Art. 2
Servizio di tesoreria dello Stato
1. Ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 104, il servizio di
tesoreria dello Stato e' affidato alla Banca d'Italia.
2. Nell'ambito del servizio di tesoreria statale, la Banca d'Italia
esegue le operazioni di incasso e di pagamento a valere sul bilancio
dello Stato e sui conti di tesoreria con modalita' telematiche,
secondo le norme vigenti e le regole tecniche definite in appositi
protocolli d'intesa stipulati tra la Banca d'Italia, il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e le amministrazioni e gli enti
interessati.
3. Le operazioni di incasso e di pagamento sono regolate sul conto
disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398.
4. La Banca d'Italia ha facolta', informandone il Ministero
dell'economia e delle finanze, di modificare la propria
organizzazione nello svolgimento del servizio, apportando le
semplificazioni che essa riterra' piu' opportune, assicurando
comunque il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle norme
vigenti, dai protocolli d'intesa e dalle circolari del Ministero
dell'economia e delle finanze sul servizio di tesoreria.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del citato articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico:
«Art. 5 (Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro
presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria). -
1. La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni di
alcun tipo al Ministero. (L).
2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso
la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale
risulta alla fine del mese in cui e' stato completato il
collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito
il giorno successivo in un apposito conto di transito,
all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro 30
giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente,
da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per
cento, con cedola annuale. La durata ed il piano di
ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti dal
Ministro con il relativo decreto di emissione. (L).
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore
della legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede
all'emissione di titoli da collocare presso la Banca
d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di
lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti
corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo e'
iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato
ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero per essere versato in un conto transitorio presso
la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un
tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante
dall'emissione dei titoli di cui al presente comma. (L).
4. Completato il collocamento, il saldo del conto
transitorio viene trasferito in un conto istituito presso
la Banca d'Italia, denominato "disponibilita' del Tesoro
per il servizio di tesoreria" e utilizzato per assicurare
il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto
conto disponibilita' vengono giornalmente registrate le
operazioni di introito e di pagamento connesse con il
servizio di tesoreria e utilizzate per assicurare il
regolare svolgimento del servizio medesimo. (L).
5. Il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono
mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di
politica monetaria della Banca centrale europea, le
condizioni di tenuta del conto disponibilita' e dei conti
ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi
governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso
di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario.
Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca
d'Italia, sono individuati i conti istituiti presso la
stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi
governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo
massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica
monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con
decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza,
efficienza e competitivita', sono stabilite le modalita' di
movimentazione della liquidita' attraverso operazioni in
uso nei mercati e di selezione delle controparti. Con
decreti del Ministro e' stabilito l'eventuale importo
differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad
assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo
scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi
governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3,
fino al loro rimborso. Il Ministro e' autorizzato, ove lo
ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere
direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di
tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto
disponibilita', anche affidando a tal fine determinati
servizi, operazioni o adempimenti a uno o piu' intermediari
finanziari, nonche' stipulando una convenzione con la Cassa
depositi e prestiti Spa. (L).
6. Sul conto disponibilita' e sui conti ad esso
assimilabili, nonche' sul conto di tesoreria denominato:
"Dipartimento del Tesoro - Operazioni sui mercati
finanziari", non sono ammessi sequestri, pignoramenti,
opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresi'
ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure
cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti
al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari
in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale
collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli
atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli
e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Tali atti non comportano pertanto alcun onere di
accantonamento sulle giacenze del conto disponibilita', dei
conti ad esso assimilabili, del conto di tesoreria
denominato "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati
finanziari" e sulle somme provenienti dal predetto
collocamento. (L).
6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero
presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione
della liquidita' si applicano le disposizioni del comma 6.
(L).
7. Ove dalla situazione di fine mese della Banca
d'Italia il saldo del conto dovesse risultare inferiore
all'importo di 30.000 miliardi di lire (euro
15.493.706.973), eventualmente modificato ai sensi del
comma 9, il Tesoro dovra' ricostituire l'anzidetto importo,
entro i tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto
non possono essere utilizzate in modo duraturo per la
copertura del fabbisogno del Tesoro. Non dovra' comunque
essere superato il limite massimo di emissione previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente testo
unico. Ove il saldo di fine mese del conto risulti
inferiore del cinquanta per cento dell'importo di 30.000
miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro
il 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento una
relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli
eventuali provvedimenti correttivi; qualora il saldo
risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di
30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro
entro il mese successivo deve esporre al Parlamento le
cause della insufficienza del saldo medesimo, indicando gli
eventuali provvedimenti correttivi. (L).
8. Il conto disponibilita' non puo' presentare saldi
a debito del Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera
della contabilita' della Banca d'Italia dovesse risultare
un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in
un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di
sconto, ne da' immediata comunicazione al Ministro e non
effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria
fino a quando il debito non risulti estinto. (L).»