Art. 14.
                       Formazione del personale
  1. Il segretariato generale del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro organizza apposite  attivita' di formazione, aggiornamento
e perfezionamento  del personale,  utilizzando strutture  pubbliche e
private,  al   fine  di  favorire  uno   sviluppo  professionale  dei
dipendenti finalizzato all'attuazione dei  compiti e del programma di
attivita' del Consiglio.
  2.  Il  piano formativo,  predisposto  dal  segretario generale  su
proposta  dei  capi  dipartimento   e  avvalendosi  dell'ufficio  del
personale, ha  durata annuale  e si  ispira agli  elementi desumibili
dalla   contrattazione   collettiva.   Esso   e'   approvato   previa
consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.
  3.  Al  fine  di   aggiornare  la  preparazione  professionale  dei
dipendenti  del Consiglio  nazionale dell'economia  e del  lavoro, il
segretario generale puo' stipulare accordi con imprese ed enti.
  4. Al fine di cui al  comma 3, il segretario generale puo' altresi'
autorizzare  dirigenti e  dipendenti a  prestare servizio  temporaneo
presso altre  amministrazioni, nonche' presso organismi  della Unione
europea o internazionali.