione
          di biometano in  materia  di  combustibili  rinnovabili  di
          origine non biologica). - 1. Il biometano  prodotto  ovvero
          immesso nella rete del gas naturale e' incentivato mediante
          l'erogazione di una specifica tariffa di  durata  e  valore
          definiti con i decreti di cui al comma  2,  assicurando  al
          produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione
          per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi,
          ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e
          termica in impianti di cogenerazione industriale, anche  in
          connessione a reti di teleriscaldamento e  reti  calore  ed
          esclusi gli usi termoelettrici  non  cogenerativi.  L'ARERA
          definisce  le  modalita'  con  le  quali  le  risorse   per
          l'erogazione  dell'incentivo  di  cui  al  presente   comma
          trovano copertura a valere  sul  gettito  delle  componenti
          delle tariffe del gas naturale. 
                2. Entro il 31 dicembre 2023, con  uno  piu'  decreti
          del Ministro della transizione ecologica sono  definite  le
          modalita'  di  attuazione  del  comma  1,   prevedendo   le
          condizioni di cumulabilita' con altre  forme  di  sostegno,
          nonche'  la  possibilita'  di   estensione   del   predetto
          incentivo tariffario anche alla produzione di  combustibili
          gassosi da fonti rinnovabili , ivi inclusa la produzione di
          idrogeno  originato  dalle  biomasse  e  la  produzione  di
          biometano  tramite  gassificazione  delle   biomasse,   nel
          rispetto  dei  limiti  emissivi  previsti  dalla  normativa
          dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in  materia
          di aiuti di Stato. 
                3.  Per  gli  impianti  di  produzione   di   energia
          elettrica da biogas, gas di discarica,  gas  residuati  dai
          processi di depurazione oggetto di  riconversione  parziale
          per la produzione di biometano che accedono agli incentivi,
          la verifica del  rispetto  dei  requisiti  previsti  per  i
          rispettivi  meccanismi  di  incentivazione  si  basa  sulle
          quantita' e tipologie dei  materiali  come  risultanti  dal
          titolo autorizzativo rilasciato ai sensi dell'articolo  24.
          In ogni caso, sono rispettati i criteri di sostenibilita' e
          di riduzione delle emissioni calcolati sull'intero mix  dei
          materiali   utilizzati    dall'impianto    di    digestione
          anaerobica, sia per  la  quota  destinata  alla  produzione
          elettrica sia  per  quella  destinata  alla  produzione  di
          biometano, secondo  quanto  disciplinato  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 14 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 279 del 28 novembre 2019, in attuazione del Titolo V del
          presente decreto. 
                4. Con i medesimi decreti di  cui  al  comma  2  sono
          altresi' stabilite le modalita'  con  le  quali  il  regime
          incentivante di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico 2 marzo 2018  recante  "Promozione  dell'uso  del
          biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel  settore
          dei trasporti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  65
          del 19 marzo 2018, e' coordinato con il regime  di  cui  al
          comma 1, nel periodo successivo al 31 dicembre 2022 e  fino
          al 30 giugno 2026. 
                5. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'articolo 21 del decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28, e' abrogato. Sono fatti salvi i  diritti
          acquisiti  e  gli  effetti  prodotti,  ivi  inclusi  quelli
          derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 4. 
                5-bis. A decorrere dal  2026,  una  quota  annua  dei
          proventi derivanti dalla  messa  all'asta  delle  quote  di
          emissione  di  CO2  di  cui  all'articolo  23  del  decreto
          legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  di  competenza  del
          Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,  e'
          finalizzata in via prioritaria a misure  di  incentivazione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  di  utilizzo
          dei combustibili  rinnovabili  di  origine  non  biologica,
          incluso l'idrogeno rinnovabile, di cui al presente decreto,
          nell'industria e nel settore dei trasporti.»; b) la rubrica
          e' sostituita dalla  seguente:  «Incentivi  in  materia  di
          biogas  e  produzione  di  biometano  e   in   materia   di
          combustibili rinnovabili di origine non biologica.»