Art. 9 
 
       Inserimento dell'articolo 11-bis al decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.
199, e' inserito il seguente: 
    «Art. 11-bis (Contributo dei combustibili rinnovabili di  origine
non biologica nell'industria). - 1. Il  contributo  dei  combustibili
rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali  energetici
e  non  energetici  rispetto  all'idrogeno  usato  per  scopi  finali
energetici e non energetici nell'industria e' pari ad  almeno  il  42
per cento entro l'anno 2030 e il 60 per cento entro l'anno 2035. 
    2. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, sono definiti le modalita',  i  criteri  e  gli
strumenti per ottemperare agli obblighi  relativi  al  raggiungimento
degli obiettivi di cui al comma 1. 
    3. Le modalita' di calcolo delle percentuali di cui  al  comma  1
sono indicate alla sezione H dell'allegato I al presente decreto.».