Art. 9
Inserimento dell'articolo 11-bis al decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Contributo dei combustibili rinnovabili di origine
non biologica nell'industria). - 1. Il contributo dei combustibili
rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici
e non energetici rispetto all'idrogeno usato per scopi finali
energetici e non energetici nell'industria e' pari ad almeno il 42
per cento entro l'anno 2030 e il 60 per cento entro l'anno 2035.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, sono definiti le modalita', i criteri e gli
strumenti per ottemperare agli obblighi relativi al raggiungimento
degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Le modalita' di calcolo delle percentuali di cui al comma 1
sono indicate alla sezione H dell'allegato I al presente decreto.».