Art. 4 
 
Disposizioni in materia di permanenza nell'incarico presso lo  stesso
                  ufficio dei magistrati giudicanti 
 
  1.  Fermo  quanto  previsto   dall'articolo   3,   comma   1,   del
decreto-legge   29   novembre   2024,   n.   178,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  23  gennaio  2025,  n.  4,  al  fine  di
assicurare la  piena  funzionalita'  degli  uffici  giudiziari  e  il
graduale trasferimento ad altro  ufficio  o  ad  altra  funzione  dei
magistrati giudicanti che  hanno  raggiunto  il  termine  massimo  di
permanenza individuato dal Consiglio superiore della magistratura  in
applicazione dell'articolo 19, comma 1,  del  decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160, quando detto termine scade in  data  antecedente
al 31 dicembre 2026, esso e' prorogato fino a tale data. 
  2. All'articolo 19, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente: «Quando per effetto del superamento del termine massimo  di
permanenza di cui al primo periodo,  il  numero  dei  magistrati  che
devono essere assegnati ad  altra  posizione  tabellare  o  ad  altro
gruppo di lavoro ai sensi del comma  2-bis  risulta  superiore  a  un
terzo dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro di cui essi
fanno parte, le assegnazioni eccedenti  tale  limite  possono  essere
differite di dodici mesi. Il differimento opera per i magistrati  con
minore anzianita' nelle funzioni svolte, nella posizione tabellare  o
nel gruppo di lavoro.»; 
    b) al comma 2-bis, secondo periodo, le  parole  «sei  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi».