Art. 2 
 
Disposizioni urgenti in materia di attuazione di  obblighi  derivanti
  da atti dell'Unione  europea  e  da  procedura  di  infrazione  nei
  confronti dello Stato 
 
  1. All'articolo 132 del Codice della proprieta' industriale di  cui
al decreto legislativo 10  febbraio  2005,  n.  30,  il  comma  4  e'
sostituito dal seguente: «4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai
sensi dell'articolo 700 del codice di  procedura  civile  e  per  gli
altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti  della
sentenza di merito, fatta salva la facolta' delle parti  di  iniziare
il giudizio di merito, quando detto  giudizio  non  e'  iniziato  nel
termine perentorio di cui al comma 2, oppure  se  successivamente  al
suo inizio si estingue, i provvedimenti  sono  dichiarati  inefficaci
se, entro il termine perentorio di  trenta  giorni  decorrenti  dalla
scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o  dall'estinzione
del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la
declaratoria di inefficacia.». 
  2. All'articolo 162-bis della legge 22  aprile  1941,  n.  633,  il
comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.  Per  i  provvedimenti  di
urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700  del  codice  di  procedura
civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei  ad  anticipare
gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la  facolta'  delle
parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non e'
iniziato nel  termine  perentorio  di  cui  al  comma  1,  oppure  se
successivamente al suo  inizio  si  estingue,  i  provvedimenti  sono
dichiarati inefficaci se,  entro  il  termine  perentorio  di  trenta
giorni decorrenti dalla scadenza del termine  previsto  dallo  stesso
comma  1  o  dall'estinzione  del  giudizio  di  merito,   la   parte
destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.». 
  3. Per le misure cautelari gia' disposte alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto alle quali si applicano  l'articolo  132,
comma 4, del  decreto  legislativo  n.  30  del  2005,  o  l'articolo
162-bis, comma 4, della legge n. 633 del 1941, se  i  destinatari  di
dette misure presentano ricorso per la loro revoca o dichiarazione di
inefficacia, nelle  forme  dell'articolo  669-novies  del  codice  di
procedura civile, il giudice  che  ha  emesso  il  provvedimento,  su
istanza della parte in  favore  della  quale  le  misure  sono  state
emesse, la rimette in termini per l'inizio del giudizio di merito nel
termine di decadenza previsto,  rispettivamente,  dall'articolo  132,
comma 2, del decreto legislativo  n.  30  del  2005  e  dall'articolo
162-bis, comma 1, della legge n.  633  del  1941,  ferma  l'efficacia
delle originarie misure disposte. Il  ricorso  per  la  revoca  e  la
dichiarazione di inefficacia di cui al primo periodo e' presentato, a
pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. All'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del comma 1 e' inserito il seguente:  «01.  Concluse  le
prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1°  agosto
2003, n.  259,  e  quelle  funzionali  all'utilizzo  delle  medesime,
l'avente  diritto  presenta  richiesta  di  pagamento   al   pubblico
ministero.»; 
    b) al comma 1, le parole: «di cui  all'articolo  96  del  decreto
legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  e  di   quelle   funzionali
all'utilizzo  delle  prestazioni  medesime»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «di cui al comma 01»  e  le  parole  «senza  ritardo»  sono
soppresse; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  Ricevuta  la
richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e  verificata
la rendicontazione delle prestazioni svolte,  il  pubblico  ministero
provvede entro trenta giorni.»; 
    d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  Nel  corso  delle
indagini   preliminari   il   decreto   di   pagamento   e'    titolo
provvisoriamente esecutivo ed e' comunicato al beneficiario. Dopo  la
conclusione delle indagini e' comunicato alle parti e  nuovamente  al
beneficiario ai fini dell'opposizione.»; 
    e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3.01.  Il  beneficiario  emette  fattura  soltanto  a  seguito
dell'esecutivita' del decreto del pubblico ministero. Il pagamento e'
eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della fattura. 
      3.02. Se il pagamento e' eseguito successivamente al termine di
cui al comma 3.01, al creditore spetta, oltre  agli  interessi  nella
misura degli interessi legali di mora, un  indennizzo  a  percentuale
sulla somma dovuta calcolato per scaglioni commisurati al ritardo: 
        a) nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per cento; 
        b) nel caso di ritardo superiore a sei mesi e inferiore a  un
anno: 1,5 per cento; 
        c) nel caso di ritardo superiore a un anno e inferiore a  due
anni: 2 per cento; 
        d) nel caso di ritardo superiore a due anni: 2,5 per cento.»; 
    f) dopo il comma  3-bis  e'  inserito  il  seguente:  «3-ter.  Si
applica  il  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,   come
modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n.  192,  recante
"Modifiche al  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a  norma
dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180",  in
quanto compatibile tenuto conto che la prestazione deriva da incarico
conferito dall'autorita' giudiziaria.»; 
    g) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Decreto di pagamento
delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n.  259,  e  di  quelle  funzionali  all'utilizzo  delle
medesime». 
  5. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  4  e'
autorizzata la spesa di euro 1.070.695 annui a  decorrere  dal  2027,
cui si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del  bilancio  triennale  2026-2028  nell'ambito  del  Programma
«Fondi di riserva e speciali» della  Missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.