Art. 8
Interventi urgenti per il potenziamento digitale dell'amministrazione
della giustizia
1. Al fine di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del
processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia,
garantire la continuita' dei servizi di connettivita' e innalzare i
livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi
informativi, e' autorizzata la spesa di euro 6.500.000 per l'anno
2026, di euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al
2034. Per la manutenzione e l'assistenza specialistica e' autorizzata
la spesa di euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai
relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 6.500.000 per l'anno 2026 e a euro 17.500.000
annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia;
b) quanto a euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.