Art. 5 
 
Disposizioni in materia di magistratura  onoraria  e  in  materia  di
  organizzazione e competenza degli uffici del Giudice di pace 
 
  1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8: 
      1) al comma 1, primo periodo,  le  parole  «vigila  sulla  loro
attivita' e sorveglia  l'andamento  dei  servizi  di  cancelleria  ed
ausiliari»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «vigila  sulla   loro
attivita',  sorveglia  l'andamento  dei  servizi  di  cancelleria  ed
ausiliari e  adotta  i  provvedimenti  necessari  per  assicurare  il
regolare funzionamento dell'ufficio»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Il presidente del  tribunale,  sentito  il  dirigente
amministrativo, adotta i provvedimenti di applicazione temporanea del
personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio  del
giudice di pace avente sede  nel  medesimo  circondario  al  fine  di
assicurarne il buon andamento  e  la  funzionalita'  e  di  garantire
l'equilibrata distribuzione delle risorse umane  nel  rispetto  delle
dotazioni organiche.»; 
    b) all'articolo 32, comma 3, le parole: «31  ottobre  2026»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2027».