Art. 3 
 
Disposizioni di  proroga  in  materia  di  giudice  per  le  indagini
  preliminari, sale server e Tribunale delle persone,  dei  minori  e
  della famiglia 
 
  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n.  114,  le
parole «decorsi due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dal  28
febbraio 2027». 
  2. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10  agosto  2023,  n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  ottobre  2023,  n.
137, le parole «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2027». 
  3. All'articolo 49, comma 1, del  decreto  legislativo  10  ottobre
2022,  n.  149,  le  parole  «quattro  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cinque anni».