Art. 2 
 
                  Servizio di tesoreria dello Stato 
 
  1. Ai sensi della legge 28 marzo  1991,  n.  104,  il  servizio  di
tesoreria dello Stato e' affidato alla Banca d'Italia. 
  2. Nell'ambito del servizio di tesoreria statale, la Banca d'Italia
esegue le operazioni di incasso e di pagamento a valere sul  bilancio
dello Stato e sui  conti  di  tesoreria  con  modalita'  telematiche,
secondo le norme vigenti e le regole tecniche  definite  in  appositi
protocolli d'intesa stipulati tra la Banca d'Italia, il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e le amministrazioni e gli enti
interessati. 
  3. Le operazioni di incasso e di pagamento sono regolate sul  conto
disponibilita' del  Tesoro  per  il  servizio  di  tesoreria  di  cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398. 
  4.  La  Banca  d'Italia  ha  facolta',  informandone  il  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze,   di   modificare   la   propria
organizzazione  nello  svolgimento  del   servizio,   apportando   le
semplificazioni  che  essa  riterra'  piu'   opportune,   assicurando
comunque il rispetto di tutti gli adempimenti  previsti  dalle  norme
vigenti, dai protocolli d'intesa  e  dalle  circolari  del  Ministero
dell'economia e delle finanze sul servizio di tesoreria. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo del citato articolo 5 del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,  n.  398,
          recante il Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di debito pubblico: 
                «Art. 5 (Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro
          presso la Banca d'Italia per il servizio di  tesoreria).  -
          1. La Banca d'Italia non puo'  concedere  anticipazioni  di
          alcun tipo al Ministero. (L). 
                2. Il debito intrattenuto sul conto  corrente  presso
          la Banca d'Italia  per  il  servizio  di  tesoreria,  quale
          risulta alla fine del mese in cui e'  stato  completato  il
          collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito
          il giorno successivo in  un  apposito  conto  di  transito,
          all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro 30
          giorni in titoli di Stato, per un  importo  corrispondente,
          da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1  per
          cento, con  cedola  annuale.  La  durata  ed  il  piano  di
          ammortamento  dei  predetti  titoli  sono   stabiliti   dal
          Ministro con il relativo decreto di emissione. (L). 
                3. Entro un mese dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge 26 novembre 1993, n. 483, il  Ministro  procede
          all'emissione  di  titoli  da  collocare  presso  la  Banca
          d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000  miliardi  di
          lire  (euro  15.493.706.973).  I  titoli  hanno  rendimenti
          corrispondenti a quelli di  mercato.  Il  netto  ricavo  e'
          iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato
          ad  apposito  capitolo  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero per essere versato in un conto transitorio presso
          la Banca d'Italia, a cui corrisponde  un  interesse  ad  un
          tasso tale da compensare l'onere  per  interessi  derivante
          dall'emissione dei titoli di cui al presente comma. (L). 
                4. Completato il collocamento,  il  saldo  del  conto
          transitorio viene trasferito in un conto  istituito  presso
          la Banca d'Italia, denominato  "disponibilita'  del  Tesoro
          per il servizio di tesoreria" e utilizzato  per  assicurare
          il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto
          conto disponibilita'  vengono  giornalmente  registrate  le
          operazioni di introito  e  di  pagamento  connesse  con  il
          servizio  di  tesoreria  e  utilizzate  per  assicurare  il
          regolare svolgimento del servizio medesimo. (L). 
                5. Il Ministero  e  la  Banca  d'Italia  stabiliscono
          mediante convenzione, in  coerenza  con  gli  indirizzi  di
          politica  monetaria  della  Banca  centrale   europea,   le
          condizioni di tenuta del conto disponibilita' e  dei  conti
          ad esso  assimilabili  e  il  saldo  massimo  dei  depositi
          governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde  un  tasso
          di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario.
