Art. 14. Formazione del personale 1. Il segretariato generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro organizza apposite attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, utilizzando strutture pubbliche e private, al fine di favorire uno sviluppo professionale dei dipendenti finalizzato all'attuazione dei compiti e del programma di attivita' del Consiglio. 2. Il piano formativo, predisposto dal segretario generale su proposta dei capi dipartimento e avvalendosi dell'ufficio del personale, ha durata annuale e si ispira agli elementi desumibili dalla contrattazione collettiva. Esso e' approvato previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. 3. Al fine di aggiornare la preparazione professionale dei dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il segretario generale puo' stipulare accordi con imprese ed enti. 4. Al fine di cui al comma 3, il segretario generale puo' altresi' autorizzare dirigenti e dipendenti a prestare servizio temporaneo presso altre amministrazioni, nonche' presso organismi della Unione europea o internazionali.