Art. 5
Disposizioni in materia di magistratura onoraria e in materia di
organizzazione e competenza degli uffici del Giudice di pace
1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, primo periodo, le parole «vigila sulla loro
attivita' e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed
ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «vigila sulla loro
attivita', sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed
ausiliari e adotta i provvedimenti necessari per assicurare il
regolare funzionamento dell'ufficio»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il presidente del tribunale, sentito il dirigente
amministrativo, adotta i provvedimenti di applicazione temporanea del
personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del
giudice di pace avente sede nel medesimo circondario al fine di
assicurarne il buon andamento e la funzionalita' e di garantire
l'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle
dotazioni organiche.»;
b) all'articolo 32, comma 3, le parole: «31 ottobre 2026» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2027».