Art. 9 
 
Termine per l'esercizio dell'azione di responsabilita'  professionale
                      nei confronti del notaio 
 
  1. Fermo il termine ordinario di prescrizione decennale  decorrente
dalla data di conoscibilita' del danno, l'azione  di  responsabilita'
professionale nei confronti  del  notaio  non  puo'  comunque  essere
esercitata decorsi quindici  anni  dalla  data  di  compimento  della
prestazione. 
  2. La disposizione di cui  al  comma  1  si  applica  anche  se  il
contratto d'opera  professionale  e'  stato  stipulato  anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto,  purche'  la  prestazione
sia compiuta posteriormente.