Art. 7 
 
Modifica all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001,  n.  89  in
  materia di pagamento degli indennizzi liquidati nell'anno 2022 
 
  1. All'articolo 5-sexies della legge 24 marzo  2001,  n.  89,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente: 
      «12-bis.1.  I  creditori  di  somme  liquidate  a  norma  della
presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022  e  il  31
dicembre 2022, se non hanno provveduto, presentano  la  dichiarazione
di cui al comma 1, utilizzando le modalita' disciplinate dai commi  3
e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026 a pena di decadenza.»; 
    b) al comma 12-ter, le parole: «1° gennaio 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2023».