Art. 9
Termine per l'esercizio dell'azione di responsabilita' professionale
nei confronti del notaio
1. Fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente
dalla data di conoscibilita' del danno, l'azione di responsabilita'
professionale nei confronti del notaio non puo' comunque essere
esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della
prestazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se il
contratto d'opera professionale e' stato stipulato anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto, purche' la prestazione
sia compiuta posteriormente.