Art. 6 
 
Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' dell'ufficio per  il
                              processo 
 
  1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  1,  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole
«tribunali ordinari» sono inserite le seguenti: «, i tribunali per  i
minorenni»; 
    b) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine,  il
seguente: «Il progetto organizzativo e' redatto in  coerenza  con  il
programma delle attivita' annuali di cui all'articolo 4  del  decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 240.»; 
      2) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:  «2-bis.
Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono  svolte  nel  rispetto  delle
disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 240 del 2006.»; 
    c)  all'articolo  4,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) l'alinea e' sostituita dalla seguente «Agli  uffici  per  il
processo e all'ufficio  spoglio,  analisi  e  documentazione  possono
essere assegnate le seguenti figure professionali;»; 
      2)  la  lettera  f),  e'  sostituita  dalla  seguente:  «f)  il
personale assunto che ha prestato servizio ai sensi dell'articolo  11
del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»; 
      3) la lettera g) e' soppressa; 
    d) all'articolo 5: 
      1)  al  comma  1,  l'alinea  e'  sostituita   dalla   seguente:
«All'ufficio per il processo civile  costituito  presso  i  tribunali
ordinari, i tribunali per i minorenni e  le  corti  di  appello  sono
attribuiti i seguenti compiti:»; 
      2) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:  «1-bis.
Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato
in via ordinaria nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b)  e
c) , salvo i casi di urgente e comprovata necessita'.»; 
      3)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «Compiti
dell'ufficio per il processo civile presso i  tribunali  e  le  corti
d'appello»; 
    e) all'articolo 6: 
      1)  al  comma  1,  l'alinea  e'  sostituita   dalla   seguente:
«All'ufficio per il processo penale  costituito  presso  i  tribunali
ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di sorveglianza,  i
tribunali per i minorenni e le corti di  appello  sono  attribuiti  i
seguenti compiti:»; 
      2) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:  «1-bis.
Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato
in via ordinaria nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b)  e
c), salvo i casi di urgente e comprovata necessita'.»; 
      3)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «Compiti
dell'ufficio per il processo penale presso i  tribunali  e  le  corti
d'appello».