Art. 4
Disposizioni in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso
ufficio dei magistrati giudicanti
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, al fine di
assicurare la piena funzionalita' degli uffici giudiziari e il
graduale trasferimento ad altro ufficio o ad altra funzione dei
magistrati giudicanti che hanno raggiunto il termine massimo di
permanenza individuato dal Consiglio superiore della magistratura in
applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, quando detto termine scade in data antecedente
al 31 dicembre 2026, esso e' prorogato fino a tale data.
2. All'articolo 19, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «Quando per effetto del superamento del termine massimo di
permanenza di cui al primo periodo, il numero dei magistrati che
devono essere assegnati ad altra posizione tabellare o ad altro
gruppo di lavoro ai sensi del comma 2-bis risulta superiore a un
terzo dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro di cui essi
fanno parte, le assegnazioni eccedenti tale limite possono essere
differite di dodici mesi. Il differimento opera per i magistrati con
minore anzianita' nelle funzioni svolte, nella posizione tabellare o
nel gruppo di lavoro.»;
b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole «sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi».