Art. 12.
                    Contratti di lavoro flessibili
  1.  Il   segretario  generale,  nei  limiti   delle  disponibilita'
finanziarie del bilancio del  Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro,  per  assicurare  a  migliore  attuazione  del  programma  di
attivita' del Consiglio puo' avvalersi,  nel limite di dodici unita',
di  personale   scelto  con  le  forme   contrattuali  flessibili  di
assunzione e  di impiego del  personale previste dal codice  civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro nelle imprese dalla contrattazione
collettiva.