Art. 11. Contratti di ricerca, studio e consulenza 1. Sulla base del programma di lavoro, ai fini della predisposizione degli elementi di studio e documentazione necessari all'attivita' degli organi consiliari, nonche', in generale, per il perseguimento dei fini istituzionali, il presidente, accertata l'impossibilita' di far fronte a tali compiti con risorse interne al segretariato, di propria iniziativa o su proposta degli organi collegiali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e per il tramite del segretario generale, puo' conferire incarichi temporanei per studi, indagini, attivita' di promozione e di organizzazione di iniziative ad esperti di riconosciuta competenza, anche estranei all'amministrazione dello Stato nonche' per attivita' di partecipazione ad iniziative anche a carattere seminariale. Il conferimento dell'incarico avviene previo parere dell'ufficio di presidenza, nei limiti di spesa annualmente stabiliti. 2. Agli stessi fini di cui al comma 1, possono essere stipulate delle convenzioni di ricerca, ai sensi dell'art. 19 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, su determinazione dell'ufficio di presidenza, qualora la spesa non superi l'importo di lire 10 milioni, e su delibera dell'assemblea ove la spesa sia di importo superiore. 3. Il presidente, su conforme parere dell'ufficio di presidenza, puo' autorizzare, altresi', la stipulazione di un numero massimo di cinque contratti di consulenza la cui durata non superi il termine della consiliatura e in materie che rientrino nei fini istituzionali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 4. Gli incarichi vengono conferiti, previa verifica da parte del segretario generale della effettiva disponibilita' nell'apposito capitolo di bilancio, sulla base di un contratto nel quale sono determinati, in ogni caso, la natura e l'oggetto della prestazione, i termini della sua esecuzione, nonche' il corrispettivo per la stessa. La medesima procedura si applica per i contratti di cui al comma 3. 5. Il presidente, su parere conforme dell'ufficio di presidenza, puo' concedere il patrocinio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ad iniziative esterne di interesse del Consiglio, per le quali possono essere deliberati contributi finanziari.