Art. 6
Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' dell'ufficio per il
processo
1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole
«tribunali ordinari» sono inserite le seguenti: «, i tribunali per i
minorenni»;
b) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «Il progetto organizzativo e' redatto in coerenza con il
programma delle attivita' annuali di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 240.»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis.
Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto delle
disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 240 del 2006.»;
c) all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) l'alinea e' sostituita dalla seguente «Agli uffici per il
processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione possono
essere assegnate le seguenti figure professionali;»;
2) la lettera f), e' sostituita dalla seguente: «f) il
personale assunto che ha prestato servizio ai sensi dell'articolo 11
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
3) la lettera g) e' soppressa;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituita dalla seguente:
«All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali
ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono
attribuiti i seguenti compiti:»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis.
Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato
in via ordinaria nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e
c) , salvo i casi di urgente e comprovata necessita'.»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compiti
dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali e le corti
d'appello»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituita dalla seguente:
«All'ufficio per il processo penale costituito presso i tribunali
ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di sorveglianza, i
tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i
seguenti compiti:»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis.
Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato
in via ordinaria nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), salvo i casi di urgente e comprovata necessita'.»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compiti
dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti
d'appello».