Art. 7
Modifica all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 in
materia di pagamento degli indennizzi liquidati nell'anno 2022
1. All'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente:
«12-bis.1. I creditori di somme liquidate a norma della
presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31
dicembre 2022, se non hanno provveduto, presentano la dichiarazione
di cui al comma 1, utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3
e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026 a pena di decadenza.»;
b) al comma 12-ter, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2023».