Art. 8
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. A decorrere dal 2026, una quota annua dei proventi
derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO2 di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di
competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
e' finalizzata in via prioritaria a misure di incentivazione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi di utilizzo dei
combustibili rinnovabili di origine non biologica, incluso l'idrogeno
rinnovabile, di cui al presente decreto, nell'industria e nel settore
dei trasporti.»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Incentivi in materia
di biogas e produzione di biometano e in materia di combustibili
rinnovabili di origine non biologica».
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 11 (Incentivi in materia di biogas e produzione
di biometano in materia di combustibili rinnovabili di
origine non biologica). - 1. Il biometano prodotto ovvero
immesso nella rete del gas naturale e' incentivato mediante
l'erogazione di una specifica tariffa di durata e valore
definiti con i decreti di cui al comma 2, assicurando al
produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione
per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi,
ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e
termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in
connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed
esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi. L'ARERA
definisce le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione dell'incentivo di cui al presente comma
trovano copertura a valere sul gettito delle componenti
delle tariffe del gas naturale.
2. Entro il 31 dicembre 2023, con uno piu' decreti
del Ministro della transizione ecologica sono definite le
modalita' di attuazione del comma 1, prevedendo le
condizioni di cumulabilita' con altre forme di sostegno,
nonche' la possibilita' di estensione del predetto
incentivo tariffario anche alla produzione di combustibili
gassosi da fonti rinnovabili , ivi inclusa la produzione di
idrogeno originato dalle biomasse e la produzione di
biometano tramite gassificazione delle biomasse, nel
rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa
dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in materia
di aiuti di Stato.
3. Per gli impianti di produzione di energia
elettrica da biogas, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione oggetto di riconversione parziale
per la produzione di biometano che accedono agli incentivi,
la verifica del rispetto dei requisiti previsti per i
rispettivi meccanismi di incentivazione si basa sulle
quantita' e tipologie dei materiali come risultanti dal
titolo autorizzativo rilasciato ai sensi dell'articolo 24.
In ogni caso, sono rispettati i criteri di sostenibilita' e
di riduzione delle emissioni calcolati sull'intero mix dei
materiali utilizzati dall'impianto di digestione
anaerobica, sia per la quota destinata alla produzione
elettrica sia per quella destinata alla produzione di
biometano, secondo quanto disciplinato dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 14 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 279 del 28 novembre 2019, in attuazione del Titolo V del
presente decreto.
4. Con i medesimi decreti di cui al comma 2 sono
altresi' stabilite le modalita' con le quali il regime
incentivante di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 2 marzo 2018 recante "Promozione dell'uso del
biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore
dei trasporti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 19 marzo 2018, e' coordinato con il regime di cui al
comma 1, nel periodo successivo al 31 dicembre 2022 e fino
al 30 giugno 2026.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'articolo 21 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e' abrogato. Sono fatti salvi i diritti
acquisiti e gli effetti prodotti, ivi inclusi quelli
derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 4.
5-bis. A decorrere dal 2026, una quota annua dei
proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e'
finalizzata in via prioritaria a misure di incentivazione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi di utilizzo
dei combustibili rinnovabili di origine non biologica,
incluso l'idrogeno rinnovabile, di cui al presente decreto,
nell'industria e nel settore dei trasporti.»; b) la rubrica
e' sostituita dalla seguente: «Incentivi in materia di
biogas e produzione di biometano e in materia di
combustibili rinnovabili di origine non biologica.»