Art. 8 
 
Interventi urgenti per il potenziamento digitale dell'amministrazione
                           della giustizia 
 
  1. Al fine di assicurare la prosecuzione  e  il  potenziamento  del
processo di digitalizzazione  dell'amministrazione  della  giustizia,
garantire la continuita' dei servizi di connettivita' e  innalzare  i
livelli di sicurezza delle  infrastrutture  digitali  e  dei  sistemi
informativi, e' autorizzata la spesa di  euro  6.500.000  per  l'anno
2026, di euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni  dal  2027  al
2034. Per la manutenzione e l'assistenza specialistica e' autorizzata
la spesa di euro 12.500.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2027.  Ai
relativi oneri si provvede: 
    a) quanto a euro 6.500.000 per l'anno 2026 e  a  euro  17.500.000
annui  per  ciascuno  degli  anni  dal   2027   al   2034,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2026-2028,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2026,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia; 
    b) quanto a euro 12.500.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2027,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.