Art. 12. Contratti di lavoro flessibili 1. Il segretario generale, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del bilancio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per assicurare a migliore attuazione del programma di attivita' del Consiglio puo' avvalersi, nel limite di dodici unita', di personale scelto con le forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro nelle imprese dalla contrattazione collettiva.