          Con decreto  del  Ministro,  previa  intesa  con  la  Banca
          d'Italia, sono individuati  i  conti  istituiti  presso  la
          stessa  Banca  che  costituiscono  i  menzionati   depositi
          governativi. Alla  giacenza  eccedente  il  suddetto  saldo
          massimo,  ove  richiesto  dalle  disposizioni  di  politica
          monetaria, si applica un tasso di interesse  negativo.  Con
          decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza,
          efficienza e competitivita', sono stabilite le modalita' di
          movimentazione della liquidita'  attraverso  operazioni  in
          uso nei mercati  e  di  selezione  delle  controparti.  Con
          decreti  del  Ministro  e'  stabilito  l'eventuale  importo
          differenziale a carico  della  Banca  d'Italia,  idoneo  ad
          assicurare la  compensazione  dell'onere  dipendente  dallo
          scarto tra il tasso  di  interesse  applicato  ai  depositi
          governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma  3,
          fino al loro rimborso. Il Ministro e' autorizzato,  ove  lo
          ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia,  ad  assumere
          direttamente  la  gestione,  nell'ambito  del  servizio  di
          tesoreria dello Stato,  dei  fondi  disponibili  nel  conto
          disponibilita', anche  affidando  a  tal  fine  determinati
          servizi, operazioni o adempimenti a uno o piu' intermediari
          finanziari, nonche' stipulando una convenzione con la Cassa
          depositi e prestiti Spa. (L). 
                6. Sul conto  disponibilita'  e  sui  conti  ad  esso
          assimilabili, nonche' sul conto  di  tesoreria  denominato:
          "Dipartimento  del  Tesoro   -   Operazioni   sui   mercati
          finanziari",  non  sono  ammessi  sequestri,  pignoramenti,
          opposizioni o altre misure  cautelari.  Non  sono  altresi'
          ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure
          cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti
          al collocamento dei titoli di Stato  risultati  assegnatari
          in sede d'asta e  volti  a  colpire  il  ricavato  di  tale
          collocamento non ancora affluito  al  predetto  conto.  Gli
          atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli
          e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio  dal  giudice.
          Tali  atti  non  comportano   pertanto   alcun   onere   di
          accantonamento sulle giacenze del conto disponibilita', dei
          conti  ad  esso  assimilabili,  del  conto   di   tesoreria
          denominato "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui  mercati
          finanziari"  e  sulle  somme   provenienti   dal   predetto
          collocamento. (L). 
                6-bis. Ai conti e  depositi  intestati  al  Ministero
          presso il sistema bancario e  utilizzati  per  la  gestione
          della liquidita' si applicano le disposizioni del comma  6.
          (L). 
                7. Ove dalla situazione  di  fine  mese  della  Banca
          d'Italia il saldo del  conto  dovesse  risultare  inferiore
          all'importo   di   30.000   miliardi    di    lire    (euro
          15.493.706.973),  eventualmente  modificato  ai  sensi  del
          comma 9, il Tesoro dovra' ricostituire l'anzidetto importo,
          entro i tre mesi successivi. Le somme  giacenti  nel  conto
          non possono essere  utilizzate  in  modo  duraturo  per  la
          copertura del fabbisogno del Tesoro.  Non  dovra'  comunque
          essere superato il limite  massimo  di  emissione  previsto
          dall'articolo 3, comma 1, lettera a),  del  presente  testo
          unico.  Ove  il  saldo  di  fine  mese  del  conto  risulti
          inferiore del cinquanta per cento  dell'importo  di  30.000
          miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il  Ministro  entro
          il 5 del mese successivo, deve inviare  al  Parlamento  una
          relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e  sugli
          eventuali  provvedimenti  correttivi;  qualora   il   saldo
          risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di
          30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il  Ministro
          entro il mese successivo  deve  esporre  al  Parlamento  le
          cause della insufficienza del saldo medesimo, indicando gli
          eventuali provvedimenti correttivi. (L). 
                8. Il conto disponibilita' non puo' presentare  saldi
          a debito del Ministero. Qualora alla  chiusura  giornaliera
          della contabilita' della Banca d'Italia  dovesse  risultare
          un saldo a debito del Ministero, la Banca lo  scrittura  in
          un  conto  provvisorio,  regolato  al  tasso  ufficiale  di
          sconto, ne da' immediata comunicazione al  Ministro  e  non
          effettua ulteriori pagamenti per il servizio  di  tesoreria
          fino a quando il debito non risulti estinto. (L).»